Asse ferroviario Monaco Verona - Galleria di base del Brennero. Proroga della dichiarazione di pubblica utilita' (CUP I41J05000020005). (Delibera n. 60/2016). (17A02406)(GU n.79 del 4-4-2017)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la
decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che
istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il
regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n.
680/2007 e (CE) n. 67/2010;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il 1°
Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1
include, nell'ambito del «Sistema valichi», il «Valico del Brennero»,
e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Provincia autonoma
di Bolzano, la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e Valico», e,
tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Trento, la
«Tratta Bologna - Brennero e Valico» e vista la delibera 1° agosto
2014, n. 26, (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 S.O.), con la quale questo
Comitato ha espresso parere sull'11° allegato infrastrutture al
documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella
Tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - la
infrastruttura «Brennero traforo ferroviario ed interventi
d'accesso»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'», e
s.m.i., e visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, che prevede che
la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e' efficace fino
alla scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il
decreto di esproprio;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto
(CUP) e, in particolare:
la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere
dotato di un CUP;
la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento;
le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a
progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle
banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai
suddetti progetti;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire
tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di
sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio
finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176,
comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e
visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, cosi' come
attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15,
(Gazzetta Ufficiale n. 155/2015), che aggiorna le modalita' di
esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla
delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata
corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e
visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e
specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la responsabilita' dell'istruttoria
sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita
«Struttura tecnica di missione»;
l'art. 166, comma 4-bis, il quale dispone che, il decreto di
esproprio puo' essere emanato entro il termine di sette anni,
decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo
Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che
nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso.
Questo Comitato puo' disporre la proroga dei termini previsti dal
predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate
ragioni. La proroga puo' essere disposta prima della scadenza del
termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La
disposizione del predetto comma deroga alle disposizioni dell'art.
13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la «Struttura
tecnica di missione» istituita con decreto dello stesso Ministro 10
febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 del
medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali
competenti del Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'
di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria
e la relativa documentazione a supporto;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in
particolare:
l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima
applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n.
163/2006.
l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua
entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore
del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto
legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformita' alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti;
Considerato che la proposta, alla luce delle sopracitate
disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad
essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto
legislativo n. 163/2006;
Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2010), che ha previsto la possibilita' che con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti
prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti
costruttivi non funzionali, e visti in particolare:
il comma 232, che:
individua i requisiti per i progetti da realizzare per lotti
costruttivi;
individua le condizioni per le relative autorizzazioni da parte
di questo Comitato;
precisa che dalle determinazioni assunte dal Comitato non
devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei
confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per
i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;
il comma 233, il quale stabilisce che, con l'autorizzazione del
primo lotto costruttivo, il Comitato assume l'impegno programmatico a
finanziare l'intera opera;
il comma 234, il quale stabilisce che l'allegato infrastrutture
al documento di programmazione economico-finanziaria (ora documento
di economia e finanza) dia distinta evidenza degli interventi di cui
ai commi 232 e 233;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232,
della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse
strategico alla realizzazione della «Galleria di base del Brennero,
ricompresa nell'Asse ferroviario del Corridoio 1, potenziamento Asse
ferroviario Monaco Verona»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2010, che individua l'opera in esame quale progetto
prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232 della
medesima legge n. 191/2009;
Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 89 (Gazzetta Ufficiale n.
167/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto
preliminare del «Potenziamento Asse ferroviario Monaco - Verona:
Galleria di base del Brennero» ed ha contestualmente assegnato al
soggetto aggiudicatore GEIE Brenner Basis Tunnel (GEIE BBT),
trasformato in Societa' per azioni europea denominata «Brenner Basis
Tunnel» (da ora in avanti anche «BBT SE») dal 16 dicembre 2004 ai
sensi del regolamento europeo 2157/2001, un finanziamento, in termini
di volume di investimento, di 45 milioni di euro;
Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 22 (Gazzetta Ufficiale n.
235/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto della «Nota
informativa Galleria del Brennero» concernente aspetti finanziari e
attuativi dell'opera;
Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 71 (Gazzetta Ufficiale n.
29/2010), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto
definitivo dell'«Asse ferroviario Monaco - Verona. Galleria di base
del Brennero», il cui limite di spesa» e' stato indicato, per la
parte di competenza italiana, in 3.575 milioni di euro, pari al 50
per cento del costo totale dell'opera, ha autorizzato la
contrattualizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi
successivi non funzionali, impegnativi per le parti nei limiti dei
rispettivi finanziamenti che il Governo avrebbe reso effettivamente
disponibili;
Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 83 (Gazzetta Ufficiale n.
132/2011), con la quale, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti,
della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) e' stato autorizzato
l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi del «Potenziamento
dell'Asse ferroviario Monaco - Verona, Galleria di base del Brennero»
ed e' stato altresi' autorizzato il 1° lotto costruttivo;
Vista la delibera 31 maggio 2013, n. 28 (Gazzetta Ufficiale n.
186/2013), con cui questo Comitato ha:
individuato RFI S.p.A. come destinatario delle risorse assegnate
con la delibera n. 89/2004;
individuato, una nuova articolazione in 5 lotti costruttivi della
«Galleria di base del Brennero»;
autorizzato l'avvio della realizzazione del 2° lotto costruttivo
dell'opera, con un costo di 297,263 milioni di euro, interamente
finanziato;
assegnato a RFI S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 233 della
legge n. 191/2009, gli importi rispettivamente di 24,250 milioni di
euro e 297,263 milioni di euro, a valere sulle risorse autorizzate
dall'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilita'
2013);
confermato l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera
per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di
4.865 milioni di euro;
Vista la delibera 29 aprile 2015, n. 44 (Gazzetta Ufficiale n.
175/2015), con la quale questo Comitato ha:
individuato una nuova articolazione dell'opera in 6 lotti
costruttivi;
assegnato a RFI S.p.A., per la copertura finanziaria a carico
dell'Italia del 3° lotto costruttivo, l'importo di 840 milioni di
euro;
autorizzato l'avvio della realizzazione del 3° lotto costruttivo
e confermato l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per
la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 4.400
milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico dello
Stato di 2.642,720 milioni di euro;
Vista la delibera 1° maggio 2016, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n.
188/2016), con la quale questo Comitato ha:
individuato una nuova articolazione dei 6 lotti costruttivi della
«Galleria di base del Brennero»;
assegnato a RFI S.p.A., per la copertura finanziaria a carico
dell'Italia del 4° lotto costruttivo, l'importo di 1.250 milioni di
euro;
autorizzato l'avvio della realizzazione del 4° lotto costruttivo
e confermato l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per
la parte di competenza italiana, entro il suddetto limite di spesa di
4.400 milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico
dello Stato di 1.371,18 milioni di euro;
Vista la nota 6 ottobre 2016, n. 37311, con la quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione
all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato
dell'argomento «Galleria di Base del Brennero. Proroga dei termini
della dichiarazione di pubblica utilita'» e ha trasmesso la relativa
documentazione istruttoria, successivamente integrata con nota 22
novembre 2016, n. 6252;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:
che la «Galleria di base del Brennero» e' una infrastruttura
finalizzata al transito misto merci/viaggiatori sull'asse ferroviario
del Brennero (Monaco-Verona), della cui realizzazione la societa'
«Galleria di Base Brennero/Brenner Basistunnel BBT SE», partecipata
al 50 per cento tra Austria e Italia, e' il soggetto «promotore» -
incaricato della progettazione e della realizzazione - ai sensi
dell'Accordo di Stato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica
italiana del 30 aprile 2004 e successive integrazioni;
che l'opera e' inclusa nella rete transeuropea dei trasporti
(TEN-T) e fa parte del corridoio europeo Scandinavia-Mediterraneo; e
che il progetto prevede una galleria di base - che si estende per
oltre 56 km, di cui 24 km in territorio italiano e 32 km in
territorio austriaco - e i relativi allacci alla linea storica in
corrispondenza delle stazioni di Innsbruck (portale nord) e di
Fortezza (Bolzano) (portale sud);
che l'articolazione dei lotti costruttivi dell'opera, cosi' come
risultante dalla delibera n. 17/2016, e' la seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
che dei circa 220 Km che verranno complessivamente scavati tra
gallerie di linea, cunicolo e gallerie con funzioni logistiche e di
servizio, ad oggi sono stati realizzati circa 59 Km. Attualmente, tra
Italia ed Austria, sono attivi otto cantieri: Aica, Mules e Isarco,
in Italia; Wolf, Valle Padaster, Ahrental, Ampass e Tulfes, in
Austria;
che in Italia, ad agosto 2016 sono stati avviati i lavori delle
opere principali del lotto «Sotto attraversamento del fiume Isarco»,
dell'importo di 300 milioni di euro, che prevedono lo scavo delle
gallerie principali sotto la valle del fiume Isarco e sotto le
infrastrutture di trasposto che la percorrono. (1° e 2° lotto
costruttivo);
che l'appalto «Mules 2-3» e' stato assegnato nel mese di maggio
2016, per un importo di 993 milioni di euro e, con la stipula del
contratto a settembre 2016, e' stato dato avvio alla realizzazione di
tutte le rimanenti opere civili della galleria di base del Brennero
in territorio italiano (3° lotto costruttivo);
che, sempre in territorio italiano, sono stati avviati i lavori
di adeguamento della Stazione di Fortezza, nonche' la realizzazione
del nuovo apparato centrale computerizzato (ACC) della linea
esistente, ed e' in fase di predisposizione la gara di progettazione
dell'armamento ferroviario e trazione elettrica dell'intera tratta
(4° lotto costruttivo);
che in Austria, per la realizzazione del lotto Tulfes-Pfons,
dell'importo di 380 milioni di euro, sono stati realizzati 18 km su
38 km complessivi (1° e 2° lotto costruttivo), sono stati avviati i
lavori preparatori nella gola della Sill e le opere di
interconnessione con la stazione di Innsbruck (3° lotto costruttivo)
ed e' in procinto di essere pubblicato il bando per i lavori di scavo
nel lotto Pfons - Brennero, del valore di 1.280 milioni di euro, che
prevede lo scavo di 37 km di gallerie principali (4° lotto
costruttivo);
che e' confermato l'ammontare dei contributi europei di cui alla
delibera n. 17/2016 con cui e' stato approvato il 4° lotto
costruttivo dell'opera e che il cronoprogramma complessivo e' rimasto
invariato rispetto a quanto riportato agli allegati 2 e 3 della
suddetta delibera n. 17/2016;
che la dichiarazione di pubblica utilita' della Galleria di base
del Brennero scade il 21 gennaio 2017, dopo sette anni decorrenti
dalla data in cui e' divenuta efficace l'approvazione del progetto
definitivo con la registrazione della delibera n. 71/2009 da parte
della Corte dei conti in data 22 gennaio 2010;
che con nota 13 settembre 2016, n. 28989, BBT SE ha chiesto al
Ministero di sottoporre a questo Comitato istanza di proroga biennale
della dichiarazione di pubblica utilita' al fine di poter procedere
con la pianificazione delle attivita' di esproprio;
che BBT SE, a sostegno dell'istanza di proroga, illustra lo stato
delle acquisizioni dei diritti patrimoniali e i motivi del loro
mancato completamento, precisando di aver fino ad ora provveduto
all'acquisizione dei diritti patrimoniali di aree riferite ai soli
lotti costruttivi autorizzati da questo Comitato e finanziati;
che le aree identificate nel piano di espropri sono ubicate nelle
zone indicate nella tabella che segue, in cui e' riportato anche il
riepilogo sommario del relativo stato di acquisizione;
=====================================================================
| Zona | Stato di acquisizione |
+========================================+==========================+
| Area di Melus | Acquisizione completata |
+----------------------------------------+--------------------------+
| Area di deposito Genauen II | Acquisizione completata |
+----------------------------------------+--------------------------+
| Area di Unterplattern | Acquisizione completata |
+----------------------------------------+--------------------------+
| Area di deposito Hinterrigger | Acquisizione completata |
+----------------------------------------+--------------------------+
| Area del Sottoattraversamento Isarco | Acquisizione completata |
+----------------------------------------+--------------------------+
| Area della Stazione di Fortezza | Acquisizione da eseguire |
+----------------------------------------+--------------------------+
che il completamento delle acquisizioni dei diritti patrimoniali
delle aree da espropriare di cui al 5° e 6° lotto costruttivo potra'
essere ultimato solo a seguito dell'autorizzazione dei suddetti lotti
e del relativo finanziamento;
che gli interventi presso la stazione di Fortezza sono in fase di
realizzazione, ma una parte di essi (ad es. di sistemazione dei
portali della galleria di base e delle interconnessioni, di presidio
dei versanti, di mitigazione dal rumore, di potenziamento delle linee
alta tensione), saranno eseguiti nella fase finale delle opere civili
della galleria di base o nella fase di avvio dell'attrezzaggio
ferroviario, e rientrano nel 6° lotto costruttivo;
che con riferimento ai cantieri di «Mules» e del «Sotto
attraversamento Isarco» mancano le imposizioni delle servitu' di
passaggio in sotterraneo e di posizionamento delle opere paramassi,
ad oggi su aree in occupazione temporanea e che dette attivita' non
sono state ancora attivate perche' il progetto esecutivo redatto
dall'impresa aggiudicataria e' stato approvato ad ottobre 2016;
che per l'area di deposito di Genauen II, mancano le imposizioni
delle servitu' per lo spostamento di un elettrodotto e che per le
aree di cantiere di Unterplattner, Hinterrigger e Forch, devono
essere completate alcune procedure di esproprio ed imposte le
servitu' su aree in occupazione temporanea;
che BBT SE ha provveduto solo in data 20 novembre 2016 a
comunicare, mediante avviso pubblicato su un quotidiano nazionale e
su due quotidiani locali, l'avviso di avvio del procedimento volto
alla proroga di due anni dei termini di efficacia della dichiarazione
di pubblica utilita', e che i proprietari delle aree e ogni altro
interessato avente diritto potranno presentare eventuali osservazioni
scritte entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del predetto avviso;
che BBT SE ha dichiarato di assumere a proprio carico, anche con
riferimento agli indennizzi, ogni onere dovuto in conseguenza della
richiesta proroga;
Considerato che ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto
legislativo n. 163/2006, il Comitato puo' disporre la proroga della
dichiarazione di pubblica utilita' per un periodo di tempo che non
supera i due anni per casi di forza maggiore o per altre giustificate
ragioni e che la pubblicazione dell'avvio del procedimento di proroga
della dichiarazione di pubblica utilita' e' avvenuta in data 20
novembre 2016, in tempo utile rispetto alla scadenza di legge
(sessanta giorni prima del 21 gennaio 2017, ma che l'odierna seduta
del Comitato si svolge prima della chiusura dei termini per
presentare osservazioni da parte degli aventi diritto;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62);
Vista la nota del 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a
base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le
prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia
e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato
presenti;
Delibera:
1. Ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n.
163/2006, e' disposta la proroga di due anni del termine
precedentemente fissato per l'adozione dei decreti di esproprio di
cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'intervento
«Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona. Galleria di base del
Brennero», apposta con delibera n. 71/2009.
2. L'efficacia della presente delibera e' subordinata alla
condizione che non pervengano nei termini di legge osservazioni da
parte dei soggetti cui e' stato notificato l'avvio del procedimento
di proroga della dichiarazione di pubblica utilita' valutate ostative
dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Ai fini
dell'efficacia della delibera il Ministero delle infrastrutture e
trasporti dovra' comunicare l'esito positivo della disamina delle
osservazioni del pubblico.
3. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato
all'intervento dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.
Roma, 1° dicembre 2016
Il Ministro dell'economia e
delle finanze con funzioni
di vice Presidente
Padoan
Il segretario
Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
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