MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 2017 

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo  ruolo  dei  crediti
vantati dall'Azienda Gardesana Servizi S.p.a., relativi alla  tariffa
del servizio idrico integrato. (17A03955) 
(GU n.134 del 12-6-2017)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle  imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto in particolare il comma 2 dell'art. 17, del predetto  decreto
legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra  l'altro,  che  puo'
essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa  di
cui all'art. 156 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
recante norme in materia ambientale; 
  Visto il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto legislativo
n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151,  della  legge
24  dicembre  2007,  n.  244,  il  quale  prevede  che  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  puo'  autorizzare  la   riscossione
coattiva mediante ruolo di  specifiche  tipologie  di  crediti  delle
societa' per azioni a  partecipazione  pubblica,  previa  valutazione
della rilevanza pubblica di tali crediti; 
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193,  convertito  dalla
legge 1° dicembre 2016,  n.  225,  recante  disposizioni  urgenti  in
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili; 
  Visto l'art. 7, comma  2,  lettera  gg-ter)  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il
quale prevede che a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  la  societa'
Equitalia  s.p.a.,  nonche'  le  societa'  per  azioni  dalla  stessa
partecipate, cessano di  effettuare  le  attivita'  di  accertamento,
liquidazione e riscossione,  spontanea  e  coattiva,  delle  entrate,
tributarie o patrimoniali,  dei  comuni  e  delle  societa'  da  essi
partecipate; 
  Visto l'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.
35, convertito dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  come  modificato
dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 193 del  2016,  convertito
dalla legge n. 225 del 2016, il quale,  da  ultimo,  ha  disposto  il
differimento al 30 giugno 2017 del  termine  previsto  dalla  lettera
gg-ter) del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 70 del 2011; 
  Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e  n.  17628  del  29
agosto 2011, con le quali la Corte di  cassazione,  Sezione  III,  ha
stabilito che «per gli effetti di cui al decreto  legislativo  n.  46
del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i  presupposti  di  cui
all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter,  per  l'iscrizione  a  ruolo  della
tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto  legislativo
n. 152 del 2006, art.  156  che  costituisce  un'entrata  di  diritto
privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente
efficacia esecutiva.» 
  Vista la legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17,  recante
«disposizioni in materia di risorse idriche»; 
  Considerato  che  l'Azienda  Gardesana   Servizi   s.p.a.,   (AGS),
interamente partecipata da comuni della Provincia di Verona, gestisce
il servizio idrico integrato nel territorio di  n.  20  comuni  della
sponda e dell'entroterra gardesano veronese; 
  Vista la nota n. 6266 del 17 novembre 2016 con la  quale  l'Azienda
Gardesana Servizi s.p.a.,(AGS ),  ha  chiesto  l'autorizzazione  alla
riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa
del servizio idrico integrato, in quanto affidataria  della  gestione
del servizio, a  seguito  di  Convenzione  con  l'Autorita'  d'Ambito
Territoriale Ottimale Veronese, ora Consiglio di Bacino; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato n. 45897 del 21 marzo 2017; 
  Ravvisata la rilevanza pubblica dei  crediti  vantati  dall'Azienda
Gardesana  Servizi   s.p.a.,(AGS   ),   in   ragione   della   natura
dell'attivita' svolta, relativa all'erogazione  del  servizio  idrico
integrato; 
  Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte
di cassazione, che ricorrono i  presupposti  previsti  dall'art.  17,
commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999; 
  Considerato che  il  rilascio  della  predetta  autorizzazione  non
comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo dei crediti  vantati  dall'Azienda  Gardesana  Servizi  s.p.a.,
interamente  partecipata  da  comuni  della  Provincia   di   Verona,
relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 5 giugno 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan