MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 17 novembre 2017 

Diniego dell'abilitazione al «Laboratorio Ontico-Umanistico -  Scuola
di psicoterapia ontopsicologica» ad istituire  e  ad  attivare  nella
sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia. (17A08102) 
(GU n.283 del 4-12-2017)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in Psicologia
o in Medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
Psicoterapia, ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5  del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Vista  l'istanza  e  le  successive   integrazioni   con   cui   il
«Laboratorio   Ontico-Umanistico    -    Scuola    di    psicoterapia
ontopsicologica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare
un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via Cosenza n.
7 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di
corso pari a quattordici unita' e, per l'intero corso, a cinquantasei
unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella
riunione  del  28  settembre  2017,  ha  espresso   parere   negativo
sull'istanza  di  riconoscimento,  rilevando  che  mancano   ricerche
metodologicamente   forti,   con   particolare    riferimento    alla
randomizzazione  controllata,  tali  da  mettere  in  evidenza   come
l'approccio terapeutico proposto abbia dimostrato la sua efficacia su
un numero congruo  di  soggetti  in  maniera  indipendente;  mancano,
conseguentemente, pubblicazioni scientifiche su  riviste  indicizzate
con peer-review, essendo invece le pubblicazioni presentate,  per  un
terzo  comparse  su  una  rivista   italiana   che   e'   espressione
dell'indirizzo  dei  proponenti,  e  per  due  terzi  un  insieme  di
contributi clinici e teorici che dimostrano come le evidenze cliniche
siano limitate  a  casi  singoli;  l'ambito  clinico  di  ricerca  e'
estremamente  limitato,   essendo   riferibile   alla   psicosomatica
cardiologica  e  poco  piu';  l'indirizzo   proposto   non   dimostra
un'accettabile  diffusione  fondata   nella   comunita'   scientifica
nazionale ed internazionale; 
  Ritenuto  che,   per   i   motivi   sopraindicati,   l'istanza   di
riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza   di    riconoscimento    proposta    dal    «Laboratorio
Ontico-Umanistico - Scuola di psicoterapia ontopsicologica», con sede
in Roma - via Cosenza n. 7 -  per  i  fini  di  cui  all'art.  4  del
regolamento  adottato  con  decreto  11  dicembre  1998,  n.  509  e'
respinta,  visto  il  motivato  parere  contrario  della  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 novembre 2017 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini