AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Nexomic» (17A06162) 
(GU n.204 del 1-9-2017)

 
      Estratto determina A.I.C. n. 111/2017 del 1° agosto 2017 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NEXOMIC,
nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni  di
seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a.,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in via della Monica n.  26  - 84083  -  Castel  San  Giorgio,
Salerno (Italia). 
    Confezioni: 
      «0,3% collirio, soluzione» flacone in  LDPE/PE/PP  da  5  ml  -
A.I.C. n. 044571014 (in base 10) 1BJ6D6 (in base 32); 
      «0,3% collirio, soluzione» 15 contenitori monodose in  LDPE  da
0,3 ml - A.I.C. n. 044571026 (in base 10) 1BJ6DL (in base 32); 
      «0,3% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in  LDPE  da
0,3 ml - A.I.C. n. 044571038 (in base 10) 1BJ6DY (in base 32). 
    Forma farmaceutica: collirio, soluzione. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: Netilmicina solfato. 
      eccipienti:  flacone  multidose:  sodio  cloruro  - benzalconio
cloruro - idrossido di sodio - acqua per preparazioni iniettabili; 
    Contenitori monodose: sodio cloruro, idrossido  di  sodio,  acqua
per preparazioni iniettabili. 
    Produttori del principio attivo: Zhejiang Zhenyuan Pharmaceutical
Co., Ltd YueDong Road, Paojiang Industrial Zone,  Shaoxing,  Zhejiang
Province - 312 071 Cina. 
    Produttore del prodotto finito: Genetic S.p.a. (tutte le fasi  di
produzione) - Contrada Canfora - 84084 Fisciano (Salerno). 
    Indicazioni  terapeutiche:  trattamento  topico  delle  infezioni
oculari esterne e degli  annessi  causate  da  germi  sensibili  alla
netilmicina, inclusi  i  germi  produttori  di  enzimi  adenilanti  e
fosforilanti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente:
classificazione ai fini della fornitura: RR:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche  e  d  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere  a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in
altra lingua estera.  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modifiche ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  paragrafo  7)  della  direttiva  2010/84/CE  e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.