N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2016
Ordinanza del 7 novembre 2016 del Tribunale di La Spezia nel procedimento civile promosso da Nardini Sergio ed altri contro INPS. Previdenza e assistenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 - Esclusione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS - Riconoscimento integrale per i trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS e in diverse misure percentuali per quelli compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS. Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 24, comma 25, come sostituito dall'art. 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109.(GU n.9 del 1-3-2017 )
TRIBUNALE DELLA SPEZIA Addi' 7 novembre 2016, avanti il Tribunale della Spezia, quale giudice monocratico del lavoro, nella persona del Giudice dottor Giampiero Panico, nella causa n. 573 del 2016 R.G.L., sono comparsi: l'avvocato Battistini per la parte ricorrente; per INPS l'avvocato Lolli. L'avvocato Lolli, quale difensore dell'INPS, in virtu' dei poteri associati alla sua delega, dichiara di accettare la limitazione della domanda al capo dell'accertamento del diritto, come precisato da parte ricorrente in corso di causa. Le parti si riportano ai rispettivi atti. Il Giudice, dato atto, si ritira per deliberare come da provvedimento che sara' letto al termine della Camera di consiglio ed emesso per via telematica. Il Giudice del lavoro: Panico L'assistente giudiziario: Baldini Dato atto, pronunzia l'ordinanza che segue. TRIBUNALE DELLA SPEZIA ORDINANZA Il giudice monocratico, in funzione di giudice del lavoro, sulla domanda avanzata da Sergio Nardini ed altri, in causa riunita, nei confronti dell'INPS, in relazione alla questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte ricorrente, udita la discussione sul punto, osserva quanto segue. I ricorrenti (tutti residenti nel circondario di questo Tribunale) sono pensionati INPS, precisamente: Sergio Nardini e' titolare di pensione VOCOM n. 36022009=, il cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro 1.462,00= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 1.459,14=; Giuseppe Novelli e' titolare di pensione VO n. 10038350=, il cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro 1.754,80= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 1.751,42=; Maurizio Porcari e' titolare di pensione ET n. 00457744=, il cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro 2.044,36= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 2.040,46=; Giacomo Vergassola e' titolare di pensione VET n. 00475045=, il cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro 2.373,98= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 2.369,51=; Enrico Saporito e' titolare di pensione ET n. 00470200=, il cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro 2.387,68= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 2.383,18=; Vittorio Zavanella e' titolare di pensione EL n. 00169238=, il cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro 1.602,25= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 1.599,13=; Francesco Marchini e' titolare di pensione FS n. 00434389=, il cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro 1.823,28= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 1.819,78=; Cesare Fregosi e' titolare di pensione ET n. 00457753=, il cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad Euro 2.074,29= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 2.070,33=; Francesco Ferrari e' titolare di pensione VOART n. 33024751=, il cui rateo mensile ammontava, negli anni 2012 e 2013, ad euro 1.910,89= lordi e, nell'anno 2011, ad euro 1.907,26=. Agiscono per sentir accertare - previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, n. 1), decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 109 del 2015 - il proprio diritto alla differenza sugli arretrati ad essi spettanti per gli anni 2012-2013-2014-2015 per effetto della sentenza n. 70 del 2015 della stessa Corte costituzionale e conseguente condanna dell'Istituto al pagamento. L'INPS resiste in giudizio in tutte le cause riunite, avanzando difese esclusivamente di merito ed incentrate sulla irrilevanza e manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimita' costituzionale, con conseguente richiesta di rigetto delle attrici domande siccome infondate. In corso di giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di limitare la propria domanda - sempre previa rimessione della questione di legittimita' costituzionale - al capo dell'accertamento del proprio diritto alla differenza sugli arretrati di pensione per gli anni sopraddetti, con riserva di agire separatamente per l'esatta quantificazione e liquidazione del credito. La difesa dell'INPS ha accettato la limitazione della domanda. Occorre quindi brevemente premettere che il disposto dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011, prima dell'intervento della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, stabiliva che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato». I ricorrenti sono stati incisi dagli effetti di questa disposizione, ma, successivamente, la Corte delle leggi, con la sentenza 10 marzo - 30 aprile 2015, ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale «nella parte in cui prevede che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento"» ... (2° capo del dispositivo). Il legislatore e' quindi prontamente intervenuto con il decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazione, nella legge n. 109 del 2015 (art. 1, comma 1, n. 1), ed ha riscritto l'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011, prevedendo che «1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 25 e' sostituito dal seguente: "25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi."». In forza dell'applicazione di questa normativa ai ricorrenti, i loro trattamenti pensionistici sono stati rivalutati come segue; per Nardini, Novelli, Zavanella, Marchini, ferrari, del 40%, in quanto la rispettiva pensione era superiore a tre volte ed inferiore a quattro volte il trattamento minimo INPS (pari, per l'anno 2012, ad euro 480,53= e, per l'anno 2013, ad euro 481,00=); per Porcari, Vergassola, Saporito, Fregosi, del 20%, in quanto la rispettiva pensione era superiore a quattro volte ed inferiore a cinque volte il ridetto trattamento minimo; conseguentemente, ciascuno dei ricorrenti lamenta di esser creditore, anno per anno, dal 2012 al 2015, di importi variabili, posizione per posizione, tra euro 400,00= ed euro 2.200,00=, a titolo di ulteriore ed integrale perequazione, se fosse stata pienamente attuata la ridetta sentenza n. 70 del 2015 ed alla luce di quanto esposto dalla circolare INPS n. 125 del 2015 (in atti prodotta). Sussiste pertanto l'interesse ad agire ed anche la rilevanza della questione che si va ad esporre, in quanto la perequazione dei trattamenti pensionistici dei ricorrenti nella lamentata ed inferiore misura discende proprio dall'art. 1, comma 1, n. 1), decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 109 del 2015. In primo luogo, la modifica dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 2011, operata con il ridetto art. 1, comma 1, n. 1), decreto-legge n. 65 del 2015, appare contrastare con il disposto dell'art. 136, 1° comma, Cost.; ai sensi di questa disposizione, infatti, la norma dichiarata incostituzionale «cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». E' accaduto tuttavia piu' volte che il legislatore, intervenendo dopo la declaratoria di incostituzionalita' di una disposizione di legge, ne abbia sostanzialmente prolungato (o ripristinato) la sua efficacia, con un agire che la stessa Corte costituzionale non ha mancato di stigmatizzare (v., p. es., Corte costituzionale 22-23 aprile 2013, n. 72, in motivaz., Id. 24 giugno-16 luglio 2015, n. 169, Id. 5-20 ottobre 2016, n. 224). Nel caso di specie, la sentenza n. 70 del 2015 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui la rivalutazione era «riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento». Il legislatore del 2015 ha sostituito - con effetto dal 21 maggio 2015 (art. 8, decreto-legge n. 65 del 2015) - la disposizione censurata con una molto piu' articolata, ma, a fronte di una pronunzia che dichiarava l'illegittimita' costituzionale della rivalutazione limitata ai trattamenti che non eccedevano il triplo del minimo e nulla agli altri, ha introdotto un meccanismo che rivaluta in percentuali limitate e progressivamente riducentesi tutti i trattamenti. In particolare, per quanto rileva in questo giudizio, per chi gode di una pensione compresa tra il triplo ed il quadruplo del minimo, la rivalutazione e' del 40% (e' il caso dei ricorrenti Nardini, Novelli, Zavanella, Marchini, Ferrari), mentre per chi gode di una pensione compresa tra il quadruplo ed quintuplo del minimo, la rivalutazione scende al 20% (e' il caso dei ricorrenti Porcari, Vergassola, Saporito, Fregosi). La violazione dell'art. 136, Cost. appare non manifestamente infondata, atteso che, nella motivazione della decisione n. 70 del 2015, la Corte delle leggi aveva rilevato come l'originario art. 24, comma 25, fosse «eccentrico» rispetto al nostro sistema pensionistico, poiche' incideva totalmente sui trattamenti superiori al triplo del minimo ed aveva durata biennale, anziche', come solitamente avvenuto per altre norme di blocco, meramente annuale. In sostanza, la disposizione censurata in nulla teneva conto delle esigenze di vita per coloro che percepivano una pensione superiore al triplo del minimo ed imponeva la cristallizzazione del loro trattamento per un periodo eccessivamente lungo in relazione al possibile variare del potere di acquisto della moneta. Evidentemente, il legislatore del 2011 non aveva considerato tali profili, ma si era unicamente mosso nell'ottica di tutelare esigenze di bilancio. La disposizione che ora si porta all'attenzione della Corte delle leggi pare muoversi nel medesimo solco di quella censurata, perche' attua la sentenza n. 70 del 2015 senza considerare le esigenze dei pensionati ad avere un'adeguata rivalutazione del proprio trattamento ed ha riguardo unicamente alla compatibilita' di bilancio con le possibili conseguenze economiche derivanti dall'attuazione della ridetta decisione. E che le esigenze dei pensionati non siano state considerate - o, comunque, adeguatamente ponderate rispetto alle necessita' di bilancio - appare dal raffronto con i crediti che, anno per anno, gli odierni ricorrenti espongono: da euro 400,00= ad euro 2.200,00=, secondo i casi, tali, comunque, da essere significativi e rilevanti. Per questo motivo, l'intervento normativo del 2015 - anche per coloro, come i ricorrenti, ai quali e' riconosciuta una certa rivalutazione - appare volgere piuttosto alla limitazione degli effetti della sentenza n. 70 del 2015 e, quindi, sospettabile di inadempimento al dettato dell'art. 136, Cost. La disposizione introdotta con l'art. 1, comma 1, n. 1), decreto-legge n. 65 del 2015, appare sospettabile anche di violazione degli articoli 3, 36, 1° comma e 38, 2° comma, Cost., poiche' il meccanismo perequativo da essa stabilito conduce a risultati assai modesti e tali da compromettere la conservazione nel corso del tempo del valore del trattamento pensionistico, con pregiudizio delle finalita' previste dai ridetti articoli. Al riguardo, si riconsideri l'entita' del credito esposto da ciascun ricorrente; in particolare: per chi gode di una pensione tra il triplo ed il quadruplo del minimo (e' il caso dei ricorrenti Nardini, Novelli, Zavanella, Marchini, Ferrari), si ha che, a fronte di un trattamento mensile tra euro 1.441,00= ed euro 1.924,00= (considerando il minimo di euro 481,00= dell'anno 2013), il credito esposto varia tra euro 456,04= ed euro 1.933,23=; per chi gode di una pensione tra il quadruplo ed il quintuplo del minimo (e' il caso dei ricorrenti Porcari, Vergassola, Saporito, Fregosi), si ha che, a fronte di un trattamento mensile tra euro 1.924,00= ed euro 2.405,00=, il credito esposto varia tra euro 537,15= ed euro 2.031,90=. Conseguentemente, il rateo mensile di pensione per l'anno 2016, dovrebbe avere una maggiorazione di euro 135,78= per Nardini, di euro 267,83= per Novelli, di euro 246,92= per Porcari, di euro 290,15= per Vergassola, di euro 303,91 per Saporito, di euro 244,20= per Zavanella, di euro 289,06= per Marchini, di euro 250,59= per Fregosi, di euro 328,08= per Ferrari. Si tratta di importi che evidenziano, a contrario, come la rivalutazione operata per effetto del nuovo art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 2011, sia assai modesta e tale da far dubitare che sia conforme all'art. 3 e soddisfi ai richiamati precetti dell'art. 36, 1° comma e 38, 2° comma, Cost. Da questo punto di vista, la disposizione in esame si discosta sensibilmente dai precedenti interventi normativi, i quali, intervenuti successivamente all'art. 34, legge n. 448 del 1998, hanno stabilito che la perequazione automatica sia integrale per le pensioni pari o non superiori al triplo del minimo, indi sia commisurata al 90% per quelle comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo e sia commisurata al 75% per quelle superiori a tale limite (cosi', p. es., il disposto dell'art. 69, comma 1, legge n. 388 del 2000). La disposizione in esame, peraltro, si discosta anche dalla perequazione relativa al periodo 2014-2018, per la quale l'art. 1, comma 483, legge n. 147 del 2013, prevede, per i trattamenti compresi tra il triplo ed il quadruplo del minimo, una rivalutazione del 95% e, per quelli tra il quadruplo ed il quintuplo, del 75% (si sono prese a raffronto le fasce nelle quali si collocano le pensioni degli odierni ricorrenti). Aggiungasi che, in precedenza, la Corte delle leggi ha esaminato, tra le altre, la disposizione con la quale era stata bloccata, per l'anno 2008, la perequazione delle pensioni superiori ad otto volte il minimo (art. 1, comma 19, legge n. 247 del 2007). In quella occasione, la Corte ha ritenuto la conformita' a Costituzione della normativa scrutinata, ex articoli 38 e 3, Cost., anche facendo leva sulla considerazione che il blocco era limitato ad un solo anno solare (C. cost. 3-11 novembre 2010, n. 316); nel caso in esame, invece, la perequazione in percentuale ridotta e' estesa a due annualita'. In sostanza, questo breve raffronto ulteriormente mette in rilievo come la riscrittura dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 2011, operata dall'art. 1, comma 1, n. 1), decreto-legge n. 65 del 2015, pur tenendo conto della discrezionalita' legislativa, non appare effettuare un ragionevole contemperamento delle esigenze contrapposte; essa, pertanto, non si sottrae a dubbi di legittimita' costituzionale con riguardo ai principi di eguaglianza sostanziale (art. 3, 2° comma), di proporzionalita' alla quantita' e qualita' del lavoro svolto (art. 36, 1° comma), di adeguatezza del trattamento pensionistico (art. 38, 2° comma). Tutto cio' premesso, questo giudice, aderendo all'istanza di parte ricorrente, ritiene di dover sollevare questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, n. 1), decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 109 del 2015, per violazione degli articoli 136, 3, 2° comma, 36, 1° comma e 38, 2° comma, Cost., nei termini di cui sopra, limitatamente alle lettere b) e c) di tale disposizione.
P. Q. M. Il Giudice monocratico del lavoro del Tribunale della Spezia; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»), come modificato dall'art. 1, comma 1, n. 1), decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 109 del 2015 («Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR»), nella parte in cui cosi' dispone: «1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: ... b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi ... »; per violazione degli articoli 136, 3, 2° comma, 36, 1° comma e 38, 2° comma, Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda la cancelleria per quanto di sua competenza. La Spezia, 7 novembre 2016 Il Giudice: Panico