MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 14 marzo 2017 

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione  in  psicoterapia  ad
indirizzo psicoanalisi della relazione» ad aumentare, nella  sede  di
Roma, il numero degli allievi da 10 a 20 unita', per ciascun anno  di
corso. (17A02290) 
(GU n.74 del 29-3-2017)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 29 gennaio 2001, con il  quale  l'Istituto
«SIPRe - Societa' italiana di psicoanalisi della relazione» e'  stato
abilitato ad istituire e ad attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia nelle sedi di Roma e Milano; 
  Visto il decreto in data 14 novembre 2005  di  trasferimento  della
sede di Milano; 
  Visto il decreto in data 6 aprile 2007 di trasferimento della  sede
di Roma; 
  Vista il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione al cambio
di denominazione dell'Istituto  da  «SIPRe  -  Societa'  italiana  di
psicoanalisi  della  relazione»  a  «Scuola  di  specializzazione  in
psicoterapia  ad  indirizzo  psicoanalisi  della  relazione»   e   ad
istituire e ad attivare, nella sede periferica di Parma, un corso  di
specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi
ammissibili a ciascun anno di  corso  pari  a  venti  unita'  e,  per
l'intero corso, a ottanta unita'; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione ad aumentare, nella sede di Roma,  il  numero  degli
allievi ammissibili a ciascun anno di corso da dieci a  venti  unita'
e, per l'intero corso, a ottanta unita', ai  sensi  dell'art.  4  del
richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta dell'11 novembre 2016; 
  Vista la favorevole  valutazione  tecnica  di  congruita'  espressa
dalla  predetta  Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca nella riunione del  22  febbraio  2017,
trasmessa con nota protocollo n. 627 del 23 febbraio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  «Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  ad   indirizzo
psicoanalisi della relazione»,  abilitata  con  decreto  in  data  29
gennaio 2001 ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Roma e Milano,
corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi  del  regolamento
adottato con decreto  ministeriale  11  dicembre  1998,  n.  509,  e'
autorizzata ad aumentare, nella sede di Roma, il numero degli allievi
ammissibili a ciascun anno di corso a venti unita'  e,  per  l'intero
corso, a ottanta unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 marzo 2017 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini