AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Caspofungin Teva» (17A01278) 
(GU n.47 del 25-2-2017)

 
         Estratto determina n. 226/2017 del 7 febbraio 2017 
 
    Medicinale: CASPOFUNGIN TEVA. 
    Titolare AIC: Teva Italia S.r.l., piazzale Luigi  Cadorna  n.  4,
20123 Milano. 
    Confezioni: 
      «50 mg polvere per concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044280016 (in  base  10)  1B7B6J  (in
base 32); 
      «70 mg polvere per concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044280028 (in  base  10)  1B7B6W  (in
base 32). 
    Forma farmaceutica: polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione. 
    Validita' prodotto integro: 24 mesi. 
    Composizione: 
    Principio attivo: 
    Ciascun flaconcino contiene Caspofungin 70 mg (come acetato). 
    Dopo la  ricostituzione  (vedere  paragrafo  6.6),  ogni  ml  del
concentrato contiene 7,2 mg di Caspofungin. 
    Ciascun flaconcino contiene caspofungin 50 mg (come acetato). 
    Dopo la  ricostituzione  (vedere  paragrafo  6.6),  ogni  ml  del
concentrato contiene 5,2 mg di caspofungin. 
    Eccipienti: 
    Saccarosio 
    Mannitolo (E421) 
    Acido acetico glaciale (E260) 
    Idrossido di sodio (per la regolazione del pH) (E524) 
    Indicazioni terapeutiche: 
    trattamento  della  candidiasi  invasiva  in  pazienti  adulti  o
pediatrici; 
    trattamento  dell'aspergillosi  invasiva  in  pazienti  adulti  o
pediatrici refrattari o intolleranti alla terapia con amfotericina B,
formulazioni lipidiche di amfotericina B  e/o  itraconazolo.  Vengono
definiti  refrattari  alla  terapia  i  pazienti  con  infezioni  che
progrediscono o non migliorano dopo un periodo minimo di 7 giorni  di
trattamento con dosi terapeutiche di terapia antifungina efficace; 
    terapia empirica di presunte infezioni fungine  (come  Candida  o
Aspergillus) in pazienti adulti o pediatrici neutropenici con febbre. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
    «50 mg polvere per concentrato per  soluzione  per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044280016 (in  base  10)  1B7B6J  (in
base 32); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 296,51; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 489,36; 
    «70 mg polvere per concentrato per  soluzione  per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044280028 (in  base  10)  1B7B6W  (in
base 32); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 377,15; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 622,44. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Caspofungin Teva» e' classificato, ai sensi dell'art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Caspofungin Teva» e' la seguente: 
      medicinale   soggetto   a   prescrizione   medica   limitativa,
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.