MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2017 

Assegnazione delle risorse finanziarie, a  valere  sul  finanziamento
del  Servizio  sanitario  nazionale   per   l'anno   2017,   all'Ente
strumentale alla Croce Rossa italiana, all'Associazione  della  Croce
Rossa italiana e alle regioni. (17A01311) 
(GU n.42 del 20-2-2017)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in  materia
di riorganizzazione  dell'Associazione  italiana  della  Croce  Rossa
(C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visti  in  particolare  i  seguenti  articoli  del  citato  decreto
legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni: 
    l'art. 1, comma 1, che  stabilisce  che  le  funzioni  esercitate
dall'Associazione italiana della  Croce  rossa  siano  trasferite,  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, alla  costituenda  Associazione  della
Croce Rossa italiana, promossa dai soci della  C.R.I.,  la  quale  e'
persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo
II, capo II, del Codice civile, e' iscritta di diritto  nel  registro
nazionale,  nonche'  nei  registri  regionali  e  provinciali,  delle
associazioni di promozione sociale,  e'  di  interesse  pubblico,  e'
ausiliaria dei pubblici poteri nel settore  umanitario  ed  e'  posta
sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica; 
    l'art. 2, comma 1, che  dispone  che  la  C.R.I.  sia  riordinata
secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n.  178  del
2012 e dal 1° gennaio 2016 fino  alla  data  della  sua  liquidazione
assuma  la  denominazione  di  «Ente  strumentale  alla  Croce  Rossa
italiana» (Ente), mantenendo la  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico come ente non economico, sia pure non piu' associativo,  con
la   finalita'   di   concorrere   temporaneamente   allo    sviluppo
dell'Associazione; 
    l'art. 2, comma 5, che stabilisce che le  risorse  finanziarie  a
carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1,
comma 6, che sarebbero state  erogate  alla  C.R.I.  nell'anno  2014,
secondo quanto disposto dalla normativa vigente in  materia,  nonche'
risorse finanziarie, di  pari  ammontare  a  quelle  determinate  per
l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6,  per  l'anno
2016, siano attribuite all'ente e all'associazione, con  decreti  del
Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e
del  Ministro  della  difesa,  ciascuno  in  relazione  alle  proprie
competenze, ripartendole tra ente e associazione  in  relazione  alle
funzioni di interesse pubblico ad essi  affidati,  senza  determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    l'art. 6, comma 2, che dispone che alla data del 1° gennaio  2016
il  personale  della  C.R.I.  e  quindi  dell'Ente   sia   utilizzato
temporaneamente  dall'associazione,  mantenendo  il   proprio   stato
giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente e che
entro  i  successivi  novanta  giorni  l'associazione  definisca   un
organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre  2017  e
dispone altresi' che il predetto organico sia  valutato  in  sede  di
adozione  dei  decreti  di  cui  all'art.  2,  comma  5,  sentite  le
organizzazioni sindacali, al fine di garantire  fino  al  1°  gennaio
2018  l'esercizio  da  parte  dell'Associazione  dei   suoi   compiti
istituzionali in modo compatibile con le risorse a cio' destinate; 
    l'art. 6, comma 6, che  dispone,  in  materia  di  mobilita'  del
personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma
2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,  n.  11,  al  personale
risultante eccedentario rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo; 
    l'art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, anche in posizione  di
sovrannumero e ad esaurimento, con procedure di mobilita',  da  parte
degli enti e delle aziende  del  Servizio  sanitario  nazionale,  del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della C.R.I. e
quindi dell'ente con  funzioni  di  autista  soccorritore  e  autisti
soccorritori senior, limitatamente  a  coloro  che  abbiano  prestato
servizio in attivita' convenzionate con  gli  enti  medesimi  per  un
periodo non inferiore  a  cinque  anni,  stabilendo  altresi'  che  i
conseguenti oneri a carico dei predetti enti siano finanziati con  il
trasferimento  delle  relative  risorse  occorrenti  al   trattamento
economico  del  personale   assunto,   derivanti   dalla   quota   di
finanziamento del Servizio sanitario  nazionale  erogata  annualmente
alla C.R.I. e quindi all'Ente; 
    l'art. 8, comma 2, come  modificato,  da  ultimo,  dall'art.  10,
comma 7-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che  dispone,
fra l'altro, che il finanziamento annuale all'associazione non  possa
superare   l'importo   complessivamente   attribuito    all'ente    e
all'associazione ai sensi dell'art. 2,  comma  5,  per  l'anno  2014,
decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere
dall'anno 2018; 
  Vista la delibera del CIPE  29  aprile  2015,  n.  52,  recante  la
ripartizione tra le regioni  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano  della  quota  indistinta  del  finanziamento  del   Servizio
sanitario  nazionale  per  l'anno  2014,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale del 19 agosto 2015, n. 191, nella quale e'
stabilito,  quale  concorso  al  finanziamento  della   Croce   Rossa
italiana, l'importo di 146.412.742 euro; 
  Visti i propri  decreti  29  gennaio  2016,  4  luglio  2016  e  22
settembre 2016 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali 19
febbraio 2016, n. 41, 26 luglio 2016, n. 173,  4  novembre  2016,  n.
258; 
  Considerato che il richiamato decreto 4 luglio 2016 ha fissato,  in
attuazione  del  richiamato  art.  8,  comma   2,   il   valore   del
finanziamento per il 2017 in 131.771.467,80 euro; 
  Vista l'informativa sull'«Assunzione  con  procedure  di  mobilita'
presso gli enti e le aziende del  Servizio  sanitario  nazionale  del
personale con rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  proveniente
dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI)  con  funzioni  di
autista soccorritore (art. 6, comma 7,  del  decreto  legislativo  28
settembre  2012,  n.  178)»  iscritta  all'ordine  del  giorno  della
Conferenza per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 dicembre 2016; 
  Vista la deliberazione n. 87 del  23  dicembre  2016  del  Comitato
dell'Ente   strumentale   alla   Croce   Rossa    italiana    recante
l'approvazione del nuovo piano di cui al  comma  5  dell'art.  2  del
decreto legislativo 178/2012 relativo  al  primo  semestre  2017  che
individua    il    fabbisogno    finanziario    relativo    all'ente,
all'associazione e alle regioni; 
  Considerata l'opportunita' di procedere, sulla base del  richiamato
piano operativo,  all'assegnazione  delle  risorse  limitatamente  al
primo  semestre  dell'anno   2017,   rinviando   ad   altro   decreto
l'assegnazione delle risorse per il secondo semestre, anche  al  fine
di tenere  puntualmente  conto  dei  processi  di  mobilita'  che  si
realizzeranno nel medesimo periodo  e  dell'eventuale  assunzione  di
ulteriori funzioni da parte dell'associazione; 
  Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno  2017,  il  valore  del
finanziamento disponibile per le finalita' di cui al  citato  decreto
legislativo n. 178 del 2012, a valere sul finanziamento del  Servizio
sanitario nazionale, nell'importo complessivo di 131.771.467,80  euro
e di assegnarlo, limitatamente al primo semestre del  medesimo  anno,
per un valore  complessivamente  pari  a  65.885.733,90  euro,  negli
importi di seguito  dettagliati,  sulla  base  del  richiamato  piano
operativo: 
    1) 48.097.079,88  in  favore  dell'Ente  strumentale  alla  Croce
Rossa; 
    2) 12.006.064,94 in favore dell'Associazione Croce Rossa; 
    3) 5.782.589,08 in favore delle Regioni, di cui: 
      450.187,13 in favore della Regione Emilia Romagna; 
      394.045,12 in favore della Regione Friuli Venezia Giulia; 
      410.917,68 in favore della Regione Liguria; 
      3.347.153,74 in favore della Regione Lombardia; 
      521.846,30 in favore della Regione Marche; 
      417.620,97 in favore della Regione Toscana; 
      178.711,99 in favore della Regione Umbria; 
      62.106,18 in favore della Provincia Autonoma di Trento; 
 
                              Decreta: 
 
  Il finanziamento disponibile per le finalita'  di  cui  al  decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, e' confermato in 131.771.467,80 euro. 
  Per  il  primo  semestre  dell'anno  2017  e'  assegnato  l'importo
complessivo di 65.885.733,90 euro, di cui: 
    1) 48.097.079,88  in  favore  dell'Ente  strumentale  alla  Croce
Rossa; 
    2) 12.006.064,94 in favore dell'Associazione Croce Rossa; 
    3) 5.782.589,08 in favore delle Regioni, di cui: 
      450.187,13 in favore della Regione Emilia Romagna; 
      394.045,12 in favore della Regione Friuli Venezia Giulia; 
      410.917,68 in favore della Regione Liguria; 
      3.347.153,74 in favore della Regione Lombardia; 
      521.846,30 in favore della Regione Marche; 
      417.620,97 in favore della Regione Toscana; 
      178.711,99 in favore della Regione Umbria; 
      62.106,18 in favore della Provincia Autonoma di Trento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 gennaio 2017  
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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