MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 2018 

Modifica dell'Allegato 1 del decreto legislativo 4  agosto  2017,  n.
131, recante: «Disposizioni concernenti il mercato interno del  riso,
in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016,  n.  154».
(18A02125) 
(GU n.73 del 28-3-2018)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli; 
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 2017,  n.  131  «Disposizioni
concernenti il mercato interno del riso, in attuazione  dell'art.  31
della legge  28  luglio  2016,  n.  154»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 209 del 7 settembre 2017; 
  Considerate  le  osservazioni  formulate  dalla   Commissione   UE,
nell'ambito del parere circostanziato emesso, ai sensi  dell'art.  6,
paragrafo 2 della direttiva (UE) n. 2015/1535, con nota del 3  agosto
2017 C(2017) 5581 final; 
  Ritenuto pertanto necessario modificare la  definizione  di  «grano
gessato»  contenuta   nell'Allegato   1   «Definizioni   dei   gruppi
merceologici  e  delle  caratteristiche  qualitative»   del   decreto
legislativo 4 agosto 2017, n. 131; 
  Visto in particolare l'art. 14 del  citato  decreto  legislativo  4
agosto 2017, n. 131  che  stabilisce  che  gli  allegati  tecnici  al
decreto  legislativo  possono  essere  modificati  con  decreto   del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisiti i
pareri del Ministro  dello  sviluppo  economico  e  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano; 
  Acquisito il parere del Ministro dello sviluppo economico con  nota
prot. 1547 del 18 gennaio 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 22 febbraio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La definizione di «grano gessato»  contenuta  nell'Allegato  1  del
decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, e' cosi' sostituita: 
    «grano di cui almeno i tre quarti della  superficie  presenta  un
aspetto opaco e farinoso. Per le varieta' a perla estesa, individuate
nel registro varietale di cui all'art. 6, sono  gessate  le  granelle
che si presentano opache e farinose per oltre il 90 per  cento  della
loro superficie». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 marzo 2018 
 
                                                 Il Ministro: Martina