AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Sitagliptin VI.REL Pharma» (17A08591) 
(GU n.299 del 23-12-2017)

 
 
 
         Estratto determina n. 2008/2017 del 6 dicembre 2017 
 
    Medicinale: SITAGLIPTIN VI.REL PHARMA. 
    Titolare A.I.C.: VI.RELPharma S.a.s - Corso  Vinzaglio  12-bis  -
10121 Torino. 
    Confezioni: 
      «25 mg compressa rivestita con film» 28  compresse  in  blister
pvc-pvdc/al - A.I.C. n. 044736015; 
      «50 mg compressa rivestita con film» 28  compresse  in  blister
pvc-pvdc/al - A.I.C. n. 044736027; 
      «100 mg compressa rivestita con film» 28 compresse  in  blister
pvc-pvdc/al - A.I.C. n. 044736039. 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Validita' prodotto integro: diciotto mesi. 
    Composizione: 
      ogni compressa contiene: 
        principio attivo: Sitagliptin. 
        eccipienti: 
          nucleo della compressa: cellulosa microcristallina  (E460);
calcio idrogeno fosfato anidro (E341); croscarmellosa sodica  (E468);
magnesio stearato (E470b); sodio stearil fumarato; 
          rivestimento della compressa:  poli(vinil  alcol)  (E1203);
titanio diossido (E171); macrogol (E1521); talco (E553b);  ossido  di
ferro rosso (E172); ossido di ferro giallo (E172). 
    Produzione del principio attivo: Teva Pharmaceutical  Industries,
Ltd., 5 Basel Street, P.O. Box 3190, 4951033 Petach Tikva (Israele). 
    Produzione presso Teva API India Ltd: 
      sito 1- Q1 to Q4, Industrial Area, Ghirongi,  Malanpur,  Distt:
Bhind, 477117 Madhya Pradesh (India); 
      sito 2- Plot Nos. A-2, A-2/1, A-2/2,  UPSIDC  Industrial  Area,
Bijnor Road, Distt. J.P. Nagar, 244235 Gajraula (India). 
    Produzione del prodotto finito: Laboratorios Dr.  Esteve  S.A.  -
C/Sant Marti' s/n, Poligon Industrial, Martorelles, 08017  Barcellona
(Spagna). 
    Indicazioni terapeutiche: per pazienti adulti con diabete mellito
di tipo 2, Sitagliptin VI.REL Pharma e' indicato  per  migliorare  il
controllo glicemico: 
      in monoterapia; 
      in  pazienti  non  adeguatamente  controllati  con   dieta   ed
esercizio fisico  da  soli  e  per  i  quali  la  metformina  non  e'
appropriata per controindicazioni o intolleranza; 
      in duplice terapia orale in associazione con metformina  quando
dieta ed esercizio fisico piu' metformina da sola non  forniscono  un
controllo adeguato della glicemia; 
      una sulfonilurea quando dieta ed esercizio fisico piu' la  dose
massima tollerata di una  sulfonilurea  da  sola  non  forniscono  un
controllo adeguato della glicemia  e  quando  la  metformina  non  e'
appropriata per controindicazioni o intolleranza; 
      un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore  del
perossisoma (PPARγ) (e.s.un tiazolidinedione) quando  e'  appropriato
l'uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed  esercizio  fisico  piu'
l'agonista PPARγ da solo non forniscono un adeguato  controllo  della
glicemia; 
      in triplice terapia orale in associazione con una  sulfonilurea
e metformina quando dieta ed esercizio fisico piu' la duplice terapia
con questi medicinali non  forniscono  un  controllo  adeguato  della
glicemia; 
      un agonista PPARγ e metformina quando e' appropriato  l'uso  di
un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico piu' la  duplice
terapia con questi medicinali non forniscono  un  controllo  adeguato
della glicemia. 
    Sitagliptin  VI.Rel  Pharma  e'  anche  indicato   come   terapia
aggiuntiva all'insulina (con o  senza  metformina)  quando  dieta  ed
esercizio piu'  una  dose  stabile  di  insulina  non  forniscono  un
adeguato controllo della glicemia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
Sitagliptin VI.Rel Pharma  e'  la  seguente:  Medicinale  soggetto  a
prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione
di centri ospedalieri o di  specialista  diabetologo,  endocrinologo,
internista (RRL). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    «Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.,
secondo cui  un  medicinale  generico  non  puo'  essere  immesso  in
commercio, finche' non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione
iniziale del medicinale di riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano
trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale  di
riferimento, se durante i  primi  otto  anni  di  tale  decennio,  il
titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o  piu'
indicazioni terapeutiche nuove  che,  dalla  valutazione  scientifica
preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare
un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.» 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.