MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 giugno 2017 

Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante «Principi fondamentali per
la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina
generale». (17A03988) 
(GU n.135 del 13-6-2017)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CEE, in  materia  di  libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE; 
  Visto, in particolare  l'art.  25,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 368 del 1999, e  successive  modificazioni,  il  quale
dispone che le regioni e le  province  autonome  emanano  ogni  anno,
entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione  al  corso
triennale  di  formazione  specifica   in   medicina   generale,   in
conformita' ai principi fondamentali  definiti  dal  Ministero  della
salute, per la disciplina unitaria del sistema; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  7   marzo   2006,
concernente i principi fondamentali per  la  disciplina  unitaria  in
materia di formazione  specifica  in  medicina  generale,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo  2006
- Serie generale - n. 60, in attuazione dell'art. 25,  comma  2,  del
citato  decreto  legislativo  n.   368   del   1999,   e   successive
modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto 7 marzo  2006,
il quale prevede che «La partecipazione al concorso  ed  al  relativo
corso triennale e' riservata  ai  cittadini  italiani  e  comunitari,
laureati in  medicina  e  chirurgia,  abilitati  all'esercizio  della
professione ed iscritti  al  relativo  albo  professionale.  Tutti  i
requisiti devono essere posseduti entro la data  della  presentazione
della  domanda  di  partecipazione  al  concorso.  Per  i   cittadini
comunitari dell'Unione europea e' considerata valida l'iscrizione  al
corrispondente dell'albo di ogni  Paese  dell'Unione  europea,  fermo
restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio
del corso di formazione»; 
  Visto l'art.  6,  comma  2,  lettera  c),  del  richiamato  decreto
ministeriale 7 marzo 2006, che richiede, ai fini della  presentazione
della  domanda  per  la  partecipazione  al  concorso  di  formazione
specifica in medicina generale, l'iscrizione all'albo professionale; 
  Considerato  che  il  requisito   richiesto,   al   momento   della
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso   per
l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica  in  medicina
generale,  del   possesso   dell'abilitazione   all'esercizio   della
professione e dell'iscrizione al relativo albo professionale, non  e'
previsto ne' dalla direttiva 93/16/CEE, ne' dal  decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 368, di attuazione; 
  Considerato  che  il  predetto  requisito  e'  stato   oggetto   di
contenzioso dell'ultimo concorso relativo al triennio 2016/2019; 
  Tenuto conto, peraltro, che per l'accesso alle scuole universitarie
di  specializzazione   in   medicina   e   chirurgia   il   requisito
dell'abilitazione,  ove  non  ancora  posseduto  al   momento   della
presentazione della domanda, e' richiesto entro  la  data  di  inizio
delle attivita' didattiche; 
  Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
Sezione terza-quater, n. 5994 del 21 aprile  2017,  che  ha  disposto
l'annullamento dell'art. 5 del predetto decreto 7 marzo 2006; 
  Considerate, pertanto, le esigenze di  funzionalita',  al  fine  di
scongiurare disparita' di trattamento e non pregiudicare ai  soggetti
interessati,   in   attesa   del   conseguimento    dell'abilitazione
all'esercizio della professione e dell'iscrizione  al  relativo  albo
professionale, di poter partecipare al concorso per  l'ammissione  ai
corsi triennali di formazione specifica in medicina generale; 
  Tenuto conto della necessita' di ottemperare a quanto disposto  dal
Tribunale amministrativo regionale del  Lazio,  Sezione  terza-quater
con  la  citata  sentenza  n.  5994/2017,  apportando  le   opportune
modifiche al citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, nella parte de
qua; 
  Vista la nota prot. 18582 del  5  giugno  2017,  con  la  quale  il
Coordinamento della Commissione salute  rappresenta  che,  alla  luce
della  citata  sentenza,  le  regioni  stanno  ricevendo  domande  di
partecipazione al concorso per l'ammissione al  corso  di  formazione
specifica in medicina generale per il triennio 2017/2020, da parte di
medici che otterranno l'abilitazione e l'iscrizione al relativo  albo
professionale in data successiva alla scadenza del medesimo bando; 
  Ritenuto, alla luce di quanto sopra premesso, di dover procedere ad
una modifica degli articoli 5 e 6  del  decreto  del  Ministro  della
salute 7 marzo 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al  decreto  del  Ministro  della  salute  7  marzo  2006,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    «a) all'art. 5 (Requisiti generali  di  ammissione  al  concorso)
comma 1, le parole da ", abilitati all'esercizio"  fino  alle  parole
"di partecipazione al concorso." sono sostituite dalle seguenti: ". I
requisiti  di  abilitazione  all'esercizio  della  professione  e  di
iscrizione al relativo albo  professionale  devono  essere  posseduti
entro l'inizio del corso triennale di formazione."; 
    b) all'art. 6 (Domanda e termine di presentazione)  comma  2,  la
lettera c) e' soppressa.». 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 giugno 2017 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin