N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 febbraio 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il  10  febbraio  2017  (della  Provincia  autonoma   di
Bolzano). 
 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Riapertura  dei  termini  della
  procedura  di   collaborazione   volontaria   -   Disposizioni   di
  quantificazione e imputazione del gettito derivante dalla procedura
  di collaborazione volontaria. 
- Decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193  (Disposizioni  urgenti  in
  materia fiscale e per il finanziamento di esigenze  indifferibili),
  convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  dicembre  2016,  n.
  225, art. 7, in combinato disposto con gli artt. 1, commi da 633  a
  636, e 2  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  (Bilancio  di
  previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
  pluriennale per il triennio 2017-2019). 
(GU n.11 del 15-3-2017 )
    Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  (c.f.  e   p.i.
00390090215), in persona del suo Presidente e  legale  rappresentante
pro  tempore,  Arno  Kompatscher,  rappresentata  e   difesa,   tanto
congiuntamente  quanto  disgiuntamente,  in  virtu'   della   procura
speciale rep. n. 24612 del 27 gennaio  2017,  rogata  dal  segretario
generale della giunta provinciale  dott.  Eros  Magnago,  nonche'  in
virtu' della deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione
a stare in giudizio n. 80 del 24 gennaio 2017,  dagli  avv.ti  Renate
von   Guggenberg   (c.f.    VNG    RNT    57L45    A952K    -    pec:
renate.guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f.  BKR  SPH
65 E10  B160H  -  pec:  stephan.beikircher@pec.prov.bz.it),  Cristina
Bernardi     (c.f.     BRN     CST     64M47     D548L     -     pec:
cristina.bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura  Fadanelli  (c.f.  FDN  LRA
65H69 A952U - pec: laura.fadanelli@pec.prov.bz.it), di  Bolzano,  con
indirizzo  di   posta   elettronica   avvocatura@provincia.bz.it   ed
indirizzo       di        posta        elettronica        certificata
anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it  e  n.  fax   0471/412099,   e
dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30  H501R),  di  Roma,  con
indirizzo di posta elettronica  costamicheleavv@tin.it  e  presso  lo
studio di quest'ultimo  in  Roma,  via  Bassano  del  Grappa  n.  24,
elettivamente domiciliata (pec: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e
n. fax 06/3729467); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio in carica; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7
del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  recante  «Disposizioni
urgenti in  materia  fiscale  e  per  il  finanziamento  di  esigenze
indifferibili», convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge
1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 282 del 2 dicembre 2016, nonche' dell'art. 1, commi  da
633 a 636, e dell'art. 2  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il  triennio  2017-2019»,  pubblicata
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
297 del 21 dicembre 2016. 
 
                                Fatto 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 del  2  dicembre
2016 e' stata pubblicata la legge 1° dicembre 2016, n.  225,  recante
«Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale
e per il finanziamento di esigenze indifferibili». 
    Inoltre, nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica n. 297 del 21 dicembre 2016 e' stata pubblicata  la  legge
11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2017-2019». 
    L'art.   7   (Riapertura   dei   termini   della   procedura   di
collaborazione  volontaria  e  norme   collegate),   comma   1,   del
decreto-legge n. 193 del 2016, introduce nel decreto-legge 28  giugno
1990,  n.  167,  recante  «Rilevazione  a  fini  fiscali  di   taluni
trasferimenti da e per l'estero di  denaro,  titoli  e  valori»,  una
nuova disposizione (art.  5-octies),  con  la  quale  si  riaprono  i
termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria,  gia'
prevista dall'art. 1 della legge 15 dicembre 2014,  n.  186,  recante
«Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali  detenuti
all'estero nonche' per  il  potenziamento  della  lotta  all'evasione
fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio», che aveva a sua
volta introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990  disposizioni  per
l'emersione di attivita' finanziarie e  patrimoniali  detenute  fuori
del territorio dello Stato (articoli da 5-quater a 5-septies). 
    La  nuova  «voluntary  disclosure»  trova  applicazione,  in  una
finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017,  sia
per l'emersione di attivita' estere (art.  5-octies,  commi  1  e  2,
decreto-legge  n.  167/1990),  sia  per  le  violazioni  dichiarative
relative a imposte erariali (art. 5-octies, comma 3, decreto-legge n.
167/1990), purche' le violazioni sanabili siano quelle commesse  sino
al 30 settembre 2016. La norma definisce nel  dettaglio  gli  aspetti
applicativi e procedurali, tra i quali si evidenzia  che  -  rispetto
alla «voluntary disclosure» disciplinata nel 2014  (nella  quale  era
prevista la domanda del contribuente all'Amministrazione  finanziaria
ed il  conseguente  avviso  di  accertamento  o  invito  all'adesione
spontanea da parte dell'Agenzia delle entrate)  -  quella  introdotta
nel 2016 prevede che sia il contribuente a presentare istanza  (entro
31 luglio 2017) e, spontaneamente, a versare in un'unica soluzione  o
in un massimo di tre rate il quantum  dovuto  a  titolo  di  imposte,
ritenute, contributi interessi e  sanzioni  (entro  il  30  settembre
2017). Il versamento delle somme dovute comporta effetti analoghi  di
quelli della precedente «voluntary disclosure», sia sotto il  profilo
penale, sia sotto quello sanzionatorio amministrativo.  La  norma  si
completa  con  le  disposizioni  relative  alle  conseguenze  per  il
mancato, insufficiente  o  eccedente  versamento,  alle  agevolazioni
sanzionatorie e procedurali ed a nuove ipotesi di reato. 
    La norma demanda inoltre ad un atto attuativo la definizione  del
modello per la presentazione da parte del  contribuente  dell'istanza
di accesso alla procedura di  volontaria  collaborazione  (comma  2),
atto adottato con provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate  del  30
dicembre 2016. La norma contiene anche  disposizioni  in  materia  di
potenziamento dell'attivita' di accertamento fiscale da  parte  degli
enti locali (comma 3). 
    La norma non  reca  alcun  riferimento  alla  stima  del  gettito
previsto  dall'adozione  della  misura   (nella   relazione   tecnica
accompagnatoria del provvedimento si  afferma  testualmente  che  «al
momento  non  si  quantificano  effetti  di  gettito  connessi   alla
riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria»)
ne', contrariamente a quanto previsto per  la  precedente  «voluntary
disclosure» (vedasi art. 1, commi 7 e 8, legge n. 186/2014), contiene
alcun riferimento alla destinazione delle maggiori entrate  derivanti
dalla entrata in  vigore  della  nuova  disposizione  (art.  5-octies
decreto-legge n. 167/1990), o alcuna disposizione che  chiarisca  che
le maggiori  entrate  derivanti  dalla  procedura  di  collaborazione
volontaria sono da attribuire alle province autonome (ed  alle  altre
autonomie speciali) limitatamente alle quote  e  con  riferimento  ai
tributi i cui gettiti spettano alle medesime ed agli enti locali  dei
rispettivi  territori,  ai  sensi  delle  norme  statutarie  e  delle
relative norme di attuazione. 
    Invece, il comma 633 dell'art. 1 della legge  n.  232  del  2016,
successivamente  entrato  in  vigore,  stabilisce  che  «le  maggiori
entrate per l'anno 2017, derivanti dall'art. 7 del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni
di euro». I  successivi  commi  da  634  a  636  della  stessa  legge
prevedono poi le misure da attuare qualora,  dal  monitoraggio  delle
istanze presentate, il gettito atteso dai conseguenti versamenti  non
consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 633,
al fine di assicurare il conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica ed il rispetto del pareggio di bilancio. 
    Le maggiori entrate  derivanti  dalla  collaborazione  volontaria
confluiscono quindi integralmente nel bilancio dello Stato. 
    Per  effetto  dell'approvazione   dello   stato   di   previsione
dell'entrata (ai sensi dell'art.  2  della  legge  n.  232/2016),  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  decreto  27  dicembre
2016,  recante  «Ripartizione  in  capitoli  delle  Unita'  di   voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019», ha previsto  al
capitolo 1173 del bilancio 2017, avente ad oggetto «Versamenti  delle
somme dovute in base  all'invito  al  contraddittorio  in  attuazione
della procedura di collaborazione volontaria  per  l'emersione  delle
attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori  del
territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 15  dicembre
2014, n. 186, da destinare alle finalita'  previste  dalla  normativa
vigente», uno stanziamento pari a 2,4 miliardi di euro, derivanti per
1,6 miliardi di euro dalla riapertura dei  termini  della  «voluntary
disclosure» e per 0,8 miliardi dalle entrate  gia'  previste  con  il
bilancio di previsione 2016 per la procedura di cui alla legge n. 186
del 2014. 
    Le norme  in  esame,  non  prevedendo  che  le  maggiori  entrate
derivanti  dalla  «voluntary  disclosure»  sono  da  attribuire  alle
Province autonome, limitatamente alle  quote  e  con  riferimento  ai
tributi i cui gettiti spettano alle medesime ed agli enti locali  dei
rispettivi territori  ai  sensi  delle  norme  di  cui  allo  Statuto
speciale di autonomia per il  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670),  e  delle
relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.
268), ma prevedendo, invece, che le stesse confluiscono integralmente
all'erario, ai fini del  conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica e del rispetto del pareggio di bilancio, violano l'autonomia
finanziaria riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano in  forza
dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione di
seguito  specificate,  oltre   a   contrastare   con   il   principio
pattizio/consensualistico e quello della leale collaborazione. 
    Quindi la Provincia autonoma di Bolzano impugna tali disposizioni
per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7  del  decreto-legge   22
ottobre 2016,  n.  193,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia
fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,
nonche' dell'art. 1, commi da 633 a 636, e dell'art. 2 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2017-2019», per violazione del titolo VI dello Statuto  speciale  per
il  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), ed in particolare degli  articoli
75, 75-bis e 79, nonche' degli articoli  103,  104  e  107,  e  delle
relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.
268); nonche' del principio di  leale  collaborazione,  in  relazione
all'art. 120 della  Costituzione  e  dell'Accordo  15  ottobre  2014,
nonche' del principio pattizio/consensualistico. 
    In forza del titolo VI dello Statuto speciale di autonomia per il
Trentino Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670) le Province autonome di Trento e  di  Bolzano
godono di una particolare autonomia in materia  finanziaria,  sistema
rafforzato  dalla  previsione  di  un  meccanismo  peculiare  per  la
modificazione delle disposizioni recate dal medesimo titolo  VI,  che
ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo
in presenza di una preventiva intesa con la  Regione  e  le  Province
autonome, in applicazione dell'art. 104 del medesimo Statuto. 
    Con l'Accordo  di  Milano  del  2009,  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  hanno
concordato con il Governo la modificazione del titolo VI, secondo  la
predetta procedura rinforzata. 
    Tale intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'art. 2,  commi  da
106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n.  191  (legge  finanziaria
2009), ad un nuovo sistema di relazioni  finanziarie  con  lo  Stato,
anche in attuazione del processo  di  riforma  in  senso  federalista
contenuto nella legge 5 maggio 2009, n.  42  (Delega  al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione). Il comma 106 ricorda espressamente che le disposizioni
recate dai commi da 107 a 125 sono  approvate  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 104 dello Statuto. 
    Successivamente e' intervenuto  l'accordo  del  15  ottobre  2014
(c.d.  «Patto  di  Garanzia»),  sempre  tra  lo  Stato,  la   Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, il quale ha portato ad ulteriori  modifiche  del  titolo  VI
dello Statuto speciale di  autonomia,  sempre  secondo  la  procedura
rinforzata ivi prevista. 
    Tale ultima intesa, recepita con legge 23 dicembre 2014,  n.  190
(legge di stabilita' 2015), ha, quindi, ulteriormente  rinnovato,  ai
sensi dell'art. 1, commi da 407  a  413,  della  medesima  legge,  il
sistema di relazioni finanziarie con lo Stato. Anche il comma 406  di
tale legge ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi
da 407 a 413 sono approvate ai sensi e per gli effetti  del  predetto
art. 104, per cui vanno rispettati i predetti parametri  statutari  e
le relative norme interposte. 
    In merito codesta ecc.ma Corte, con la sentenza  n.  28/2016,  ha
confermato  che  le  province  autonome  godono  di  una  particolare
autonomia in materia finanziaria, caratterizzata (e rafforzata) da un
meccanismo peculiare di  modificazione  delle  relative  disposizioni
statutarie, che ammette  l'intervento  del  legislatore  statale  con
legge ordinaria solo in presenza di  una  preventiva  intesa  con  la
Regione e le Province autonome. 
    Ora, in forza dell'art. 75 dello Statuto  speciale  di  autonomia
sono attribuite alle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  «le
seguenti quote del gettito  delle  sottoindicate  entrate  tributarie
dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: 
        a) i nove decimi  delle  imposte  di  registro  e  di  bollo,
nonche' delle tasse di concessione governativa; 
        b) [abrogata]; 
        c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le
vendite afferenti ai territori delle due province; 
        d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto,  esclusa
quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai
sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 
        e) i nove decimi dell'imposta sul  valore  aggiunto  relativa
all'importazione  determinata  assumendo  a  riferimento  i   consumi
finali; 
        f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli
oli da gas per autotrazione e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per
autotrazione erogati dagli  impianti  di  distribuzione  situati  nei
territori delle due province, nonche'  i  nove  decimi  delle  accise
sugli altri prodotti energetici ivi consumati; 
        g) i  nove  decimi  di  tutte  le  altre  entrate  tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta
locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza  regionale  o
di altri enti pubblici.». 
    Inoltre, il successivo art. 75-bis,  al  comma  1  specifica  che
nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla  Regione
ed alle Province autonome sono comprese anche  le  entrate  afferenti
all'ambito regionale e provinciale  ed  affluite,  in  attuazione  di
disposizioni legislative o amministrative, ad  uffici  situati  fuori
dal territorio della Regione e delle rispettive province.  Lo  stesso
articolo limita poi,  al  comma  3-bis,  le  fattispecie  di  riserve
all'erario ad ipotesi del tutto eccezionali. 
    Infatti, a tenore di tale comma 3-bis «il  gettito  derivante  da
maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione  di  nuovi  tributi,  se
destinato per legge alla  copertura,  ai  sensi  dell'art.  81  della
Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo
che non rientrano nelle materie di competenza della Regione  o  delle
Province, ivi comprese  quelle  relative  a  calamita'  naturali,  e'
riservato  allo  Stato,  purche'  risulti  temporalmente  delimitato,
nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio  statale  e  quindi
quantificabile. Non sono ammesse  riserve  di  gettito  destinate  al
raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.». 
    Questa norma in materia di riserve all'erario e'  stata  inserita
con il gia' citato Accordo del 15 ottobre 2014, con cui, come  detto,
sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la  Regione
Trentino Alto Adige/Südtirol e le due Province autonome, Accordo  che
e' stato recepito con l'art. 1, commi da 406 a 413,  della  legge  di
stabilita' dello Stato 2015, ai  sensi  della  particolare  procedura
prevista  dall'art.  104   dello   Statuto   per   le   modificazioni
dell'ordinamento  finanziario  statutario,  rafforzando   l'autonomia
finanziaria riconosciuta alle due Province autonome. 
    Inoltre, il comma 4 dell'art. 79 dello Statuto,  come  sostituito
sempre a seguito di tale Accordo, prevede, quale formula di  chiusura
a  garanzia  della  stabilita'  del  nuovo   assetto   dei   rapporti
finanziari, che «nei confronti della Regione e delle province e degli
enti appartenenti al sistema  territoriale  regionale  integrato  non
sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi,  oneri,
accantonamenti, riserve all'erario o  concorsi  comunque  denominati,
ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno,  diversi
da quelli previsti dal presente titolo.». 
    Nel caso  del  gettito  riscosso  per  effetto  della  volontaria
collaborazione, codesta ecc.ma Corte ha escluso che  possa  trattarsi
di  un   gettito   derivante   da   maggiorazioni   di   aliquote   o
dall'istituzione  di  nuovi  tributi,  in  quanto  «le   entrate   in
contestazione riguardano il gettito tributario originariamente  evaso
attraverso   la   violazione   degli   obblighi    dichiarativi    e,
successivamente, "emerso" in applicazione delle citate  procedure»  e
statuito  che  «la  disciplina  delle  procedure  di   collaborazione
volontaria non determina alcuna maggiorazione  di  aliquota  ne'  una
generale modifica dei tributi, trattandosi,  a  legislazione  fiscale
sostanzialmente  immutata,  del  gettito  tributario  originariamente
dovuto ed illecitamente sottratto» (sentenza n. 66/2016, punto 2, del
considerato  in  diritto,  nella  quale  codesta  ecc.ma   Corte   ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  7,
della legge n. 186/2014, nella parte in  cui  esso  si  applica  alla
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste). 
    Ne  consegue  che  la  Regione  e  le  Province   autonome   sono
destinatarie della devoluzione dei tributi  erariali  prevista  dallo
Statuto di autonomia anche in riferimento al gettito riscosso in base
alla procedura di collaborazione volontaria di cui alle norme statali
in questione, risultando, in ogni caso, il  gettito  derivante  dalle
predette procedure di emersione e di rientro  dei  capitali  detenuti
all'estero  privo  dei  requisiti  statutariamente  previsti  per  la
qualificazione della riserva all'erario. 
    Con riferimento alla potesta' spettante allo Stato  di  riservare
all'erario gettiti di natura tributaria riscossi nel territorio delle
due  Province  autonome,  la  giurisprudenza  costituzionale  ne   ha
subordinato   la   possibilita'   alla   sussistenza,    puntualmente
verificata, di tutte le condizioni tassativamente  individuate  nella
normativa statutaria. 
    Codesta ecc.ma Corte ha avuto infatti occasione  di  pronunciarsi
piu' volte in merito alle  predette  condizioni  necessarie  ai  fini
della  legittimita'  delle  riserve  all'erario  in  questione   (con
riferimento ai previgenti parametri contenuti negli articoli 9, 10  e
10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, ora abrogati  e
sostituiti  dalle  disposizioni  contenute  nel  citato  comma  3-bis
dell'art. 75-bis St.), dando  una  lettura  d'insieme  utile  per  la
valutazione delle  ipotesi  disciplinate  dalle  norme  in  esame  ed
esprimendo il proprio orientamento vincolante in materia (sentenza n.
182/2010, punto 4 del considerato in diritto; sentenza  n.  142/2012,
punto 4.3 del considerato in diritto; piu' in generale,  sentenza  n.
145/2014, punti 4.2 e 4.3 del considerato in diritto). 
    La norma di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 193 del 2016, per
la parte in cui non dispone che le maggiori entrate  derivanti  dalla
procedura di collaborazione volontaria  previste  dall'art.  5-octies
del decreto-legge n. 167 del 1990, sono da attribuire  alle  Province
autonome, limitatamente alle quote e con riferimento ai tributi i cui
gettiti spettano alle medesime ed agli  enti  locali  dei  rispettivi
territori ai sensi delle norme statutarie e delle relative  norme  di
attuazione, si pone quindi in violazione delle predette  norme  dello
Statuto speciale di autonomia. 
    In combinato disposto con il predetto art. 7 del decreto-legge n.
193/2016, l'art. 1, commi da 633 a 636, e l'art. 2 della legge n. 232
del 2016, destinando le maggiori entrate derivanti dalla predetta  di
collaborazione volontaria  al  bilancio  dello  Stato,  ai  fini  del
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto  del
pareggio di bilancio, determina una  violazione  delle  stesse  norme
statutarie. 
    Trattandosi,    come    riconosciuto     dalla     giurisprudenza
costituzionale, di maggiori entrate riguardanti il gettito tributario
originariamente  evaso  attraverso  la  violazione   degli   obblighi
dichiarativi  e,  successivamente,  «emerso»  in  applicazione  delle
predette procedure, la loro attribuzione all'erario viola l'autonomia
finanziaria riconosciuta alle Province autonome in forza  del  titolo
VI dello Statuto, in particolare articoli 75, 75-bis e 79. 
    Anche qualora si dovesse intendere che le  predette  disposizioni
possano costituire riserve all'erario, non sussistono per esse  tutti
i  requisiti  richiesti  dalla  giurisprudenza   costituzionale   per
attribuire   allo   Stato   le   relative   maggiori   entrate,   non
configurandosi tali entrate come gettito derivante  da  maggiorazioni
di aliquote o nuovi tributi, ne' destinato alla copertura di nuove  e
specifiche  spese  di  carattere  non  continuativo,  in   violazione
dell'appena citato art. 75-bis. 
    Posto  inoltre  che  le  citate  norme  statutarie   in   materia
finanziaria sono state approvate con la procedura prevista  dall'art.
104 dello Statuto speciale  di  autonomia,  la  riserva  al  bilancio
statale  delle  maggiori  entrate  derivanti   dalle   procedure   di
collaborazione  volontaria  costituiscono  un'unilaterale  violazione
dell'Accordo del 15 ottobre 2014 con il Governo, il  quale  definisce
in modo esaustivo la  natura  e  misura  della  partecipazione  delle
Province autonome ai processi di risanamento della finanza  pubblica,
ed in particolare l'entita' dei concorsi assicurati dalla  Regione  e
dalle Province autonome (in particolare, art. 79, comma  4,  St.),  e
quindi del principio di leale collaborazione  in  relazione  all'art.
120 della Costituzione e quello pattizio/consensualistico (cfr. Corte
costituzionale, sentenze n. 82/2007,  n.  353/2004,  n.  39/1984,  n.
98/2000), definito, per  quanto  riguarda  la  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano,  dagli
articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia. 
    E',  quindi,  evidente  che  le  norme  di  cui  all'art.  7  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, in combinato disposto con  gli
articoli 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, violano  l'autonomia  finanziaria  riconosciuta  alla  Provincia
autonoma di Bolzano in forza del titolo VI dello Statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  (decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670),  in  particolare  articoli  75,
75-bis e 79, e le correlative norme di attuazione di cui  al  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nonche' gli articoli  103,  104  e
107  dello  stesso  Statuto  e,  quindi,  il  principio  della  leale
collaborazione  e  quello  pattizio/consensualistico,  in   relazione
all'art. 120 della Costituzione e dell'Accordo 15 ottobre 2014. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Pertanto, la Provincia autonoma  di  Bolzano,  come  in  epigrafe
rappresentata   e   difesa,   chiede   che   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale  voglia  dichiarare  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 7 del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,  recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili»,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nonche' dell'art. 1,  commi  da
633 a 636, e dell'art. 2  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». 
    Si depositano con il presente atto: 
        1) autorizzazione a stare in  giudizio  (deliberazione  della
giunta provinciale di Bolzano n. 80 del 24 gennaio 2017); 
        2) procura speciale rep. n. 24612 dd. 27 gennaio 2017; 
        3) deliberazione del Consiglio  provinciale  di  Bolzano,  di
ratifica della deliberazione della giunta provinciale di  Bolzano  n.
80/2017. 
          Bolzano-Roma, 31 gennaio 2017 
 
               Avv. von Guggenberg -  Avv. Beikircher 
             Avv. Bernardi - Avv. Fadanelli - Avv. Costa