N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 luglio 2017

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 luglio  2017  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Professioni - Norme della Regione Campania - Istituzione,  finalita',
  compiti e attivita' del servizio di  sociologia  del  territorio  -
  Requisiti degli operatori - Norma finanziaria. 
- Legge della Regione Campania 22 maggio 2017, n. 13 (Istituzione del
  servizio di sociologia  del  territorio  della  Regione  Campania),
  artt. 1, commi 3 e 4, lett. a); 2, comma 1; 3 e 4. 
(GU n.36 del 6-9-2017 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000, presso i
cui uffici ex lege domicilia in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,
manifestando la volonta' di ricevere le  comunicazioni  all'indirizzo
PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, nei confronti della  Regione
Campania,  in  persona  del   presidente   della   giunta   regionale
pro-tempore per la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 3 e 4, lettera a); 2, comma 1; 3 e 4  della  legge
regionale Campania n. 13 del 22 maggio 2017, recante la  «Istituzione
del servizio di sociologia del territorio  della  Regione  Campania»,
pubblicata nel B.U.R. n. 41 del 22 maggio 2017, giusta  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 21 luglio 2017. 
    1. La legge regionale della  Campania  n.  13/2017,  indicata  in
epigrafe, composta da quattro  articoli,  come  esplicita  lo  stesso
titolo, detta le norme per l'istituzione del servizio  di  sociologia
del territorio della Regione Campania. 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la Regione Campania abbia ecceduto dalla propria competenza, come  si
confida di dimostrare in appresso con  l'illustrazione  dei  seguenti
motivi. 
    1. Gli articoli 1, commi 3 e 4, lettera a), 2, comma 1, e 3 della
legge Regione Campania n. 13/2017 violano gli articoli 117, comma  3,
della Costituzione e le norme interposte di  cui  all'art.  1,  della
legge 23 marzo 1993, n. 84, e  di  cui  all'art.  12  della  legge  8
novembre 2000, n.  328;  l'art.  117,  comma  2,  lettera  l),  della
Costituzione e gli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    L'art. 1 della legge regionale n. 13/2017  citata,  al  comma  1,
istituisce, nel  sistema  dei  servizi  sociali  della  Regione,  «il
Servizio di sociologia del territorio», da garantirsi, secondo quanto
prevede il comma 3 del medesimo art. 1, «in ogni ambito  territoriale
con la presenza di almeno un operatore sociologo». 
    L'art. 1, comma 4, alla lettera a), attribuisce a  tale  servizio
il compito  di  fronteggiare  e  prevenire  «i  fenomeni  di  disagio
relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunita'». 
    L'art. 2, che elenca i compiti e le  attivita'  del  Servizio  di
sociologia del territorio, al comma 1, prevede che esso svolga,  come
attivita',  «interventi  socio-relazionali  e   comunicazionali»   in
contesti di accoglienza  di  persone  in  determinate  situazioni  di
bisogno, quali i soggetti con disagio sociale, le donne  e  i  minori
maltrattati e abusati, o in favore di  vittime  di  violenza  fisica,
sessuale e di stalking, di famiglie ad alto rischio di  disgregazione
o nei percorsi di affido e di adozione, in favore di minori e  adulti
dell'area   penale;   nonche'   «interventi    socio-relazionali    e
comunicazionali»  per  la  piena  integrazione  psico-sociale   degli
immigrati, in ambito scolastico e di mediazione  familiare  a  favore
delle famiglie in fase di separazione o di divorzio con alto tasso di
conflittualita'. 
    L'art. 3, «Requisiti degli operatori», dispone che  «il  servizio
di sociologia del territorio  si  avvale  per  lo  svolgimento  delle
proprie  funzioni  di  sociologi  professionisti  che  esercitano  la
professione ai sensi di legge». 
    Gli articoli 1, commi 3 e 4, lettera a), 2, comma  1,  e  3,  che
individuano la figura del «sociologo professionista»,  attribuendogli
specifiche funzioni nell'ambito del sistema dei servizi sociali della
Regione, pertanto, istituiscono e  disciplinano  ex  novo  la  figura
professionale del sociologo,  non  regolamentata  dalla  legislazione
statale. 
    Esse,  inoltre,  attribuendo  a  tale  figura  professionale   lo
svolgimento in via esclusiva di compiti e attivita' operative che  la
legge statale e, in particolare, con l'art. 1 della legge n.  84  del
1993 citata, attribuisce  al  profilo  professionale  dell'assistente
sociale, non rispettano il limite imposto  dall'art.  117,  comma  3,
della Costituzione in materia  di  «professioni»,  secondo  il  quale
l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e
titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente
unitario, allo Stato. 
    L'art. 1 della legge n. 84 del 1993 citata, recante  «Ordinamento
della professione  di  assistente  sociale  e  istituzione  dell'albo
professionale», prevede, infatti, che:  «L'assistente  sociale  opera
con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in  tutte  le  fasi
dell'intervento per la prevenzione, il  sostegno  e  il  recupero  di
persone, famiglie, gruppi e comunita' in situazioni di bisogno  e  di
disagio e puo' svolgere attivita' didattico-formative. 
    2. L'assistente sociale  svolge  compiti  di  gestione,  concorre
all'organizzazione e alla programmazione e puo' esercitare  attivita'
di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. 
    3. La professione di assistente sociale puo' essere esercitata in
forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato. 
    4. Nella collaborazione con l'autorita' giudiziaria,  l'attivita'
dell'assistente     sociale      ha      esclusivamente      funzione
tecnico-professionale.». 
    Pertanto, poiche' tra i compiti e  le  funzioni  attribuiti  alla
nuova figura professionale istituita dalla legge regionale n. 13/2017
citata  ve  ne  sono  alcuni,   sopra   descritti,   dettagliatamente
menzionati all'art. 2, comma  1,  citato  riconducibili  direttamente
allo svolgimento della professione di assistente sociale,  in  quanto
volti alla  prevenzione,  al  sostegno  e  al  recupero  di  persone,
famiglie, gruppi e comunita' in situazioni di bisogno e  di  disagio,
e' evidente l'illegittimita' costituzionale della legge regionale  n.
13/2017 con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, sotto il profilo
della  possibile  violazione,   nella   materia   concorrente   delle
«professioni», del principio secondo il quale l'individuazione  delle
figure professionali con i relativi profili e  titoli  abilitanti  e'
riservata alla normativa statale. La giurisprudenza costituzionale ha
costantemente affermato che «la potesta' legislativa regionale  nella
materia concorrente delle professioni» deve rispettare  il  principio
secondo  cui  l'individuazione  delle  figure  professionali,  con  i
relativi profili e  titoli  abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo
carattere necessariamente  unitario,  allo  Stato,  rientrando  nella
competenza  delle  regioni  la  disciplina  di  quegli  aspetti   che
presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale; e che
tale principio, al di la' della particolare attuazione ad  opera  dei
singoli precetti normativi, si configura, infatti,  quale  limite  di
ordine  generale,  invalicabile  dalla  legge  regionale,   da   cio'
derivando che non e' nei poteri  delle  regioni  dare  vita  a  nuove
figure professionali (sentenze n. 98 del 2013; n. 178  del  2014;  n.
138 del 2009; n. 93 del 2008; n. 300 del 2007; n. 40 del 2006,  e  n.
424 del 2005). 
    In particolare, la sentenza  n.  178  del  2014  ha  ritenuto  in
contrasto con l'art. 117, comma  3,  della  Costituzione,  una  norma
regionale che attribuiva la possibilita' della gestione tecnica delle
agenzie di viaggio al titolare o al legale rappresentante in possesso
di  requisiti  professionali  diversi  da  quelli   stabiliti   dalla
legislazione statale, in particolare dall'art. 20 dell'allegato 1 del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  in  quanto,  intervenendo
nella  materia  concorrente  delle  «professioni»,  non  rispetta  il
principio   secondo   il   quale   l'individuazione   delle    figure
professionali con i relativi profili e titoli abilitanti e' riservata
alla normativa dello Stato. 
    Con  la  sentenza  n.  300  del  2010  e'  stato  ritenuto,  poi,
contrastare con l'art. 117, comma 3,  della  Costituzione,  la  legge
regionale  che,  istituendo  la  figura  di  autista  soccorritore  e
attribuendole compiti  e  funzioni  riconducibili  direttamente  allo
svolgimento di professioni sanitarie,  non  rispettava  il  principio
secondo il  quale  l'individuazione  delle  figure  professionali  e'
riservata allo Stato. 
    Con riguardo alla fattispecie in esame si ricorda che  l'art.  12
della legge 8 novembre 2000, n. 328, contenente la «Legge quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali» citata prevede che  i  profili  professionali  delle  figure
professionali sociali devono  essere  disciplinati  con  decreti  dal
Ministro per le politiche sociali di concerto con gli altri  Ministri
competenti. 
    Tale articolo prevede, infatti, che: «1. Con decreto del Ministro
per la solidarieta' sociale,  da  emanare  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
i Ministri della sanita', del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
della  pubblica  istruzione  e  dell'universita'  e   della   ricerca
scientifica e tecnologica, sulla base dei  criteri  e  dei  parametri
individuati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 129, comma  2,
del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  sono  definiti  i
profili professionali delle figure professionali sociali. 
    2. Con regolamento del Ministro per la solidarieta'  sociale,  da
emanare di concerto con i Ministri della sanita' e dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, sono definiti: 
        a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i
corsi di laurea di cui  all'art.  6  del  regolamento  recante  norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
        b) le figure professionali di cui al comma 1  da  formare  in
corsi di formazione organizzati  dalle  regioni,  nonche'  i  criteri
generali  riguardanti  i  requisiti  per  l'accesso,  la   durata   e
l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione; 
        c) i criteri per il riconoscimento  e  la  equiparazione  dei
profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore  della
presente legge (...).». 
    Attraverso le norme regionali censurate con il  presente  ricorso
riguardanti  la  materia  dei  servizi  sociali  della  Campania,  il
legislatore regionale, invadendo la competenza legislativa  riservata
allo Stato in materia di professioni sociali, della  quale  la  norma
statale  sopra  descritta  e'  espressione,  definisce   il   profilo
professionale  del  sociologo  e  individua,  di  fatto,  una   nuova
professione sociale, in violazione dei menzionati principi  enunciati
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. 
    Infine e' da sottolineare che le norme regionali censurate con il
presente ricorso, escludendo gli assistenti sociali dal  servizio  di
sociologia del territorio, violano anche il principio di razionalita'
e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione posto
che le attivita' attribuite a  tale  servizio  sono  in  larga  parte
riconducibili a tale profilo professionale.  Non  sussiste,  infatti,
alcun motivo  plausibile  che  giustifichi  tale  esclusione  e  tale
irragionevolezza  si  connette  giuridicamente  e  logicamente   alla
(violazione) del principio di buon andamento. 
    L'art. 1, come  sopra  illustrato,  istituisce  nel  sistema  dei
servizi  sociali  della  regione  il  servizio  di   sociologia   del
territorio, che rappresenta l'insieme  coerente  e  coordinato  delle
attivita'  sociologiche  necessarie   ai   bisogni   dei   cittadini,
precisando, al comma 3, che il succitato  servizio  e'  garantito  in
ogni ambito territoriale con la  presenza  di  almeno  un  «operatore
sociologo»,  che  deve  esercitare  la   professione   di   sociologo
professionista ai sensi di legge. 
    La  figura  dell'operatore  sociologo  non  e'  contemplata   nel
C.C.N.L.  regioni  ed  autonomie  locali  del  31  marzo  1999,   che
disciplina, ai sensi  dell'art.  1,  il  sistema  di  classificazione
professionale del personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato  e  determinato  -   escluso   quello   con   qualifica
dirigenziale - del comparto regioni e autonomie locali. 
    La norma regionale, quindi, finisce per regolare istituti  tipici
del rapporto di lavoro privatizzato  con  conseguente  lesione  della
competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 213/2012). 
    Pertanto la norma regionale in esame si  pone  in  contrasto  con
l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  della  Costituzione,  che
riserva alla competenza esclusiva dello Stato «l'ordinamento  civile»
e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile
(contratti collettivi). 
    2. L'art. 4 della legge Regione Campania n. 13/2017 viola  l'art.
81, comma 3, della Costituzione anche con riferimento alla  normativa
interposta di cui all'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. 
    L'art.   4,   recante   la   norma   finanziaria,   prevede   che
«Dall'attuazione della presente legge non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico  del  bilancio  regionale.  Agli  adempimenti
previsti,  l'amministrazione  regionale  provvede  con   le   risorse
disponibili  per  la  realizzazione  dei  piani   sociali   di   zona
nell'ambito della  dotazione  della  missione  12  (Diritti  sociali,
politiche sociali e famiglia), programma 7 (Programmazione e  governo
della rete  dei  servizi  sociosanitari  e  sociali),  titolo  1  del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019». 
    Tale norma regionale, non contenendo alcuna quantificazione degli
oneri di spesa sicuramente derivanti  dall'istituzione  «Servizio  di
sociologia del territorio» e  dai  compensi  spettanti  ai  sociologi
professionisti  che   ne   garantiscono   il   funzionamento,   rende
assolutamente inadeguato il riferimento alla predetta missione 12 del
bilancio di previsione, in quanto detti oneri  potrebbero  essere  di
entita' superiore alla capienza del capitolo indicato. 
    La norma regionale citata si pone,  pertanto,  in  contrasto  con
l'art.  19,  comma  1,  della  legge  n.  196  del  2009,  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica» citata, secondo il quale «Le leggi e
i provvedimenti che comportano oneri, anche  sotto  forma  di  minori
entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche  devono
contenere la  previsione  dell'onere  stesso  e  l'indicazione  della
copertura  finanziaria  riferita  ai  relativi  bilanci,  annuali   e
pluriennali». 
    Ne consegue la violazione del principio di copertura  finanziaria
di cui all'art. 81, comma 3, della  Costituzione,  secondo  il  quale
«Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi  per
farvi fronte». 
    La  Corte  costituzionale,  nella  sentenza   n.   181/2013,   ha
dichiarato incostituzionale una norma della regione  Molise  che  non
quantificava gli oneri finanziari derivanti  dall'applicazione  della
legge, affermando che il menzionato comma 1 dell'art. 19 della  legge
n. 196 del 2009, «specificativo del  precetto  di  cui  all'art.  81,
terzo comma,  Cost.,  prescrive  quale  presupposto  della  copertura
finanziaria la previa quantificazione della spesa o  dell'onere,  per
l'evidente motivo  che  non  puo'  essere  assoggettata  a  copertura
un'entita' indefinita». 
    La Corte costituzionale, inoltre, ha piu' volte precisato che «il
legislatore  regionale  non  puo'  sottrarsi  a  quella  fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si
ispira» (ex multis, sentenza n. 359 del 2007); ed ha  anche  chiarito
che  la  copertura   di   nuove   spese   «deve   essere   credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato
rapporto con la spesa che si intende effettuare in  esercizi  futuri»
(sentenza n. 213 del 2008). 
    Inoltre, ha piu' volte sottolineato che «il legislatore regionale
non puo' sottrarsi a quella  fondamentale  esigenza  di  chiarezza  e
solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost.  si  ispira»  (ex  multis,
sentenza n. 359 del 2007); ed ha anche chiarito che la  copertura  di
nuove spese «deve  essere  credibile,  sufficientemente  sicura,  non
arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si
intende effettuare in esercizi futuri» (sentenza n. 213 del 2008). 
    Pertanto la norma  regionale  censurata,  non  contenendo  alcuna
quantificazione della spesa derivante dall'applicazione  della  legge
regionale n. 13/2017 citata, e' illegittima per violazione  dell'art.
81, comma 3, della Costituzione  e  della  norma  interposta  di  cui
all'art. 19 della legge n. 196 del 2009 citato. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' gli articoli 1, commi 3 e 4, lettera  a);  2,
comma 1; 3 e 4 della legge regionale Campania n.  13  del  22  maggio
2017,  recante  la  «Istituzione  del  servizio  di  sociologia   del
territorio della  Regione  Campania»,  indicati  in  epigrafe,  siano
dichiarati costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce l'attestazione della deliberazione del  Consiglio  dei
ministri del 21 luglio 2017. 
      Roma, 21 luglio 2017 
 
           Il vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri