MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 agosto 2017 

Modifica del decreto 12 gennaio  2015  in  materia  di  modalita'  di
presentazione delle domande di sostegno e di pagamento  della  misura
assicurativa del programma nazionale di sviluppo rurale. (17A06674) 
(GU n.233 del 5-10-2017)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  907/2014  della  commissione
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli  organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la  liquidazione
dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto l'accordo di partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego  dei
fondi strutturali e di investimento europei, adottato il  29  ottobre
2014 dalla commissione europea, ai sensi dell'art. 14 del regolamento
UE n. 1303/2013; 
  Visto  il  programma  di  sviluppo   rurale   nazionale   (CCI   n.
2014IT06RDNP001) approvato dalla commissione europea con decisione  C
(2015) 8312 del 20 novembre 2015; 
  Vista la decisione C(2016) 3757 del 13 giugno 2016 che  approva  la
modifica  del  programma  di  sviluppo  rurale  nazionale   (CCI   n.
2014IT06RDNP001) ai fini della concessione di un  sostegno  da  parte
del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  del  18  agosto  1990,  n.  192
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 e s.m.i,  recante  «Disposizioni  legislative  in  materia  di
documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  recante
«Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  105,  «Regolamento  recante  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter , del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»  ed
in particolare l'art. 2, comma 3, lettera b), con il  quale  vengono,
tra l'altro, assegnate alla direzione generale dello sviluppo  rurale
le competenze sulla gestione degli interventi a favore delle  imprese
agricole colpite da eccezionali avversita' atmosferiche o da crisi di
mercato; 
  Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014,  n.  1622,  recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf  e
la definizione delle loro attribuzioni nonche' dei relativi compiti; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4,  del  sopracitato decreto
ministeriale del 13 febbraio 2014, nel quale  la  direzione  generale
dello sviluppo rurale (DISR)  viene  individuata  come  autorita'  di
gestione delle  misure  nazionali  di  sviluppo  rurale  cofinanziate
dall'Unione  europea,  supportata  in  tale  funzione  dagli   uffici
competenti per materia; 
  Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27  maggio
1999, n. 165,  e  15  giugno  2000,  n.  188,  e'  individuata  quale
organismo pagatore e, in quanto tale, cura l'erogazione  degli  aiuti
previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA  e
del FEASR ai sensi dell'art 7, paragrafo 1 del  regolamento  (UE)  n.
1306 del 2013; 
  Visto il decreto 28 aprile 2016, n. 9618, registrato alla Corte dei
conti il 23 maggio 2016, reg provv. n. 1406, con il quale,  ai  sensi
del predetto art. 66 del regolamento (UE) n.  1305/2013,  sono  state
delegate ad Agea alcune funzioni dell'Autorita' di gestione  connesse
alla gestione e trattamento delle  domande  di  sostegno  nel  quadro
della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali  e
delle piante - del PSRN; 
   Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2016 registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016  reg.
n. 2302, con il quale e'  stato  conferito  al  dott.  Emilio  Gatto,
dirigente di prima fascia, l'incarico di  Direttore  della  direzione
generale dello sviluppo rurale  nell'ambito  del  Dipartimento  delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 
  Visto il decreto ministeriale 12  gennaio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  59  del  12  marzo   2015,   relativo   alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in  particolare
il Capo III - Gestione del rischio, articoli dall'11 al 16; 
  Visto il decreto ministeriale 8 marzo  2016,  n.  1018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 marzo 2016, con  il  quale  sono
state apportate modifiche al decreto  ministeriale  12  gennaio  2015
recante «semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»; 
  Considerato in particolare l'art. 17 comma  1-bis  del  decreto  12
gennaio 2015, introdotto dal citato decreto 8 marzo  2016,  ai  sensi
del quale: «in deroga al comma 1, con  decreto  direttoriale  possono
essere apportate modifiche e/o integrazioni alle  procedure  ed  agli
allegati del presente decreto, finalizzate alla semplificazione delle
procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi, nonche'  ad
individuare soluzioni temporanee che consentano la corretta  gestione
delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso»; 
  Considerato l'art. 15, comma 2 del citato decreto 12 gennaio  2015,
dove e' stabilito che «La domanda di aiuto e pagamento, unificata  in
un'unica istanza, per la copertura assicurativa  delle  produzioni  e
degli allevamenti di cui al precedente art. 13, comma 3, lettera  b),
deve essere presentata all'organismo pagatore», ed il successivo art.
16, comma 2, dove e' stabilito che «nel primo  anno  di  applicazione
delle misure specifiche possono essere emanate disposizioni operative
transitorie da parte dell'organismo di coordinamento di AGEA.»; 
  Considerati i tempi impiegati per completare  l'armonizzazione  dei
fascicoli degli organismi pagatori  regionali  con  il  fascicolo  di
coordinamento nazionale, operazione indispensabile per consentire  la
presentazione della domanda di  sostegno  e  pagamento  unificate  in
un'unica istanza; 
  Tenuto  conto  che  la  presentazione  separata  della  domanda  di
sostegno e di quella di pagamento consente di evitare  penalizzazioni
eccessive e non giustificate dei beneficiari dovute  all'applicazione
delle riduzioni  e  sanzioni  all'importo  richiedibile  al  sostegno
anziche'  all'importo  risultante  dall'istruttoria  di  sostegno   e
oggetto della domanda di pagamento; 
  Ritenuto necessario, pertanto, consentire anche per  le  annualita'
successive al 2015 la presentazione delle domande di  sostegno  e  di
pagamento separate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 12 gennaio  2015,
  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015. 
  L'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 citato
nelle premesse, e' sostituito dal seguente: «La domanda  di  sostegno
per la copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di
cui  al  precedente  art.  13,  comma  3,  lettera  b),  deve  essere
presentata all'autorita' di gestione secondo  le  modalita'  previste
dall'avviso pubblico di  attivazione  della  misura;  la  domanda  di
pagamento deve essere presentata all'organismo pagatore». 
    Roma, 7 agosto 20017  
 
                                         Il direttore generale: Gatto 

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2017 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 820