MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2017 

Differimento dei termini per il completamento  degli  investimenti  e
dei programmi occupazionali finalizzati al rilancio industriale delle
aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo  sistema
produttivo. (17A07169) 
(GU n.250 del 25-10-2017)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 278 del 28 novembre 2009, e successive modifiche  e  integrazioni,
concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti  in  favore  di
investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della  legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  riguardanti   le   aree   tecnologiche
individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per  interventi  ad
esse connessi e collegati; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 82 dell'8 aprile 2014, recante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
predetto decreto ministeriale 23 luglio 2009, i termini, le modalita'
e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in
favore  di  programmi  di  investimento   finalizzati   al   rilancio
industriale   delle   aree   di   crisi   della   Campania   e   alla
riqualificazione del suo sistema produttivo, a valere  sulle  risorse
finanziarie del Piano di azione coesione; 
  Vista la circolare del direttore generale per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico  18  aprile  2014,  n.
14653, con la quale  sono  stati  definiti  modalita'  e  termini  di
presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al
citato decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  13  febbraio
2014; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108  del  trattato  e  che  abroga  il  precedente  regolamento  di
esenzione (CE) n. 800/2008; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020
approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA  38930),
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea C 369 del 17 ottobre 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 47 del 26 febbraio 2015, che ha adeguato le disposizioni contenute
nel citato decreto  ministeriale  13  febbraio  2014  alle  norme  in
materia  di  aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale  previste  dal
regolamento (UE) n. 651/2014; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  30  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 221 del 23 settembre 2015, che ha modificato l'art.  9,  comma  5,
del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, differendo il termine  per
lo  scorrimento  della  graduatoria  per  la  valutazione  di  merito
relativa  ai  programmi  di  investimento  finalizzati  al   rilancio
industriale   delle   aree   di   crisi   della   Campania   e   alla
riqualificazione del suo sistema produttivo dal 30 giugno 2015 al  31
dicembre 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  5  dicembre
2013, che ha istituito il  comitato  esecutivo  cui  e'  affidato  il
compito della governance delle  misure  indicate  nel  «Programma  di
rilancio delle  aree  colpite  da  crisi  industriale  in  Campania»,
all'interno del quale e' compreso l'intervento agevolativo di cui  al
piu' volte citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014; 
  Considerato che, nella  riunione  del  comitato  esecutivo  del  14
novembre 2016, la Direzione generale per gli incentivi  alle  imprese
del Ministero dello sviluppo economico  ha  proposto  alla  Direzione
generale per la politica industriale, la competitivita' e le  piccole
e medie imprese  dello  stesso  Ministero,  in  quanto  Autorita'  di
gestione e attuazione del Piano  di  azione  coesione  (PAC)  per  la
Campania - Linea di intervento 1. Misure anticicliche - 7. Interventi
di rilancio delle aree colpite da crisi industriali, comprendente  il
citato «Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale
in Campania», di prorogare i  termini  di  conclusione  del  predetto
programma, al  fine  di  consentire  alle  imprese  di  concludere  i
programmi di investimento agevolati ai sensi del decreto ministeriale
13 febbraio 2014, il cui iter istruttorio si e' prolungato  oltre  il
previsto   per   la   necessita'   di   adeguare   le    disposizioni
dell'intervento agevolativo alla mutata disciplina comunitaria; 
  Visto il parere favorevole espresso in data  13  aprile  2017,  con
nota prot. AlCT 3728, dal Gruppo di azione coesione - Agenzia per  la
coesione territoriale in merito alla  succitata  proposta,  inoltrata
dalla menzionata Autorita' di gestione e attuazione; 
  Ritenuto, pertanto,  necessario  differire  il  termine  ultimo  di
realizzazione degli investimenti previsto dall'art. 5, comma  9,  del
decreto ministeriale 13 febbraio 2014, nonche' il  correlato  termine
di conclusione del programma occupazionale di cui al comma  11  dello
stesso art. 5; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modifiche   e   integrazioni,   recante    «Disposizioni    per    la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  13
febbraio 2014 di cui  alle  premesse,  come  modificato  dai  decreti
ministeriali 24 dicembre 2014 e 30 luglio  2015,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 9, il periodo: «I programmi  devono  essere  realizzati
entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto  di  contributo  in
conto impianti e del contratto  di  finanziamento  agevolato  di  cui
all'art. 10, comma 4, e comunque non oltre il 31  dicembre  2017»  e'
sostituito dal seguente: «I programmi devono essere realizzati  entro
il 31 dicembre 2018»; 
  b) al medesimo comma 9, il  periodo:  «Su  richiesta  motivata  del
soggetto beneficiario, il soggetto gestore puo' disporre una  proroga
del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi»  e'
soppresso; 
  c) al comma 11, il periodo: «I soggetti beneficiari si impegnano  a
concludere, entro dodici mesi dalla data di  chiusura  del  programma
degli investimenti, il programma occupazionale proposto nella domanda
di agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto»  e'  sostituito  dal
seguente: «I soggetti beneficiari si impegnano  a  concludere,  entro
dodici mesi dalla data di chiusura del programma degli investimenti e
comunque non oltre il 30 settembre 2019, il  programma  occupazionale
proposto nella domanda di agevolazioni di cui al presente decreto». 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 agosto 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 837