MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (17A03439) 
(GU n.121 del 26-5-2017)

 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/006023/XVJ/CE/C  dell'11
maggio  2017,  i  manufatti  esplosivi  di  seguito   indicati   sono
classificati, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma a),  del  decreto
19 settembre 2002, n.  272,  nella  categoria  dell'allegato  «A»  al
regolamento di esecuzione del citato testo  unico,  con  il  relativo
numero ONU e con la denominazione accanto indicati: 
      
 
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Denominazione Esplosivo    |«PETRAMMONITIS»                  |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Numero Certificato         |0080.EXP.02.0116                 |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Data Certificato           |17.12.2002                       |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Numero ONU                 |0082                             |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Classe di rischio          |1.1 D                            |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Categoria P.S.             |II                               |
   +---------------------------+---------------------------------+
 
      
 
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Denominazione Esplosivo    |«AMMONIT»                        |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Numero Certificato         |0080.EXP.02.0115                 |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Data Certificato           |17.12.2002                       |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Numero ONU                 |0082                             |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Classe di rischio          |1.1 D                            |
   +---------------------------+---------------------------------+
   |Categoria P.S.             |II                               |
   +---------------------------+---------------------------------+
 
    I prodotti esplosivi, oggetto del  presente  provvedimento,  sono
sottoposti  agli  obblighi  del  sistema  di  identificazione  e   di
tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli  4  e  16  del
decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di  cui
al regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
    Sull'imballaggio  degli  stessi  deve  essere  apposta   altresi'
un'etichetta riportante anche  i  seguenti  dati:  denominazione  del
prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato  «CE
del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il  numero
del presente provvedimento di classificazione, nome del  fabbricante,
elementi identificativi dell'importatore titolare  delle  licenze  di
polizia  ed  indicazione  di  eventuali  pericoli  nel   maneggio   e
trasporto. 
    Per i citati esplosivi la sig.ra Marano  Renata,  titolare  della
licenza della licenza ex articoli 46  e  47  del  T.U.L.P.S.  per  il
deposito e la vendita di prodotti esplosivi in nome e per conto della
«Aida Alta Energia S.r.l.», per lo stabilimento sito in Narni (TR)  -
localita' Case Moretti, ha  prodotto  gli  attestati  «CE  del  Tipo»
rilasciati dall'Organismo Notificato «Ineris» (Francia) su  richiesta
della «Extraco S.A.», sita in Via 3 settembre  n.  90,  Gr -  104  34
Atene (Grecia). Da tale certificato risulta che  i  citati  esplosivi
sono prodotti presso lo stabilimento della  medesima  ditta  sito  in
Tanagra Viotia Plant, Gr - 320 09 Tanagra Viotia (Grecia). 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale  al  tribunale   amministrativo   regionale   o,   in
alternativa, ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica,
rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.