MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2017 

Revoca del riconoscimento della organizzazione  di  produttori  della
pesca «Consorzio Ittico del Golfo di Trieste», in Trieste. (17A05454) 
(GU n.185 del 9-8-2017)

 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio   2013,   n.   105,   relativo   al   «Regolamento   recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale 17  gennaio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la  delega  di
attribuzioni del Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, per taluni atti  di  competenza  dell'Amministrazione,  al
Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione; 
  Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
  Visto  in  particolare  l'art.  18,  paragrafo   1   del   suddetto
regolamento  1379/2013,   relativo   a   controlli   e   revoca   del
riconoscimento delle organizzazioni di produttori del  settore  della
pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013,  art.  3,  della
Commissione del 17 dicembre 2013,  relativo  alle  organizzazioni  di
produttori; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
in data 14 marzo  2002,  inerente  il  riconoscimento,  ai  fini  del
regolamento (CE) 104/2000 articoli 5  e  6  e  del  regolamento  (CE)
2318/2001, nonche' a tutti gli effetti eventuali conseguenti a  norma
di legge, dell'organizzazione di produttori nel settore  della  pesca
di alici e sarde denominata «Consorzio Ittico del Golfo di  Trieste»,
con sede a Trieste; 
  Visto l'art. 18 del regolamento (UE) 1379/2013, in base al quale il
riconoscimento  di  un'organizzazione  di  produttori   puo'   essere
revocato se non sussistono piu' i requisiti previsti dall'art. 14 del
regolamento medesimo; 
  Considerata la lettera in data 17 febbraio 2017, con  la  quale  la
Capitaneria di porto di Trieste, a seguito delle verifiche effettuate
sul funzionamento della organizzazione di cui trattasi, ha  inoltrato
a questa  Amministrazione  l'istanza  di  revoca  del  riconoscimento
presentata dal suddetto Consorzio; 
  Considerata la suddetta istanza in data 16 febbraio  2017,  con  la
quale il legale rappresentante del  Consorzio  ittico  del  Golfo  di
Trieste ha comunicato  ufficialmente  la  volonta'  di  recedere  dal
riconoscimento come organizzazione  di  produttori  della  pesca  non
essendo piu' tale organizzazione in possesso dei  requisiti  previsti
in merito dal regolamento (UE) 1379/2013, art. 14; 
  Considerato quindi che il suddetto Consorzio Ittico  del  Golfo  di
Trieste,  con  sede  a  Trieste  non  opera  piu'  per  le  finalita'
specifiche previste  dalla  vigente  normativa  comunitaria,  e  che,
pertanto, non  sussistono  le  condizioni  per  il  mantenimento  del
riconoscimento  del  medesimo  Consorzio  quale   organizzazione   di
produttori della pesca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013,  art.  18,  e
del  regolamento  di  esecuzione   (UE)   1419/2013,   art.   3,   il
riconoscimento della organizzazione di produttori nel  settore  della
pesca denominata «Consorzio Ittico del Golfo di Trieste», con sede  a
Trieste, gia' concesso con decreto ministeriale del 14 marzo 2002. 
  Avverso   il   presente   provvedimento   e'   esperibile   ricorso
amministrativo al competente Tribunale amministrativo regionale entro
60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero,  entro  120  giorni  a
decorrere dalla medesima data, ricorso  straordinario  al  Presidente
della Repubblica. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 luglio 2017 
 
                             Il Sottosegretario di Stato: Castiglione