N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 dicembre 2016

Ricorso per conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria  il  29
dicembre 2016 (della Regione Puglia). 
 
Energia - Decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  20
  ottobre 2015 di  autorizzazione  alla  realizzazione  del  gasdotto
  denominato Trans Adriatic Pipeline  (TAP)  -  Note  del  Presidente
  della Regione Puglia del 21 giugno e del 21 settembre 2016 recanti,
  rispettivamente, l'istanza in autotutela e la diffida nei confronti
  del Ministro dello sviluppo economico di procedere, alla luce della
  sentenza n. 110 del 2016 della Corte costituzionale, al riesame  di
  tutti   gli   atti   del   procedimento   amministrativo    e    di
  annullare/revocare     tale      provvedimento      -      Silenzio
  "inadempimento"/"rifiuto" del Ministro dello sviluppo economico  in
  relazione alle suddette note. 
- Silenzio  "inadempimento"/"rifiuto"  del  Ministro  dello  sviluppo
  economico, in relazione alle  note  del  Presidente  della  Regione
  Puglia prot. n. 2918/SP del 21 giugno 2016 e prot. n.  4060/SP  del
  21 settembre 2016. 
(GU n.3 del 18-1-2017 )
    Ricorso per conflitto di attribuzione della  Regione  Puglia,  in
persona del presidente  pro  tempore  della  giunta  regionale  dott.
Michele Emiliano, a cio' autorizzato con deliberazione  della  giunta
regionale n. 1907  del  30  novembre  2016,  rappresentato  e  difeso
dall'avv.  Alfonso  Papa   Malatesta   del   Foro   di   Roma   (pec:
a.papamalatesta@cert.vm-associati.it)  ed  elettivamente  domiciliato
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Barberini  12,  come
da mandato a margine del presente atto; 
    Contro lo Stato, in persona  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore; 
    Per la dichiarazione che non spetta allo Stato,  e  per  esso  al
Ministro dello sviluppo economico, il  potere  di  negare  l'adozione
degli atti necessari ad ottemperare a quanto statuito dalla  sentenza
della  Corte  costituzionale  n.  110  del  2016  in   relazione   al
procedimento che ha condotto al rilascio dell'autorizzazione  per  il
gasdotto  TAP,  cosi'  determinando  una  lesione  alle  attribuzioni
costituzionali che gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma,
della Costituzione e il principio di leale collaborazione riconoscono
alla Regione Puglia. 
I. - Premessa. La vicenda da cui  trae  origine  il  conflitto  e  la
sopravvenuta sentenza n. 110 del 2016 della Corte costituzionale. 
    1.1.    -    Nell'ambito    del    procedimento    di    rilascio
dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del gasdotto TAP
(Metanodotto   d'importazione    Albania-Italia    «Trans    Adriatic
Pipeline»), la Regione Puglia, con d.G.R. n. 2006/2011, ha fermamente
manifestato il suo dissenso motivato sul progetto presentato  e  gia'
sottoposto a VIA, con particolare riferimento alla scelta progettuale
del punto di approdo a San Foca. 
    A seguito di tale espresso e motivato dissenso,  il  procedimento
e' stato rimesso  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in
erronea applicazione dell'art. 14-quater, legge n. 241 del 1990, e si
e' concluso in data 20 ottobre 2015 con il  rilascio  della  predetta
autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, senza
che sia mai stata intrapresa alcuna trattativa  con  la  Regione  per
trovare una soluzione quanto piu' possibile condivisa. In questo modo
e' stato disatteso sia il consolidato orientamento  di  questa  Corte
secondo cui la c.d. «intesa forte» tra Stato  e  regione  interessata
assurge a condizione di legittimita' delle leggi statali con le quali
sono avocate «al centro» funzioni amministrative ricadenti in  ambiti
di competenza concorrente - tra i quali figura la  «produzione,  [al]
trasporto  e  [alla]  distribuzione  nazionale  dell'energia»  e   il
«governo del territorio» che qui vengono in  rilievo  -  o  residuale
regionale (cfr., ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 239 del
2013), sia la normativa applicabile al caso  di  specie,  ovvero  gli
articoli 52-quinquies, commi 2 e  5,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327 del 2001, e 1, comma 8-bis, legge n. 239 del 2004. 
    In conseguenza di cio', la Regione Puglia ha deciso di  adire  il
Giudice amministrativo impugnando il provvedimento con  il  quale  e'
stata rilasciata l'autorizzazione  alla  realizzazione  del  gasdotto
TAP, ed attualmente la controversia e' pendente in grado  di  appello
davanti al Consiglio di Stato. 
    I.2. - Nelle more del predetto giudizio, tuttavia,  con  sentenza
n. 110 del 2016, depositata lo scorso 20 maggio, questa ecc.ma  Corte
ha definitivamente chiarito che il citato art.  52-quinquies  prevede
«la  cosiddetta  intesa  "forte"  ai  fini  della  localizzazione   e
realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche  quale  modulo
procedimentale necessario per  assicurare  l'adeguata  partecipazione
delle regioni allo  svolgimento  di  procedimenti  incidenti  su  una
molteplicita'   di   loro   competenze»,   che   «ai   "gasdotti   di
approvvigionamento di gas dall'estero" e' pienamente  applicabile  il
disposto dell'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 327 del 2001, che  prevede  l'adozione,  d'intesa
con  le   Regioni,   dell'atto   conclusivo   del   procedimento   di
autorizzazione   alla   costruzione   e   all'esercizio    di    ogni
infrastruttura lineare energetica», e, infine, che «l'intesa prevista
dall'art. 52-quinquies, comma 5, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327 del 2001, [...] non puo' che riguardare  anche  "le
operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti  e  le
relative opere connesse"». 
    La  citata  sentenza  n.  110  del  2016,  dunque,  contiene  una
precisazione nuova e di fondamentale rilevanza, poiche' se  prima  di
tale pronuncia interpretativa non era affatto pacifico  che  l'intesa
«forte» di cui  all'art.  52-quinquies,  comma  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 fosse  applicabile  anche
ai gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero  e  che  dovesse
essere acquisita anche in riferimento alle  «operazioni  preparatorie
necessarie  alla  redazione  dei  progetti  e  farne  relative  opere
connesse»,  dopo  tale  sentenza  e'  finalmente   certo   che   tali
fattispecie rientrano a  pieno  titolo  nell'ambito  di  applicazione
della  norma  legislativa  citata  (cfr.   quanto   si   dira'   piu'
approfonditamente al riguardo nel par. III). 
    In conseguenza di  cio',  con  nota  del  presidente  n.  2918/SP
inviata in data 21 giugno 2016, la Regione  Puglia  ha  richiesto  al
Ministero  dello  sviluppo  economico,  «al  fine  di  assicurare  la
doverosa  garanzia  delle   prerogative   costituzionali»   dell'ente
territoriale,  «di  annullare/revocare   il   decreto   di   rilascio
dell'Autorizzazione unica alla realizzazione  del  gasdotto  TAP».  A
tale nota non e' mai seguito alcun riscontro,  ne',  tantomeno,  sono
stati adottati i provvedimenti sollecitati. 
    Tuttavia, poiche' l'annullamento dell'autorizzazione  di  cui  si
discute, a seguito della  citata  sentenza  n.  110  del  2016,  deve
necessariamente considerarsi come atto dovuto  e  vincolato  nel  suo
contenuto,   nonche',   allo   stato   attuale,   come   l'unico    e
imprescindibile strumento in grado di assicurare l'effettiva garanzia
delle  prerogative  costituzionali  spettanti   alla   Regione,   con
successiva  nota  del  presidente  n.  4060/SP  inviata  in  data  21
settembre 2016,  la  Regione  Puglia  ha  proceduto  a  diffidare  il
Ministero dello sviluppo  economico,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore, a riesaminare tutti gli atti del procedimento amministrativo
in ottemperanza  alla  richiamata  pronuncia  e,  in  conseguenza,  a
disporre   la   revoca/annullamento   del   decreto    di    rilascio
dell'Autorizzazione unica alla realizzazione del gasdotto TAP,  entro
e non oltre  il  termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
medesima diffida, cosi' da  riconoscere  e  ristabilire  il  corretto
assetto delle attribuzioni  regionali  costituzionalmente  garantite,
con particolare  riferimento  al  rispetto  del  principio  di  leale
collaborazione e alle sue necessarie implicazioni per la  vicenda  in
questione. 
    Il predetto termine e' scaduto il 21 ottobre  scorso,  senza  che
alla diffida sia seguito alcun riscontro, ne'  alcuna  iniziativa  di
qualunque genere da parte del Ministero dello sviluppo economico.  In
conseguenza  di  cio',  deve  considerarsi  ad  oggi   definitiva   e
inequivoca la volonta' dello Stato di negare  l'adozione  degli  atti
sollecitati dalla Regione Puglia  e  necessari  ad  ottemperare  alla
sentenza n. 110 del 2016  di  questa  ecc.ma  Corte,  rendendo  cosi'
consolidata e palese la violazione  dell'art.  52-quinquies,  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del  2001,  come  interpretato
dalla richiamata sentenza, e dell'art. 1, comma 8-bis, legge  n.  239
del  2004,  con   conseguente   grave   lesione   delle   prerogative
costituzionali della Regione  garantite  dagli  articoli  117,  terzo
comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' presidiate dal
principio di leale collaborazione, per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
II. - Sull'ammissibilita' del presente conflitto. 
    II.1.  -  In  via  preliminare,  occorre  sottolineare  la  piena
ammissibilita' del presente ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni
sotto piu' profili, a partire da quello  afferente  all'atto  che  ha
dato origine  al  conflitto  e  che  si  sostanzia  in  una  condotta
omissiva. 
    Le  censure  della  Regione   Puglia,   infatti,   si   rivolgono
all'inerzia del Ministero dello sviluppo economico a  fronte  di  una
esplicita diffida - da parte della medesima Regione - ad  ottemperare
a quanto statuito da questa Corte nella recente sentenza n.  110  del
2016,  intervenuta,  come  gia'  detto,  nelle  more   del   giudizio
amministrativo gia' instaurato in  riferimento  al  provvedimento  di
autorizzazione del gasdotto TAP. Infatti, a seguito di tale pronuncia
- giova ribadirlo - si e' resa manifesta in modo chiaro e  definitivo
la lesione della sfera di attribuzioni costituzionali della  Regione.
Al silenzio «inadempimento»/«rifiuto» del Ministero, dunque, non solo
deve essere riconosciuta una indubbia rilevanza giuridica esterna, in
accordo con la dottrina (cfr. G. Zagrebelsky, V. Marceno',  Giustizia
costituzionale, Bologna, 2012,  466;  E.  Malfatti,  S.  Panizza,  R.
Romboli, Giustizia costituzionale, Torino, 2011, 201; A. Cerri, Corso
di giustizia costituzionale, Milano,  2008,  346)  e  con  la  stessa
giurisprudenza di questa ecc.ma Corte (cfr. sentt. nn. 111 del  1976;
187 del 1984; 276 del 2007) che affermano  l'astratta  ammissibilita'
di un conflitto sorto avverso un  comportamento  omissivo,  ma  anche
l'idoneita', in concreto, ad arrecare un grave vulnus  alle  suddette
attribuzioni costituzionali della Regione (cfr. quanto  si  dira'  al
riguardo al par. III). 
    II.2. - L'ammissibilita'  del  presente  conflitto  e',  inoltre,
apprezzabile anche da un altro punto di vista. Infatti, ancorche' sia
stato rilevato in dottrina che, nell'ipotesi  di  conflitti  promossi
avverso  l'inerzia  altrui,  «quando  si  ha  piena  discrezionalita'
nell'an, nel quando, oltre che  nel  quomodo,  nessuna  lesione  puo'
derivare dalla mera inattivita'» (cosi' G. Zagrebelsky, V.  Marceno',
Giustizia  costituzionale,  cit.,  466),  una  simile  obiezione   e'
agevolmente superabile in riferimento al  caso  di  specie.  Infatti,
come gia' detto piu' sopra,  la  Regione  Puglia  si  e'  limitata  a
chiedere al Ministero dello sviluppo  economico  di  dare  attuazione
alle statuizioni contenute nella sentenza n. 110 del 2016  di  questa
Corte, attraverso il riesame degli atti  del  procedimento  volto  al
rilascio dell'autorizzazione alla costruzione del gasdotto  TAP  alla
luce di tale pronuncia e adottando le  determinazioni  consequenziali
in applicazione degli articoli 52-quinquies, commi 2 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e 1, comma 8-bis,  legge
n. 239 del 2004. Dunque,  il  «facere»  richiesto  dalla  Regione  al
Ministero  dello  sviluppo  economico   non   consiste   affatto   in
un'attivita' rientrante nella piena discrezionalita' di quest'ultimo,
bensi' nella corretta applicazione della  legge,  in  ottemperanza  a
quanto statuito da questa Corte nella sopravvenuta  sentenza  n.  110
del 2016 in riferimento a casi analoghi a quello dedotto nel presente
giudizio, cosi' da ripristinare la  sfera  di  attribuzioni  che  gli
articoli 117, terzo comma, e 118,  primo  comma,  Cost.,  nonche'  il
principio di  leale  collaborazione,  garantiscono  in  favore  della
Regione stessa. 
    II.3. - Infine, occorre evidenziare l'ammissibilita' del presente
ricorso sotto un ulteriore profilo. 
    Come e' noto, la giurisprudenza  di  questa  Corte  ha,  in  piu'
occasioni,  ritenuto  inammissibile  il  ricorso  per  conflitto   di
attribuzione tra enti proposto contro  atti  consequenziali  di  atti
anteriori non tempestivamente impugnati (cfr., ex plurimis, sentt. n.
86 del 2015, n. 130 del 2014, n. 207 e n. 72 del  2012,  n.  369  del
2010). Nel caso di specie, tuttavia, non e' possibile considerare  il
silenzio «inadempimento»/«rifiuto» del Ministero quale  comportamento
che  trova  il  suo  presupposto  nell'atto  di  autorizzazione  alla
realizzazione del gasdotto TAP, quest'ultimo non impugnato attraverso
lo strumento del conflitto di attribuzioni. Ed infatti l'inerzia  del
Ministero dello sviluppo economico si e' manifestata a  fronte  della
diffida della Regione Puglia a dare attuazione alla sentenza  n.  110
del 2016 di questa Corte: pronuncia intervenuta quasi  un  anno  dopo
rispetto  al  rilascio,  da  parte  dello   stesso   Ministero,   del
provvedimento autorizzatorio del gasdotto. Cio' in quanto -  come  si
tornera' a dire a breve (cfr. par. III) - solo a seguito della citata
decisione  e'  divenuta  certa  e  costituzionalmente   vincolata   e
doverosa, ai fini della tutela della posizione  costituzionale  della
Regione Puglia, la fedele  applicazione  alla  vicenda  in  questione
della disciplina di cui agli articoli  52-quinquies,  commi  2  e  5,
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e  1,  comma
8-bis, legge n.  239  del  2004;  ed  e'  per  tali  ragioni  che  il
comportamento  omissivo  del  Ministro  rispetto  ad  una   attivita'
costituzionalmente vincolata assume natura  e  portata  autonomamente
lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione Puglia. 
    Alla  luce  delle  suesposte  considerazioni,  quindi,  non  puo'
nutrirsi dubbio alcuno circa la sussistenza dei  requisiti  oggettivi
ai fini dell'ammissibilita' del presente ricorso. 
    II.4. - In ultimo, e' bene sottolineare che in capo alla  Regione
Puglia e' agevolmente ravvisabile un interesse concreto e  attuale  a
ricorrere avverso il silenzio giuridicamente rilevante del  Ministero
dello sviluppo economico: cio' non solo  per  le  ragioni  brevemente
tratteggiate nei paragrafi precedenti in ordine alla violazione delle
attribuzioni  regionali  costituzionalmente  garantite,  ma  altresi'
perche' - come si legge chiaramente nella delibera con cui lo  stesso
Ministero ha rimesso alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  il
procedimento autorizzatorio relativo  al  metanodotto  TAP,  ex  art.
14-quater, comma 3, legge  n.  241  del  1990  -  «il  tracciato  del
metanodotto interessa la Regione Puglia, la Provincia  di  Lecce,  il
comune di Melendugno». 
III. - Sulla violazione delle attribuzioni regionali garantite  dagli
articoli 117, terzo comma, e 118, primo  comma,  della  Costituzione,
nonche' dal principio di leale collaborazione come interpretato dalla
giurisprudenza costituzionale. 
    III.1. - Come e' noto, secondo un ormai consolidato  orientamento
giurisprudenziale  di  questa  ecc.ma  Corte,  «le  Regioni  "possono
proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell'art. 39,
primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quando esse  lamentino
non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una  propria  competenza
costituzionale" (sentenze n. 380 del 2007 e n. 27 del 2006). "Qualora
cio' non si verifichi, e tuttavia si prospetti l'illegittimo  uso  di
un potere statale che determini conseguenze avvertite  come  negative
dalle  Regioni,  ma  non  tali  da  alterare  la  ripartizione  delle
competenze indicata da norme  della  Costituzione  (o,  comunque,  da
norme  di  rango  costituzionale  come  gli  statuti   di   autonomia
speciale), i rimedi dovranno  eventualmente  essere  ricercati  dagli
interessati  presso  istanze  giurisdizionali   diverse   da   quella
costituzionale" (sentenza n. 380 del 2007)» (cfr., ex  multis,  Corte
costituzionale sentenza n. 263 del 2014). 
    Ebbene, come si evince dalla ricostruzione della vicenda  da  cui
origina il presente conflitto (par. 1), e' evidente  che  la  mancata
attuazione, da parte del Ministero dello  sviluppo  economico,  delle
statuizioni contenute nella piu' volte citata  sentenza  n.  110  del
2016 di questa Corte  si  e'  risolta  in  una  grave  lesione  delle
attribuzioni che gli articoli 117, terzo comma, e 118,  primo  comma,
Cost., unitamente al principio di leale  collaborazione,  riconoscono
alla Regione Puglia. 
    Ed infatti, nel caso di specie,  il  procedimento  autorizzatorio
alla realizzazione del gasdotto  TAP  altro  non  e'  che  il  frutto
dell'esercizio  di  una  funzione  amministrativa  ascrivibile   alle
materie  di  legislazione  concorrente   «Produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia» e «Governo del  territorio»  di
cui all'art. 117, terzo comma, Cost., attratta  in  sussidiarieta'  a
livello statale, in  forza  dell'art.  118,  primo  comma,  Cost.  Di
conseguenza,   secondo   l'interpretazione   consolidata    che    la
giurisprudenza costituzionale  offre  del  «meccanismo  ascensionale»
della chiamata in sussidiarieta' di funzioni amministrative ricadenti
in ambiti di  legislazione  concorrente  o  residuale  regionale,  la
disciplina relativa all'esercizio di  tali  funzioni  deve  prevedere
moduli collaborativi «forti», ovvero  le  intese  (cfr.,  per  tutte,
sentenza n. 303 del  2003,  par.  2.2  del  Considerato  in  diritto,
laddove si afferma che «i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza
convivono con il normale riparto di competenze legislative  contenuto
nel  Titolo  V  e  possono  giustificarne  una  deroga  solo  se   la
valutazione dell'interesse  pubblico  sottostante  all'assunzione  di
funzioni regionali  da  parte  dello  Stato  sia  proporzionata,  non
risulti affetta da irragionevolezza alla  stregua  di  uno  scrutinio
stretto di costituzionalita', e sia oggetto di un  accordo  stipulato
con la Regione interessata. Che dal congiunto  disposto  degli  artt.
117 e 118, primo comma, sia desumibile anche il principio dell'intesa
consegue alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarieta'»,  la
quale  assume  «una  valenza  squisitamente  procedimentale,  poiche'
l'esigenza di esercizio unitario che consente  di  attrarre,  insieme
alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, puo' aspirare
a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in  presenza
di una disciplina che prefiguri un iter in  cui  assumano  il  dovuto
risalto le attivita' concertative  e  di  coordinamento  orizzontale,
ovverosia le intese che devono essere condotte in base  al  principio
di lealta'»). 
    III.2. - In ossequio a tale giurisprudenza, che ha valorizzato il
principio di leale collaborazione facendolo assurgere a condizione di
legittimita' costituzionale della chiamata «al  centro»  di  funzioni
amministrative riconducibili  ad  ambiti  di  competenza  legislativa
concorrente  o  residuale  regionale,  il  legislatore  nazionale  ha
previsto,  nell'ambito  del  procedimento  di   autorizzazione   alla
costruzione  e  all'esercizio   «delle   infrastrutture   energetiche
lineari»,  che  debba  essere  acquisita  un'intesa  con  la  Regione
interessata (art. 52-quinquies, comma 5, decreto del Presidente della
Repubblica n.  327  del  2001),  il  cui  mancato  raggiungimento  e'
superabile solo in forza della procedura di  cui  all'art.  1,  comma
8-bis, legge n. 239 del  2004  (come  modificato,  ai  fini  che  qui
interessano, dall'art. 38, comma 1, decreto-legge n. 83 del 2012), il
quale recita: «Fatte salve le disposizioni in materia di  valutazione
di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque
denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente
articolo, entro il termine di centocinquanta giorni  dalla  richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5
dell'art.  52-quinquies  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di  cui
all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere
entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di  ulteriore
inerzia da parte  delle  amministrazioni  regionali  interessate,  lo
stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione,  provvede
in  merito  con  la  partecipazione  della  regione  interessata.  Le
disposizioni del presente comma si applicano  anche  ai  procedimenti
amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6  del  citato  art.
52-quinquies del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 327 del 2001». 
    Tuttavia sull'art. 52-quinquies e' intervenuto  il  decreto-legge
n. 133 del 2014, il quale, da una  parte,  ha  ampliato  l'ambito  di
applicazione  del  comma   2   della   disposizione   de   qua   alle
autorizzazioni concernenti «i gasdotti di approvvigionamento  di  gas
dall'estero,  incluse  le  operazioni  preparatorie  necessarie  alla
redazione dei progetti e le relative opere connesse» (art. 37,  comma
2, lettera a), decreto-legge n. 133 del  2014),  ma,  dall'altra,  ha
omesso di estendere espressamente a tali  infrastrutture  la  portata
del successivo comma 5, concernente l'acquisizione dell'intesa con la
Regione nel cui territorio ricada in tutto o  in  parte  la  relativa
opera di realizzazione. L'art.  37,  comma  2,  lettera  c-bis),  del
citato decreto-legge, infatti, si e' limitato a modificare la lettera
dell'art. 52-quinquies, comma 5, integrandola con la previsione della
necessaria acquisizione di un parere degli enti locali  ove  ricadono
le   infrastrutture   disciplinate   dalla   medesima   disposizione,
trascurando di menzionare - accanto alle  infrastrutture  energetiche
lineari in riferimento alle  quali  e'  richiesta  l'acquisizione  di
un'intesa  forte  con  la  Regione  interessata  -  i   gasdotti   di
approvvigionamento di gas dall'estero. 
    III.3. - Proprio in considerazione di  tale  dato  normativo,  la
Regione Puglia, al pari di altre Regioni, ha impugnato  il  combinato
disposto  di  cui  all'art.  37,  comma  2,  lettere  a)  e   c-bis),
decreto-legge n. 133 del 2014, dinanzi a questa Corte per  violazione
degli articoli 3, 117,  terzo  comma,  e  118,  primo  comma,  Cost.:
impugnazione definita proprio con la piu' volte  citata  sentenza  n.
110 del 2016. 
    In particolare, con la decisione in parola  e'  stata  finalmente
fatta chiarezza circa l'ambito di applicabilita' dell'intesa  di  cui
all'art.  52-quinquies,  comma  5,  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  n.  327  del  2001  (e,  implicitamente,   del   relativo
procedimento di superamento dell'eventuale dissenso manifestato dalla
Regione  nell'ambito  del   procedimento   di   autorizzazione   alla
costruzione e all'esercizio delle infrastrutture  energetiche  a  cui
tale norma si riferisce). Questa ecc.ma  Corte,  infatti,  dopo  aver
espressamente  ammesso  che  l'interpretazione   della   disposizione
impugnata dalla quale originavano le censure  di  incostituzionalita'
formulate dalle  ricorrenti  era  «fondata  su  disarmonie  letterali
indotte dalla successione cronologica, non  coordinata,  delle  varie
disposizioni  legislative  intervenute  nella   materia»,   con   una
pronuncia interpretativa di rigetto ha affermato che «e' vero che  il
testo dell'art. 52-quinquies, comma 2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 327  del  2001  come  risultante  dall'intervento
della disposizione impugnata, affianca - e  percio',  apparentemente,
distingue - da  una  parte,  le  infrastrutture  lineari  energetiche
appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'art.  9  del
decreto legislativo n. 164 del 2000, e,  dall'altra,  i  gasdotti  di
approvvigionamento di gas  dall'estero,  le  operazioni  preparatorie
necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere  connesse.
Tale separata menzione  non  vale,  tuttavia,  a  determinare,  quale
conseguenza, il fatto che per il  secondo  gruppo  di  infrastrutture
l'atto conclusivo del procedimento non debba essere adottato d'intesa
con la Regione interessata, come  richiesto  dall'art.  52-quinquies,
comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  327  del
2001», concludendo cosi' che ai «gasdotti  di  approvvigionamento  di
gas dall'estero» e'  pienamente  applicabile  il  disposto  dell'art.
52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
327 del 2001,  che  prevede  l'adozione,  d'intesa  con  le  Regioni,
dell'atto  conclusivo  del  procedimento   di   autorizzazione   alla
costruzione  e   all'esercizio   di   ogni   infrastruttura   lineare
energetica» e che «l'intesa prevista dall'art. 52-quinquies, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001,  infine,
non puo' che riguardare anche "le operazioni preparatorie  necessarie
alla redazione dei progetti e le relative opere connesse"». 
    III.4. - Dunque, e' del tutto evidente che prima della richiamata
pronuncia n. 110 del 2016 - e quindi anche al momento in cui e' stata
rilasciata l'autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio  del
gasdotto TAP, ovvero in data  20  ottobre  2015  -  non  era  affatto
pacifico che l'intesa «forte» di cui all'art. 52-quinquies, comma  5,
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001,  come
modificato dall'art. 37, comma 2, lettera  c-bis),  decreto-legge  n.
133 del 2014, fosse applicabile anche ai  procedimenti  autorizzatori
concernenti i gasdotti di approvvigionamento  di  gas  dall'estero  e
dovesse essere acquisita anche in riferimento alla fase relativa alle
«operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e  le
relative opere connesse». Di conseguenza, non  era  neppure  pacifico
che ai medesimi procedimenti fosse applicabile la speciale  procedura
di superamento dell'eventuale dissenso regionale di cui  all'art.  1,
comma 8-bis, legge n. 239 del 2004. 
    Tuttavia, una volta intervenuta  la  citata  sentenza  di  questa
Corte, e' divenuta palese e inequivoca non solo e non tanto l'erronea
applicazione al caso  di  specie  della  procedura  di  cui  all'art.
14-quater, comma 3, legge n. 241 del 1990, in luogo  della  procedura
di cui all'art. 1, comma 8-bis, legge  n.  239  del  2004  -  erronea
applicazione   tempestivamente   contestata   dinanzi   al    giudice
amministrativo, come gia' detto nel par. I  -  ma,  cosa  ancor  piu'
grave e precipuamente rilevante  nella  presente  sede,  e'  divenuta
concreta  ed  effettiva  la  lesione  della  sfera  di   attribuzioni
costituzionali riconosciuta alla Regione dagli  articoli  117,  terzo
comma, e 118, primo comma, Cost.,  nonche'  dal  principio  di  leale
collaborazione. Ed infatti: 
        dapprima il Ministero dello sviluppo economico, a fronte  del
diniego all'intesa  opposto  dalla  Regione  Puglia  in  merito  alla
realizzazione del gasdotto TAP con specifico  riguardo  al  punto  di
approdo a San Foca, ha rimesso il procedimento autorizzatorio in capo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ex art.  14-quater,  comma
3, legge n. 241 del 1990 (procedimento che poi si e' concluso con  il
rilascio dell'Autorizzazione unica in data 20 ottobre 2015); 
        quindi, il medesimo Ministero  dello  sviluppo  economico  ha
opposto il silenzio  «rifiuto»  (o  «inadempimento»)  alla  richiesta
della Regione Puglia di riesaminare il suddetto procedimento al  fine
di dare attuazione alla sentenza di questa Corte n. 110 del  2016  e,
in conseguenza, di applicare correttamente gli articoli 52-quinquies,
comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del  2001,  e
1, comma 8-bis, legge n. 239 del 2004,  i  quali,  in  ossequio  alla
giurisprudenza costituzionale (cfr. quanto detto piu' sopra in merito
alla  sentenza  n.   303   del   2003   e   al   consolidato   filone
giurisprudenziale che da essa ha avuto  origine),  hanno  previsto  -
come chiarito nella stessa  sentenza  n.  110  del  2016  -  che  nei
procedimenti   di   autorizzazione   concernenti   i   gasdotti    di
approvvigionamento di gas dall'estero, ivi  comprese  le  «operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei  progetti  e  le  relative
opere connesse», debba essere  acquisita  un'intesa  «forte»  con  la
Regione territorialmente interessata, il cui  mancato  raggiungimento
da' luogo a un'articolata  procedura  di  superamento  dell'eventuale
dissenso regionale. 
    In definitiva, con  la  sua  condotta  omissiva  a  fronte  delle
specifiche  e  formali  sollecitazioni  dell'odierna  ricorrente,  il
Ministero dello sviluppo economico, disattendendo  manifestamente  la
giurisprudenza di questa Corte  e,  in  particolare,  le  statuizioni
della sentenza n. 110 del 2016, ha  arrecato  un  grave  ed  evidente
vulnus alle attribuzioni costituzionali che gli articoli  117,  terzo
comma,  e  118,  primo  comma,  Cost.,  e  il  principio   di   leale
collaborazione riconoscono e garantiscono  in  favore  della  Regione
Puglia, rendendo cosi' obbligata per quest'ultima la  promozione  del
presente conflitto quale  unico  ed  estremo  rimedio  per  garantire
l'effettivita' della tutela delle proprie prerogative costituzionali,
come riconosciute da questa Corte nella citata sentenza. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Regione Puglia, come sopra rappresentata e difesa, chiede  che
questa ecc.ma Corte  costituzionale,  in  accoglimento  del  presente
ricorso, dichiari che non spetta allo Stato - e per esso al  Ministro
dello sviluppo economico - il potere di  negare,  oltretutto  con  il
mero strumento  del  silenzio  giuridicamente  rilevante,  l'adozione
degli atti necessari ad ottemperare a quanto statuito dalla  sentenza
di questa Corte n. 110 del 2016 in relazione al procedimento  che  ha
condotto al rilascio dell'autorizzazione  per  il  gasdotto  TAP,  in
violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli articoli 117,
terzo comma, e 118, primo  comma,  della  Costituzione,  nonche'  dal
principio di leale collaborazione,  conseguentemente  adottando  ogni
statuizione necessaria a garantire il ripristino  della  sfera  delle
attribuzioni costituzionali lese. 
    Con ossequio. 
        Bari - Roma, 16 dicembre 2016 
 
                         Avv. Papa Malatesta