AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Hexvix» (17A03513) 
(GU n.124 del 30-5-2017)

 
 
 
        Estratto determina AAM/PPA n. 398 del 14 aprile 2017 
 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  HEXVIX,
nelle forme e confezioni di seguito indicate: 
      confezioni: 
        «85 mg polvere e  solvente  per  soluzione  endovescicale»  1
flaconcino in vetro da 10 ml polv e 1 siringa prer da 50 ml solv  con
dispositiv mini-spike, A.I.C. n. 037598036 (in base 10),  13VDUN  (in
base 32); 
        «85 mg polvere e  solvente  per  soluzione  endovescicale»  1
flaconcino in vetro da 10 ml polv e 1 siringa  prer  da  50  ml  solv
senza dispositiv mini-spike, A.I.C. n. 037598048 (in base 10), 13VDV0
(in base 32). 
    Forma   farmaceutica:   polvere   e   solvente   per    soluzione
endovescicale. 
    Principio attivo: esaminolevulinato cloridrato. 
    Titolare A.I.C.:  Ipsen  S.p.a.,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in via del Bosco Rinnovato n. 6 - Milanofiori  Nord,  palazzo
U7 - 20090 Assago (Milano). 
    E', altresi', adeguato lo standard terms  della  confezione  gia'
autorizzata: da: «037598024 - "85 mg polv. e solv. per soluzione  per
uso endovescicale" - kit da 1 flaconcino in vetro di polv. da 10 ml e
1 flaconcino in pp di solv. da 50 ml», a: «037598024 - "85 mg polvere
e solvente per soluzione endovescicale" 1 flaconcino in vetro  da  10
ml polvere e 1 flaconcino in pp da 50 ml solvente». 
    L'RMS  esprime  parere  favorevole  al   seguente   grouping   di
variazioni: 
      B.II.e.1.b.2: Aggiunta di un nuovo confezionamento primario; 
    B.II.b.1.f) Aggiunta di un sito produttivo per la produzione  del
solvente relativo alle siringhe preriempite; 
      B.II.b.3.b) Modifica  nel  procedimento  di  fabbricazione  del
prodotto finito; 
      B.II.b.5 z) Modifica ai controlli in process per il  «bioburden
test» relativo al solvente per le siringhe preriempite; 
      B.II.b.5 z) Modifica ai controlli in process per il  «test  for
filled volume» relativo al solvente per le siringhe preriempite; 
      B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o  dei  limiti
per le siringhe preriempite (pH); 
      B.II.d.2.f) Modifica della procedura  di  prova  («Appearance»)
relativa  al  solvente  per  le  siringhe  preriempite  al  fine   di
rispecchiare la conformita' alla PhEur. 
    Gli stampati corretti ed approvati fanno parte  integrante  della
presente determinazione. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  nuove   confezioni   autorizzate   all'art.   1,   della
determinazione di cui al presente estratto, e' adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni,  dedicata  ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata
classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le nuove confezioni all'art. 1, della determinazione  di  cui
al presente estratto, e' adottata la seguente classificazione ai fini
della fornitura: OSP -  medicinali  soggetti  a  prescrizione  medica
limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o  in
ambiente ad esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione   al    riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art.  4,  comma  1,  della  determinazione  di  cui  al  presente
estratto,  non  recanti  le  modifiche  autorizzate,  possono  essere
mantenuti in commercio fino alla  data  di  scadenza  del  medicinale
indicata in etichetta. I  farmacisti  sono  tenuti  a  consegnare  il
foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere  dal  termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente determinazione. Il  titolare
A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e  successive
modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.