AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Clofarabina Medac» (18A00172) 
(GU n.8 del 11-1-2018)

 
 
 
        Estratto determina n. 2066/2017 del 18 dicembre 2017 
 
    Medicinale: CLOFARABINA MEDAC. 
    Titolare A.I.C.: Medac Pharma S.r.l., via Viggiano n. 90 -  00178
Roma, Italia. 
    Confezione: «1 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione»  4
flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 045373014 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: 30 mesi. 
    Composizione: 
      ogni ml di concentrato contiene 1 mg di clofarabina; 
      ogni flaconcino da 20 ml contiene 20 mg di clofarabina. 
    Principio attivo: clofarabina. 
    Eccipienti: 
      sodio cloruro; 
      acqua per preparazioni iniettabili; 
      acido cloridrico (per l'aggiustamento del pH). 
    Produzione del principio attivo: MSN Laboratories Private Limited
- Unit II Sy. No. 50, Kardanur (Village), Patancheru (Mandal),  Medak
District, Telangana - 502 300 India. 
    Produzione del prodotto finito: 
      produzione, confezionamento, controllo e  rilascio  dei  lotti:
S.C. Sindan-Pharma S.r.l., 11th Ion Mihalache Boulevard - Bucharest 1
- 011171 Romania. 
    Controllo dei lotti: S.C. Sindan-Pharma S.r.l. No.  179-189  Odai
Street, 013604, Bucharest 1, Romania. 
    Indicazioni    terapeutiche:    trattamento    della     leucemia
linfoblastica acuta  (LLA)  in  pazienti  pediatrici  in  recidiva  o
refrattari  che  abbiano  ricevuto  almeno  due   precedenti   regimi
terapeutici e qualora non vi siano altre possibilita' di  trattamento
prevedibilmente  in  grado  di  offrire  una  risposta  duratura.  La
sicurezza e l'efficacia sono state  valutate  in  studi  condotti  su
pazienti di eta' ≤ 21 anni alla diagnosi iniziale. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4  flaconcini
in vetro da 20 ml; A.I.C.  n.  045373014  (in  base  10);  classe  di
rimborsabilita': «H»; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  €  5092,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8403,84. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Clofarabina Medac» e' classificato,  ai  sensi  dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Clofarabina  Medac»  e'   la   seguente:   medicinale   soggetto   a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.