COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 gennaio 2017 

Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del  Gaggiolo
e opere connesse (Pedemontana Lombarda). Proroga della  dichiarazione
di  pubblica  utilita'.  (F11B06000270007).  (Delibera  n.   1/2017).
(17A04279) 
(GU n.148 del 27-6-2017)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di   prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino  all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto legislativo o in  relazione  ai  quali  sussiste  un  impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    l'art. 214, comma 2, lettera  d)  e  f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    l'art.  214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di   prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    l'art. 216, comma 1 e comma  27,  che  prevedono  rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione  di  impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in  vigore
del suddetto decreto legislativo n.  50/2016  secondo  la  disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo  n.  163/2006,  sono   concluse   in   conformita'   alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,  e  s.m.i.  e
visto, in particolare, l'art. 166, comma 4-bis, il quale dispone  che
il decreto di esproprio possa essere  emanato  entro  il  termine  di
sette anni decorrente dalla data in cui diventa efficace la  delibera
di questo Comitato che approva  il  progetto  definitivo  dell'opera,
salvo che nella medesima deliberazione non sia  previsto  un  termine
diverso, e che questo Comitato possa disporre la proroga dei  termini
previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore  o  per  altre
giustificate ragioni prima  della  scadenza  del  termine  e  per  un
periodo  di  tempo  che  non  supera  i  due  anni,  in  deroga  alle
disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi
1 e 27, del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  risulta  ammissibile
all'esame  di  questo  comitato  e  ad  essa  sono   applicabili   le
disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato  ha  approvato  il  primo
Programma  delle  infrastrutture  strategiche,  che  in  allegato   1
riporta,  nell'ambito  dei  sistemi  stradali  e   autostradali   del
«Corridoio  plurimodale  padano»,  l'infrastruttura  «Asse   stradale
pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)»  e  vista  la  delibera  1°
agosto 2014, n. 26 (supplemento Gazzetta Ufficiale n. 1/2015), con la
quale  questo  Comitato   ha   espresso   parere   sull'XI   Allegato
infrastrutture al DEF 2013, che include, nella  «Tabella 0  Programma
infrastrutture strategiche»,  nell'ambito  dell'infrastruttura  «Asse
Pedemontano-Piemonte, Lombardia, Veneto»,  l'intervento  «Pedemontana
lombarda: Dalmine, Como, Varese e Valico del Gaggiolo ed opere a esso
connesse»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
s.m.i., e visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, che prevede  che
la dichiarazione di pubblica utilita'  dell'opera  e'  efficace  fino
alla scadenza del termine entro  il  quale  puo'  essere  emanato  il
decreto di esproprio; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  Struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello  stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui agli articoli 3  e
4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni  generali
competenti del Ministero alle quali e' demandata  la  responsabilita'
di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria
e la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    la  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    la  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    le delibere 27 dicembre  2002,  n.  143  (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico, e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e  176,
comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo  n.  163/2006,  e
visto in particolare il comma 3 dello  stesso  articolo,  cosi'  come
attuato con delibera di questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
(Gazzetta Ufficiale  n.  155/2015),  che  aggiorna  le  modalita'  di
esercizio  del  sistema  di  monitoraggio  finanziario  di  cui  alla
delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata
corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); 
  Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, e  s.m.i.,  con  il  quale  e'  stato
costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi opere (CCASGO) e vista  la  delibera  8  agosto  2015,  n.  62
(Gazzetta Ufficiale n. 271/2015), con la  quale  questo  Comitato  ha
approvato  lo  schema  di  Protocollo  di  legalita'  precedentemente
licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015; 
  Viste  le  delibere  29  marzo  2006,  n.  77  (Gazzetta  Ufficiale
219/2006), 4 ottobre 2007, n. 108 (Gazzetta Ufficiale n. 255/2007), 6
novembre 2009, n. 97 (Gazzetta Ufficiale  n.  40/2010)  e  1°  agosto
2014, n. 24 (Gazzetta Ufficiale  n.  24/2015)  con  le  quali  questo
Comitato ha assunto decisioni o adottato provvedimenti concernenti il
«Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed
opere connesse»; 
  Viste le note 23 dicembre 2016, n. 47765 e 17 gennaio 2017, n. 639,
con le quali il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile
di questo Comitato della  proroga  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita' ai sensi dell'art. 166,  comma  4-bis,  del  citato  decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. del «Collegamento  autostradale  fra
Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo e delle opere  connesse
(pedemontana Lombarda)», e ha trasmesso  la  relativa  documentazione
istruttoria; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: 
    che  in  data  23  agosto  2016  il   concessionario   Autostrada
Pedemontana Lombarda  S.p.A.  (di  seguito  «APL»)  ha  trasmesso  al
concedente  Concessioni  Autostradali  Lombarde  S.p.A.  (di  seguito
«CAL») istanza di proroga della dichiarazione  di  pubblica  utilita'
del «Collegamento autostradale fra Dalmine, Como, Varese,  il  Valico
del Gaggiolo e delle opere connesse (pedemontana Lombarda)»,  apposta
con l'approvazione del relativo progetto definitivo avvenuta  con  la
citata delibera n. 97/2009; 
    che il concedente, in  qualita'  di  soggetto  aggiudicatore,  ha
trasmesso in  data  7  ottobre  2016  apposita  istruttoria  relativa
all'istanza di cui sopra al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il quale ha richiesto a questo Comitato di  prorogare  per
due  anni,  ai  sensi  dell'art.  166,  comma  4-bis,   del   decreto
legislativo n.  163/2006  e  s.m.i.,  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita' del suddetto intervento; 
    che il ritardo nell'esecuzione delle attivita' espropriative  che
ha reso necessario la suddetta istanza  di  proroga  e'  dovuto  alle
seguenti principali motivazioni: 
      conseguenze derivanti dall'attuazione della  Convenzione  unica
sottoscritta il 1° agosto 2007 tra  CAL  e  APL,  la  quale  prevede,
all'art.  23  -  «Espropri»,  la  regolamentazione  delle   attivita'
espropriative ai fini dell'acquisizione delle  aree  necessarie  alla
realizzazione  dell'opera  ed,  in  particolare,  all'art.  23.1,  il
ricorso in via privilegiata ad acquisizioni bonarie  in  sostituzione
della procedura acquisitiva accelerata; 
      conseguenze  derivanti  dalla  sottoscrizione  del   Protocollo
d'intesa inerente le modalita' e  i  criteri  di  esproprio  connessi
all'opera, avvenuta in data 18 dicembre 2009 tra  Regione  Lombardia,
CAL,  il  Concessionario,   Confagricoltura   Lombardia,   Coldiretti
Lombardia, Cia Lombardia e Unione proprieta'  fondiaria  Lombardia  e
successivamente condiviso in data 18 aprile  2011  anche  da  Copagri
Lombardia; il Concessionario APL ha evidenziato che la sottoscrizione
di tale protocollo e' risultata complessa e ha presentato  criticita'
temporali,  richiedendo  numerosi  confronti  tra  i  vari   soggetti
sottoscrittori e ha comportato l'esigenza di  costanti  verifiche  ed
interpretazioni anche alla luce  della  giurisprudenza  formatasi  in
materia; 
      le sentenze della Corte costituzionale 10 giugno 2011, n.  181,
e 22 dicembre 2011, n.  338,  che  hanno  modificato  il  sistema  di
quantificazione delle  indennita'  per  le  aree  agricole  e  quelle
edificabili e che, secondo il Concessionario  APL,  hanno  reso  piu'
complessa e rallentato l'esecuzione delle procedure espropriative; 
      esistenza di un evento straordinario rappresentato dalla  crisi
economico-finanziaria,  che  ha  influito  negativamente  su   alcune
variabili  quali  le  previsioni  del   traffico   autostradale,   la
contrazione del mercato del credito e i costi finanziari, e  che,  ai
sensi dell'art.  12  della  sopracitata  Convenzione  unica  e  della
delibera 15 giugno 2007, n. 39, ha portato alla revisione  del  Piano
economico finanziario accordata con la citata delibera n. 24/2014; 
    che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha valutato
le  suddette  motivazioni  come  derivanti  da  eventi  imprevisti  e
imprevedibili e  dunque  riconducibili  a  cause  di  forza  maggiore
indipendenti dalla  volonta'  del  Concessionario,  ritenendo  quindi
fondate le ragioni alla base della suddetta istanza di proroga; 
    che tutti gli eventuali maggiori oneri diretti  e  indiretti  che
dovessero derivare dalla  proroga  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita' sono da considerare ricomprasi nel quadro economico; 
    che in data 26 agosto 2016 il Concessionario  APL  ha  pubblicato
l'avviso di avvio del procedimento di proroga della dichiarazione  di
pubblica utilita' sui quotidiani «La Stampa»,  edizione  nazionale  e
«Il Corriere della Sera», edizione Regione Lombardia; 
    che a seguito della predetta  pubblicazione  sono  pervenute  due
osservazioni  da  parte  dei  soggetti  privati   interessati   dalle
procedure espropriative ai sensi dell'art. 166, comma 2, del  decreto
legislativo n. 163/2006, le quali non comportano criticita' in merito
alla suddetta istanza di  proroga  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita'; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 19 gennaio 2017, n. 216,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica (DIEDE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame
della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato,  contenente
le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella   presente
delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito  in   seduta   l'avviso   favorevole   dei   Ministri   e
Sottosegretari di Stato presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216,
commi 1 e 27, del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e  del  decreto
legislativo n. 163/2006  e  s.m.i.,  da  cui  deriva  la  sostanziale
applicabilita'  della  previgente  disciplina,  di  cui  al   decreto
legislativo  in  ultimo  citato,  a   tutte   le   procedure,   anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile  2016,  e  in  particolare
dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n.  163/2006,  e'
disposta la proroga di due anni del termine previsto  per  l'adozione
dei decreti di  esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di  pubblica
utilita'  dell'intervento  «Collegamento  autostradale  tra  Dalmine,
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed  opere  connesse»,  apposta  con
delibera n. 97/2009. 
  2. Qualunque eventuale onere aggiuntivo derivante dalla proroga  di
cui al punto precedente sara' a carico del Concessionario. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'  a
svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a  consentire  a  questo
Comitato di espletare i  compiti  di  vigilanza  sulla  realizzazione
delle opere ad esso assegnati dalla  normativa  citata  in  premessa,
tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra
richiamata. 
  4. Ai sensi del decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le  procedure  e  i  connessi  adempimenti,  il  soggetto
aggiudicatone dell'opera dovra' assicurare a questo  Comitato  flussi
costanti di informazioni coerenti per contenuti  con  il  sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici, di  cui  all'art.  1  della
legge n. 144/1999. A regime, tracciato e  modalita'  di  scambio  dei
dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria  generale
dello Stato e  DIPE  da  redigersi  ai  sensi  dello  stesso  decreto
legislativo, articoli 6 e 7. 
  5. Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art.
36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' di  controllo
dei flussi finanziari sono adeguate alle  previsioni  della  medesima
delibera. 
  6.  Ai  sensi  della  delibera  n.  24/2004,   il   CUP   assegnato
all'intervento dovra' essere evidenziato in tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso. 
 
    Roma, 19 gennaio 2017 
 
                                           Il Ministro dell'economia  
                                         e delle finanze con funzioni 
                                              di Vice Presidente      
                                                    Padoan            
 
Il Segretario: Bianchi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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