N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 ottobre 2016
Ordinanza del 5 ottobre 2016 del Tribunale di Cagliari nel procedimento civile promosso da Massidda Stefano e altri contro Regione Autonoma Sardegna e Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione . Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Personale dipendente del centro di ricerca e formazione per il controllo dei sistemi idrici Hydrocontrol, alla data del 28 settembre 2006, e della Sigma - Invest, alla data della messa in liquidazione della societa' - Assegnazione, previa domanda, all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all'ARPAS. - Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)"), art. 6, comma 8, come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)") e dall'art. 3 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).(GU n.10 del 8-3-2017 )
TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione lavoro Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 2051/2014 r.a.c.1., promossa da Massidda Stefano, Camboni Fabio, Cabras Stefano e Scudu Fabio Angelo, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Pateri, che li rappresenta e difende per procura speciale, ricorrente; Contro Regione Autonoma della Sardegna, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Angius e dall'avv. Roberto Murroni per procura speciale, Hydrocontrol s.r.1. in liquidazione elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Pogliani, che la rappresenta e difende per procura speciale, resistenti. In fatto Con ricorso depositato il 20 maggio 2014, Stefano Massidda, Fabio Camboni, Stefano Cabras e Fabio Angelo Scudu hanno agito in giudizio, davanti a questo Tribunale, nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna e della Hydrocontrol s.r.1, in liquidazione, esponendo: di aver stipulato ciascuno con la societa' Hydrocontrol s.r.l., tra gli anni 2003 e 2008, una pluralita' di contratti formalmente qualificati in termini di collaborazione coordinata e continuativa / collaborazione a progetto; che la societa' Hydrocontrol s.r.1., il cui capitale era stato interamente sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna, era stata posta in liquidazione in data 6 dicembre 2007; che «tutto il personale alle dipendenze della Hydrocontrol s.r.l., tra cui i ricorrenti Massidda Stefano e Scudu Fabio Angelo, domandavano l'assegnazione dell'Agenzia regionale del distretto idrogeografico della Sardegna, richiamando espressamente l'art. 6, comma 8, legge regionale n. 2/2007, come modificato dall'art. 3, comma 22, legge regionale n. 03/2008», disciplina in forza della quale il personale dipendente con rapporto a tempo indeterminato della societa' Hydrocontrol s.r.l. alla data del 28 settembre 2006 avrebbe potuto chiedere l'assegnazione all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all'Arpas, che avrebbero provveduto nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio e di dotazione organica; che con nota del 29 settembre 2008, la R.a.S. aveva rigettato la domanda dei ricorrenti Massidda e Scudu, in quanto privi, alla data del 28 settembre 2006, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Hydrocontrol s.r.1.; che, con deliberazione n. 37/1 del 2 luglio 2008, la Regione Autonoma della Sardegna aveva autorizzato l'assunzione del personale della Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione presso l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, senza selezione per pubblico concorso, in forza della disciplina contenuta nella legge regionale n. 2/2007, art. 6, comma 8, come modificata per effetto della legge regionale n. 3/2008, art. 3, comma 22; che per effetto della successiva determinazione dirigenziale n. 23887/630/P del 31 luglio 2008, la Regione Autonoma della Sardegna aveva assunto il personale della societa' Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione «con il medesimo trattamento economico fisso e continuativo e la posizione giuridica ed economica posseduti all'atto del trasferimento»; che in seguito il Tribunale di Cagliari, con distinte sentenze, tutte non impugnate e coperte da giudicato, aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra Stefano Massidda, Fabio Camboni, Stefano Cabras e Fabio Angelo Scudu e la societa' Hydrocontrol s.r.l., con decorrenza, quanto al Massidda, dal 1° aprile 2005 (sentenza n. 2429/2012 del 30 ottobre 2012), dal 1° gennaio 2004, quanto al Camboni e al Cabras (sentenze n. 2439/2012 e n. 2431/2012, pronunciate in data 30 ottobre 2012), e dal 16 giugno 2004, quanto allo Scudu (sentenza n. 330/2012 del 10 febbraio 2012); che in forza dell'accertamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la suddetta societa' da data anteriore al 28 settembre 2006, i lavoratori avevano domandato alla Regione Autonoma della Sardegna l'assegnazione all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, e cio' con nota in data 25 gennaio 2013, seguita da nota di sollecito del 3 maggio 2013; che in data 4 dicembre 2013 la Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione aveva comunicato ai ricorrenti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivando la decisione in ragione della cessazione dell'attivita', per mancanza di personale, di mezzi e di commesse; che il comportamento della societa' Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione e della Regione Autonoma della Sardegna doveva considerarsi illegittimo, essendosi verificato tra la prima e la seconda un fenomeno di successione nel contratto di lavoro con i ricorrenti, per effetto delle previsioni contenute nella legge regionale n. 2/2007, art. 6, comma 8, tanto piu' che la delibera in forza della quale era stata disposta l'assunzione del personale della s.r.l. presso la R.a.S. era stata motivata anche alla luce dell'art. 2112 c.c., in ragione della dichiarata sussistenza di un fenomeno di trasferimento di azienda tra i due enti. Sulla base della ricostruzione in fatto che precede, i ricorrenti hanno domandato al tribunale di accertare l'inefficacia del licenziamento intimato da Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra gli stessi e la Regione Autonoma della Sardegna dal 28 settembre 2006 o da altra data, ovvero di costituire il rapporto con analoga decorrenza, dichiarando la stessa regione tenuta all'assunzione degli istanti, con condanna alla loro ammissione in servizio, al risarcimento del danno e alla regolarizzazione contributiva. Ha resistito in giudizio la societa' Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione, sostenendo la legittimita' del licenziamento. Si e' costituita anche la Regione Autonoma della Sardegna, che ha invocato il rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti eccezioni: il difetto di legittimazione passiva sulla domanda di accertamento dell'inefficacia del licenziamento; l'insussistenza dei presupposti per l'assunzione stabiliti dalla legge regionale n. 2/2007, in quanto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra i ricorrenti e la Hydrocontrol s.r.l. sarebbe intervenuto successivamente alla data del 28 settembre 2006; la mancata tempestiva presentazione della domanda di assegnazione da parte di Fabio Camboni, Stefano Cabras; l'insussistenza all'attualita' dei requisiti della disponibilita' di bilancio e di dotazione organica, anche con riferimento a Stefano Massidda e a Fabio Angelo Scudu, che pur avevano presentato domanda di assegnazione in data 22 aprile 2008, unitamente a tutti i dipendenti di Hydrocontrol s.r.l. invece assunti dalla Regione. In diritto 1. Questo Tribunale e' stato chiamato a decidere, tra l'altro, se, sulla base della disciplina contenuta nella legge regionale n. 2/2007, nel testo vigente, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato esistente tra Stefano Massidda, Fabio Camboni, Stefano Cabras e Fabio Angelo Scudu e la societa' Hydrocontrol s.r.1., alla data del 28 settembre 2006, sia proseguito in capo alla Regione Autonoma della Sardegna per effetto della domanda presentata dai lavoratori, ovvero se i ricorrenti abbiano comunque acquisito il diritto all'assunzione da parte della R.a.S., con conservazione del trattamento economico e giuridico posseduto alla data del 28 settembre 2006. 2. L'art. 6, comma 8, della legge della Regione Autonoma della Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, stabilisce nella sua formulazione attuale: «Per l'esercizio delle funzioni di cui alle leggi regionali 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS), il personale dipendente a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e formazione per il controllo dei sistemi idrici - Hydrocontrol - societa' consortile a responsabilita' limitata ed il personale, esclusi i dirigenti, della Sigma - Invest in servizio alla data di messa in liquidazione della societa' stessa puo' chiedere l'assegnazione all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all'ARPAS, che provvedono, nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio e di dotazione organica. L'inquadramento e' disposto secondo la disciplina dell'art. 2112 del codice civile». La norma oggi vigente e' il frutto di due rimaneggiamenti, il primo disposto per effetto dell'art. 3, comma 22, legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008 (nel comma 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2007 sono soppresse le parole «previo espletamento di apposite procedure concorsuali»), il secondo contenuto nell'art. 3 della legge regionale n. 16 del 4 agosto 2011 («Nel comma 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2007, modificato dall'art. 3, comma 22, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'inquadramento e' disposto secondo la disciplina dell'art. 2112 del Codice civile"»). Tutte le parti in causa sono concordi nell'interpretare univocamente il testo normativo modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 3/2008 nel senso di aver introdotto, in presenza di determinate condizioni, la possibilita' per i lavoratori di Hydrocontrol s.r.l. di passare alle dipendenze della Regione Autonoma della Sardegna senza previa necessita' di selezione, se titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 28 settembre 2006. 3. A parere di questo Tribunale, la norma, fin dalla sua originaria formulazione, risultava univocamente concepita nel senso di consentire la continuazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, gia' in essere con la societa' Hydrocontrol s.r.l. alla data del 28 settembre 2006, senza soluzione di continuita' in capo alla Regione Autonoma della Sardegna o ad altro ente strumentale della regione (l'Arpas), a condizione che vi fosse la domanda di assegnazione del singolo lavoratore interessato, che questi possedesse i requisiti necessari secondo la legislazione sarda per l'accesso agli impieghi regionali e avesse superato una procedura selettiva e che sussistessero disponibilita' di bilancio e di dotazione organica presso l'ente di destinazione. Che il legislatore regionale avesse inteso, fin dall'origine, consentire una continuazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato si evince con chiarezza dal tenore, sia letterale che sostanziale, della disposizione in questione. Il termine «assegnazione» e' di per se' consono ad un fenomeno di mutamento di elementi del rapporto di lavoro nel quadro della continuazione del medesimo. Inoltre, manca qualsiasi elemento indicativo della estinzione di un rapporto di lavoro e dell'instaurazione di uno nuovo. Al contrario, e' in linea con il fenomeno della continuazione dello stesso rapporto, la conservazione della qualifica e del trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza, esplicitata dalla novella introdotta dall'art. 3 della legge regionale n. 16/2011 («L'inquadramento e' disposto secondo la disciplina dell'art. 2112 del codice civile»). Soddisfatte le condizioni di legge, si sarebbe realizzato un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, assimilabile all'ipotesi di cessione del contratto. Le parole «previo espletamento di apposite procedure concorsuali», poste a chiusura del vecchio comma 8 dell'art. 6 legge regionale n. 2/2007, consentivano al personale di Hydrocontrol di beneficiare del passaggio a condizione del superamento di una procedura comparativa chiusa, riservata a loro stessi e ai dipendenti di altra societa' di diritto privato a partecipazione pubblica, la Sigma Invest s.p.a. La cancellazione di quelle parole per effetto dalla legge regionale n. 3/2008 ha eliminato la regola della concorsualita'. Il Tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 8, della legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 2/2007, nel testo vigente (per effetto delle modifiche contenute nell'art. 3, comma 22, della legge regionale n. 3/2008, e nell'art. 3 legge regionale n. 16 del 2011), nella parte in cui consente il transito del personale di una persona giuridica di diritto privato, nel caso che qui interessa la Hydrocontrol s.r.1., nell'organico della Regione Autonoma della Sardegna o dell'Arpas, senza il previo espletamento di procedura selettiva pubblica, con conservazione della qualifica e del trattamento economico in atto presso l'ente privato di provenienza. La normativa viola: a) l'art. 3 Cost., perche' irragionevolmente consente al solo personale in servizio presso la s.r.l. Hydrocontrol (unitamente a quello di Sigma Invest s.p.a.) di essere inquadrato nei ruoli della R.a.S. o dell'Arpas e di beneficiare del trattamento di favore della conservazione della qualifica e del trattamento economico in atto presso l'ente (di diritto privato) di provenienza, prescindendo anche dalla regola della selezione concorsuale pubblica, che si impone invece per la generalita' dei pubblici dipendenti; b) l'art. 51, comma 1, Cost., perche', privilegiando il personale gia' in servizio presso la s.r.l. rispetto ad altri possibili aspiranti all'assunzione, non permette a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; c) l'art. 97, quarto comma, Cost., perche' le modalita' di tale transito costituiscono una palese deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi - come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale - le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni (ex plurimis, sentenza n. 190 del 2005). Il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione non trova, nella specie, alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice (che non risulta dal testo della legge regionale n. 2/2007, salvo il genericissimo riferimento all'esercizio delle «funzioni di cui alle leggi regionali 6 dicembre 2006, n. 6 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS)». Nemmeno la legge regionale n. 3/2008 reca le ragioni dell'eliminazione della regola concorsuale), tanto da risolversi in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata. In base alla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (tra le tante, si veda la sentenza n. 167/2013, resa in un caso assai simile a quello di cui si discute), un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, puo' ricorrere solo in determinate circostanze: e' necessario, infatti, che la legge stabilisca preventivamente le condizioni per l'esercizio del potere di assunzione, subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all'accertamento di specifiche necessita' funzionali dell'amministrazione e preveda procedure di verifica dell'attivita' svolta; il che presuppone che i soggetti da assumere abbiano maturato tale esperienza all'interno della pubblica amministrazione, e non alle dipendenze di datori di lavoro esterni (cfr. anche la sentenza n. 215 del 2009). Inoltre, la deroga al predetto principio deve essere contenuta entro determinati limiti percentuali, per non precludere in modo assoluto la possibilita' di accesso della generalita' dei cittadini a detti posti pubblici (cfr. sentenza n. 108 del 2011). La legge censurata si pone in contrasto con i predetti principi perche' riguarda il passaggio di dipendenti del settore privato verso quello pubblico, non individua adeguatamente le ragioni giustificatrici della deroga e non prevede meccanismi di verifica dell'attivita' professionale svolta, ne' limiti percentuali all'assunzione senza concorso pubblico. Non e' dato superare i profili di illegittimita' segnalati attraverso la strada dell'interpretazione costituzionalmente orientata, che consente di evitare il giudizio davanti alla Corte costituzionale allorquando all'operatore sia offerta un'opzione ermeneutica in armonia con il dettato costituzionale. Nel caso di specie, lo strumento interpretativo non permette di individuare alcuna soluzione rispettosa dei principi costituzionali per i quali viene denunciata la violazione. L'evoluzione storica della norma impone di ritenere che il legislatore sardo (per effetto della legge regionale n. 3/2008) abbia inteso escludere totalmente la regola della concorsualita', per rendere possibile il passaggio diretto del personale di Hydrocontrol s.r.1. al ruolo regionale. La legge regionale n. 16/2011 ha infine esplicitato l'obiettivo perseguito dal legislatore con la legge regionale n. 2/2007, di regolare il transito dei lavoratori di Hydrocontrol s.r.1. verso l'amministrazione regionale nelle forme della cessione del contratto, con conservazione del trattamento posseduto nel settore privato, assimilando irragionevolmente il fenomeno a quello apprezzabile in caso di trasferimento d'azienda tra privati. Per le ragioni che precedono, non reputa questo giudice che possa andare esente da dubbi di costituzionalita' l'art. 6, comma 8, legge regionale n. 2/2007, nel testo vigente. La questione di legittimita' costituzionale appare altresi' rilevante, giacche' senza una pronuncia di illegittimita' della norma denunciata, l'applicazione di questa consentirebbe ai ricorrenti di ottenere, senza previa selezione per pubblico concorso, l'assunzione a tempo indeterminato da parte della Regione Autonoma della Sardegna, con conservazione del trattamento spettante presso Hydrocontrol s.r.1., essendo incontestata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra costoro e la stessa Hydrocontrol s.r.1., gia' alla data del 28 settembre 2006, oltre che l'esistenza, quantomeno per Stefano Massidda e Fabio Angelo Scudu, degli altri presupposti contemplati per l'accesso al ruolo della regione, alla data del 22 aprile 2008, allorquando costoro presentarono la domanda di assegnazione unitamente a tutti gli altri dipendenti di Hydrocontrol s.r.l. invece assunti dalla Regione. Il presente procedimento, non potendo essere definito indipendentemente dalla risoluzione della segnalata questione di legittimita' costituzionale, deve essere, conseguentemente, sospeso.
P. Q. M. Il Tribunale, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, 1. Solleva, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 51, comma 1, e 97, comma 4, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma della Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, come modificato dall'art. 3, comma 22, della legge della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, e dall'art. 3 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16; 2. Ordina la sospensione della presente causa; 3. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; 4. Ordina la notificazione del presente provvedimento al Presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna ed alle parti di causa; 5. Ordina la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna; 6. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Cosi' deciso in Cagliari, il 5 ottobre 2016 Il Giudice: Ponticelli