COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1 dicembre 2016 

Asse ferroviario Monaco Verona  -  Galleria  di  base  del  Brennero.
Proroga   della   dichiarazione    di    pubblica    utilita'    (CUP
I41J05000020005). (Delibera n. 60/2016). (17A02406) 
(GU n.79 del 4-4-2017)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete  transeuropea  dei  trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11  dicembre  2013   che
istituisce il meccanismo per collegare l'Europa  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 913/2010 e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
680/2007 e (CE) n. 67/2010; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la  quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  1°
Programma  delle  infrastrutture  strategiche,  che  nell'allegato  1
include, nell'ambito del «Sistema valichi», il «Valico del Brennero»,
e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Provincia autonoma
di Bolzano, la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e  Valico»,  e,
tra le opere che interessano la  Provincia  autonoma  di  Trento,  la
«Tratta Bologna - Brennero e Valico» e vista la  delibera  1°  agosto
2014, n. 26, (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 S.O.), con la quale questo
Comitato ha  espresso  parere  sull'11°  allegato  infrastrutture  al
documento di economia  e  finanza  (DEF)  2013,  che  include,  nella
Tabella 0 - avanzamento Programma  infrastrutture  strategiche  -  la
infrastruttura   «Brennero   traforo   ferroviario   ed    interventi
d'accesso»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327, concernente il «Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»,  e
s.m.i., e visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, che prevede  che
la dichiarazione di pubblica utilita'  dell'opera  e'  efficace  fino
alla scadenza del termine entro  il  quale  puo'  essere  emanato  il
decreto di esproprio; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    la  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    la  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    le delibere 27  dicembre  2002,  n.  143  (Gazzetta  Ufficiale n.
87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico, e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e  176,
comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo  n.  163/2006,  e
visto in particolare il comma 3 dello  stesso  articolo,  cosi'  come
attuato con delibera di questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
(Gazzetta Ufficiale  n.  155/2015),  che  aggiorna  le  modalita'  di
esercizio  del  sistema  di  monitoraggio  finanziario  di  cui  alla
delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata
corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,  e  s.m.i.  e
visti in particolare: 
    la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente  l'art.  163,  che  attribuisce  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  la  responsabilita'  dell'istruttoria
sulle  infrastrutture  strategiche,  anche  avvalendosi  di  apposita
«Struttura tecnica di missione»; 
    l'art. 166, comma 4-bis, il quale  dispone  che,  il  decreto  di
esproprio puo'  essere  emanato  entro  il  termine  di  sette  anni,
decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera  di  questo
Comitato che approva il progetto  definitivo  dell'opera,  salvo  che
nella medesima deliberazione non sia  previsto  un  termine  diverso.
Questo Comitato puo' disporre la proroga  dei  termini  previsti  dal
predetto comma per casi di forza maggiore o  per  altre  giustificate
ragioni. La proroga puo' essere disposta  prima  della  scadenza  del
termine e per un periodo di tempo che  non  supera  i  due  anni.  La
disposizione del predetto comma deroga  alle  disposizioni  dell'art.
13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la  «Struttura
tecnica di missione» istituita con decreto dello stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di  cui  all'art.  3  del
medesimo  decreto  sono  stati  trasferiti  alle  direzioni  generali
competenti del Ministero, alle quali e' demandata la  responsabilita'
di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria
e la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    l'art.  214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di   prima
applicazione restano, comunque, validi gli atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006. 
    l'art. 216, comma 1 e comma  27,  che  prevedono  rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione  di  impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in  vigore
del suddetto decreto legislativo n.  50/2016  secondo  la  disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo  n.  163/2006,  sono   concluse   in   conformita'   alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato  che  la  proposta,   alla   luce   delle   sopracitate
disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato  e  ad
essa  sono  applicabili  le  disposizioni  del   previgente   decreto
legislativo n. 163/2006; 
  Visto l'art.  2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2010), che ha previsto la possibilita'  che  con  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, siano individuati  specifici  progetti
prioritari la  cui  realizzazione  possa  essere  avviata  per  lotti
costruttivi non funzionali, e visti in particolare: 
    il comma 232, che: 
      individua i requisiti per i progetti da  realizzare  per  lotti
costruttivi; 
      individua le condizioni per le relative autorizzazioni da parte
di questo Comitato; 
      precisa che  dalle  determinazioni  assunte  dal  Comitato  non
devono derivare,  in  ogni  caso,  nuovi  obblighi  contrattuali  nei
confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per
i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria; 
    il comma 233, il quale stabilisce che, con  l'autorizzazione  del
primo lotto costruttivo, il Comitato assume l'impegno programmatico a
finanziare l'intera opera; 
    il comma 234, il quale stabilisce che  l'allegato  infrastrutture
al documento di programmazione economico-finanziaria  (ora  documento
di economia e finanza) dia distinta evidenza degli interventi di  cui
ai commi 232 e 233; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232,
della citata legge n.  191/2009,  attribuisce  particolare  interesse
strategico alla realizzazione della «Galleria di base  del  Brennero,
ricompresa nell'Asse ferroviario del Corridoio 1, potenziamento  Asse
ferroviario Monaco Verona»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre  2010,  che  individua  l'opera  in  esame   quale   progetto
prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma  232  della
medesima legge n. 191/2009; 
  Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 89  (Gazzetta  Ufficiale  n.
167/2005), con la quale questo  Comitato  ha  approvato  il  progetto
preliminare del «Potenziamento  Asse  ferroviario  Monaco  -  Verona:
Galleria di base del Brennero» ed  ha  contestualmente  assegnato  al
soggetto  aggiudicatore  GEIE  Brenner  Basis  Tunnel   (GEIE   BBT),
trasformato in Societa' per azioni europea denominata «Brenner  Basis
Tunnel» (da ora in avanti anche «BBT SE») dal  16  dicembre  2004  ai
sensi del regolamento europeo 2157/2001, un finanziamento, in termini
di volume di investimento, di 45 milioni di euro; 
  Vista la delibera 8 maggio  2009,  n.  22  (Gazzetta  Ufficiale  n.
235/2009), con la quale questo Comitato ha  preso  atto  della  «Nota
informativa Galleria del Brennero» concernente aspetti  finanziari  e
attuativi dell'opera; 
  Vista la delibera 31 luglio 2009,  n.  71  (Gazzetta  Ufficiale  n.
29/2010), con la quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  progetto
definitivo dell'«Asse ferroviario Monaco - Verona. Galleria  di  base
del Brennero», il cui limite di spesa»  e'  stato  indicato,  per  la
parte di competenza italiana, in 3.575 milioni di euro,  pari  al  50
per  cento  del  costo   totale   dell'opera,   ha   autorizzato   la
contrattualizzazione  dell'intera   opera   per   lotti   costruttivi
successivi non funzionali, impegnativi per le parti  nei  limiti  dei
rispettivi finanziamenti che il Governo avrebbe  reso  effettivamente
disponibili; 
  Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 83  (Gazzetta  Ufficiale  n.
132/2011), con la quale, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e  seguenti,
della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) e' stato autorizzato
l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi del  «Potenziamento
dell'Asse ferroviario Monaco - Verona, Galleria di base del Brennero»
ed e' stato altresi' autorizzato il 1° lotto costruttivo; 
  Vista la delibera 31 maggio 2013,  n.  28  (Gazzetta  Ufficiale  n.
186/2013), con cui questo Comitato ha: 
    individuato RFI S.p.A. come destinatario delle risorse  assegnate
con la delibera n. 89/2004; 
    individuato, una nuova articolazione in 5 lotti costruttivi della
«Galleria di base del Brennero»; 
    autorizzato l'avvio della realizzazione del 2° lotto  costruttivo
dell'opera, con un costo di  297,263  milioni  di  euro,  interamente
finanziato; 
    assegnato a RFI S.p.A., ai sensi dell'art.  2,  comma  233  della
legge n. 191/2009, gli importi rispettivamente di 24,250  milioni  di
euro e 297,263 milioni di euro, a valere  sulle  risorse  autorizzate
dall'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di  stabilita'
2013); 
    confermato l'impegno programmatico a  finanziare  l'intera  opera
per la parte di competenza italiana, entro  il  limite  di  spesa  di
4.865 milioni di euro; 
  Vista la delibera 29 aprile 2015,  n.  44  (Gazzetta  Ufficiale  n.
175/2015), con la quale questo Comitato ha: 
    individuato  una  nuova  articolazione  dell'opera  in  6   lotti
costruttivi; 
    assegnato a RFI S.p.A., per la  copertura  finanziaria  a  carico
dell'Italia del 3° lotto costruttivo, l'importo  di  840  milioni  di
euro; 
    autorizzato l'avvio della realizzazione del 3° lotto  costruttivo
e confermato l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera  per
la parte di competenza italiana, entro il limite di  spesa  di  4.400
milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico  dello
Stato di 2.642,720 milioni di euro; 
  Vista la delibera 1° maggio 2016,  n.  17  (Gazzetta  Ufficiale  n.
188/2016), con la quale questo Comitato ha: 
    individuato una nuova articolazione dei 6 lotti costruttivi della
«Galleria di base del Brennero»; 
    assegnato a RFI S.p.A., per la  copertura  finanziaria  a  carico
dell'Italia del 4° lotto costruttivo, l'importo di 1.250  milioni  di
euro; 
    autorizzato l'avvio della realizzazione del 4° lotto  costruttivo
e confermato l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera  per
la parte di competenza italiana, entro il suddetto limite di spesa di
4.400 milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a  carico
dello Stato di 1.371,18 milioni di euro; 
  Vista la nota 6 ottobre 2016, n. 37311, con la quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  richiesto  l'iscrizione
all'ordine  del  giorno  della  prima  seduta  utile   del   Comitato
dell'argomento «Galleria di Base del Brennero.  Proroga  dei  termini
della dichiarazione di pubblica utilita'» e ha trasmesso la  relativa
documentazione istruttoria, successivamente  integrata  con  nota  22
novembre 2016, n. 6252; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
    che la «Galleria di base  del  Brennero»  e'  una  infrastruttura
finalizzata al transito misto merci/viaggiatori sull'asse ferroviario
del Brennero (Monaco-Verona), della  cui  realizzazione  la  societa'
«Galleria di Base Brennero/Brenner Basistunnel BBT  SE»,  partecipata
al 50 per cento tra Austria e Italia, e' il  soggetto  «promotore»  -
incaricato della progettazione  e  della  realizzazione  -  ai  sensi
dell'Accordo di Stato tra la Repubblica  d'Austria  e  la  Repubblica
italiana del 30 aprile 2004 e successive integrazioni; 
    che l'opera e' inclusa  nella  rete  transeuropea  dei  trasporti
(TEN-T) e fa parte del corridoio europeo Scandinavia-Mediterraneo;  e
che il progetto prevede una galleria di base -  che  si  estende  per
oltre 56 km, di  cui  24  km  in  territorio  italiano  e  32  km  in
territorio austriaco - e i relativi allacci  alla  linea  storica  in
corrispondenza delle  stazioni  di  Innsbruck  (portale  nord)  e  di
Fortezza (Bolzano) (portale sud); 
    che l'articolazione dei lotti costruttivi dell'opera, cosi'  come
risultante dalla delibera n. 17/2016, e' la seguente: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  che dei circa 220 Km  che  verranno  complessivamente  scavati  tra
gallerie di linea, cunicolo e gallerie con funzioni logistiche  e  di
servizio, ad oggi sono stati realizzati circa 59 Km. Attualmente, tra
Italia ed Austria, sono attivi otto cantieri: Aica, Mules  e  Isarco,
in Italia; Wolf,  Valle  Padaster,  Ahrental,  Ampass  e  Tulfes,  in
Austria; 
    che in Italia, ad agosto 2016 sono stati avviati i  lavori  delle
opere principali del lotto «Sotto attraversamento del fiume  Isarco»,
dell'importo di 300 milioni di euro, che  prevedono  lo  scavo  delle
gallerie principali sotto la  valle  del  fiume  Isarco  e  sotto  le
infrastrutture di  trasposto  che  la  percorrono.  (1°  e  2°  lotto
costruttivo); 
    che l'appalto «Mules 2-3» e' stato assegnato nel mese  di  maggio
2016, per un importo di 993 milioni di euro e,  con  la  stipula  del
contratto a settembre 2016, e' stato dato avvio alla realizzazione di
tutte le rimanenti opere civili della galleria di base  del  Brennero
in territorio italiano (3° lotto costruttivo); 
    che, sempre in territorio italiano, sono stati avviati  i  lavori
di adeguamento della Stazione di Fortezza, nonche'  la  realizzazione
del  nuovo  apparato  centrale  computerizzato  (ACC)   della   linea
esistente, ed e' in fase di predisposizione la gara di  progettazione
dell'armamento ferroviario e trazione  elettrica  dell'intera  tratta
(4° lotto costruttivo); 
    che in Austria, per  la  realizzazione  del  lotto  Tulfes-Pfons,
dell'importo di 380 milioni di euro, sono stati realizzati 18  km  su
38 km complessivi (1° e 2° lotto costruttivo), sono stati  avviati  i
lavori  preparatori  nella  gola   della   Sill   e   le   opere   di
interconnessione con la stazione di Innsbruck (3° lotto  costruttivo)
ed e' in procinto di essere pubblicato il bando per i lavori di scavo
nel lotto Pfons - Brennero, del valore di 1.280 milioni di euro,  che
prevede  lo  scavo  di  37  km  di  gallerie  principali  (4°   lotto
costruttivo); 
    che e' confermato l'ammontare dei contributi europei di cui  alla
delibera  n.  17/2016  con  cui  e'  stato  approvato  il  4°   lotto
costruttivo dell'opera e che il cronoprogramma complessivo e' rimasto
invariato rispetto a quanto riportato  agli  allegati  2  e  3  della
suddetta delibera n. 17/2016; 
    che la dichiarazione di pubblica utilita' della Galleria di  base
del Brennero scade il 21 gennaio 2017,  dopo  sette  anni  decorrenti
dalla data in cui e' divenuta efficace  l'approvazione  del  progetto
definitivo con la registrazione della delibera n.  71/2009  da  parte
della Corte dei conti in data 22 gennaio 2010; 
    che con nota 13 settembre 2016, n. 28989, BBT SE  ha  chiesto  al
Ministero di sottoporre a questo Comitato istanza di proroga biennale
della dichiarazione di pubblica utilita' al fine di  poter  procedere
con la pianificazione delle attivita' di esproprio; 
    che BBT SE, a sostegno dell'istanza di proroga, illustra lo stato
delle acquisizioni dei diritti  patrimoniali  e  i  motivi  del  loro
mancato completamento, precisando di  aver  fino  ad  ora  provveduto
all'acquisizione dei diritti patrimoniali di aree  riferite  ai  soli
lotti costruttivi autorizzati da questo Comitato e finanziati; 
    che le aree identificate nel piano di espropri sono ubicate nelle
zone indicate nella tabella che segue, in cui e' riportato  anche  il
riepilogo sommario del relativo stato di acquisizione; 
 
=====================================================================
|                  Zona                  |   Stato di acquisizione  |
+========================================+==========================+
|             Area di Melus              | Acquisizione completata  |
+----------------------------------------+--------------------------+
|      Area di deposito Genauen II       |  Acquisizione completata |
+----------------------------------------+--------------------------+
|         Area di Unterplattern          |  Acquisizione completata |
+----------------------------------------+--------------------------+
|     Area di deposito Hinterrigger      |  Acquisizione completata |
+----------------------------------------+--------------------------+
|  Area del Sottoattraversamento Isarco  |  Acquisizione completata |
+----------------------------------------+--------------------------+
|    Area della Stazione di Fortezza     | Acquisizione da eseguire |
+----------------------------------------+--------------------------+
 
  che il completamento delle acquisizioni  dei  diritti  patrimoniali
delle aree da espropriare di cui al 5° e 6° lotto costruttivo  potra'
essere ultimato solo a seguito dell'autorizzazione dei suddetti lotti
e del relativo finanziamento; 
    che gli interventi presso la stazione di Fortezza sono in fase di
realizzazione, ma una parte di  essi  (ad  es.  di  sistemazione  dei
portali della galleria di base e delle interconnessioni, di  presidio
dei versanti, di mitigazione dal rumore, di potenziamento delle linee
alta tensione), saranno eseguiti nella fase finale delle opere civili
della galleria di  base  o  nella  fase  di  avvio  dell'attrezzaggio
ferroviario, e rientrano nel 6° lotto costruttivo; 
    che  con  riferimento  ai  cantieri  di  «Mules»  e  del   «Sotto
attraversamento Isarco» mancano  le  imposizioni  delle  servitu'  di
passaggio in sotterraneo e di posizionamento delle  opere  paramassi,
ad oggi su aree in occupazione temporanea e che dette  attivita'  non
sono state ancora attivate  perche'  il  progetto  esecutivo  redatto
dall'impresa aggiudicataria e' stato approvato ad ottobre 2016; 
    che per l'area di deposito di Genauen II, mancano le  imposizioni
delle servitu' per lo spostamento di un elettrodotto  e  che  per  le
aree di cantiere  di  Unterplattner,  Hinterrigger  e  Forch,  devono
essere  completate  alcune  procedure  di  esproprio  ed  imposte  le
servitu' su aree in occupazione temporanea; 
    che BBT SE  ha  provveduto  solo  in  data  20  novembre  2016  a
comunicare, mediante avviso pubblicato su un quotidiano  nazionale  e
su due quotidiani locali, l'avviso di avvio  del  procedimento  volto
alla proroga di due anni dei termini di efficacia della dichiarazione
di pubblica utilita', e che i proprietari delle  aree  e  ogni  altro
interessato avente diritto potranno presentare eventuali osservazioni
scritte entro il termine  perentorio  di sessanta  giorni  decorrenti
dalla data di pubblicazione del predetto avviso; 
    che BBT SE ha dichiarato di assumere a proprio carico, anche  con
riferimento agli indennizzi, ogni onere dovuto in  conseguenza  della
richiesta proroga; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 166, comma  4-bis,  del  decreto
legislativo n. 163/2006, il Comitato puo' disporre la  proroga  della
dichiarazione di pubblica utilita' per un periodo di  tempo  che  non
supera i due anni per casi di forza maggiore o per altre giustificate
ragioni e che la pubblicazione dell'avvio del procedimento di proroga
della dichiarazione di pubblica  utilita'  e'  avvenuta  in  data  20
novembre 2016,  in  tempo  utile  rispetto  alla  scadenza  di  legge
(sessanta giorni prima del 21 gennaio 2017, ma che  l'odierna  seduta
del  Comitato  si  svolge  prima  della  chiusura  dei  termini   per
presentare osservazioni da parte degli aventi diritto; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista  la  nota  del  1°  dicembre  2016,  n.   5670,   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro  dell'economia
e delle finanze e degli altri  Ministri  e  Sottosegretari  di  Stato
presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo  n.
163/2006,  e'  disposta  la  proroga  di   due   anni   del   termine
precedentemente fissato per l'adozione dei decreti  di  esproprio  di
cui  alla  dichiarazione   di   pubblica   utilita'   dell'intervento
«Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona. Galleria di  base  del
Brennero», apposta con delibera n. 71/2009. 
  2.  L'efficacia  della  presente  delibera  e'   subordinata   alla
condizione che non pervengano nei termini di  legge  osservazioni  da
parte dei soggetti cui e' stato notificato l'avvio  del  procedimento
di proroga della dichiarazione di pubblica utilita' valutate ostative
dal   Ministero   delle   infrastrutture   e   trasporti.   Ai   fini
dell'efficacia della delibera il  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti dovra' comunicare l'esito  positivo  della  disamina  delle
osservazioni del pubblico. 
  3.  Ai  sensi  della  delibera  n.  24/2004,   il   CUP   assegnato
all'intervento dovra' essere evidenziato in tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso. 
    Roma, 1° dicembre 2016 
 
                                          Il Ministro dell'economia e 
                                          delle finanze con funzioni  
                                               di vice Presidente     
                                                      Padoan          
 
Il segretario 
    Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2017 
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