Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. (18A02394)(GU n.78 del 4-4-2018)
IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii. coordinata ed
aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e dal decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e ss.mm.ii., recante «Testo unico in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni» ed in particolare l'art. 53, recante disposizioni in
materia di «incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi» dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.,
recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 «Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e
ss.mm.ii.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e ss.mm.ii ed in particolare
l'art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato
nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per
la crescita del Paese» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013);
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 «Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema
di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
maggio 2014 «Apertura di contabilita' speciali di tesoreria intestate
alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli
interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi
complementari alla programmazione comunitaria»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge
finanziaria 2007) ed, in particolare, l'art. 1, comma 870, recante
l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (di seguito anche solo FIRST) e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124», che all'art. 1
elenca gli enti pubblici di ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009,
n. 16 «Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014,
«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» con cui e' stata disposta
l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'Amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7 che ha
previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai vari enti
di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo ordinario enti
pubblici di ricerca, di seguito anche solo FOE) finanziato dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di
seguito anche solo MIUR) il cui ammontare e' ripartito annualmente
fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 5 ha
istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle Universita' (di seguito anche solo
FFO), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese
per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita',
comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non
docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2017, n. 610, recante
«Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO)
per l'anno 2017»;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art.
16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il Fondo aree
sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unita' programmatica
e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra
le diverse aree del Paese;
Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (di seguito
anche solo PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016,
che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a
migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonche'
l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e Innovazione»
di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC
2014 - 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
184 dell'8 agosto 2016;
Vista la delibera n. 1, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016,
«Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: piano stralcio "ricerca e
innovazione 2015-2017" integrativo del Programma nazionale per la
ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1, comma 703, lettera d) legge n.
190/2014)»;
Vista la delibera n. 25, approvata dal CIPE il 10 agosto 2016,
«Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e
obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703,
lettere b) e c) della legge n. 190/2014, che al punto 2 prevede le
«Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
Vista la circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno, relativa agli adempimenti FSC 2014 -
2020 di cui alle delibere CIPE 25/2016 e 26/2016, in merito alla
governance, modifiche e riprogrammazione delle risorse, revoche e
disposizioni finanziarie;
Viste la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC «Ricerca
e Innovazione» 2015 - 2017, formulata da parte del MIUR con note
prot. n. 1515 del 17 novembre 2016 e prot. n. 322 del 16 marzo 2017,
e la relativa comunicazione di avvenuta approvazione di detta
proposta di rimodulazione, resa con nota prot. 1584-P del 2 maggio
2017, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione;
Visti i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica
nazionale della ricerca, quali il Programma operativo nazionale (di
seguito anche solo PON) «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, la
Strategia nazionale di specializzazione intelligente (di seguito
anche solo SNSI) e il citato PNR 2015-2020;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito
anche solo TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona
del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130;
Vista la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 luglio
2015, n. 4972, concernente l'approvazione del PON «Ricerca e
Innovazione» CCI 2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (di seguito anche solo FESR) e dal Fondo sociale
europeo (di seguito anche solo FSE) - Programmazione 2014-2020 - a
titolarita' del MIUR;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006;
Visto il regolamento (UE) 1011/2014 della Commissione del 22
settembre 2014 recante le modalita' di esecuzione del regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni
alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorita' di gestione, autorita' di
certificazione, autorita' di audit e organismi intermedi;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione recante
«Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e
innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1
«Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»;
Vista la Politica di coesione per il periodo 2014-2020 ed, in
particolare, la nuova governance multilivello introdotta che prevede
un Quadro strategico comune (di seguito anche solo QSC) e, per
ciascun Stato membro, un Accordo di partenariato e specifici
programmi operativi;
Visto il QSC che delinea la strategia d'investimento globale per
l'implementazione della politica di coesione a livello europeo -
allegato 1 del succitato regolamento;
Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia - allegato I
(settembre 2014) che, basandosi sul QSC, ha stabilito le priorita' di
investimento, l'allocazione delle risorse nazionali e dell'Unione
europea tra i settori e i programmi prioritari, e il coordinamento
tra i fondi a livello nazionale ed in particolare nell'ambito della
descrizione dei risultati attesi e delle relative azioni,
l'indicazione del risultato atteso «Potenziamento della capacita' di
sviluppare l'eccellenza nella R & I» tramite l'azione di sostegno
alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i
sistemi nazionali e trans-europei;
Visto il documento nazionale di «Strategia di specializzazione
intelligente» dove e' illustrata la strategia che consente la
trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi
per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini,
approvato dalla Commissione europea il 4 maggio 2016;
Considerate le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo
European Strategy Forum for Research Infrastructures (di seguito
anche solo ESFRI) ed, in particolare, l'aggiornamento della Roadmap
europea delle infrastrutture di ricerca, presentata il 10 marzo 2016;
Viste le conclusioni del Consiglio di competitivita' del 29 maggio
2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020»
con le quali viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di
utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle Infrastrutture
di ricerca (di seguito anche solo IR), tramite la definizione di
priorita' nazionali compatibili con le priorita' e i criteri
dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilita' a lungo
termine;
Considerato, in particolare, che nelle medesime conclusioni viene
espresso l'auspicio che sia incoraggiato dagli Stati membri il
ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per
intensificare gli sforzi nel settore delle infrastrutture di ricerca;
Considerate le condizionalita' ex ante, previste dalla succitata
Politica di coesione 2014-2020 per garantire che sussistano le
condizioni quadro (programmatiche, regolatorie, di pianificazione e
strumentazione operativa) necessarie ad assicurare l'efficacia degli
investimenti;
Vista l'approvazione del Programma nazionale per le infrastrutture
di ricerca (di seguito anche solo PNIR) da parte della Commissione
europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA)
ha concluso che «la condizionalita' ex ante 1.2 adozione di un piano
indicativo pluriennale per le infrastrutture per la ricerca e
l'innovazione e' soddisfatta»;
Visto il decreto ministeriale n. 577 del 18 luglio 2016, di
adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data 13
settembre 2016, n. reg 1-3616;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGRIC/0015316 del 2 agosto 2016
di trasmissione del PNIR alle Autorita' di gestione FESR dei
Programmi operativi regionali;
Visto il decreto ministeriale n. 999 del 18 dicembre
2017, riguardante le «Disposizioni per la concessione di
finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di
Stato ai sensi della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione
recante "Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca,
sviluppo e innovazione"»;
Considerato che il Comitato di sorveglianza, con procedura scritta,
avviata il 18 settembre 2017 con nota prot. 0015291, ha approvato
l'applicazione dell'art. 70 e ss.mm.ii. del regolamento (UE)
1303/2013 relativamente all'avviso per la presentazione di progetti
di potenziamento delle infrastrutture di ricerca;
Preso atto del documento «Long-Term Sustainability of Research
Infrastructures» inerente alle tematiche della sostenibilita' a lungo
termine delle Infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo IR),
predisposto a valle dello studio di un apposito gruppo di lavoro
istituito dall'ESFRI nell'estate 2016 che ribadisce che gli
investimenti in IR eccellenti sono uno strumento per aumentare la
competitivita' regionale e una componente chiave delle politiche
europee di coesione, in quanto intrinsecamente modellano le regioni
dove sono localizzate;
Vista la nota del MIUR prot. n. 3052 del 22 febbraio 2018 con cui
l'Autorita' di gestione ritiene il presente avviso coerente con
quanto previsto dall'Azione II.1 del PON «Ricerca e Innovazione 2014
- 2020» e dal Sistema di gestione e controllo del programma;
Decreta:
1. Definizioni
Ai fini del presente avviso, si applicano le seguenti definizioni:
1. Misure che non costituiscono aiuti di Stato: misure riferite ai
casi in cui le attivita' dell'organismo o dell'infrastruttura di
ricerca sono quasi esclusivamente di natura non economica, laddove
l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda
a un'attivita' necessaria e direttamente collegata al funzionamento
dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente
legata al suo uso non economico principale e che abbia portata
limitata. A norma della disciplina europea riportata nella
comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione tale e' il caso laddove
l'attivita' economica assorba esattamente gli stessi fattori di
produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale
fisso) delle attivita' non economiche e la capacita' destinata ogni
anno a tali attivita' economiche non superi il 20% della pertinente
capacita' annua complessiva dell'entita';
2. Soggetto proponente (di seguito, anche solo proponente): l'ente
pubblico di ricerca vigilato dal MIUR, compreso fra quelli di cui
all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016, o l'universita' e le
istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi
comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale) individuato dal
MIUR quale soggetto ammesso a presentare la proposta progettuale di
cui al presente avviso, nonche' responsabile dell'attuazione della
stessa. Tale definizione vale anche nella fase successiva alla
pubblicazione del decreto di concessione del finanziamento;
3. Soggetto co-proponente (di seguito, anche solo co-proponente):
soggetto pubblico di cui al decreto legislativo n. 218/2016 e/o le
Universita' e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque
denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento
speciale), che partecipa alla proposta progettuale come partner del
soggetto proponente. Tale definizione vale anche nella fase
successiva alla pubblicazione del decreto di concessione del
finanziamento;
4. Beneficiario/i, ai sensi del regolamento UE 1303/2013 (di
seguito, anche solo beneficiario) organismo pubblico responsabile
dell'avvio e dell'attuazione della proposta progettuale. Nel presente
avviso, tale organismo e' individuato anche come «soggetto
proponente» e «soggetto co-proponente»;
5. Unita' operativa: istituto, dipartimento, laboratorio, sede
operativa o altra forma nella quale si articola la struttura
organizzativa e di ricerca e sviluppo del proponente o del
co-proponente che viene direttamente coinvolta nella proposta
progettuale. L'Unita' operativa deve insistere su una unica sede e
fare riferimento ad un insieme di risorse stabili (personale e
attrezzature) facenti parte della struttura organizzativa e di
ricerca e sviluppo del proponente o del co-proponente;
6. Infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o
infrastruttura): gli impianti, le risorse e i relativi servizi
utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei
rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di
strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali
collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le
infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e
della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale
informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro
mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono
essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata
di risorse) in conformita' all'art. 2, lettera a), del regolamento
(CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al
quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per
un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
7. Infrastruttura di ricerca pre-progetto: l'infrastruttura di
ricerca esistente all'atto della presentazione della domanda;
8. Infrastruttura di ricerca potenziata: gli impianti, le risorse e
i relativi servizi costituenti tutta o parte dell'infrastruttura
esistente e che saranno oggetto del potenziamento. Il potenziamento
dell'infrastruttura di ricerca esistente potra' riguardare una o piu'
tipologie di intervento tra: (i) il potenziamento diffuso di tutta
l'infrastruttura di ricerca, (ii) il potenziamento di una sua parte
circoscritta, (iii) il potenziamento in termini di ampliamento
(estensione) dell'infrastruttura di ricerca esistente. La disciplina
relativa alle misure che non costituiscono aiuti di stato si
applichera' a quelle parti dell'infrastruttura che beneficeranno del
potenziamento: all'intera infrastruttura di ricerca, alla parte
circoscritta che beneficera' del potenziamento, all'ampliamento che
verra' realizzato con il progetto proposto;
9. Area meno sviluppata (MS): comprende le regioni il cui PIL
pro-capite e' inferiore al 75% della media del PIL dell'UE-27
(Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia);
10. Area in transizione (TR): comprende le regioni il cui PIL
pro-capite e' compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL
dell'UE-27 (Abruzzo, Molise e Sardegna);
11. Area del programma: una zona geografica coperta da un programma
specifico o, nel caso di un programma che copre piu' di una categoria
di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di
regioni. Nel caso specifico del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020,
trattasi dell'area geografica corrispondente alle regioni in
transizione: Abruzzo, Molise e Sardegna e alle regioni meno
sviluppate: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia;
12. Area al di fuori dell'Area del programma: aree del territorio
nazionale non ricomprese nell'Area del programma;
13. Compagine di progetto: l'insieme di soggetto proponente e
co-proponente/i;
14. ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures:
Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca che
contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo
delle infrastrutture di ricerca in Europa e svolge il ruolo di
agevolare le iniziative multilaterali e le negoziazioni
internazionali in materia di utilizzo e sostenibilita'. ESFRI
realizza periodicamente la Roadmap delle infrastrutture di ricerca di
dimensione pan-europea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze
fondamentali, alle scienze della vita, all'ambiente, societa',
patrimonio culturale, energia. L'ESFRI e' stato costituito
nell'aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell'Unione europea del
giugno 2001;
15. CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui
all'art. 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
16. Variazione soggettiva: ogni variazione al piano finanziario e
alle attivita' originariamente previste dal progetto dovuta a
modifica occorsa ai soggetti beneficiari a seguito di fusione e/o
incorporazione o altri fenomeni successori;
17. Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al piano
finanziario e alle attivita' originariamente previste dal progetto;
18. In itinere: il periodo decorrente dalla sottoscrizione
dell'atto d'obbligo alla data di consegna dell'ultimo atto di
rendicontazione;
19. Ex post: il periodo successivo alla data di consegna
dell'ultimo atto di rendicontazione;
20. PON: Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014
- 2020 a titolarita' del MIUR;
21. FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
e ss.mm.ii.;
22. Obiettivo finale: lo scopo del progetto, mirato alla
realizzazione di beni e servizi rispondenti alle esigenze individuate
nella proposta coerente con le finalita' dell'avviso di cui al
seguente art. 2. L'obiettivo finale si concretizza in risultati
(prodotti/processi/servizi) definiti dalle caratteristiche e dalle
prestazioni da ottenere, dalle specifiche quantitative da conseguire
e dalle principali problematiche tecnico-scientifiche o tecnologiche
da risolvere. L'obiettivo finale del progetto viene perseguito
tramite uno o piu' obiettivi realizzativi;
23. Obiettivo realizzativo: sono i principali moduli o elementi
componenti del prodotto/processo/servizio che si intende sviluppare,
come risultati intermedi o parziali, funzionanti nonche' funzionali e
necessari per il conseguimento dell'obiettivo finale del progetto. Un
obiettivo realizzativo viene descritto dalle attivita' necessarie,
dai suoi attuatori (con riferimento ai soggetti proponenti e
co-proponenti), nonche' dai costi e dai tempi necessari per la sua
implementazione;
24. Coordinatore scientifico di progetto: e' colui/colei il
quale/la quale e' responsabile della qualita' e dei contenuti
scientifici del progetto e della aderenza delle attivita' svolte con
gli obiettivi previsti. Pianifica le attivita' del progetto in fase
di proposta e ne segue l'andamento in fase di attuazione, monitorando
eventuali scostamenti e proponendo al legale rappresentante del
soggetto proponente eventuali variazioni legate a motivi
tecnico-scientifici. E' responsabile della documentazione
tecnico-scientifica di rendicontazione, intermedia e finale.
Il coordinatore scientifico di progetto deve essere dotato di
elevata qualificazione scientifica nel campo delle infrastrutture di
ricerca.
Per soggetti di cui al successivo art. 3, comma 1, lettera da a) a
q), deve essere un dipendente a tempo indeterminato presso il
soggetto proponente nei seguenti profili/figure:
a) ricercatore, primo ricercatore o dirigente di ricerca;
b) tecnologo, primo tecnologo o dirigente tecnologo;
c) ricercatore astronomo, astronomo associato o astronomo
ordinario.
Per il soggetto di cui al successivo art. 3, comma 1, lettera r),
deve essere un dipendente presso il soggetto proponente nei seguenti
profili/figure:
a) ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, lettera b)
della legge n. 240/2010, purche' abbia ottenuto la valutazione
positiva (obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal
comma 5 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a seguito
del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
b) ricercatore a tempo indeterminato, dipendente a tempo
indeterminato presso il soggetto proponente;
c) professore associato o professore ordinario, dipendente a
tempo indeterminato presso il soggetto proponente;
25. Responsabile scientifico per obiettivo realizzativo: e'
colui/colei il quale/la quale e' responsabile della qualita' e dei
contenuti tecnico-scientifici e dei tempi di attuazione del suo
obiettivo realizzativo e affianca il coordinatore scientifico nella
gestione complessiva del progetto. Supporta, altresi', il
coordinatore nella redazione della relazione tecnica bimestrale e
della redazione della relazione tecnica di fine progetto
sull'andamento delle attivita' di progetto. Il responsabile
scientifico per obiettivo realizzativo deve essere un dipendente a
tempo indeterminato presso il proponente o eventuali co-proponenti
nei seguenti profili/figure:
a) ricercatore, primo ricercatore o dirigente di ricerca;
b) tecnologo, primo tecnologo o dirigente tecnologo;
c) ricercatore astronomo, astronomo associato o astronomo
ordinario;
d) ricercatore a tempo indeterminato;
e) professore associato o professore ordinario.
Il responsabile scientifico per obiettivo realizzativo puo' essere
altresi' un ricercatore a tempo determinato, presso il proponente o
eventuali co-proponenti, di cui all'art. 24, lettera b) della legge
n. 240/2010, purche' abbia ottenuto la valutazione positiva
(obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal comma 5
dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a seguito del
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
26. Referente scientifico per obiettivo realizzativo: riferisce al
responsabile scientifico di obiettivo realizzativo sull'andamento
delle attivita' relative all'obiettivo realizzativo affidate alle
unita' operative in capo all'eventuale ulteriore partecipante
all'obiettivo realizzativo, laddove presente. E' tenuto a segnalare
tempestivamente eventuali criticita'. Il referente scientifico per
obiettivo realizzativo deve essere un dipendente a tempo
indeterminato presso il proponente o eventuali co-proponenti nei
seguenti profili/figure:
a) ricercatore, primo ricercatore o dirigente di ricerca;
b) tecnologo, primo tecnologo o dirigente tecnologo;
c) ricercatore astronomo, astronomo associato o astronomo
ordinario;
d) ricercatore a tempo indeterminato;
e) professore associato o professore ordinario.
Il referente scientifico per obiettivo realizzativo puo' essere
altresi' un ricercatore a tempo determinato, presso il proponente o
eventuali co-proponenti, di cui all'art. 24, lettera b) della legge
n. 240/2010, purche' abbia ottenuto la valutazione positiva
(obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal comma 5
dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a seguito del
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;
27. Responsabile amministrativo del progetto: personale dirigente o
non dirigente a tempo indeterminato del soggetto proponente,
responsabile della gestione della documentazione
finanziario-amministrativa, di rendicontazione intermedia e finale da
produrre al MIUR;
28. Referente amministrativo degli eventuali co-proponenti:
personale dirigente o non dirigente a tempo indeterminato del/i
soggetto/i proponente/i che si interfaccia con il responsabile
amministrativo del progetto in merito alla documentazione
finanziario-amministrativa per la rendicontazione intermedia e finale
da produrre al MIUR;
29. Commissione di valutazione delle proposte progettuali (di
seguito anche solo CDV o Commissione): la Commissione le cui funzioni
sono definite all'art. 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 2017,
n. 999;
30. Esperto tecnico-scientifico (di seguito anche solo ETS):
l'esperto le cui funzioni sono dettagliate all'art. 13, commi 2 e
seguenti, del presente avviso;
31. Esperto economico-finanziario (di seguito anche solo EEF):
l'esperto le cui funzioni sono dettagliate all'art. 13, commi 2, 5 e
10, del presente avviso;
32. Gruppo istruttorio (di seguito anche solo GI): il Gruppo
istruttorio le cui funzioni sono definite all'art. 6 del decreto
ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999.
2. Finalita' dell'avviso
1. Il presente avviso prevede il finanziamento di progetti
finalizzati al potenziamento delle infrastrutture di ricerca
individuate dal MIUR come prioritarie nel PNIR 2014-2020 e
ammissibili per l'accesso ai fondi del PON; si tratta delle
infrastrutture di ricerca funzionali all'implementazione di progetti
che risultino rispondenti ad uno o piu' ambiti ESFRI e che risultino,
altresi', di notevole impatto sulle traiettorie della Strategia
nazionale di specializzazione intelligente, con la capacita' di
garantire l'autosostentamento nel medio e lungo termine ed attivare
interventi nelle regioni meno sviluppate o in transizione.
2. I progetti di potenziamento dell'infrastruttura di ricerca
esistente (infrastruttura di ricerca pre-progetto) potranno
riguardare una o piu' tipologie di intervento tra: (i) il
potenziamento diffuso di tutta l'infrastruttura di ricerca, (ii) il
potenziamento di una sua parte circoscritta, (iii) il potenziamento
in termini di ampliamento (estensione) dell'infrastruttura di ricerca
esistente.
3. Il progetto di potenziamento dell'infrastruttura di ricerca e'
ritenuto completato quando tutte le attivita' previste nel progetto
finanziato con il decreto di concessione e le variazioni consentite
risultino realizzate e l'infrastruttura di ricerca potenziata
pienamente utilizzabile; inoltre, detto progetto e' ritenuto
completato quando tutti i pagamenti previsti siano stati effettuati
dai beneficiari ed il relativo contributo pubblico sia stato
corrisposto ai medesimi beneficiari.
4. Gli effetti previsti dal potenziamento dovranno avere una
efficacia di almeno 10 anni decorrenti dal pagamento del saldo finale
ai soggetti beneficiari.
5. Ai fini del rispetto del punto 20 della comunicazione 2014/C
198/01 della Commissione, l'infrastruttura di ricerca potenziata che
beneficera' delle misure che non costituiscono aiuti di Stato
previste dal presente avviso dovra' essere utilizzata quasi
esclusivamente per attivita' di natura non economica, ovvero per
attivita' economica purche' unicamente finalizzata alla copertura
delle spese correnti di ricerca in una misura non superiore al 20%
della capacita' annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca
potenziata. Tale condizione deve rimanere soddisfatta per il numero
di anni indicati al precedente comma 4.
6. Laddove l'infrastruttura di ricerca potenziata svolga sia
attivita' economiche sia non economiche, i due tipi di attivita', i
loro costi, finanziamenti e ricavi dovranno essere chiaramente
separati mediante sistemi di contabilita' separata. Laddove le
infrastrutture di ricerca potenziate siano distribuite, tale
separazione deve essere a livello di sito e a livello aggregato.
7. Ai fini del mantenimento della stabilita' delle operazioni ai
sensi dell'art. 71 del regolamento 1303/2013, laddove - entro 5 anni
dal pagamento finale al/i beneficiario/i - si verifichi un cambio di
proprieta' di un'infrastruttura di ricerca che procuri un vantaggio
indebito a un'impresa o a un ente pubblico ovvero una modifica
sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli
obiettivi originari, l'agevolazione finanziaria all'operazione
concessa in virtu' del presente avviso deve essere rimborsata dal
beneficiario/i, in proporzione al periodo per il quale tali requisiti
non sono stati soddisfatti. Il termine dei 5 anni e' elevato a 10
anni qualora l'infrastruttura di ricerca sia soggetta a
delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea. Tali vincoli si
applicano all'intera infrastruttura di ricerca o ad una sua parte in
funzione della tipologia di potenziamento prevista.
8. Le infrastrutture di ricerca individuate, in accordo con il
PNIR, sono:
a. Aerosols Clouds and Traces gases Research Infrastructure
Network (di seguito, anche solo ACTRIS - RI);
b. Central European Research Infrastructure Consortium,
costituito in ERIC con decisione di esecuzione della Commissione
europea 2014/392/UE del 24 giugno 2014 (di seguito, anche solo
CERIC-ERIC);
c. Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities,
costituito in ERIC con decisione di esecuzione della Commissione
europea 2014/526/UE del 6 agosto 2014 (di seguito, anche solo
DARIAH-ERIC);
d. Distributed High Throughput Computing and Storage - DHTCS (ora
confluito nel progetto IPCEI-HPC-BDA - Important Project of Common
European Interest on High Performance Computing and Big Data enabled
Applications, come documentato nel Piano triennale di attivita'
dell'INFN 2016-2018 e nel FOE 2017 - decreto ministeriale n. 608
dell'8 agosto 2017 - di seguito, anche solo IPCEI-HPC-BDA);
e. European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory
Infrastructure, costituito in ERIC con decisione di esecuzione (UE)
2017/996/UE della Commissione del 9 giugno 2017 (di seguito, anche
solo ECCSEL-ERIC);
f. European Life-science Infrastructure for Biological
Information (di seguito, anche solo ELIXIR);
g. European Marine Biological Resource Centre (di seguito, anche
solo EMBRC);
h. European Multidisciplinary Seafloor and water column
Observatory, costituito in ERIC con decisione di esecuzione (UE)
2016/1757/UE della Commissione del 29 settembre 2016 (di seguito,
anche solo EMSO-ERIC);
i. European Plate Observing System (di seguito, anche solo EPOS);
j. The European Research Infrastructure for Imaging Technologies
in Biological and Biomedical Sciences (EuroBioImaging, di seguito
anche solo EuBI);
k. Integrated Carbon Observation System, costituito in ERIC con
decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/2097/UE del 26
ottobre 2015 (di seguito, anche solo ICOS-ERIC);
l. European Research Infrastructure for Heritage (di seguito,
anche solo E-RHIS);
m. Cubic Kilometre Neutrino Telescope (di seguito, anche solo
KM3-NET);
n. e-Science European Infrastructure for Biodiversity and
Ecosystem Research, costituito in ERIC con decisione di esecuzione
della Commissione europea 2017/499/UE del 17 marzo 2017 (di seguito,
anche solo LIFEWATCH-ERIC);
o. Laboratori nazionali del Gran Sasso (di seguito, anche solo
LNGS);
p. Laboratori nazionali del Sud (di seguito, anche solo LNS);
q. Sardinia Radio Telescope (di seguito, anche solo SRT);
r. Southern Europe Thomson Back-Scattering Source for Applied
Research (di seguito, anche solo STAR).
3. Soggetti ammissibili
1. I soggetti proponenti ammessi alla presentazione della proposta
progettuale per le infrastrutture di ricerca individuate sono i
seguenti:
a. il Consiglio nazionale delle ricerche per l'infrastruttura
ACTRIS - RI;
b. l'Area Science Park di Trieste per l'infrastruttura CERIC -
ERIC;
c. il Consiglio nazionale delle ricerche per l'infrastruttura
DARIAH - ERIC;
d. l'Istituto nazionale di fisica nucleare per l'infrastruttura
DHTCS (ora IPCEI-HPC-BDA);
e. l'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale
per l'infrastruttura ECCSEL - ERIC;
f. il Consiglio nazionale delle ricerche per l'infrastruttura
ELIXIR;
g. la Stazione zoologica Anton Dohrn per l'infrastruttura EMBRC;
h. l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per
l'infrastruttura EMSO - ERIC;
i. l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per
l'infrastruttura EPOS;
j. il Consiglio nazionale delle ricerche per l'infrastruttura
EuBI;
k. il Consiglio nazionale delle ricerche per l'infrastruttura
ICOS - ERIC;
l. il Consiglio nazionale delle ricerche per l'infrastruttura
E-RIHS;
m. l'Istituto nazionale di fisica nucleare per l'infrastruttura
KM3-NET;
n. il Consiglio nazionale delle ricerche per l'infrastruttura
LIFEWATCH - ERIC;
o. l'Istituto nazionale di fisica nucleare per l'infrastruttura
LNGS;
p. l'Istituto nazionale di fisica nucleare per l'infrastruttura
LNS;
q. l'Istituto nazionale di astrofisica per l'infrastruttura SRT.
Tali enti/istituzioni di ricerca sono identificati come soggetti
proponenti in quanto destinatari di specifici finanziamenti a valere
sul Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca (FOE);
r. L'Universita' della Calabria per l'infrastruttura STAR.
L'Universita' della Calabria e' identificata quale soggetto
proponente in quanto gerente l'attivita' scientifica, organizzativa e
gestionale dell'infrastruttura, ai sensi del decreto del rettore
dell'Universita' n. 1313 del 28 ottobre 2016.
2. Per ciascuna infrastruttura di ricerca, il soggetto proponente
puo' partecipare da solo o in compagine con uno o piu' soggetti
co-proponenti. In quest'ultimo caso, tutti i soggetti partecipanti
alla compagine dovranno stipulare un accordo ex art. 15 di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplini la gestione comune del
finanziamento pubblico, i ruoli e le responsabilita' di ciascun
soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. Resta fermo
che la responsabilita' finanziaria nei confronti del MIUR verte solo
in capo al soggetto proponente. Pertanto, il proponente, anche ove
agisca in compagine, sara' responsabile dell'importo concesso dal
MIUR e sara' chiamato a rispondere dell'attuazione dell'intero
progetto; sara' altresi' tenuto al rimborso, nei casi di cui all'art.
19 del presente avviso dell'intero ammontare delle risorse erogate
dal MIUR.
3. In particolare l'accordo, di cui al precedente comma 2, dovra'
indicare almeno:
a. la responsabilita' nei confronti del MIUR del soggetto
proponente, individuato nell'elenco di cui sopra, in ordine al
coordinamento delle attivita' progettuali, all'attuazione del
progetto ed a tutte le responsabilita' finanziarie a questo connesse;
b. la ripartizione delle attivita' e delle responsabilita' tra il
proponente ed il/i co-proponente/i relativamente alla realizzazione
del progetto;
c. la ripartizione finanziaria e la descrizione dei flussi
finanziari tra il proponente ed il/i co-proponente/i;
d. le eventuali azioni di rivalsa del proponente nei confronti
del/i co-proponente/i nel caso di mancato adempimento degli obblighi
previsti nel medesimo accordo o dal presente avviso e/o disciplinare,
che comportino la revoca del finanziamento in danno del soggetto
proponente;
e. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a
gestire l'infrastruttura di ricerca, garantendone la sostenibilita'
economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la
conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal
pagamento finale al beneficiario e a non dismettere i singoli beni
prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza
una preventiva autorizzazione del MIUR;
f. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente
ad assicurare la stabilita' del progetto entro i limiti di cui
all'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
g. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a
garantire il rispetto della soglia del 20% della eventuale attivita'
economica svolta (ai sensi del punto 20 della comunicazione 2014/C
198/01 della Commissione) e, al tal fine, l'impegno a tenere una
contabilita' separata relativamente alle attivita' economiche e non
economiche e con le modalita' indicate al precedente art. 2, comma 6;
h. le modalita' ed i tempi necessari al trasferimento delle
risorse erogate dal MIUR dal soggetto proponente al/i
co-proponente/i;
i. l'impegno, da parte di tutti i partecipanti alla compagine, di
osservare gli obblighi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (Pubbl. Gazzetta Ufficiale
n. 129 del 4 giugno 2013);
j. la delega al proponente, da parte di tutti i partecipanti alla
compagine, di sottoscrivere per loro conto, a corredo della domanda
di partecipazione, la presa d'atto (allegato C) relativa agli
obblighi di cui alla precedente lettera i.
4. L'accordo, di cui al precedente comma 2, dovra', inoltre,
riportare le responsabilita' finanziarie di ciascun membro della
compagine nei casi di inadempimento relativo alle attivita' di
progetto, ognuno per le quote di attivita' spettanti, fermo restando
che il MIUR si rivarra' solo sul proponente per l'intero importo.
5. Nei casi previsti dai commi che precedono, il soggetto
proponente dovra' essere autorizzato nell'accordo dal/i soggetto/i
co-proponente/i a:
a. rappresentare la compagine nei rapporti con il MIUR;
b. presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del
mantenimento delle stesse, in nome e per conto del/i co-proponente/i,
il progetto e l'eventuale variazione dello stesso;
c. sottoscrivere, in nome e per conto del/i co-proponente/i, la
domanda, gli allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale, il
disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal
MIUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
del rapporto concessorio;
d. presentare, in nome e per conto del/i co-proponente/i, le
domande di pagamento, acquisire le erogazioni per l'intera compagine
e disporre il trasferimento al/i co-proponente/i delle quote di loro
spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo accordo;
e. presentare una relazione tecnica bimestrale sull'andamento
delle attivita' di progetto e una relazione tecnica di fine progetto.
6. L'accordo, di cui al comma 2, deve essere firmato dai legali
rappresentanti del soggetto proponente e del/i co-proponente/i, od
anche da procuratore munito di procura speciale.
7. La durata temporale dell'accordo di cui al comma 2 che precede
e' di almeno 10 anni, decorrenti dal pagamento finale al proponente,
ai sensi dell'art. 71 del regolamento 1303/2013.
4. Risorse utilizzate
1. Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati a
valere sull'Asse II - Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione
2014-2020, che prevede una dotazione finanziaria complessiva di euro
286.094.904,00. Le risorse sono distribuite secondo la seguente
ripartizione:
a) euro 34.083.920,00 sono riservati per l'Area in transizione;
b) euro 252.010.984,00 sono riservati per l'Area meno sviluppata;
2. Il Comitato di sorveglianza del PON Ricerca e Innovazione
2014-2020 ha approvato l'applicazione dell'art. 70, paragrafo 2,
lettera b) del regolamento 1303/2013. Alla luce di cio' sara'
possibile realizzare investimenti localizzati al di fuori dell'Area
del programma, a patto che il vantaggio che ne consegua sia a favore
dell'Area del programma, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) una quota non superiore al 15% del sostegno del PON a ciascun
progetto potra' essere spesa per investimenti localizzati al di fuori
dell'Area del programma a condizione che il vantaggio sia a favore
dell'Area del programma;
b) per il combinato disposto degli articoli 70 e 93 del
regolamento 1303/2013, tali risorse devono essere imputate pro quota
per ciascuna delle due aree; a tal fine, il soggetto proponente
dovra' indicare l'imputazione delle risorse, indicandola nella
«Scheda tecnica di proposta progettuale» di cui all'allegato B) al
presente avviso, in ragione della ricaduta che tali investimenti
produrranno in ciascuna delle due distinte aree.
3. La dotazione di cui al precedente comma e' integrata con euro
40.000.000,00 di risorse FSC provenienti dal Piano Stralcio «Ricerca
e Innovazione» 2015 - 2017 a beneficio di investimenti localizzati
nell'Area del programma, di cui fino ad un importo massimo di euro
2.600.000,00 destinato ad investimenti localizzati fuori dall'Area
del programma e prioritariamente per le finalita' di cui al
successivo art. 16, comma 4. Il MIUR si riserva di integrare detta
quota per garantire il finanziamento degli interventi ritenuti
ammissibili.
4. Le risorse di cui sopra verranno utilizzate sulla base della
graduatoria e delle risorse disponibili.
5. Massimali di investimento - Intensita' del finanziamento
1. L'intensita' del finanziamento copre il 100% dei costi
ammissibili fino ad un importo massimo di euro 20.000.000,00 per
ciascun progetto.
2. Il costo totale del progetto presentato ed il finanziamento
richiesto a valere sul presente avviso non devono essere inferiori ad
euro 5.000.000,00.
3. Laddove il soggetto proponente intenda presentare un progetto
avente un costo totale superiore all'importo di euro 20.000.000,00,
deve indicare le fonti di finanziamento per la copertura della parte
eccedente l'importo massimo ammissibile. In tale eventualita', ai
sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del regolamento 1303/2013, fermo
restando che un'operazione puo' ricevere sostegno da uno o piu' fondi
SIE oppure da uno o piu' programmi e da altri strumenti dell'Unione,
si ribadisce che le singole voci di spesa indicate in una domanda di
pagamento nell'ambito del PON non possono ricevere il sostegno di un
altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito
di un altro programma e per ciascuna voce che costituisce la parte
eccedente si applicano tutte le condizioni previste dal presente
avviso e dal decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999.
4. Il Comitato di sorveglianza del PON Ricerca e Innovazione
2014-2020 ha approvato l'applicazione dell'art. 70, paragrafo 2,
lettera b) del regolamento 1303/2013, nelle modalita' di seguito
rappresentate:
a. possibilita' di riconoscere tra i soggetti beneficiari anche
soggetti localizzati al di fuori dell'Area del programma, ma comunque
ubicati nel territorio italiano, i quali potranno quindi realizzare
le proprie attivita' di rafforzamento infrastrutturale al di fuori
delle aree meno sviluppata ed in transizione, purche' sia garantito
che il progetto nel suo complesso:
abbia ricadute positive nell'Area del programma, in termini di
sinergie scientifiche ed investimenti funzionali al rafforzamento del
tessuto economico locale;
sia capace di contribuire allo sviluppo tecnologico tramite
l'accesso ad attrezzature, risorse e competenze scarsamente
reperibili nell'offerta di mercato locale, assicurando al contempo la
fruizione di servizi ad elevato contenuto di conoscenze non presenti
nei territori interessanti l'Area del programma;
b. le spese ammissibili sostenute in aree al di fuori dall'Area
del programma non potranno superare il 15% delle spese totali del
progetto di rafforzamento infrastrutturale, ammissibili al PON,
garantendo pertanto il rispetto del vincolo di cui all'art. 70,
paragrafo 2, lettera b), del regolamento 1303/2013;
c. verra' garantita per tutti i soggetti beneficiari
l'applicazione delle medesime procedure di gestione e controllo.
5. La eventuale quota eccedente il 15% del totale dei costi
ammissibili del progetto indicati fuori dall'Area del programma non
verra' finanziata.
6. La realizzazione della parte non agevolabile del progetto
rientra negli obblighi del beneficiario/i ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo finale.
6. Requisiti dei progetti
1. E' ammessa la presentazione di un solo progetto per ciascuna
infrastruttura di ricerca.
2. La proposta progettuale nel suo insieme dovra' rispettare tutti
i seguenti requisiti:
R1: ciascun soggetto proponente dovra' garantire la coerenza tra
l'azione di potenziamento infrastrutturale e la missione
dell'infrastruttura di ricerca. L'obiettivo che il progetto intende
perseguire dovra' risultare rispondente ad uno o piu' ambiti ESFRI,
alle finalita' del PON e, nello specifico del presente avviso, agli
obiettivi e alle priorita' PNIR;
R2: il progetto dovra' risultare di notevole impatto sulle
traiettorie di sviluppo della SNSI;
R3: in accordo con le priorita' di investimento del PON (Asse II,
Linea di azione II.1), il progetto dovra' riguardare potenziamento,
ampliamento e modernizzazione delle infrastrutture di ricerca
individuate sul territorio nazionale, al fine di:
a. rafforzarne l'impatto e il rilievo europeo;
b. sostenere le comunita' dei ricercatori con competenze e
tecnologie italiane, partecipando alla realizzazione della Roadmap
ESFRI;
c. potenziare le caratteristiche di unicita' e/o eccellenza in
tutto il territorio nazionale;
R4: il progetto dovra' descrivere il soggetto proponente e gli
eventuali soggetti co-proponenti, nonche' il loro modello
organizzativo;
R5: il progetto dovra' descrivere l'obiettivo finale e la
motivazione della sua scelta;
R6: il progetto dovra' descrivere l'articolazione delle singole
attivita' proposte per obiettivi realizzativi, che concorrano alla
realizzazione dell'obiettivo finale con una chiara descrizione della
loro funzionalita' e necessita';
R7: il progetto dovra' descrivere la tempistica con riferimento
alle relative attivita';
R8: il progetto dovra' descrivere il ruolo di ciascun
partecipante in ciascuna attivita' del progetto;
R9: il progetto dovra' articolare il costo per ciascun obiettivo
realizzativo e per ciascuno dei beneficiari;
R10: il progetto dovra' elencare tutti i beni e servizi
strumentali oggetto della proposta progettuale e fornire una stima
preliminare dei costi degli stessi;
R11: il progetto dovra' presentare un piano di gestione che
evidenzi la capacita' prospettica dell'infrastruttura di ricerca di
autosostenersi per il periodo indicato all'art. 2, comma 4;
R12: Il progetto dovra' stimare l'impatto potenziale in termini
di ricadute sul territorio anche in riferimento alle attivita' svolte
fuori dall'Area del programma, su aspetti quali la valorizzazione
dell'eccellenza scientifica, la creazione di conoscenza e
innovazione, la capacita' di contribuire allo sviluppo tecnologico e
alla competitivita' delle imprese, la capacita' di attrarre
investimenti e la capacita' di generare opportunita' di sviluppo e di
auto-sostenibilita' nel medio-lungo periodo;
R13: il progetto dovra' argomentare in merito al valore aggiunto,
a livello europeo, dell'iniziativa proposta e del contributo
finanziario richiesto;
R14: il progetto dovra' argomentare in merito alla rilevanza
scientifica e tecnologica dell'iniziativa proposta a livello
internazionale anche in coerenza con i requisiti ESFRI;
R15: il progetto dovra' illustrare la strategia prevista per
l'eventuale attivita' economica svolta dall'infrastruttura di ricerca
potenziata, unicamente finalizzata alla copertura delle spese
correnti di ricerca in una misura non superiore al 20% della
capacita' annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca
potenziata; laddove l'infrastruttura di ricerca potenziata svolga sia
attivita' economiche sia non economiche, i due tipi di attivita', i
loro costi, finanziamenti e ricavi dovranno essere chiaramente
separati mediante sistemi di contabilita' separata; laddove le
infrastrutture di ricerca potenziate siano distribuite, tale
separazione deve essere a livello di sito e a livello aggregato; il
presente requisito deve rimanere soddisfatto per l'intero periodo di
ammortamento (e comunque per la durata prescritta all'art. 2, comma
4);
R16: il progetto dovra' elencare elementi di valutazione e
verifica qualitativa e quantitativa dei risultati raggiunti (es.
deliverables e milestones).
7. Durata e termini di realizzazione del progetto
1. La durata massima di ciascuno dei progetti, indicata in sede di
presentazione della domanda di partecipazione, non deve superare i
32 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, salvo
richiesta di proroga.
2. E' ammessa un'unica proroga del progetto, fermo restando che la
durata complessiva del progetto stesso non puo' eccedere 36 mesi. La
richiesta di proroga e' approvata dal MIUR solo se adeguatamente
motivata dal proponente, previo nulla osta dell'ETS in itinere e
dell'EEF in itinere.
3. Le spese sostenute successivamente ai termini previsti nei due
commi precedenti non sono considerate ammissibili. In ogni caso non
saranno ammissibili spese sostenute oltre i termini previsti dalla
normativa di riferimento dei fondi SIE relativi al periodo di
programmazione in corso.
8. Spese ammissibili e divieto di cumulo
1. Le spese ammissibili sono quelle:
a. effettivamente sostenute dal beneficiario nel periodo di
ammissibilita' della spesa, come specificato nel successivo comma 7,
relative ai beni come riportati nell'allegato B) del presente avviso
e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti
contabili aventi valore probatorio equivalente;
b. tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e
completa tenuta della documentazione;
c. contabilizzate separatamente, in conformita' alle disposizioni
di legge e ai principi contabili.
2. Ai sensi dell'allegato I della comunicazione della Commissione
2014/C 198/01, le spese ammissibili corrispondono a spese per gli
investimenti in attivita' materiali ed immateriali; con riferimento a
questi ultimi si considerano ammissibili gli attivi riconducibili ai
beni che non esauriscono la loro utilita' in un solo periodo, ossia
manifestano i benefici economici lungo un arco temporale pluriennale.
3. In particolare, i costi ammissibili per il potenziamento
dell'infrastruttura di ricerca sono:
a. strumentazione scientifica, apparecchiature e macchinari di
ricerca e loro accessori «chiavi in mano», ovvero i componenti per la
realizzazione di una loro parte auto-consistente;
b. un ampliamento (estensione) di strumentazione scientifica,
apparecchiature e macchinari esistenti presso l'infrastruttura di
ricerca all'atto della presentazione della proposta, ovvero i
componenti per la realizzazione di una loro parte auto-consistente;
c. impianti tecnici generici strettamente funzionali e correlati
al progetto da asservire ad una apparecchiatura/macchinario o ad una
strumentazione scientifica;
d. licenze software e brevetti direttamente correlati al
potenziamento proposto.
4. Nella determinazione dei costi ritenuti ammissibili, si tiene
anche conto degli oneri per imballo, installazione, verifica di
conformita'/certificato di regolare esecuzione, spese di
immatricolazione, dazi, spese di sdoganamento purche' esplicitamene
stimati e indicati nei documenti di spesa del bene acquistato. I
costi si intendono franco sede di destinazione.
5. Sono comunque esclusi dall'ammissibilita' della spesa gli oneri
accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di
natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene,
penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi,
ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonche' le spese occorrenti per
le procedure di gara.
6. Sono inoltre esclusi i costi di personale per lavori in
economia, l'auto-fatturazione e la fatturazione reciproca nell'ambito
della compagine.
7. Le spese ammissibili decorrono dalla data di sottoscrizione
dell'atto d'obbligo. Cionondimeno e' facolta' dei proponenti iniziare
le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di
presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione
del CUP. L'amministrazione riconoscera' le spese solo sulla base del
decreto di concessione del finanziamento e del relativo atto
d'obbligo e comunque all'esito positivo dei controlli di cui all'art.
17 del presente avviso.
8. Ai fini della rendicontazione, i costi ammissibili afferenti
alle diverse tipologie di spesa sono da considerarsi al netto
dell'IVA nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di
presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di
IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
9. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene/servizio
rispetto al quale il beneficiario/i abbia gia' fruito, per lo stesso
bene, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o
comunitario.
10. Le spese sostenute fuori dall'Area del programma saranno
agevolabili fino ad un massimo del 15% dei costi massimi ammissibili
del progetto di cui all'art. 5, comma 1, come gia' riportato all'art.
5, comma 4, lettera b, del presente avviso.
11. Laddove il progetto sia parte di un progetto piu' ampio, al
fine di accertare un eventuale cumulo del finanziamento a valere sul
presente avviso con altri finanziamenti pubblici, nonche' di
verificare che l'ammontare complessivo dei finanziamenti configuri la
fattispecie del Grande progetto cosi' come definito all'art. 100 del
regolamento n. 1303/2013, il proponente deve indicare:
il costo complessivo del progetto, compresa la parte non
finanziata dal PON con il presente avviso;
eventuali ulteriori finanziamenti pubblici, anche a valere su
risorse dei Programmi operativi regionali, destinati alla
realizzazione del progetto piu' ampio.
9. Modalita' e termini di presentazione della domanda di
partecipazione
1. La domanda di partecipazione, conforme all'allegato A) di cui al
presente avviso, dovra' essere presentata in lingua italiana, a pena
di esclusione e di irricevibilita', esclusivamente tramite i servizi
dello sportello telematico SIRIO (https://sirio-miur.cineca.it) a
partire dalle ore 12,00 del 5 aprile 2018 ed entro e non oltre le ore
12,00 (CET) del 15 giugno 2018. A tal fine, il MIUR, all'apertura dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione,
inviera' tramite PEC al legale rappresentante del soggetto proponente
un'utenza abilitata alla presentazione della domanda di
partecipazione per ciascuna infrastruttura di ricerca per la quale e'
stato identificato come soggetto proponente ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del presente avviso. Tramite tale utenza sara' possibile
eseguire tutte le attivita' relative alla compilazione e trasmissione
della domanda di partecipazione e condividere con altre utenze
registrate la visualizzazione della domanda in compilazione.
2. Tramite lo sportello telematico di cui al comma 1 che precede
sara' possibile: registrare eventuali ulteriori utenze, consultare le
guide sull'utilizzo dei servizi, scaricare i modelli delle
dichiarazioni e degli altri allegati, richiedere supporto tecnico,
nonche' inoltrare eventuali richieste di chiarimenti per la
compilazione della domanda entro i termini prescritti all'art. 22,
comma 3, del presente avviso.
3. La domanda deve essere firmata digitalmente da parte del legale
rappresentante del soggetto proponente, completa di tutti i documenti
di cui all'art. 10. Eventuale documentazione integrativa che il
soggetto proponente intenda allegare alla presentazione della domanda
di finanziamento dovra' essere meramente a complemento e non
sostituiva di quanto direttamente riportato nell'allegato B. Tali
documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalita'
di invio, alle indicazioni previste dal presente avviso.
4. La domanda, inoltre, deve contenere, in accordo con l'allegato
B, i riferimenti del coordinatore scientifico di progetto e del
responsabile amministrativo del progetto.
5. Nella domanda di partecipazione il soggetto proponente dovra'
indicare tutte le unita' operative dove verra' implementato il
progetto.
6. La domanda e' resa nella forma di autocertificazione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con le
responsabilita' di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo decreto e
dovra' contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per
gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
7. Le domande presentate con modalita' e tempi diversi da quelli
sopra descritti saranno considerate irricevibili.
10. Dichiarazioni e documenti a corredo della domanda di
finanziamento
1. A corredo della domanda di partecipazione, da compilare secondo
l'allegato A), il proponente dovra' fornire, avvalendosi dello
sportello telematico SIRIO (https://sirio-miur.cineca.it), i
documenti di seguito indicati:
a. per ciascuna proposta progettuale, «Scheda tecnica di proposta
progettuale» di cui all'allegato B) al presente avviso, compilata e
firmata digitalmente dal legale rappresentante e dal coordinatore
scientifico di progetto;
b. in presenza di co-proponente/i, per ciascuna proposta
progettuale, copia dell'«accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990»,
contenente le indicazioni di cui all'art. 3 del presente avviso,
firmata digitalmente dal legale rappresentante del proponente e del/i
co-proponente/i;
c. per ciascuna proposta progettuale, copia conforme
all'originale dell'atto o degli atti attestanti la disponibilita' dei
locali/terreni/impianti e strumentazioni interessati dalla
realizzazione del potenziamento dell'infrastruttura di ricerca, ove
non gia' in uso a titolo di proprieta'. Se i titoli di disponibilita'
quali, ad esempio, comodato e affitto, prevedono una durata inferiore
ai 10 anni decorrenti dal pagamento finale al beneficiario/i, il
proponente e/o il/i co-proponente/i dovranno rilasciare idonea
dichiarazione di impegno a garantire l'efficacia del potenziamento
nei termini previsti dall'art. 2, comma 4, del presente avviso;
d. eventuali manifestazioni di interesse da parte del settore
produttivo;
e. eventuale lettera a firma del direttore generale dell'ERIC,
che dichiari che il progetto e' funzionale alle attivita' dell'ERIC
corrispondente;
f. per ciascuna proposta progettuale, presa d'atto del Codice di
comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165» (Pubbl. Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
2013), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto proponente, anche per conto del/i co-proponente/i, per
accettazione degli obblighi e dei doveri ivi contenuti (allegato C);
g. per ciascuna proposta progettuale, disciplinare di concessione
del finanziamento finalizzato al potenziamento delle infrastrutture
di ricerca sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto proponente, anche per conto del/i co-proponente/i, per
accettazione degli obblighi e dei doveri ivi contenuti (allegato D).
2. La documentazione di cui alle lettere a) e d) del comma che
precede dovra' essere redatta obbligatoriamente in lingua italiana e
in lingua inglese, riportando nelle due versioni i medesimi contenuti
di forma e di sostanza. In caso di difformita' tra le due versioni,
prevarra' quella in lingua italiana.
3. La documentazione di cui alla lettera e) del comma 1, laddove
presentata, dovra' essere redatta esclusivamente in lingua inglese.
11. Ricezione della proposta progettuale
1. Le domande di partecipazione all'avviso che risultassero
mancanti dei documenti elencati al comma 1 dell'art. 10 che precede,
fatto salvo quanto previsto alle lettera d) ed e), saranno
considerate irricevibili.
2. Fermo restando che e' ammessa la trasmissione di una sola
domanda di partecipazione per ciascuna infrastruttura di ricerca,
fino alla scadenza fissata per la presentazione della domanda e'
possibile modificare una proposta non ancora trasmessa. Nessun
documento puo' essere presentato autonomamente dopo la trasmissione
della domanda. Nessun documento puo' essere presentato autonomamente
dopo la data di scadenza per la presentazione della domanda.
3. Il MIUR non assume alcuna responsabilita' per lo smarrimento o
il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o
incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte
del soggetto proponente, ne' per eventuali disguidi informatici
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
12. Istruttoria formale-amministrativa della proposta progettuale
1. Per tutte le domande che perverranno entro i termini sopra
indicati, e' effettuata, di norma entro 45 giorni dalla chiusura dei
termini per la presentazione delle proposte, l'istruttoria
formale-amministrativa di ammissibilita' della domanda volta a
verificare il rispetto della modalita' di presentazione, della
completezza della documentazione obbligatoria richiesta e della
tempistica. Tale istruttoria e' effettuata dagli uffici della
Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la
valorizzazione della ricerca del MIUR.
2. Il MIUR si riserva la facolta' di richiedere regolarizzazioni
riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda di partecipazione, ad esclusione di
quelli incidenti sulla Scheda tecnica di proposta progettuale,
possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso
istruttorio. In tal caso, il MIUR assegna al soggetto proponente un
termine non superiore a 10 giorni perche' sia regolarizzata la
documentazione. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, la proposta e' esclusa dalla procedura di
valutazione. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura
del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile
della stessa.
3. Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente
la fase dell'istruttoria formale amministrativa saranno ammesse con
riserva alla valutazione effettuata da esperti tecnico-scientifici e
da esperti economico-finanziari, nominati dalla Commissione di
valutazione.
13. Modalita' di valutazione della proposta progettuale
1. La Commissione di valutazione delle proposte progettuali
nominata dal MIUR e' composta da 7 membri individuati dal CNGR tra
soggetti, italiani e/o stranieri, con comprovata professionalita' in
materia di infrastrutture di ricerca nell'ambito di un apposito
elenco ministeriale o dell'albo di esperti gestito dalla Commissione
europea. Il CNGR indica anche chi, tra i membri della Commissione,
assume le funzioni di Presidente. E' facolta' del CNGR indicare
membri supplenti della Commissione.
2. La Commissione, preso atto dei progetti ammessi con riserva alla
valutazione, nomina per ciascun progetto un Gruppo istruttorio
formato da 3 esperti tecnico - scientifici (ETS) e 1 esperto
economico - finanziario (EEF) per espletare la procedura di
valutazione di ciascun progetto. Designa altresi' uno degli ETS del
gruppo istruttorio come relatore per il progetto assegnato nei
confronti della Commissione.
3. Gli ETS, italiani e/o stranieri, sono individuati dalla
Commissione e nominati dal MIUR, nell'ambito di un apposito elenco
ministeriale o dell'albo di esperti gestito dalla Commissione
europea, secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in
assenza di conflitti di interesse.
4. Gli ETS effettuano la propria valutazione entro il termine e con
le modalita' indicate nella lettera di incarico, sulla base dei
criteri di cui all'art. 14 che segue.
5. L'EEF e' individuato ai sensi della vigente normativa in materia
di appalti pubblici di servizi o mediante convenzioni in corso oppure
nell'ambito di un apposito elenco ministeriale o dell'albo di esperti
della Commissione europea.
6. La valutazione della proposta progettuale da parte del gruppo
istruttorio procede in modo indipendente per ciascun ETS sulla base
della documentazione presentata, secondo un modello di Relazione
individuale di valutazione (di seguito anche solo RIV). Per ogni
criterio e' assegnato un punteggio entro un intervallo definito,
nonche' una soglia minima.
7. Ciascun ETS nelle singole RIV opera altresi' la valutazione di
congruita' e pertinenza dei singoli beni fornendo indicazioni sulla
numerosita' e costo unitario ritenuti congrui e pertinenti ai fini
degli obiettivi proposti.
8. Nelle singole RIV, inoltre, dovranno essere inseriti per ciascun
criterio i punteggi e relative motivazioni e le richieste di
eventuali approfondimenti necessari ai fini dell'attivita' di seguito
illustrata. Il relatore, infatti, dovra' effettuare la verifica in
loco prima della redazione del Rapporto di valutazione provvisorio
(di seguito, anche ESR provvisorio), riportante un giudizio
qualitativo e un punteggio numerico, sul quale dovra' essere
acquisito il consenso degli altri ETS del gruppo istruttorio. Il
portale web messo a disposizione dal MIUR fornisce una piattaforma
per il dialogo telematico fra gli esperti ed un tempo massimo per il
raggiungimento del consenso. Su proposta del GI sono ammesse fino ad
un massimo di 3 visite del relatore per ciascun progetto, da
effettuare presso le unita' operative indicate nella domanda di
partecipazione dal soggetto proponente.
9. A seguito del consenso degli altri esperti, l'ESR provvisorio
diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento
del consenso, spetta collegialmente alla Commissione la stesura
dell'ESR definitivo, tenendo conto dei singoli RIV.
10. L'esperto economico finanziario, dopo aver acquisito l'ESR
definitivo, si esprime sulla sostenibilita' economico finanziaria o
meno della proposta progettuale, accompagnata da un giudizio
motivato. L'eventuale valutazione di non sostenibilita' da parte
dell'EEF comporta la non ammissione alla graduatoria della proposta
progettuale.
11. Acquisiti tutti gli ESR definitivi e le valutazioni degli
esperti economico finanziari, la Commissione, per ciascun progetto e
nel rigoroso rispetto dei punteggi ricevuti negli ESR definitivi,
completa il proprio lavoro stilando la graduatoria dei progetti. La
Commissione, inoltre, analizza il budget di ogni progetto e le
relative indicazioni provenienti dall'ESR definitivo, determinando la
necessita' di ogni singolo bene contenuto nell'elenco, la
numerosita', il costo congruo, e, di conseguenza, sia l'ammontare
complessivo del finanziamento, sia proporzionalmente la
determinazione delle attivita' da realizzare fuori dall'Area del
programma, per un importo massimo pari al 15% dei costi ammissibili
di progetto.
12. Con proprio decreto, nel rispetto della graduatoria stilata
dalla Commissione di valutazione, il MIUR ammette a finanziamento i
progetti in ragione delle risorse disponibili rispettivamente
assegnate alle regioni in transizione ed alle regioni meno
sviluppate. Il MIUR si riserva di valutare la possibilita' di
finanziare quanto non coperto dalle risorse del FESR con le risorse a
valere sul FSC.
14. Criteri di valutazione della proposta progettuale
1. In accordo con i criteri di selezione previsti dal PON, la
valutazione della proposta progettuale si basa sui criteri generali e
sui criteri specifici elencati nella tabella che segue. In
particolare, i criteri di valutazione generali consentono di
verificare il contributo che il progetto fornisce al perseguimento
della strategia del PON, mentre i criteri di valutazione specifici
consentono di valutare il contributo che il progetto fornisce al
raggiungimento degli obiettivi propri della Linea di azione II.1,
priorita' di investimento 1a e delle finalita' del PNIR.
2. Ai criteri di seguito numerati da C1 a C9, di esclusiva
competenza degli ETS, corrisponde un intervallo di punteggio massimo
per valori interi in base al livello di soddisfacimento del criterio
stesso ed una soglia minima, come dettagliato nella tabella
successiva.
3. Le proposte progettuali che per ciascun criterio raggiungeranno
il punteggio individuato come soglia minima, tenuto fermo quanto
riportato al successivo comma 4, saranno inserite in graduatoria
dalla Commissione; le proposte progettuali che anche per un solo
criterio non raggiungeranno il punteggio individuato come soglia
minima non saranno inserite in graduatoria dalla Commissione.
4. Il criterio di sostenibilita' C10 «Sostenibilita'
economico-finanziaria del progetto» e' di esclusiva competenza
dell'EEF, che vi attribuisce una valutazione «sostenibile» o «non
sostenibile». L'eventuale valutazione di non sostenibilita' da parte
dell'EEF comporta la non ammissione alla graduatoria della proposta
progettuale.
5. In particolare, la valutazione della proposta progettuale si
basa sui criteri definiti nelle tabelle che seguono.
Parte di provvedimento in formato grafico
15. Formazione della graduatoria
1. L'attivita' di valutazione dei progetti si conclude con la
predisposizione di una graduatoria delle proposte progettuali. A
parita' di punteggio complessivo (somma del punteggio ottenuto nei
criteri da C1 a C9), prevarra' il progetto con il maggior punteggio
totale per la valutazione dell'impatto del progetto (somma del
punteggio ottenuto nei criteri da C7 a C9). A parita' anche di
questo, prevarra' il progetto con il maggior punteggio totale per la
valutazione della qualita' della proposta progettuale (somma del
punteggio ottenuto nei criteri da C3 a C6). In caso di ulteriore
parita', prevale il progetto con il maggiore importo complessivo dei
costi ammissibili a finanziamento. La graduatoria con gli importi
concessi e' pubblicata sul sito del MIUR entro, di norma, 180 giorni
dalla data di scadenza dei termini di presentazione della proposta
progettuale.
2. I progetti saranno finanziati, nei limiti delle risorse
disponibili, prioritariamente con le risorse del PON. Il MIUR si
riserva di finanziare la parte non coperta dal PON con risorse del
FSC.
3. Il MIUR provvede, nei giorni successivi alla data di
pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria sul
proprio sito, all'invio tramite PEC di apposita comunicazione ai
soggetti proponenti contenente l'esito del procedimento relativo alla
domanda presentata.
4. Il MIUR, sulla base della graduatoria, adotta il conseguente
decreto di concessione del finanziamento, che, opportunamente
registrato presso i competenti organi di controllo, e' trasmesso
tramite PEC al soggetto proponente, il quale dovra' formalmente
accettarlo entro 15 giorni mediante sottoscrizione dell'atto
d'obbligo. La mancata sottoscrizione dell'atto d'obbligo comporta la
rinuncia al finanziamento e la conseguente revoca del provvedimento
di concessione.
16. Variazioni di natura soggettiva ed oggettiva
1. In caso di variazioni di natura oggettiva o soggettiva, il
soggetto proponente e' tenuto a darne tempestiva comunicazione al
MIUR.
2. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle
ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori
derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. In
tali ipotesi, la compagine ridefinita dovra' garantire il
raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con i
criteri di cui al punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della
Commissione.
3. Fermo restando l'invarianza dell'importo complessivo del
finanziamento concesso ed il rispetto del relativo cronoprogramma di
spesa, nella fase di attuazione del progetto, sono consentite:
a. variazioni di spesa fino al limite del 5% dei singoli elementi
dell'elenco beni strumentali, a condizione che siano garantite la
qualita' e il raggiungimento degli obiettivi tecnico-scientifici
dichiarati;
b. variazioni di spesa fino al limite del 20% dei singoli
elementi dell'elenco beni strumentali, previo assenso dell'esperto
tecnico scientifico e approvazione del MIUR;
c. variazioni degli elementi dell'elenco beni strumentali
essenzialmente derivanti (e motivate) dal progresso tecnologico,
previo assenso dell'esperto tecnico-scientifico ed approvazione del
MIUR. La somma dei costi relativi ai beni oggetto di richiesta della
variazione non puo' eccedere il 20% del finanziamento concesso.
Qualunque eventuale variazione al cronoprogramma di spesa, cosi'
come comunicato nelle relazioni bimestrali, potra' essere sottoposta
all'attenzione dell'ETS ed e' comunque soggetta all'approvazione del
MIUR.
4. Premesso che la spesa sostenuta per le attivita' realizzate al
di fuori dall'Area del programma, ai sensi dell'art. 70 del
regolamento 1303/2013, non puo' in alcun modo eccedere il 15% della
spesa ammessa complessiva del progetto finanziato, tale percentuale
dovra' essere ricalcolata in funzione dell'effettiva spesa
complessivamente sostenuta. Poiche', tuttavia, l'ottenimento di
riduzioni dei prezzi di acquisto dei beni non puo' avere ricadute
negative sulla parte di attivita' realizzata al di fuori dell'area
del Programma, il MIUR finanziera' con risorse a valere sul FSC,
sulla base delle spese effettivamente sostenute, quanto eventualmente
non rimborsato dal FESR.
17. Rendicontazione e controlli in itinere
1. Il soggetto proponente, entro 30 giorni dall'effettuazione della
singola spesa progettuale, produce, mediante l'utilizzo di strumenti
e modalita' esclusivamente di tipo telematico, la complessiva
documentazione relativa alla spesa sostenuta e quietanzata. Con
cadenza bimestrale, secondo le modalita' indicate dal MIUR, il
soggetto proponente presenta la domanda di pagamento corredata da una
relazione tecnica sull'andamento del progetto e con l'indicazione di
eventuali variazioni. Il MIUR, all'esito positivo dei controlli di
cui al comma successivo, procede, entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda di pagamento, alla erogazione di quanto dovuto.
2. Nel corso dello svolgimento delle attivita' progettuali, nel
rispetto delle disposizioni regolamentari ed in coerenza con le norme
nazionali ed europee applicabili in materia, il MIUR svolge i
controlli di primo livello, anche avvalendosi di esperti individuati
ai sensi della vigente normativa, nonche' il monitoraggio del
rispetto di quanto previsto nel cronoprogramma di spesa aggiornato.
3. Eventuali esiti negativi delle valutazioni sopra richiamate
determineranno l'adozione da parte del MIUR di opportuni
provvedimenti.
4. Il finanziamento concesso verra' erogato esclusivamente al
soggetto proponente che ripartira' tra gli eventuali soggetti
co-proponenti le somme effettivamente sostenute e ritenute
ammissibili entro il quinto giorno dal ricevimento del contributo da
parte del MIUR.
5. Il proponente e' tenuto a produrre - entro il termine massimo di
60 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento del
saldo finale - la relazione tecnica finale relativa all'intero
progetto realizzato, comprovante l'avvenuto conseguimento
dell'obiettivo finale previsto dalla Scheda tecnica di proposta
progettuale cosi' come approvata.
18. Anticipo
1. E' facolta' del soggetto proponente richiedere l'anticipo per un
ammontare massimo non superiore al 10% del contributo totale del
progetto; tale richiesta deve essere esplicitata nella Scheda tecnica
di proposta progettuale (allegato B) indicando data di erogazione e
importo. In accordo con il cronoprogramma approvato, il MIUR
provvedera' ad erogare l'anticipo ove richiesto.
2. Al raggiungimento del 90% della erogazione della spesa
rendicontata e dichiarata ammissibile, il MIUR sospendera' le
ulteriori erogazioni fino alla domanda di pagamento del saldo finale.
Qualora il beneficiario, entro l'ottavo mese dalla data di erogazione
dell'anticipo, non abbia rendicontato spesa per almeno l'80%
dell'importo ricevuto a tale titolo, l'anticipo sara' recuperato a
valere sulle successive rendicontazioni di spesa.
19. Casi di riduzione, sospensione e revoca del finanziamento
1. Sulla base delle risultanze delle attivita' di controllo o di
altre modalita' di accertamento delle irregolarita', o anche in caso
di inosservanza di uno o piu' obblighi posti a carico del
beneficiario, il MIUR si riserva la facolta' di attivare procedimenti
amministrativi che determinino:
a) riduzione del finanziamento;
b) sospensione cautelativa del finanziamento;
c) revoca del finanziamento.
2. Il MIUR si riserva la facolta' di adottare il provvedimento di
riduzione del finanziamento qualora il beneficiario sia inadempiente,
ovvero commetta delle irregolarita' nello svolgimento dei propri
adempimenti. In particolare, in caso di:
a) attivita' svolta da soggetto non autorizzato;
b) mancato rispetto dell'obbligo di consentire verifiche;
c) variazioni sostanziali non autorizzate di cui all'art. 16,
comma 3, lettera b) e c);
d) non corretta esecuzione delle procedure di selezione del
contraente;
e) attivita' svolta in assenza di requisiti previsti (sede,
attrezzature, professionalita' degli operatori, ecc.);
3. Il MIUR si riserva la facolta' di adottare il provvedimento di
sospensione cautelativa del finanziamento qualora nei confronti del
beneficiario emergano gravi indizi di irregolarita' con riguardo alla
non completa/ritardata alimentazione del sistema informativo ovvero
mancato rispetto degli obblighi di pubblicita' indicati nel punto 2.2
dell'allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Il provvedimento di
sospensione ha efficacia fino al completo accertamento della
sussistenza o meno dei predetti indizi di irregolarita'. Nell'ipotesi
in cui l'irregolarita' sia accertata, il MIUR procede alla revoca del
finanziamento, sulla base di quanto indicato al comma successivo.
4. Il MIUR si riserva la facolta' di adottare il provvedimento di
revoca parziale o totale del finanziamento concesso, sulla base delle
verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:
a) mancato rispetto dei tempi di realizzazione previsti nel
cronoprogramma di spesa aggiornato fatti salvi i casi di forza
maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non
prevedibili;
b) mancato rispetto della durata massima del progetto prevista
dal presente avviso all'art. 7, comma 1 per la realizzazione del
progetto, salvo la concessione di proroga approvata di cui all'art.
7, comma 2;
c) mancata trasmissione della rendicontazione finale di spesa nei
termini prescritti, salvo deroghe e in tutti gli altri casi di
inadempienza degli obblighi assunti;
d) utilizzo delle attrezzature materiali ed immateriali acquisite
mediante i finanziamenti di cui al presente avviso per un fine
diverso da quello oggetto del finanziamento;
e) mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 71 del
regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di stabilita' delle operazioni;
f) mancato rispetto da parte dei beneficiari della soglia del 20%
della eventuale attivita' economica svolta dall'infrastruttura di
ricerca, ai sensi del punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01
della Commissione;
g) mancato mantenimento dell'efficacia del potenziamento di cui
all'art. 2, comma 4, del presente avviso;
h) ogni altro atto o fatto idoneo a compromettere il sano
svolgimento del progetto.
5. Qualora a seguito dei controlli saranno accertati errori e/o
inadempimenti sanabili, al beneficiario sara' richiesto di fornire
chiarimenti e/o integrazioni atti a sanare le criticita' riscontrate,
entro un termine perentorio indicato dal MIUR. Laddove il
beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sara' facolta' del
MIUR procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo,
nonche' adottare provvedimenti alternativi, che, nei casi piu' gravi,
potranno comportare anche la revoca del finanziamento ed il recupero
delle somme gia' erogate, inclusa la possibilita' di richiedere il
risarcimento del danno.
6. Nei casi di revoca di cui ai precedenti commi 4 e 5, si provvede
ai recuperi delle somme dovute anche operando compensazioni a valere
su altri trasferimenti/contributi del MIUR (FOE, FFO o progettuali)
riconosciuti al proponente. Medesima modalita' viene adottata nel
caso di recupero dell'anticipo nell'ipotesi di non sana gestione
dello stesso.
20. Interruzione
1. Nei casi di interruzione del progetto, unicamente per cause di
forza maggiore non imputabili al beneficiario/i, il MIUR, a seguito
delle opportune valutazioni, eroghera' il contributo spettante,
commisurato ai costi sostenuti e risultati ammissibili.
21. Obblighi di informazione e pubblicita'
1. Tutti i progetti finanziati a valere sulle risorse di cui al
presente avviso sono soggetti agli obblighi di informazione e
pubblicita'.
2. I beneficiari degli interventi sono tenuti al rispetto di quanto
prescritto al punto 2.2 dell'allegato XII del regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013.
22. Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il
responsabile del procedimento per il presente avviso e' il dirigente
pro-tempore dell'Ufficio VIII - Programmazione e promozione della
ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca
aerospaziale - della Direzione generale per il coordinamento, la
promozione e la valorizzazione della ricerca.
2. Il presente avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito istituzionale del MIUR.
3. Le richieste di informazione e/o chiarimenti relativi al
presente avviso potranno essere inviati esclusivamente tramite lo
sportello telematico SIRIO (https://sirio-miur.cineca.it) fino alle
ore 12,00 del 30 maggio 2018. Non saranno, pertanto, evase richieste
che perverranno in modalita' diversa.
4. Il presente avviso sara' inviato alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio per il
controllo preventivo di regolarita' contabile.
Roma, 28 febbraio 2018
Il direttore generale: Di Felice
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018, registrazione n.
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