MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 15 dicembre 2017 

Revoca dell'autorizzazione all'attivazione della sede  periferica  di
Bologna, dell'Istituto «Centro milanese di terapia  della  famiglia».
(18A00027) 
(GU n.4 del 5-1-2018)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 24 ottobre 1994, con il  quale  l'Istituto
«Centro milanese di terapia della famiglia»  e'  stato  abilitato  ad
istituire e ad attivare, nelle sedi  di  Milano,  Padova  e  Bologna,
corsi di formazione in psicoterapia, per i fini  di  cui  all'art.  3
della legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto in data 25 maggio 2001,  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato dall'Istituto «Centro milanese  di  terapia
della  famiglia  di  Milano,  Padova,   Bologna   e   Genova»,   alle
disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998; 
  Vista la nota del 18 gennaio 2017, ricevuta con prot. 5032  del  22
febbraio 2017, con cui il predetto Istituto ha presentato istanza  di
revoca della sede periferica di Bologna; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' revocata l'autorizzazione, disposta con il decreto  in  data  24
ottobre 1994 per l'attivazione  della  sede  periferica  di  Bologna,
dell'Istituto «Centro milanese di terapia della famiglia». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 dicembre 2017 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini