ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

COMUNICATO

Cancellazione d'ufficio dal  Registro  Unico  degli  intermediari  di
assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio  dell'attivita'
senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla  base  di  quanto
previsto dagli  articoli  113,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1, lettera  c),  del  regolamento
ISVAP n. 5/2006 nonche' per altra causa di cancellazione prevista dal
citato articolo 113, comma 1. (17A03987) 
(GU n.135 del 13-6-2017)

 
 
    Nella homepage  del  sito  dell'IVASS,  nella  sezione  «Per  gli
Operatori - Cancellazioni cumulative», e' stato pubblicato  ai  sensi
dell'art. 8,  comma  3,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il
provvedimento  protocollo  n.  0104871/17  del  29  maggio  2017   di
cancellazione d'ufficio dal  Registro  Unico  degli  intermediari  di
assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio  dell'attivita'
senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla  base  di  quanto
previsto dagli art. 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
n. 209/2005 e 26, comma 1 lettera c), del Regolamento ISVAP n. 5/2006
nonche' per altra causa di cancellazione  prevista  dal  citato  art.
113, comma 1. 
    Al  provvedimento  sono  allegati  gli   elenchi   contenenti   i
nominativi degli intermediari interessati.