AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Quetiapina Rosemont». (17A00936) 
(GU n.40 del 17-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 10)

 
 
 
         Estratto determina n. 111/2017 del 20 gennaio 2017 
 
    Medicinale: QUETIAPINA ROSEMONT 
    Titolare AIC: Rosemont Pharmaceuticals Ltd  -  Rosemont  House  -
Yorkdale Industrial Park - Braithwaite Street - Leeds -  LS11  9XE  -
Regno Unito 
    Confezione: «20 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in hdpe da 150
ml - AIC n. 044874016 (in base 10) 1BTG90 (in base 32) 
    Forma farmaceutica: sospensione orale 
    Validita' prodotto integro: 2 anni 
    Dopo la prima apertura: 28 giorni 
    Composizione: 1 ml contiene 20 mg di quetiapina (come fumarato) 
    Principio attivo: quetiapina 
    Eccipienti: 
      acido citrico monoidrato (E330) 
      fosfato disodico diidrato 
      sucralosio (E955) 
      simeticone  emulsione  (inclusi  stearati  emulsionanti,  acido
sorbico, acido benzoico, addensanti e acqua) 
      glicole propilenico 
      (E1520) 
      metil paraidrossibenzoato (E218) 
      propil paraidrossibenzoato (E216) 
      gomma di xantano (E415) 
      aroma di limone L5594 (contiene glicole propilenico) 
      acqua purificata 
    Produzione del principio attivo: 
      Moehs Iberica S.L Cesar Martinell I Brunet No. 12A  -  Poligono
Industrial Rubi Sur - 08191 Rubi (Barcellona) - Spagna 
      Moehs Cantabra, S.L - Poligono  Industrial  Requejada  -  39313
Polanco (Cantabria) - Spagna 
    Produzione del prodotto finito: 
      Rosemont  Pharmaceuticals  Ltd  -  Rosemont   House,   Yorkdale
Industrial    Park,    Braithwaite     Street,     Leeds     -     UK
(Produzione,confezionamento  primario   e   secondario,controllo   di
qualita',rilascio dei lotti) 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Quetiapina e' indicato per il: 
        trattamento della schizofrenia 
        trattamento del disturbo bipolare 
        per il trattamento degli  episodi  maniacali  di  entita'  da
moderata a grave nel disturbo bipolare 
        per il trattamento  degli  episodi  depressivi  maggiori  nel
disturbo bipolare 
        per la prevenzione delle  recidive  di  episodi  maniacali  o
depressivi nei  pazienti  affetti  da  disturbo  bipolare  che  hanno
risposto in precedenza al trattamento con quetiapina 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
QUETIAPINA ROSEMONT e' la seguente: 
      medicinali soggetti a prescrizione medica (RR) 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  Riassunto  delle  Caratteristiche  del  Prodotto
allegato alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.