MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 2017 

Modifica  del  decreto  1°  marzo  2017,   recante:   «Modalita'   di
ripartizione  delle  risorse  finanziarie  previste  dal  regolamento
delegato (UE) 2016/1613, della  Commissione,  che  prevede  un  aiuto
eccezionale per i produttori di  latte  e  gli  allevatori  di  altri
settori zootecnici, dall'articolo 21  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  dicembre
2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016, nonche'  dal  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli  eventi  sismici  del  2016  e  del  2017».
(17A03616) 
(GU n.128 del 5-6-2017)

 
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007  del  Consiglio  e,  in
particolare, l'art. 219,  paragrafo  1,  in  combinato  disposto  con
l'art. 228; 
  Visto il regolamento delegato  (UE)  2016/1613  della  Commissione,
dell'8  settembre  2016,  che  prevede  un   aiuto   eccezionale   di
adattamento per i produttori di  latte  e  gli  allevatori  di  altri
settori  zootecnici,  che  ha  attribuito  all'Italia  una  dotazione
finanziaria di euro 20.942.300; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione,  del
17 febbraio 2017, recante modifica  del  regolamento  (UE)  2016/1613
della Commissione, dell'8 settembre 2016,  per  quanto  concerne  gli
allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma; 
  Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre
2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione
degli animali  delle  specie  ovina  e  caprina  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  che  prevede
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma  del
24 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  che  prevede  nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017 ed in particolare l'art.  15,  che  detta
disposizioni per il sostegno e lo sviluppo  delle  aziende  agricole,
agroalimentari e zootecniche; 
  Vista  la  legge  29  dicembre   1990,   n.   428,   e   successive
modificazioni, recante disposizioni  per  l'adempimenti  di  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990) e, in particolare, l'art. 4, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,  e  successive
modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e  l'istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 1° marzo 2017, n. 940, recante «Modalita'  di  ripartizione
delle risorse finanziarie  previste  dal  regolamento  delegato  (UE)
2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per  i
produttori di latte e gli allevatori  di  altri  settori  zootecnici,
dall'art. 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016, nonche' dal decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni  colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»; 
  Considerato che  il  regolamento  delegato  (UE)  2016/1613,  della
Commissione, dispone  che  i  pagamenti  sono  ammissibili  all'aiuto
dell'Unione solo se effettuati entro il 30 settembre 2017; 
  Considerato  che  il  regolamento  delegato  (UE)  2017/286   della
Commissione,  del  17  febbraio  2017,  stabilisce  che  il  sostegno
supplementare per gli allevatori nelle regioni italiane  colpite  dal
sisma e' versato al massimo entro il 30 settembre 2018; 
  Considerato che il decreto ministeriale n.  940/17,  finalizzato  a
supportare il settore zootecnico, prevede all'art. 1, lettera b),  un
sostegno  alle  aziende  di  allevamento  ovino  e  caprino  per   il
miglioramento della qualita'  del  gregge,  dell'importo  complessivo
pari ad euro 6.000.000, che  viene  concesso,  per  i  capi  ovini  e
caprini, di sesso femminile, di eta' superiore a  4  anni,  macellati
nel periodo tra il 15 marzo 2017 e il 30  giugno  2017,  fissando  il
limite dell'aiuto unitario a 15,00 euro; 
  Considerato che l'aggravarsi della crisi  di  mercato  del  settore
dell'allevamento  delle  specie  ovine  e  caprine,  a  causa   della
riduzione  dei  prezzi  dei  principali   prodotti   lattiero-caseari
ottenuti dal latte di dette specie, rende opportuno  elevare  l'aiuto
unitario previsto all'art. 3, del decreto ministeriale 1° marzo 2017,
n.  940,  al  fine  di  incentivare  l'adesione   al   programma   di
miglioramento  genetico,   fermo   restando   l'importo   complessivo
attribuito dal citato art. 1, lettera b); 
  Ritenuto,  inoltre,   di   dover   specificare   i   requisiti   di
ammissibilita'   tesi   all'individuazione   delle   aziende   attive
beneficiare degli aiuti eccezionali al comparto zootecnico  ripartiti
dal decreto ministeriale n. 940 del 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'importo massimo dell'aiuto unitario di  15,00  euro,  previsto
dall'art. 3, comma  5,  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali 1° marzo 2017, n. 940, e' elevato  a
30,00 euro per ogni capo ammissibile. 
  2. Ai fini dell'erogazione degli aiuti di cui agli articoli  2,  3,
4,  6  e  7  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali 1° marzo 2017, n. 940,  l'azienda  richiedente
deve essere in  possesso  di  un  codice  ASL  attivo  alla  data  di
presentazione della domanda di aiuto. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 aprile 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

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