Modifica del decreto 25 luglio 2012, recante l'approvazione dello schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per iniziative agevolate dalla legge n. 488/1992. (17A03611)(GU n.125 del 31-5-2017)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, recante le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 alle imprese operanti nel settore turistico - alberghiero; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che estende le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1999, registro n. 1, foglio 202, in materia di criteri e composizione delle commissioni di accertamento di spesa, compensi da corrispondere ai membri di dette commissioni e modalita' di espletamento degli incarichi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 luglio 2000, n. 163, recante il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287; Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo 2006, n. 67, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 35 del 2005, sono stati stabiliti nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste della legge n. 488 del 1992; Visto l'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e, in particolare, la disposizione ivi contenuta, che stabilisce, per i programmi agevolati ai sensi della legge n. 488 del 1992 per i quali alla data del 18 agosto 2007 non sia stato emanato il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, la sostituzione dello stesso con l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo gli schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico; Considerato che la predetta norma ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico il potere di delegare la funzione amministrativa spettante alla pubblica amministrazione ad un soggetto terzo convenzionato; Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale, in considerazione della particolare gravita' della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, si dispone che, fatti salvi i provvedimenti gia' adottati, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, non sono piu' tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie; Considerato che l'art. 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 abroga le disposizioni di legge indicate dall'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 83 del 2012 tra le quali l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'art. 9della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del medesimo art. 23 secondo il quale «i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 febbraio 2009, n. 41, con il quale, ai sensi del citato art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, e' stato approvato lo schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio per le iniziative agevolate dalla legge n. 488 del 1992 e sono state, altresi', emanate le disposizioni sugli accertamenti delle commissioni ministeriali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 luglio 2012, con il quale sono state adeguate le disposizioni del suddetto decreto 3 dicembre 2008 alle nuove norme introdotte dal citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; Visto, in particolare, l'art. 2 del richiamato decreto 25 luglio 2012, che prevede le nuove procedure da adottare ai fini dell'emissione dell'atto di liquidazione a saldo e conguaglio, da emettere in nome e per conto del Ministero, nonche' gli adempimenti da adottare per la chiusura dei procedimenti agevolativi pendenti; Visto, altresi', l'art. 4, comma 2, del medesimo decreto 25 luglio 2012, laddove dispone che «Le convenzioni stipulate tra il Ministero e le banche concessionarie sono integrate con atto aggiuntivo che stabilisce le modalita' di espletamento delle ulteriori attivita' previste dal presente decreto, nonche' l'ammontare dei relativi oneri, che sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992»; Tenuto conto che una banca concessionaria, posta in liquidazione volontaria e che ha presentato in data 14 settembre 2016 al Tribunale di Milano domanda di ammissione al concordato preventivo, non ha provveduto alla sottoscrizione del suddetto atto aggiuntivo e, per l'effetto, non ha dato luogo all'emissione degli atti di liquidazione a saldo e conguaglio riferiti ai programmi gia' istruiti dalla stessa; Considerato dunque che, in questo caso, vi e' l'impossibilita' operativa di delegare l'atto amministrativo ad un soggetto terzo all'Amministrazione e che pertanto il Ministero conserva la competenza all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che i suddetti programmi agevolati risultano ultimati; Considerata prioritaria l'esigenza di garantire una celere definizione dei procedimenti agevolativi attraverso l'adozione di un provvedimento di chiusura amministrativo-contabile da parte del Ministero, in conformita' ai criteri di economicita', efficacia ed efficienza che ispirano l'azione amministrativa, nonche' di salvaguardare l'interesse pubblico alla definizione dei procedimenti amministrativi di competenza; Considerata la necessita' di una disciplina generale di tale fattispecie; Considerato che la predetta attivita' non comporta alcun onere a carico dello Stato, in quanto sara' svolta utilizzando il personale gia' in forza all'interno dell'Amministrazione; Ritenuto, pertanto, necessario adeguare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 25 luglio 2012; Decreta: Art. 1 1. Nel decreto ministeriale 25 luglio 2012 di cui alle premesse, all'art. 4, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora, le banche concessionarie, anche costituite in raggruppamenti temporanei di impresa, a causa dello stato in liquidazione in cui versano o in conseguenza di procedure concorsuali cui sono assoggettate, non procedono alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo di cui al comma 2, il Ministero adotta un provvedimento di chiusura amministrativo-contabile dei programmi agevolati per i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente comma, non risulti emesso l'atto di liquidazione a saldo e conguaglio da parte delle predette banche, allo scopo acquisendo i dati e gli elementi di valutazione dalla relazione finale trasmessa dalla banca concessionaria». Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2017 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 381