N. 277 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2016
Ordinanza del 26 settembre 2016 del G.U.P. del Tribunale di Grosseto sull'istanza proposta da Mandracci Alberto. Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato - Compensi per il consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio a carico dell'Erario. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A )"), art. 106-bis, introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)").(GU n.5 del 1-2-2017 )
TRIBUNALE DI GROSSETO Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare Il giudice dott. Sergio Compagnucci, nel procedimento penale iscritto ai numeri di cui in epigrafe nei confronti di: Q.F. nato ...; in ordine al reato di cui agli articoli 56 e 575 c.p., difeso dall'avv. Arianna Agnese del foro di Roma; Vista l'istanza di liquidazione dell'onorario e delle spese avanzata dal dott. Alberto Mandracci, per l'attivita' prestata quale consulente tecnico nominato dalla difesa; O s s e r v a E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A, di qui in avanti soltanto «Testo unico»), come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), nei termini e per le ragioni che seguono. 1. L'oggetto della presente decisione. Il dott. Alberto Mandracci ha presentato istanza di liquidazione del proprio onorario e delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico di consulente tecnico di parte nel presente procedimento. Lo stesso ha in particolare esposto, a fondamento della propria richiesta, che ai fini della liquidazione non si deve fare riferimento ai criteri di cui all'art. 18, decreto ministeriale 30 maggio 2002, in quanto le attivita' in concreto effettuate nell'espletamento del suo incarico sarebbero state particolarmente complesse e comunque non tutte riconducibili al genere previsto dallo stesso articolo. A parere dell'istante, dunque, la liquidazione del proprio onorario dovrebbe essere commisurata a tempo in ragione di 300 vacazioni. Cio' detto, va anzi tutto rilevata la competenza di questo giudice a decidere sull'istanza di liquidazione del dott. Mandracci, dato che questi ha espletato il proprio incarico come consulente tecnico nominato dall'imputato Q.F., precedentemente ammesso a gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto del G.I.P. del 13 novembre 2015. Poiche' il giudizio di primo grado si e' concluso in data 13 giugno 2016 con la sentenza di condanna emessa da questo G.U.P. in ordine al reato di tentato omicidio, l'istanza di liquidazione dev'essere decisa da questo giudice, ai sensi dell'art. 83 del Testo unico. 2. La normativa applicabile e la rilevanza della questione in esame. Il legislatore del 2002, con il Testo unico in questione, ha voluto coordinare la disciplina delle spese del processo, cercando di individuare un sistema organico (relativo ai vari processi civile, penale, amministrativo, contabile e tributario). Quanto agli ausiliari del magistrato, l'art. 49 del Testo unico enuclea i criteri di liquidazione distinguendo tra onorari «fissi, variabili e a tempo», e il successivo art. 50 prevede, quanto alla misura di essi, che la stessa sia stabilita mediante tabelle da emanarsi nelle forme indicate dallo stesso articolo e con riferimento alle tariffe professionali esistenti (comma 2). Il successivo art. 54 prevede poi l'adeguamento periodico (ogni tre anni) degli onorari in relazione alla variazione accertata dall'Istat. Tale disciplina si deve ritenere applicabile anche ai consulenti tecnici nominati dalla parte che sia stata ammessa a gratuito patrocinio a spese dello Stato: cio' si desume dalla disposizione di cui all'art. 83 del Testo unico secondo cui l'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte (in caso di ammissione a gratuito patrocinio) sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme dello stesso Testo unico (dunque con rinvio anche a quelle di cui agli articoli 50 e seguenti, sopra richiamate). Ma tutto cio' accadra' solo quando saranno effettivamente emanate le tabelle di cui all'art. 50. Allo stato, infatti, tali tabelle non si possono considerare ancora esistenti, dato che il decreto ministeriale della giustizia del 30 maggio 2002 rappresenta in realta' un mero adeguamento, ai sensi dell'art. 10, legge n. 319 del 1980, delle tabelle previgenti, elaborate ai sensi dell'art. 2 della medesima legge: cio' si desume in maniera chiara e univoca dallo stesso decreto ministeriale che, nel preambolo, richiama espressamente l'obbligo di adeguamento triennale di cui all'art. 10 della legge n. 319/80, e non gia' quello previsto dall'art. 54 del Testo unico. Di conseguenza, in attesa dell'emanazione delle tabelle di cui all'art. 50 del Testo unico, la liquidazione degli onorari degli ausiliari del giudice e dei consulenti tecnici di parte e' a tutt'oggi disciplinata - in virtu' di quanto previsto dagli articoli 275 e 296 del Testo unico - dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, per quanto riguarda gli onorari fissi e variabili, e dall'art. 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come aggiornato dal decreto ministeriale 30 maggio 2002, quanto agli onorari a tempo. Cio' chiarito, nel nostro caso, la liquidazione dell'onorario a favore del c.t. dott. Mandracci dev'essere effettuata ai sensi dell'art. 18, della tabella allegata al decreto ministeriale della giustizia 30 maggio 2002: non e', infatti, condivisibile l'osservazione dell'istante, secondo cui non si potrebbe fare riferimento a tale articolo in considerazione della complessita' e della eterogeneita' delle attivita' espletate. In realta', le attivita' effettuate dal consulente tecnico hanno avuto per oggetto, da un lato, la valutazione sulla capacita' lesiva del coltello utilizzato dall'imputato (rientrante dunque nella previsione del primo comma dell'art. 18) e, dall'altro, la valutazione del moto impresso alla pietra scagliata contro l'imputato, rientrante dunque nel concetto di balistica di cui al comma terzo dello stesso articolo, che riguarda ogni oggetto atto ad offendere, come si desume dal termine «simili» di cui al primo comma. Ne consegue che al medesimo consulente tecnico spetta un onorario compreso tra € 48,03 ed € 145,12, per quanto riguarda la valutazione del primo reperto (coltello), e un onorario compreso tra € 96,58 ed € 387,86 per la valutazione di natura balistica sull'altro oggetto atto ad offendere. L'importo massimo liquidabile e' dunque di € 532,98, a fronte di una sua richiesta di € 2.451,53. Tale importo e' inoltre soggetto alla riduzione di un terzo, ai sensi dell'art. 106-bis del Testo unico, come modificato dalla legge n. 147 del 2013. La dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale di questo articolo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192, dell'8 luglio 2015, si riferisce infatti soltanto alle liquidazioni degli onorari degli ausiliari del giudice e non anche dei consulenti tecnici di parte, le cui liquidazioni, di conseguenza, restano soggette alla riduzione di un terzo. La volonta' del giudice delle leggi di limitare gli effetti caducatori alla liquidazione degli onorari dell'ausiliario del giudice trova indiretta conferma anche in un passo della motivazione, in cui si evidenzia un profilo di distinzione tra l'ausiliario del giudice e gli altri soggetti indicati nell'art. 106-bis. Concludendo, nel nostro caso, l'onorario del consulente tecnico di parte e', allo stato della disciplina vigente, soggetto alla riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106-bis del Testo unico: di qui la rilevanza della questione nei termini che seguono. 3. Sulla non manifesta infondatezza della questione. Ad avviso di questo giudice, la disposizione di cui all'art. 106-bis da ultimo citata risulta in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti ai consulenti tecnici di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non aggiornate ex lege. Come gia' accennato, la Corte costituzionale ha gia' avuto modo di occuparsi della disposizione in esame con riferimento alla liquidazione degli onorari degli ausiliari del giudice (cfr, sentenza n. 192 del 2015). In sintesi, la Corte ha sottolineato come il «significativo e drastico intervento di riduzione dei compensi spettanti, tra l'altro, agli ausiliari del giudice» sia stato effettuato dal legislatore, con la legge di stabilita' del 2014, nonostante lo stesso legislatore non potesse ignorare che tali compensi, pur essendo soggetti a una rivalutazione periodica (ogni tre anni) in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, erano stati da ultimo rivalutati con decreto ministeriale 30 maggio 2002, vale a dire piu' di dieci anni prima. Da cio' l'irragionevolezza dell'intervento, in quanto il legislatore avrebbe dovuto tener conto che i compensi sui quali andava a incidere in modo significativo prevedendone la riduzione di un terzo erano gia' seriamente sproporzionati per difetto. Ritiene questo giudice che le argomentazioni poste a fondamento di quella declaratoria di illegittimita' valgano anche con riferimento alle liquidazioni dei compensi dei consulenti tecnici delle parti ammesse al patrocinio a carico dell'erario. Si e' gia' detto in precedenza come le liquidazioni degli ausiliari dei giudici e dei consulenti tecnici delle parti ammesse a gratuito patrocinio siano disciplinate in modo assolutamente identico, stante il disposto di cui all'art. 83 del Testo unico, per quanto riguarda il rinvio alle tabelle di cui all'art. 50 una volta che le stesse saranno emanate, e in considerazione del regime transitorio previsto dagli articoli 275 e 296. Ebbene, a seguito della parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 106-bis dichiarata con la sentenza n. 192/2015, mentre gli orari dei consulenti tecnici di parte continuano a restare soggetti alla riduzione di un terzo, analoga riduzione non e' piu' prevista per quelli degli ausiliari del giudice, nonostante che anche i compensi dei primi, al pari di quelli dei secondi, siano stati adeguati solo nel 2002, in violazione della previsione di rivalutazione triennale prevista per legge. Si tratta allora di verificare se la diversita' di trattamento possa trovare giustificazione nelle differenze esistenti tra i rispettivi ruoli. In particolare, ci si deve chiedere se tale giustificazione possa trovare fondamento nella veste di pubblico ufficiale ricoperta dall'ausiliario del giudice, a differenza del consulente tecnico di parte, e dunque nella non rinunciabilita' dell'incarico da parte del primo, contrariamente a cio' che puo' fare il secondo. Anche la Corte costituzionale, nella motivazione della sentenza piu' volte citata, ha fatto riferimento alla diversa posizione dell'ausiliario del giudice rispetto a quella degli altri soggetti indicati dall'art. 106-bis per rimarcare come, ai fini del ragionevole bilanciamento tra esigenze di contenimento della spesa e remunerazione, non si potesse fare a meno di tener presente la natura pubblica e non ricusabile dell'incarico conferito all'ausiliario del giudice. Ad avviso di questo giudice, tuttavia, la differente natura degli incarichi, rispettivamente, di ausiliario del giudice e di consulente tecnico di parte non puo' giustificare la diversita' di trattamento che si e' venuta a determinare con la pronuncia di incostituzionalita'. Anzi tutto, si rileva come tale diversita' di trattamento risulti scopertamente incongruente con il resto del sistema, tutto improntato a disciplinare in modo unitario le liquidazioni dei compensi nei confronti delle due figure professionali. Inoltre, si deve anche osservare che le «ricadute di sistema» evidenziate dalla Corte costituzionale nella motivazione indicata - «applicazioni strumentali o addirittura illegittime delle norme, a fini di adeguamento de facto dei compensi (ad esempio mediante un'indebita proliferazione degli incarichi o un pregiudiziale orientamento verso valori tariffari massimi)» o, sotto altro profilo, allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalita' - sono perlopiu' riscontrabili anche con riferimento ai consulenti tecnici di parte. A tal riguardo, si osserva che nel caso di specie l'importo complessivo di euro 532,98 e' liquidabile mediante applicazione dei massimi tabellari, cui si deve necessariamente ricorrere al fine di evitare importi assolutamente irrisori, del tutto sproporzionati alla natura della prestazione tecnica espletata. Per quanto riguarda, poi, il pericolo - evidenziato dalla Corte - di un allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalita' dal circuito giudiziario, si osserva che tale pericolo ricorre a maggior ragione con riguardo ai consulenti tecnici di parte, i quali, vigendo la decurtazione di un terzo di onorari liquidati secondo criteri tabellari gia' fortemente sproporzionati per difetto, sarebbero di fatto spinti a rifiutare gli incarichi da parte di soggetti ammessi al patrocinio dello Stato. Di qui il concreto e serio rischio che questi ultimi soggetti non possano attingere alla cerchia dei professionisti piu' qualificati, con conseguente compromissione del loro diritto a un'efficace difesa, ai sensi dell'art. 24 della Costituzione. Ne', d'altra parte, si potrebbe obiettare che la diversita' di trattamento indicata trovi giustificazione nella possibilita' per il consulente tecnico di parte di chiedere al proprio cliente compensi ulteriori, stante l'esplicito divieto di cui all'art. 85 del Testo unico. Ed e', ad avviso di questo giudice, proprio la previsione di tale divieto - stabilito per gli ausiliari del giudice, i difensori e i consulenti tecnici di parte - a confermare, da un lato, la volonta' del legislatore di disciplinare in modo unitario le liquidazioni dei compensi degli ausiliari dei giudici e dei consulenti tecnici delle parti ammesse a gratuito patrocinio, e a scoperchiare, dall'altro, l'irragionevolezza della decurtazione di un terzo allo stato applicabile solo nei confronti dei secondi, nonostante l'identita' dei criteri e dei valori tariffari applicabili nei riguardi delle due categorie. Infine si rileva come, dei soggetti indicati nell'art. 106-bis, secondo la disciplina vigente soltanto i consulenti tecnici di parte subiscano l'ingiustificata decurtazione di un terzo, nonostante l'applicabilita' nei loro confronti degli stessi criteri tabellari previsti per la liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice: infatti, riguardo a questi ultimi la incongruenza e' stata sanata con la declaratoria di incostituzionalita', mentre per quanto riguarda i compensi dei difensori la scelta legislativa non supera il limite della ragionevolezza, visto che i relativi criteri tabellari, a differenza di quelli previsti per gli ausiliari del giudice e per i consulenti tecnici di parte, sono stati da ultimo adeguati con il decreto ministeriale n. 55 del 2014.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost., 23 e segg. legge n. 87 del 1953: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti ai consulenti tecnici di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate come previsto dalla normativa vigente; sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Grosseto, 24 settembre 2016 Il giudice: Compagnucci