Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varieta' di specie agrarie. (17A02763)(GU n.93 del 21-4-2017)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri
obbligatori delle varieta'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti,
recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varieta'
riportate nel presente dispositivo, per le quali e' stato indicato a
suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione
in purezza;
Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la
protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale
30 giugno 2016, nella riunione del 20 dicembre 2016;
Considerata la richiesta degli interessati volta a ottenere la
variazione di detta responsabilita';
Considerati i motivi che hanno determinato la necessita' di detta
variazione;
Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Articolo unico
1. La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto
elencate varieta', gia' assegnate ad altre ditte con precedenti
decreti, viene modificata come di seguito riportato:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2017
Il direttore generale: Gatto