MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 maggio 2017 

Conferma degli importi delle riduzioni di risorse a carico dei comuni
delle regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  regioni  Siciliana  e
Sardegna - Anni 2013, 2014 e 2015. (17A03263) 
(GU n.113 del 17-5-2017)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
ha disposto  la  riduzione  di  risorse  del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni ricompresi
nelle regioni a statuto ordinario e nelle Regioni sciliana e Sardegna
per l'importo complessivo di  500  milioni  per  l'anno  2012,  2.250
milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 milioni  di  euro  per  l'anno
2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; 
  Visti il comma 380 e seguenti dell'art. 1 della legge  24  dicembre
2012,  n.  228,  che  hanno  disposto  la  soppressione   del   fondo
sperimentale di riequilibrio  dei  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario e dei trasferimenti  erariali  spettanti  ai  comuni  della
Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  e   la   contestuale
istituzione del fondo di  solidarieta'  comunale  i  cui  criteri  di
formazione e riparto per gli anni dal 2013 al 2016, da stabilirsi con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  tengono  conto
espressamente anche delle riduzioni di cui  al  richiamato  art.  16,
comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  24  settembre  2013
con il quale, ai fini  dell'emanazione  del  successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di  riparto  del  fondo  di
solidarieta' comunale per l'anno 2013 e in attuazione della normativa
pro tempore, sono stati determinati gli importi  delle  riduzioni  di
cui al citato art. 16, comma 6, per l'importo  complessivo  di  2.250
milioni di euro da porre a carico di ciascun comune per l'anno 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 3 marzo 2014, con il
quale, ai fini dell'emanazione del successivo decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri  di  riparto  del  fondo  di  solidarieta'
comunale per l'anno 2014 e in attuazione della normativa pro tempore,
sono stati determinati gli importi delle riduzioni di cui  al  citato
art. 16, comma 6, per l'importo complessivo di 2.500 milioni di  euro
da porre a carico di ciascun comune per l'anno 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 giugno 2015,  con
il  quale,  ai  fini  dell'emanazione  del  successivo  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di  riparto  del  fondo  di
solidarieta' comunale per l'anno 2015 e in attuazione della normativa
pro tempore, sono stati determinati gli importi  delle  riduzioni  di
cui al citato art. 16, comma 6, per l'importo  complessivo  di  2.600
milioni di euro da porre a carico di ciascun comune dall'anno 2015; 
  Preso atto che della determinazione degli importi  delle  riduzioni
da porre a carico di ciascun comune, come effettuata  dai  richiamati
decreti ministeriali per gli anni 2013, 2014,  2015  e  2016,  si  e'
tenuto conto, in attuazione di quanto previsto  dal  citato  art.  1,
commi 380 e seguenti della legge n. 228 del 2012, in sede di  riparto
del fondo di solidarieta' comunale degli stessi anni  con  i  decreti
del Presidente del Consiglio dei  ministri,  rispettivamente  del  13
novembre 2013, del 1° dicembre 2014, del 10 settembre 2015 e  del  18
maggio 2016, adottati previ accordi sanciti  in  sede  di  Conferenza
Stato-ctta' e autonomie locali; 
  Preso atto che con sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 4
aprile-6   giugno   2016   e'   stata   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale del richiamato art. 16, comma 6, del decreto-legge  n.
95 del 2012, nella parte in cui  non  prevede,  nel  procedimento  di
determinazione delle riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio
da applicare  a  ciascun  comune  nell'anno  2013,  alcuna  forma  di
coinvolgimento  degli  enti  interessati,  ne'  l'indicazione  di  un
termine per l'adozione del decreto di natura  non  regolamentare  del
Ministero dell'interno; 
  Visto l'art. 1, comma 444, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
quale, nel sostituire il quarto periodo del citato art. 16, comma  6,
ha disposto  che  le  riduzioni  da  applicare  a  ciascun  comune  a
decorrere dall'anno 2013 sono determinate con decreto  del  Ministero
dell'interno, d'intesa con la  Conferenza  Stato-ctta'  ed  autonomie
locali  fissando,  in  caso  di  mancata  intesa,   il   termine   di
quarantacinque giorni entro il quale il predetto decreto puo'  essere
comunque adottato, nonche' il relativo criterio di riparto,  identico
allo stesso gia' previsto dalla previgente formulazione della  norma,
ovvero in proporzione alla media delle spese  sostenute  per  consumi
intermedi nel triennio 2010-2012,  desunte  dal  Sistema  informativo
sulle operazioni degli enti pubblici - SIOPE, fermo restando  che  la
riduzione per abitante di  ciascun  ente  non  puo'  assumere  valore
superiore al 250% della media costituita dal rapporto  fra  riduzioni
calcolate sulla base  dei  dati  SIOPE  2010-2012  e  la  popolazione
residente  di  tutti  i  comuni,  relativamente  a  ciascuna   classe
demografica di cui all'art.  156  del  testo  unico  sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267 (TUEL); 
  Ritenuto, alla luce della  citata  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale del richiamato art. 16, comma 6, del decreto-legge  n.
95 del 2012 e in forza della riformulazione della norma disposta  dal
richiamato art. 1, comma 444, della legge n. 232 del 2016,  di  dover
provvedere all'adozione del presente decreto; 
  Rilevato  che  nelle  sedute  della  Conferenza   Stato-citta'   ed
autonomie locali tenutesi il 9 febbraio ed il 23 marzo  2017  non  e'
stata raggiunta l'intesa e che il 26  marzo  2017  sono  trascorsi  i
quaranta giorni prescritti dalla data di prima iscrizione  all'ordine
del giorno; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
 
       Importi delle riduzioni di risorse a carico dei comuni 
 
  Le  riduzioni  di  risorse  di  cui  all'art.  16,  comma  6,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge n.  135  del  2012,  dell'importo  complessivo  di  2.250
milioni di euro per l'anno 2013, di 2.500 milioni di euro per  l'anno
2014 e di 2.600 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015,  da
applicarsi a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario e delle
Regioni Siciliana e Sardegna sono confermate nelle stesse misure gia'
determinate, rispettivamente,  con  i  decreti  ministeriali  del  24
settembre 2013, del 3 marzo 2014 e del 23 giugno 2015, sulla base dei
quali e' stato gia' effettuato il riparto del fondo  di  solidarieta'
comunale come disposto dai decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri adottati in attuazione dell'art. 1, commi  380  e  seguenti,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 maggio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Minniti