N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 luglio 2017
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 luglio 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Piemonte - Disposizioni relative alla promozione e alla diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita e di disostruzione pediatrica mediante percorsi formativi e informativi - Copertura degli oneri finanziari, per il biennio 2017-2018, con le risorse finanziarie della missione 20 programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. - Legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare), art. 6, comma 2, e intero testo.(GU n.31 del 2-8-2017 )
Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, fax 06-96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei confronti della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 26 aprile 2017, n. 7, recante «Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare». La legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7, recante «Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare» presenta profili di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. La legge regionale in esame e' volta a promuovere mediante percorsi formativi e informativi la massima diffusione in ambito extra ospedaliero delle tecniche salvavita e di disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, al fine di preparare all'utilizzo di tali tecniche il maggior numero di soggetti che hanno in custodia minori o che operano negli ambiti frequentati da minori. In particolare l'art. 2 attribuisce anche ai consultori familiari la diffusione della conoscenza di tali tecniche, e gli articoli 3 e 4 prevedono percorsi informativi e formativi, da svolgersi nelle scuole dell'infanzia e negli istituti scolastici, per il personale docente e non docente, le famiglie e gli studenti, stabilendo altresi' specifiche premialita' per le scuole che realizzino tali percorsi. Cio' premesso, l'art. 6, comma 2, della legge in esame prevede che agli oneri per la realizzazione dei percorsi formativi e informativi di cui agli articoli 2, 3 e 4, quantificati in complessivi 100.000,00 euro, si provveda per il biennio 2017-2018 con le risorse finanziarie della Missione 20, Programma 03, del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Tuttavia la Missione 20, Programma 03, Titolo I, alla quale sono imputate le spese per la realizzazione dei percorsi formativi e informativi di carattere corrente per l'esercizio 2018, non presenta la necessaria copertura finanziaria. Tale disposizione regionale, pertanto, non assicurando idonea copertura finanziaria, viola il principio fondamentale di copertura finanziaria delle leggi enunciato dall'art. 81, terzo comma, Cost., con conseguente illegittimita' costituzionale, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 214 del 2012, dell'intera legge. Infatti, come codesta Corte ha gia' affermato (nella citata sentenza n. 214 del 2012 e nella sentenza n. 106 del 2011), un simile vizio, investendo la componente finanziaria della legge di spesa, non puo', se sussistente, che estendersi in via consequenziale alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa. Il principio dell'obbligo di copertura delle spese e' stato specificato dalla Corte costituzionale in diverse pronunce (da ultimo la sentenza n. 237/2013), nelle quali e' stato chiarito, in particolare, che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale.
P.Q.M. L'art. 6, comma 2, della legge regionale in esame, e, in via consequenziale, l'intero testo della legge regionale, viene impugnato dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione; il presente ricorso viene proposto come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 28 giugno 2017. Si conclude pertanto affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale nei sensi sopra esposti della legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7, recante «Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare», per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Roma, 30 giugno 2017 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni