Cancellazione di varieta' di specie foraggere dal relativo registro nazionale. (17A07656)(GU n.266 del 14-11-2017)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri
obbligatori delle varieta'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti,
recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non
generale;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo
registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varieta'
di specie foraggere indicate nel dispositivo, per le quali e' stato
indicato a suo tempo il nominativo del responsabile della
conservazione in purezza;
Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza
delle varieta' indicate nel dispositivo, volte a ottenere la
cancellazione delle varieta' medesime dal registro nazionale;
Considerato che nella riunione del Gruppo di lavoro permanente per
la protezione delle piante, Sezione sementi, del 10 ottobre 2017 si
e' ritenuto che le varieta' per le quali e' stata chiesta la
cancellazione non rivestono particolari interessi in ordine generale;
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle
proposte sopra menzionate;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto
elencate varieta', iscritte o rinnovate nel registro nazionale delle
varieta' di specie di piante agrarie con i decreti a fianco indicati,
sono cancellate dal registro medesimo:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2017
Il direttore generale: Gatto