Modifica del decreto 1° marzo 2017, recante: «Modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, dall'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonche' dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017». (17A03616)(GU n.128 del 5-6-2017)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'art. 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'art. 228; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, che ha attribuito all'Italia una dotazione finanziaria di euro 20.942.300; Visto il regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, per quanto concerne gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma; Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che prevede nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimenti di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) e, in particolare, l'art. 4, comma 3; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2017, n. 940, recante «Modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, dall'art. 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonche' dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»; Considerato che il regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, dispone che i pagamenti sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se effettuati entro il 30 settembre 2017; Considerato che il regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, stabilisce che il sostegno supplementare per gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma e' versato al massimo entro il 30 settembre 2018; Considerato che il decreto ministeriale n. 940/17, finalizzato a supportare il settore zootecnico, prevede all'art. 1, lettera b), un sostegno alle aziende di allevamento ovino e caprino per il miglioramento della qualita' del gregge, dell'importo complessivo pari ad euro 6.000.000, che viene concesso, per i capi ovini e caprini, di sesso femminile, di eta' superiore a 4 anni, macellati nel periodo tra il 15 marzo 2017 e il 30 giugno 2017, fissando il limite dell'aiuto unitario a 15,00 euro; Considerato che l'aggravarsi della crisi di mercato del settore dell'allevamento delle specie ovine e caprine, a causa della riduzione dei prezzi dei principali prodotti lattiero-caseari ottenuti dal latte di dette specie, rende opportuno elevare l'aiuto unitario previsto all'art. 3, del decreto ministeriale 1° marzo 2017, n. 940, al fine di incentivare l'adesione al programma di miglioramento genetico, fermo restando l'importo complessivo attribuito dal citato art. 1, lettera b); Ritenuto, inoltre, di dover specificare i requisiti di ammissibilita' tesi all'individuazione delle aziende attive beneficiare degli aiuti eccezionali al comparto zootecnico ripartiti dal decreto ministeriale n. 940 del 2017; Decreta: Art. 1 1. L'importo massimo dell'aiuto unitario di 15,00 euro, previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 1° marzo 2017, n. 940, e' elevato a 30,00 euro per ogni capo ammissibile. 2. Ai fini dell'erogazione degli aiuti di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 1° marzo 2017, n. 940, l'azienda richiedente deve essere in possesso di un codice ASL attivo alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2017 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 308