MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2017 

Disciplina della pesca con l'attrezzo denominato totanara. (17A08531) 
(GU n.298 del 22-12-2017)

 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.  2,  commi  8-bis,
8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze  di  pesca»,  che
recepisce le disposizioni dell'art.  3,  punto  3,  allegato  II  del
regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile  2011,
n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in
licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli  attrezzi  di
pesca»   classificati   secondo    la    statistica    internazionale
standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); 
  Visto il decreto ministeriale 17  gennaio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la  delega  di
attribuzioni, per  taluni  atti  di  competenza  del  Ministro  delle
politiche agricole e  forestali,  al  Sottosegretario  di  Stato  on.
Giuseppe Castiglione; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca  nel  Mar  Mediterraneo  ed  in
particolare l'allegato III; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  delle
politiche comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca ed in particolare l'art. 15 che riguarda l'obbligo di sbarco; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 27 luglio 1998 relativo alla  disciplina  sull'utilizzo
della totanara; 
  Considerato che le attuali modalita' d'impiego della totanara, come
disciplinate dal richiamato  decreto  ministeriale  27  luglio  1998,
presentano  profili  di  criticita'   direttamente   correlati   alle
possibili interazioni con la presenza di mammiferi marini,  tra  cui,
in particolare, i tursiopi  (Tursiops  truncatus)  i  grampi  (Grampo
grisou) e le stenelle (Stenella coeruleoalba), tali da  compromettere
le  effettive  possibilita'  di  prelievo  mediante  l'impiego  della
medesima  totanara,  con  rilevanti  conseguenze  di   natura   socio
economica per l'intero comparto interessato; 
  Ritenuto,  pertanto,   di   dover   procedere   ad   una   corretta
rimodulazione  delle  predette  disposizioni   nazionali,   adottando
opportune   misure   tecniche   che,   in   ossequio   al   principio
precauzionale, consentano tanto di mitigare le  suddette  criticita',
quanto di mantenere inalterato lo sforzo di pesca; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. I titolari di licenza di pesca/attestazione provvisoria, recante
l'autorizzazione all'utilizzo  delle  lenze  e/o  degli  attrezzi  da
posta, sono autorizzati anche all'utilizzo  dell'attrezzo  denominato
totanara. 
  2. Gli operatori, di cui al precedente comma  1,  sono  autorizzati
all'utilizzo contemporaneo di un massimo di tre lenze, ciascuna delle
quali armata con una unica totanara. 
  3. E' consentito l'impiego di fonti luminose. 
  4. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto,
sono punite ai sensi delle leggi vigenti. 
  Il presente decreto, abroga e sostituisce il decreto 27 luglio 1998
citato in premessa citato, ed e' sottoposto  alla  registrazione  dei
competenti organi di controllo,  nonche'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed  entra  in  vigore  il  giorno
successivo alla sua pubblicazione. 
    Roma, 23 novembre 2017 
 
                             Il Sottosegretario di Stato: Castiglione 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-906