MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 8 giugno 2017 

Autorizzazione alla  «Scuola  ISIPSE  -  Scuola  di  psicoterapia  in
psicologia psicoanalitica del  se'  e  psicoanalisi  relazionale»  ad
aumentare, nella sede periferica di Milano, il numero  degli  allievi
da 10 a 20 unita' per ciascun anno di corso. (17A04306) 
(GU n.150 del 29-6-2017)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016 e successive  modifiche  ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 2 novembre 2005, con il  quale  l'istituto
«Scuola ISIPSE' - Scuola di psicoterapia in psicologia psicoanalitica
del se' e psicoanalisi relazionale» e' stato abilitato ad istituire e
ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia  nella  sede
principale di Roma, per i fini  di  cui  all'art.  4  del  richiamato
decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 11  febbraio  2009  di  autorizzazione  ad
aumentare, nella sede principale di Roma,  il  numero  massimo  degli
allievi da 10 a 20 unita'; 
  Visto  il  decreto  in  data  1°  agosto  2011  di   autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Milano; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   Istituto   chiede
l'autorizzazione ad aumentare, nella sede periferica  di  Milano,  il
numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 10  a  20
unita' e, per l'intero corso, a 80 unita', ai sensi dell'art.  4  del
richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3  del  regolamento  nella  seduta
dell'11 novembre 2016; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) nella riunione del 22 febbraio  2017  trasmessa
con nota prot. 627 del 23 febbraio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1 - La «Scuola  ISIPSE' -  Scuola  di  psicoterapia  in  psicologia
psicoanalitica del se' e  psicoanalisi  relazionale»,  abilitata  con
decreto in data 1° agosto 2011 ad istituire e ad attivare, nella sede
periferica di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai
sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale  11  dicembre
1998, n. 509, e' autorizzata ad aumentare, nella sede  periferica  di
Milano, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a
20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 giugno 2017 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini