N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2017

Ordinanza  del  14  febbraio  2017  del  Tribunale  di   Chieti   nel
procedimento civile promosso da Coopcredito Soc. coop. a r.l.  contro
Landolina Lorenzo e altri. 
 
Esecuzione forzata - Pignorabilita', nella misura di un quinto, degli
  emolumenti   da   lavoro    dipendente    -    Omessa    previsione
  dell'impignorabilita' della  quota  di  retribuzione  necessaria  a
  garantire al lavoratore i mezzi indispensabili  alle  sue  primarie
  esigenze di vita. 
- Codice di procedura civile, art. 545, commi terzo e quarto. 
(GU n.34 del 23-8-2017 )
 
                  IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI 
 
    Il Giudice esecuzioni mobiliari nella persona del G.O.T. dott.ssa
Sofia Nanni, a scioglimento della riserva che precede; 
    Ritenuta la propria competenza; 
    Visti gli atti contenuti nel fascicolo e  le  richieste  avanzate
dalle  parti,  in  particolar  modo  la  questione  di   legittimita'
costituzionale sollevata dalla difesa del  debitore,  osserva  quanto
segue. 
    L'oggetto della procedura riguarda un pignoramento  presso  terzi
(presso il datore di lavoro) da parte della Banca Coopcredito sc. Arl
per un  credito  vantato  di  Euro  3.879,66  per  rimborso  compensi
professionali oltre iva e cpa in forza della sentenza n. 61/13 emessa
dal Tribunale di Chieti e nella  quale  il  sig.  Landolino  Lorenzo,
quale titolare della ditta individuale «Big Moda» corrente in Chieti,
veniva condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da
parte attorea e liquidate in Euro 295,12 per spese ed  Euro  2.500,00
per compenso professionale oltre iva e cpa come per legge. La  difesa
del  debitore  Avv.  Gaetano  Mimola  ha  proposto   opposizione   al
pignoramento dello stipendio mensile di euro 538,00  netti  percepito
dal suo assistito, lavoratore  dipendente,  sollevando  questione  di
legittimita'  costituzionale  in  relazione  agli  articoli  3  e  36
Costituzione dell'art. 545 commi 3 e 4 c.p.c. (crediti impignorabili)
laddove non prevede l'impignorabilita' assoluta di quella parte della
retribuzione  necessaria  a   garantire   al   lavoratore   i   mezzi
indispensabili alle sue primarie esigenze di vita ed in relazione  al
diverso  trattamento  accordato  al  pensionato,  il  quale  pur  non
prestando piu'  attivita'  lavorativa,  riceve  una  tutela  maggiore
rispetto ad un lavoratore attivo. Nello specifico viene lamentato che
l'art. 545 codice di procedura civile non prevede  un  limite  minimo
impignorabile necessario a garantire al lavoratore  una  retribuzione
«in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla propria famiglia
un'esistenza libera e dignitosa»  ed  idonea  a  fornirgli  «i  mezzi
adeguati  alle  sue  esigenze  di  vita».  Cio'  crea   dubbi   sulla
legittimita' costituzionale dell'art. 545 codice di procedura  civile
in relazione all'art 36 Costituzione nella parte in cui  non  prevede
l'impignorabilita' assoluta della retribuzione al di sotto del minimo
vitale, creandosi cosi' un grave pregiudizio a  quei  lavoratori  che
hanno gia' una bassa retribuzione appena sufficiente a soddisfare  le
esigenze  primarie  di  vita,  da   ritenersi   prevalenti   rispetto
all'interesse meramente economico dei creditori. E'  stata  sollevata
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  545  codice  di
procedura civile anche  in  relazione  al  diverso  e  ingiustificato
trattamento riservato al pignoramento di somme  tenute  a  titolo  di
pensioni e/o indennita' delle pensioni. La Corte  costituzionale  con
sentenza n. 506 del 4 dicembre 2002 affermava la pignorabilita'  solo
di quella parte della pensione che non sia necessaria a garantire  al
pensionato  mezzi  adeguati  alle   sue   esigenze   di   vita.   Con
decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 veniva  sancito  il  limite  della
pignorabilita'   nella   misura   corrispondente   massima    mensile
dell'assegno sociale aumentato della meta'. La parte  eccedente  tale
ammontare e' pignorabile. Quindi l'importo non pignorabile e' pari ad
euro 672,00 circa. Tale trattamento e' riserva o solo al pensione o e
non anche al lavoratore dipendente. Tale  differenza  di  trattamento
non ha ragione di esistere ancor piu' se si considera  la  natura  di
retribuzione differita  riconosciuta  alle  pensioni  ordinane  dalla
Corte costituzionale. E' evidente violazione dell'art. 3 Costituzione
comma 1 con  riferimento  al  diverso  trattamento  che  riguarda  il
pensionato,  quale  riceve  una  tutela  maggiore,  rispetto  ad   un
lavoratore, non garantito nel  limite  di  vitale  sopravvivenza.  La
difesa  del  debitore  pone  l'attenzione  e  solleva  questione   di
legittimita' costituzione e anche  sulla  disparita'  di  trattamento
giuridico che si  viene  a  determinare  tra  il  pignoramento  della
retribuzione effettuato alla fonte  presso  il  datare  di  lavoro  e
quello  effettuato  sulle  stesse  somme  confluite  anteriormente  a
pignoramento su conto corrente. Senza  un  ragionevole  motivo  viene
violato il principio di uguaglianza sancito dall'art 3  Costituzione.
La difesa del creditore Avv. Michelangelo Roberta ha invece  rilevato
che la presunta disparita' di  trattamento  rispetto  allo  stipendio
mensile del lavoratore si' traduce nell'applicazione del principio di
ragionevolezza in quanto si rende necessario  contemperare  interessi
opposti: quelli del creditore, a cui dev'essere saldato il debito,  e
quelli del pensionato a cui devi essere garantito il  minimo  vitale.
La pensione e' connotata, a parere della  difesa  del  creditore,  al
principio di solidarieta' e pertanto per la  stessa  e'  disposto  un
trattamento   privilegiato   non   estensibile   alle    retribuzioni
lavorative. 
    Allo scrivente appaiono meritevoli di accoglimento le motivazioni
poste a fondamento delle sollevate questioni  di  incostituzionalita'
dell'art. 545 commi 3 e 4 in relazione agli articoli  3  e  36  Cost,
proprio in forza anche della sentenza della Corte  costituzionale  n.
111/1981, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee  si  ha  una
disciplina  giuridica  differenziata,  determinando   discriminazioni
arbitrarie ed ingiustificate». 
 
                                P.Q.M. 
 
    Sospende la procedura esecutiva n. 334/16 RG  ES.  Mob.  pendente
dinanzi il Tribunale di  Chieti  e  trasmette  gli  atti  alla  Corte
costituzionale  per  la  valutazione  delle  sollevate  questioni  di
legittimita' costituzionale sopra illustrate e che si  intendono  qui
per ripetute e trascritte. 
    Manda in cancelleria per gli adempimenti dovuti. 
    Cosi' deciso in Chieti, 13 febbraio 2017 
 
                           Il G.E.: Nanni