AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Dubine» (17A05190) 
(GU n.178 del 1-8-2017)

 
    Estratto determina AAM/A.I.C. n. 101/2017 dell'11 luglio 2017 
 
    Procedura europea n. ES/H/0414/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  DUBINE,  nella
forma e confezione: «10 mg/g crema» 1 tubo in alluminio da 10 g  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Ferrer Internacional S.A. 
    Confezione: «10 mg/g crema» 1 tubo in alluminio da 10 g -  A.I.C.
n. 045237017 (in base 10) 1C4JST (in base 32). 
    Forma farmaceutica: crema. 
    Validita' prodotto integro: 
      tubo non aperto: 3 anni; 
      stabilita' in uso dopo la prima apertura: 45 giorni. 
    Composizione: 
      principio attivo: ogni  grammo  di  crema  contiene  10  mg  di
ozenoxacina; 
      eccipienti:    macrogol     stearato,     glicole     etilenico
monopalmitostearato, macrogolgliceridi oleici, octildodecanolo, alcol
stearilico,  glicole  propilenico,  acido  benzoico  (E-210),   acqua
depurata. 
    Produttore  del  principio  attivo:  Interquim,   S.A.   -   Joan
Buscalla', 10 - 08173-Sant Cugat del Valles - Barcelona (Spain). 
    Produttori di intermedio della sostanza attiva: 
      INFAR S.A.  -  Crtra  N-II  km  680.6  -  08389 -  Palafolls  -
Barcelona (Spain); 
      Union Quimico Farmaceutica, S.A.  -  Pol.  Ind.  Moli'  de  les
Planes Font de Bocs,  s/n -  C-35,  km  57  -  08470  Sant  Celoni  -
Barcelona (Spain). 
    Produttore  di  prodotto   finito   (tutte   le   fasi):   Ferrer
Internacional, S.A. - Joan Buscalla', 1 - 9 - 08173  Sant  Cugat  del
Valles - Barcelona (Spain). 
    Indicazioni terapeutiche: Dubine e' indicato per il trattamento a
breve  termine  dell'impetigine  non  bollosa  negli  adulti,   negli
adolescenti, e nei bambini (a partire dai 2 anni)  (vedere  paragrafi
4.4 e 5.1). 
    Prestare particolare attenzione  alla  guida  ufficiale  sull'uso
appropriato dei medicinali antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: A.I.C.  n.  045237017  «10  mg/g  crema»  1  tubo  in
alluminio da 10 g. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: A.I.C.  n.  045237017  «10  mg/g  crema»  1  tubo  in
alluminio da 10 g. 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto
a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
presentare  il  primo  rapporto  periodico  di  aggiornamento   sulla
sicurezza  per  questo   medicinale   entro   sei   mesi   successivi
all'autorizzazione.  In  seguito,  il  titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in  commercio  presentera'  i  rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente  ai
requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione
europea (elenco EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  par.  7  della
direttiva 2010/84/CE e pubblicato  sul  portale  web  dei  medicinali
europei. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.