MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 28 febbraio 2018 

Avviso  per  la   concessione   di   finanziamenti   finalizzati   al
potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione
II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. (18A02394) 
(GU n.78 del 4-4-2018)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                 per il coordinamento, la promozione 
                  e la valorizzazione della ricerca 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii.; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.  121  «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso  ai  documenti  amministrativi»  e  ss.mm.ii.  coordinata  ed
aggiornata dal  decreto  legislativo 30  giugno  2016,  n.  127,  dal
decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  222,  e  dal   decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 104; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 e ss.mm.ii., recante «Testo unico in materia di documentazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni» ed in particolare l'art. 53, recante disposizioni in
materia di «incompatibilita', cumulo di  impieghi  e  incarichi»  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  ss.mm.ii.,
recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81  «Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in  tema
di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della  legge  10  dicembre
2014, n. 183» e ss.mm.ii.; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  «Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni»
e ss.mm.ii.; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   «Codice
dell'amministrazione digitale» e ss.mm.ii.; 
  Visto il decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  «Attuazione
delle    direttive    2014/23/UE,     2014/24/UE     e     2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture»   e
ss.mm.ii.; 
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e ss.mm.ii ed in  particolare
l'art. 21 con  il  quale  sono  definite  le  funzioni  del  Comitato
nazionale dei garanti della ricerca (CNGR); 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 «Misure  urgenti  per
la crescita del Paese» e ss.mm.ii.; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  «Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni»
e ss.mm.ii.; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62  «Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013); 
  Visto il decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81  «Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in  tema
di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della  legge  10  dicembre
2014, n. 183» e ss.mm.ii.; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
maggio 2014 «Apertura di contabilita' speciali di tesoreria intestate
alle Amministrazioni centrali  dello  Stato  per  la  gestione  degli
interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  degli   interventi
complementari alla programmazione comunitaria»; 
  Vista la legge 27  dicembre  2006,  n.  296  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (Legge
finanziaria 2007) ed, in particolare, l'art. 1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica (di seguito anche solo FIRST) e ss.mm.ii.; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  218,  recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici  di  ricerca  ai
sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124», che all'art. 1
elenca gli enti pubblici di ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2009,
n. 16  «Regolamento  recante  la  riorganizzazione  degli  Uffici  di
diretta   collaborazione   presso   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
febbraio 2014, n. 98 «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  753  del  26  settembre  2014,
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'Amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca»  con  cui  e'   stata   disposta
l'articolazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'Amministrazione centrale; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  recante
«Disposizioni  per  il  coordinamento,   la   programmazione   e   la
valutazione  della   politica   nazionale   relativa   alla   ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7 che ha
previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai  vari  enti
di ricerca affluissero  in  un  unico  fondo  (Fondo  ordinario  enti
pubblici di ricerca,  di  seguito  anche  solo  FOE)  finanziato  dal
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  (di
seguito anche solo MIUR) il cui ammontare  e'  ripartito  annualmente
fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale; 
  Vista la legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  che  all'art.  5  ha
istituito, nello stato di  previsione  del  MIUR,  il  Fondo  per  il
finanziamento ordinario delle  Universita'  (di  seguito  anche  solo
FFO), relativo alla quota a carico del bilancio statale  delle  spese
per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle  universita',
comprese le  spese  per  il  personale  docente,  ricercatore  e  non
docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica; 
  Visto il decreto  ministeriale  9  agosto  2017,  n.  610,  recante
«Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento  ordinario  (FFO)
per l'anno 2017»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma  dell'art.
16 della legge 5 maggio 2009, n. 42»  con  il  quale  il  Fondo  aree
sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione  di  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unita' programmatica
e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e  sociale  tra
le diverse aree del Paese; 
  Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020  (di  seguito
anche solo PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio  2016,
che individua gli obiettivi, le azioni e  i  progetti  finalizzati  a
migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonche'
l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca  e  Innovazione»
di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017  a  valere  sul  FSC
2014 - 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  - n.
184 dell'8 agosto 2016; 
  Vista la delibera n. 1, approvata  dal  CIPE  il  1°  maggio  2016,
«Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020:  piano  stralcio  "ricerca  e
innovazione 2015-2017" integrativo del  Programma  nazionale  per  la
ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1,  comma  703,  lettera  d)  legge  n.
190/2014)»; 
  Vista la delibera n. 25, approvata dal  CIPE  il  10  agosto  2016,
«Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 -  aree  tematiche  nazionali  e
obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma  703,
lettere b) e c) della legge n. 190/2014, che al punto  2  prevede  le
«Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione»; 
  Vista  la  circolare  n.  1/2017  del  Ministro  per  la   coesione
territoriale e il Mezzogiorno, relativa agli adempimenti FSC  2014  -
2020 di cui alle delibere CIPE 25/2016  e  26/2016,  in  merito  alla
governance, modifiche e riprogrammazione  delle  risorse,  revoche  e
disposizioni finanziarie; 
  Viste la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC  «Ricerca
e Innovazione» 2015 - 2017, formulata da  parte  del  MIUR  con  note
prot. n. 1515 del 17 novembre 2016 e prot. n. 322 del 16 marzo  2017,
e  la  relativa  comunicazione  di  avvenuta  approvazione  di  detta
proposta di rimodulazione, resa con nota prot. 1584-P  del  2  maggio
2017,  da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le politiche di coesione; 
  Visti i documenti programmatico-strategici relativi  alla  Politica
nazionale della ricerca, quali il Programma operativo  nazionale  (di
seguito  anche  solo  PON)  «Ricerca  e  Innovazione»  2014-2020,  la
Strategia nazionale  di  specializzazione  intelligente  (di  seguito
anche solo SNSI) e il citato PNR 2015-2020; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito
anche solo TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona
del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2015) del 14  luglio
2015,  n.  4972,  concernente  l'approvazione  del  PON  «Ricerca   e
Innovazione» CCI 2014IT16M2OP005 cofinanziato dal  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (di seguito anche solo FESR) e dal  Fondo  sociale
europeo (di seguito anche solo FSE) - Programmazione  2014-2020  -  a
titolarita' del MIUR; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento  (CE)  n.
1083/2006; 
  Visto il  regolamento  (UE)  1011/2014  della  Commissione  del  22
settembre 2014 recante le modalita'  di  esecuzione  del  regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda i modelli per la presentazione di  determinate  informazioni
alla Commissione e le norme dettagliate  concernenti  gli  scambi  di
informazioni tra beneficiari e autorita' di  gestione,  autorita'  di
certificazione, autorita' di audit e organismi intermedi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo  al  FESR  e  a  disposizioni
specifiche  concernenti  l'obiettivo  «Investimenti  a  favore  della
crescita e dell'occupazione» e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1080/2006; 
  Vista la comunicazione  2014/C  198/01  della  Commissione  recante
«Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca,  sviluppo  e
innovazione»,  che  prevede,  tra   l'altro,   il   paragrafo   2.1.1
«Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»; 
  Vista la Politica di coesione  per  il  periodo  2014-2020  ed,  in
particolare, la nuova governance multilivello introdotta che  prevede
un Quadro strategico comune  (di  seguito  anche  solo  QSC)  e,  per
ciascun  Stato  membro,  un  Accordo  di  partenariato  e   specifici
programmi operativi; 
  Visto il QSC che delinea la strategia  d'investimento  globale  per
l'implementazione della politica di  coesione  a  livello  europeo  -
allegato 1 del succitato regolamento; 
  Visto l'Accordo di  partenariato  2014-2020  Italia  -  allegato  I
(settembre 2014) che, basandosi sul QSC, ha stabilito le priorita' di
investimento, l'allocazione delle  risorse  nazionali  e  dell'Unione
europea tra i settori e i programmi prioritari,  e  il  coordinamento
tra i fondi a livello nazionale ed in particolare  nell'ambito  della
descrizione  dei  risultati   attesi   e   delle   relative   azioni,
l'indicazione del risultato atteso «Potenziamento della capacita'  di
sviluppare l'eccellenza nella R & I»  tramite  l'azione  di  sostegno
alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i
sistemi nazionali e trans-europei; 
  Visto il documento  nazionale  di  «Strategia  di  specializzazione
intelligente»  dove  e'  illustrata  la  strategia  che  consente  la
trasformazione dei risultati della ricerca  in  vantaggi  competitivi
per il Sistema Paese e in un aumento  del  benessere  dei  cittadini,
approvato dalla Commissione europea il 4 maggio 2016; 
  Considerate le azioni intraprese a livello  europeo  attraverso  lo
European Strategy Forum  for  Research  Infrastructures  (di  seguito
anche solo ESFRI) ed, in particolare, l'aggiornamento  della  Roadmap
europea delle infrastrutture di ricerca, presentata il 10 marzo 2016; 
  Viste le conclusioni del Consiglio di competitivita' del 29  maggio
2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020»
con  le  quali  viene  tra  l'altro  chiesto  agli  Stati  membri  di
utilizzare al meglio gli investimenti pubblici  nelle  Infrastrutture
di ricerca (di seguito anche solo  IR),  tramite  la  definizione  di
priorita'  nazionali  compatibili  con  le  priorita'  e  i   criteri
dell'ESFRI, tenendo pienamente conto  della  sostenibilita'  a  lungo
termine; 
  Considerato, in particolare, che nelle medesime  conclusioni  viene
espresso l'auspicio  che  sia  incoraggiato  dagli  Stati  membri  il
ricorso  ai  fondi  strutturali  e  di   investimento   europei   per
intensificare gli sforzi nel settore delle infrastrutture di ricerca; 
  Considerate le condizionalita' ex ante,  previste  dalla  succitata
Politica di  coesione  2014-2020  per  garantire  che  sussistano  le
condizioni quadro (programmatiche, regolatorie, di  pianificazione  e
strumentazione operativa) necessarie ad assicurare l'efficacia  degli
investimenti; 
  Vista l'approvazione del Programma nazionale per le  infrastrutture
di ricerca (di seguito anche solo PNIR) da  parte  della  Commissione
europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016  (DG  A2.G.4PDA)
ha concluso che «la condizionalita' ex ante 1.2 adozione di un  piano
indicativo  pluriennale  per  le  infrastrutture  per  la  ricerca  e
l'innovazione e' soddisfatta»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  577  del 18  luglio  2016,  di
adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti  in  data  13
settembre 2016, n. reg 1-3616; 
  Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGRIC/0015316 del 2 agosto  2016
di  trasmissione  del  PNIR  alle  Autorita'  di  gestione  FESR  dei
Programmi operativi regionali; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   n.   999   del   18   dicembre
2017, riguardante   le   «Disposizioni   per   la   concessione    di
finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti  di
Stato ai sensi della comunicazione 2014/C  198/01  della  Commissione
recante "Disciplina degli aiuti di  stato  a  favore  della  ricerca,
sviluppo e innovazione"»; 
  Considerato che il Comitato di sorveglianza, con procedura scritta,
avviata il 18 settembre 2017 con nota  prot.  0015291,  ha  approvato
l'applicazione  dell'art.  70  e  ss.mm.ii.  del   regolamento   (UE)
1303/2013 relativamente all'avviso per la presentazione  di  progetti
di potenziamento delle infrastrutture di ricerca; 
  Preso atto del  documento  «Long-Term  Sustainability  of  Research
Infrastructures» inerente alle tematiche della sostenibilita' a lungo
termine delle Infrastrutture di ricerca (di seguito anche  solo  IR),
predisposto a valle dello studio di  un  apposito  gruppo  di  lavoro
istituito  dall'ESFRI  nell'estate  2016  che   ribadisce   che   gli
investimenti in IR eccellenti sono uno  strumento  per  aumentare  la
competitivita' regionale e  una  componente  chiave  delle  politiche
europee di coesione, in quanto intrinsecamente modellano  le  regioni
dove sono localizzate; 
  Vista la nota del MIUR prot. n. 3052 del 22 febbraio 2018  con  cui
l'Autorita' di gestione  ritiene  il  presente  avviso  coerente  con
quanto previsto dall'Azione II.1 del PON «Ricerca e Innovazione  2014
- 2020» e dal Sistema di gestione e controllo del programma; 
 
                              Decreta: 
 
1. Definizioni 
  Ai fini del presente avviso, si applicano le seguenti definizioni: 
  1. Misure che non costituiscono aiuti di Stato: misure riferite  ai
casi in cui le  attivita'  dell'organismo  o  dell'infrastruttura  di
ricerca sono quasi esclusivamente di natura  non  economica,  laddove
l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia  corrisponda
a un'attivita' necessaria e direttamente collegata  al  funzionamento
dell'organismo o infrastruttura  di  ricerca  oppure  intrinsecamente
legata al suo uso  non  economico  principale  e  che  abbia  portata
limitata.  A  norma  della   disciplina   europea   riportata   nella
comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione tale e' il caso laddove
l'attivita' economica  assorba  esattamente  gli  stessi  fattori  di
produzione (quali  materiali,  attrezzature,  manodopera  e  capitale
fisso) delle attivita' non economiche e la capacita'  destinata  ogni
anno a tali attivita' economiche non superi il 20%  della  pertinente
capacita' annua complessiva dell'entita'; 
  2. Soggetto proponente (di seguito, anche solo proponente):  l'ente
pubblico di ricerca vigilato dal MIUR, compreso  fra  quelli  di  cui
all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016, o l'universita' e  le
istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate  (ivi
comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale) individuato dal
MIUR quale soggetto ammesso a presentare la proposta  progettuale  di
cui al presente avviso, nonche'  responsabile  dell'attuazione  della
stessa. Tale  definizione  vale  anche  nella  fase  successiva  alla
pubblicazione del decreto di concessione del finanziamento; 
  3. Soggetto co-proponente (di seguito, anche  solo  co-proponente):
soggetto pubblico di cui al decreto legislativo n.  218/2016  e/o  le
Universita' e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque
denominate  (ivi  comprese  le  scuole   superiori   ad   ordinamento
speciale), che partecipa alla proposta progettuale come  partner  del
soggetto  proponente.  Tale  definizione  vale   anche   nella   fase
successiva  alla  pubblicazione  del  decreto  di   concessione   del
finanziamento; 
  4. Beneficiario/i,  ai  sensi  del  regolamento  UE  1303/2013  (di
seguito, anche solo  beneficiario)  organismo  pubblico  responsabile
dell'avvio e dell'attuazione della proposta progettuale. Nel presente
avviso,  tale  organismo  e'   individuato   anche   come   «soggetto
proponente» e «soggetto co-proponente»; 
  5. Unita'  operativa:  istituto,  dipartimento,  laboratorio,  sede
operativa  o  altra  forma  nella  quale  si  articola  la  struttura
organizzativa  e  di  ricerca  e  sviluppo  del  proponente   o   del
co-proponente  che  viene  direttamente  coinvolta   nella   proposta
progettuale. L'Unita' operativa deve insistere su una  unica  sede  e
fare riferimento ad  un  insieme  di  risorse  stabili  (personale  e
attrezzature)  facenti  parte  della  struttura  organizzativa  e  di
ricerca e sviluppo del proponente o del co-proponente; 
  6.  Infrastruttura  di  ricerca  (di  seguito,  anche  solo  IR   o
infrastruttura): gli  impianti,  le  risorse  e  i  relativi  servizi
utilizzati dalla comunita'  scientifica  per  compiere  ricerche  nei
rispettivi settori; sono compresi  gli  impianti  o  i  complessi  di
strumenti scientifici,  le  risorse  basate  sulla  conoscenza  quali
collezioni, archivi o  informazioni  scientifiche  strutturate  e  le
infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e
della comunicazione,  quali  le  reti  di  tipo  GRID,  il  materiale
informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro
mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono
essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata
di risorse) in conformita' all'art. 2, lettera  a),  del  regolamento
(CE) n. 273/2009 del Consiglio,  del  25  giugno  2009,  relativo  al
quadro  giuridico  comunitario  applicabile  ad  un   consorzio   per
un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC); 
  7. Infrastruttura  di  ricerca  pre-progetto:  l'infrastruttura  di
ricerca esistente all'atto della presentazione della domanda; 
  8. Infrastruttura di ricerca potenziata: gli impianti, le risorse e
i relativi servizi  costituenti  tutta  o  parte  dell'infrastruttura
esistente e che saranno oggetto del potenziamento.  Il  potenziamento
dell'infrastruttura di ricerca esistente potra' riguardare una o piu'
tipologie di intervento tra: (i) il potenziamento  diffuso  di  tutta
l'infrastruttura di ricerca, (ii) il potenziamento di una  sua  parte
circoscritta,  (iii)  il  potenziamento  in  termini  di  ampliamento
(estensione) dell'infrastruttura di ricerca esistente. La  disciplina
relativa  alle  misure  che  non  costituiscono  aiuti  di  stato  si
applichera' a quelle parti dell'infrastruttura che beneficeranno  del
potenziamento:  all'intera  infrastruttura  di  ricerca,  alla  parte
circoscritta che beneficera' del potenziamento,  all'ampliamento  che
verra' realizzato con il progetto proposto; 
  9. Area meno sviluppata (MS):  comprende  le  regioni  il  cui  PIL
pro-capite e'  inferiore  al  75%  della  media  del  PIL  dell'UE-27
(Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia); 
  10. Area in transizione (TR):  comprende  le  regioni  il  cui  PIL
pro-capite e' compreso tra il 75%  e  il  90%  della  media  del  PIL
dell'UE-27 (Abruzzo, Molise e Sardegna); 
  11. Area del programma: una zona geografica coperta da un programma
specifico o, nel caso di un programma che copre piu' di una categoria
di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria  di
regioni. Nel caso specifico del PON Ricerca e Innovazione  2014-2020,
trattasi  dell'area  geografica  corrispondente   alle   regioni   in
transizione:  Abruzzo,  Molise  e  Sardegna  e  alle   regioni   meno
sviluppate: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia; 
  12. Area al di fuori dell'Area del programma: aree  del  territorio
nazionale non ricomprese nell'Area del programma; 
  13. Compagine di  progetto:  l'insieme  di  soggetto  proponente  e
co-proponente/i; 
  14. ESFRI - European Strategy Forum  on  Research  Infrastructures:
Forum  strategico  europeo  per  le  infrastrutture  di  ricerca  che
contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo  sviluppo
delle infrastrutture di ricerca  in  Europa  e  svolge  il  ruolo  di
agevolare   le   iniziative   multilaterali   e    le    negoziazioni
internazionali  in  materia  di  utilizzo  e  sostenibilita'.   ESFRI
realizza periodicamente la Roadmap delle infrastrutture di ricerca di
dimensione pan-europea in tutti i campi della ricerca, dalle  scienze
fondamentali,  alle  scienze  della  vita,  all'ambiente,   societa',
patrimonio  culturale,   energia.   L'ESFRI   e'   stato   costituito
nell'aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell'Unione europea del
giugno 2001; 
  15. CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della  ricerca  di  cui
all'art. 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 
  16. Variazione soggettiva: ogni variazione al piano  finanziario  e
alle  attivita'  originariamente  previste  dal  progetto  dovuta   a
modifica occorsa ai soggetti beneficiari a  seguito  di  fusione  e/o
incorporazione o altri fenomeni successori; 
  17. Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva  al  piano
finanziario e alle attivita' originariamente previste dal progetto; 
  18.  In  itinere:  il  periodo  decorrente   dalla   sottoscrizione
dell'atto  d'obbligo  alla  data  di  consegna  dell'ultimo  atto  di
rendicontazione; 
  19.  Ex  post:  il  periodo  successivo  alla  data   di   consegna
dell'ultimo atto di rendicontazione; 
  20. PON: Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014
- 2020 a titolarita' del MIUR; 
  21. FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica
e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134
e ss.mm.ii.; 
  22.  Obiettivo  finale:  lo  scopo  del   progetto,   mirato   alla
realizzazione di beni e servizi rispondenti alle esigenze individuate
nella proposta coerente  con  le  finalita'  dell'avviso  di  cui  al
seguente art. 2.  L'obiettivo  finale  si  concretizza  in  risultati
(prodotti/processi/servizi) definiti dalle  caratteristiche  e  dalle
prestazioni da ottenere, dalle specifiche quantitative da  conseguire
e dalle principali problematiche tecnico-scientifiche o  tecnologiche
da  risolvere.  L'obiettivo  finale  del  progetto  viene  perseguito
tramite uno o piu' obiettivi realizzativi; 
  23. Obiettivo realizzativo: sono i  principali  moduli  o  elementi
componenti del prodotto/processo/servizio che si intende  sviluppare,
come risultati intermedi o parziali, funzionanti nonche' funzionali e
necessari per il conseguimento dell'obiettivo finale del progetto. Un
obiettivo realizzativo viene descritto  dalle  attivita'  necessarie,
dai  suoi  attuatori  (con  riferimento  ai  soggetti  proponenti   e
co-proponenti), nonche' dai costi e dai tempi necessari  per  la  sua
implementazione; 
  24.  Coordinatore  scientifico  di  progetto:  e'  colui/colei   il
quale/la  quale  e'  responsabile  della  qualita'  e  dei  contenuti
scientifici del progetto e della aderenza delle attivita' svolte  con
gli obiettivi previsti. Pianifica le attivita' del progetto  in  fase
di proposta e ne segue l'andamento in fase di attuazione, monitorando
eventuali scostamenti  e  proponendo  al  legale  rappresentante  del
soggetto   proponente   eventuali   variazioni   legate   a    motivi
tecnico-scientifici.    E'    responsabile    della    documentazione
tecnico-scientifica di rendicontazione, intermedia e finale. 
  Il coordinatore scientifico  di  progetto  deve  essere  dotato  di
elevata qualificazione scientifica nel campo delle infrastrutture  di
ricerca. 
  Per soggetti di cui al successivo art. 3, comma 1, lettera da a)  a
q), deve  essere  un  dipendente  a  tempo  indeterminato  presso  il
soggetto proponente nei seguenti profili/figure: 
    a) ricercatore, primo ricercatore o dirigente di ricerca; 
    b) tecnologo, primo tecnologo o dirigente tecnologo; 
    c)  ricercatore  astronomo,  astronomo  associato   o   astronomo
ordinario. 
  Per il soggetto di cui al successivo art. 3, comma 1,  lettera  r),
deve essere un dipendente presso il soggetto proponente nei  seguenti
profili/figure: 
    a) ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, lettera b)
della legge  n.  240/2010,  purche'  abbia  ottenuto  la  valutazione
positiva (obbligatoriamente da allegare alla proposta)  prevista  dal
comma 5 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a  seguito
del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale; 
    b)  ricercatore  a  tempo  indeterminato,  dipendente   a   tempo
indeterminato presso il soggetto proponente; 
    c) professore associato  o  professore  ordinario,  dipendente  a
tempo indeterminato presso il soggetto proponente; 
  25.  Responsabile  scientifico  per  obiettivo   realizzativo:   e'
colui/colei il quale/la quale e' responsabile della  qualita'  e  dei
contenuti tecnico-scientifici e  dei  tempi  di  attuazione  del  suo
obiettivo realizzativo e affianca il coordinatore  scientifico  nella
gestione   complessiva   del   progetto.   Supporta,   altresi',   il
coordinatore nella redazione della  relazione  tecnica  bimestrale  e
della  redazione   della   relazione   tecnica   di   fine   progetto
sull'andamento  delle  attivita'   di   progetto.   Il   responsabile
scientifico per obiettivo realizzativo deve essere  un  dipendente  a
tempo indeterminato presso il proponente  o  eventuali  co-proponenti
nei seguenti profili/figure: 
    a) ricercatore, primo ricercatore o dirigente di ricerca; 
    b) tecnologo, primo tecnologo o dirigente tecnologo; 
    c)  ricercatore  astronomo,  astronomo  associato   o   astronomo
ordinario; 
    d) ricercatore a tempo indeterminato; 
    e) professore associato o professore ordinario. 
  Il responsabile scientifico per obiettivo realizzativo puo'  essere
altresi' un ricercatore a tempo determinato, presso il  proponente  o
eventuali co-proponenti, di cui all'art. 24, lettera b)  della  legge
n.  240/2010,  purche'  abbia  ottenuto   la   valutazione   positiva
(obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista  dal  comma  5
dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  a  seguito  del
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale; 
  26. Referente scientifico per obiettivo realizzativo: riferisce  al
responsabile scientifico  di  obiettivo  realizzativo  sull'andamento
delle attivita' relative  all'obiettivo  realizzativo  affidate  alle
unita'  operative  in  capo  all'eventuale   ulteriore   partecipante
all'obiettivo realizzativo, laddove presente. E' tenuto  a  segnalare
tempestivamente eventuali criticita'. Il  referente  scientifico  per
obiettivo  realizzativo   deve   essere   un   dipendente   a   tempo
indeterminato presso il  proponente  o  eventuali  co-proponenti  nei
seguenti profili/figure: 
    a) ricercatore, primo ricercatore o dirigente di ricerca; 
    b) tecnologo, primo tecnologo o dirigente tecnologo; 
    c)  ricercatore  astronomo,  astronomo  associato   o   astronomo
ordinario; 
    d) ricercatore a tempo indeterminato; 
    e) professore associato o professore ordinario. 
  Il referente scientifico per  obiettivo  realizzativo  puo'  essere
altresi' un ricercatore a tempo determinato, presso il  proponente  o
eventuali co-proponenti, di cui all'art. 24, lettera b)  della  legge
n.  240/2010,  purche'  abbia  ottenuto   la   valutazione   positiva
(obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista  dal  comma  5
dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  a  seguito  del
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale; 
  27. Responsabile amministrativo del progetto: personale dirigente o
non  dirigente  a  tempo  indeterminato  del   soggetto   proponente,
responsabile      della      gestione      della       documentazione
finanziario-amministrativa, di rendicontazione intermedia e finale da
produrre al MIUR; 
  28.  Referente  amministrativo   degli   eventuali   co-proponenti:
personale dirigente o  non  dirigente  a  tempo  indeterminato  del/i
soggetto/i  proponente/i  che  si  interfaccia  con  il  responsabile
amministrativo   del   progetto   in   merito   alla   documentazione
finanziario-amministrativa per la rendicontazione intermedia e finale
da produrre al MIUR; 
  29. Commissione  di  valutazione  delle  proposte  progettuali  (di
seguito anche solo CDV o Commissione): la Commissione le cui funzioni
sono definite all'art. 6 del decreto ministeriale 18  dicembre  2017,
n. 999; 
  30.  Esperto  tecnico-scientifico  (di  seguito  anche  solo  ETS):
l'esperto le cui funzioni sono dettagliate all'art.  13,  commi  2  e
seguenti, del presente avviso; 
  31. Esperto economico-finanziario  (di  seguito  anche  solo  EEF):
l'esperto le cui funzioni sono dettagliate all'art. 13, commi 2, 5  e
10, del presente avviso; 
  32. Gruppo istruttorio  (di  seguito  anche  solo  GI):  il  Gruppo
istruttorio le cui funzioni sono  definite  all'art.  6  del  decreto
ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999. 
2. Finalita' dell'avviso 
  1.  Il  presente  avviso  prevede  il  finanziamento  di   progetti
finalizzati  al  potenziamento  delle   infrastrutture   di   ricerca
individuate  dal  MIUR  come  prioritarie  nel   PNIR   2014-2020   e
ammissibili  per  l'accesso  ai  fondi  del  PON;  si  tratta   delle
infrastrutture di ricerca funzionali all'implementazione di  progetti
che risultino rispondenti ad uno o piu' ambiti ESFRI e che risultino,
altresi', di  notevole  impatto  sulle  traiettorie  della  Strategia
nazionale di  specializzazione  intelligente,  con  la  capacita'  di
garantire l'autosostentamento nel medio e lungo termine  ed  attivare
interventi nelle regioni meno sviluppate o in transizione. 
  2. I  progetti  di  potenziamento  dell'infrastruttura  di  ricerca
esistente   (infrastruttura   di   ricerca   pre-progetto)   potranno
riguardare  una  o  piu'  tipologie  di  intervento   tra:   (i)   il
potenziamento diffuso di tutta l'infrastruttura di ricerca,  (ii)  il
potenziamento di una sua parte circoscritta, (iii)  il  potenziamento
in termini di ampliamento (estensione) dell'infrastruttura di ricerca
esistente. 
  3. Il progetto di potenziamento dell'infrastruttura di  ricerca  e'
ritenuto completato quando tutte le attivita' previste  nel  progetto
finanziato con il decreto di concessione e le  variazioni  consentite
risultino  realizzate  e  l'infrastruttura  di   ricerca   potenziata
pienamente  utilizzabile;  inoltre,  detto   progetto   e'   ritenuto
completato quando tutti i pagamenti previsti siano  stati  effettuati
dai  beneficiari  ed  il  relativo  contributo  pubblico  sia   stato
corrisposto ai medesimi beneficiari. 
  4. Gli  effetti  previsti  dal  potenziamento  dovranno  avere  una
efficacia di almeno 10 anni decorrenti dal pagamento del saldo finale
ai soggetti beneficiari. 
  5. Ai fini del rispetto del punto  20  della  comunicazione  2014/C
198/01 della Commissione, l'infrastruttura di ricerca potenziata  che
beneficera'  delle  misure  che  non  costituiscono  aiuti  di  Stato
previste  dal  presente  avviso  dovra'   essere   utilizzata   quasi
esclusivamente per attivita' di  natura  non  economica,  ovvero  per
attivita' economica purche'  unicamente  finalizzata  alla  copertura
delle spese correnti di ricerca in una misura non  superiore  al  20%
della capacita'  annua  complessiva  dell'infrastruttura  di  ricerca
potenziata. Tale condizione deve rimanere soddisfatta per  il  numero
di anni indicati al precedente comma 4. 
  6.  Laddove  l'infrastruttura  di  ricerca  potenziata  svolga  sia
attivita' economiche sia non economiche, i due tipi di  attivita',  i
loro  costi,  finanziamenti  e  ricavi  dovranno  essere  chiaramente
separati  mediante  sistemi  di  contabilita'  separata.  Laddove  le
infrastrutture  di  ricerca  potenziate   siano   distribuite,   tale
separazione deve essere a livello di sito e a livello aggregato. 
  7. Ai fini del mantenimento della stabilita'  delle  operazioni  ai
sensi dell'art. 71 del regolamento 1303/2013, laddove - entro 5  anni
dal pagamento finale al/i beneficiario/i - si verifichi un cambio  di
proprieta' di un'infrastruttura di ricerca che procuri  un  vantaggio
indebito a un'impresa o  a  un  ente  pubblico  ovvero  una  modifica
sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o  le  condizioni  di
attuazione dell'operazione, con il risultato  di  comprometterne  gli
obiettivi  originari,   l'agevolazione   finanziaria   all'operazione
concessa in virtu' del presente avviso  deve  essere  rimborsata  dal
beneficiario/i, in proporzione al periodo per il quale tali requisiti
non sono stati soddisfatti. Il termine dei 5 anni  e'  elevato  a  10
anni   qualora   l'infrastruttura   di   ricerca   sia   soggetta   a
delocalizzazione al di fuori dell'Unione  europea.  Tali  vincoli  si
applicano all'intera infrastruttura di ricerca o ad una sua parte  in
funzione della tipologia di potenziamento prevista. 
  8. Le infrastrutture di ricerca  individuate,  in  accordo  con  il
PNIR, sono: 
    a. Aerosols  Clouds  and  Traces  gases  Research  Infrastructure
Network (di seguito, anche solo ACTRIS - RI); 
    b.   Central   European   Research   Infrastructure   Consortium,
costituito in ERIC con  decisione  di  esecuzione  della  Commissione
europea 2014/392/UE del  24  giugno  2014  (di  seguito,  anche  solo
CERIC-ERIC); 
    c. Digital Research Infrastructure for the Arts  and  Humanities,
costituito in ERIC con  decisione  di  esecuzione  della  Commissione
europea 2014/526/UE  del  6  agosto  2014  (di  seguito,  anche  solo
DARIAH-ERIC); 
    d. Distributed High Throughput Computing and Storage - DHTCS (ora
confluito nel progetto IPCEI-HPC-BDA - Important  Project  of  Common
European Interest on High Performance Computing and Big Data  enabled
Applications, come  documentato  nel  Piano  triennale  di  attivita'
dell'INFN 2016-2018 e nel FOE 2017  -  decreto  ministeriale  n.  608
dell'8 agosto 2017 - di seguito, anche solo IPCEI-HPC-BDA); 
    e.  European  Carbon  Dioxide  Capture  and  Storage   Laboratory
Infrastructure, costituito in ERIC con decisione di  esecuzione  (UE)
2017/996/UE della Commissione del 9 giugno 2017  (di  seguito,  anche
solo ECCSEL-ERIC); 
    f.   European   Life-science   Infrastructure   for    Biological
Information (di seguito, anche solo ELIXIR); 
    g. European Marine Biological Resource Centre (di seguito,  anche
solo EMBRC); 
    h.  European  Multidisciplinary   Seafloor   and   water   column
Observatory, costituito in ERIC  con  decisione  di  esecuzione  (UE)
2016/1757/UE della Commissione del 29  settembre  2016  (di  seguito,
anche solo EMSO-ERIC); 
    i. European Plate Observing System (di seguito, anche solo EPOS); 
    j. The European Research Infrastructure for Imaging  Technologies
in Biological and Biomedical  Sciences  (EuroBioImaging,  di  seguito
anche solo EuBI); 
    k. Integrated Carbon Observation System, costituito in  ERIC  con
decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/2097/UE del 26
ottobre 2015 (di seguito, anche solo ICOS-ERIC); 
    l. European Research Infrastructure  for  Heritage  (di  seguito,
anche solo E-RHIS); 
    m. Cubic Kilometre Neutrino Telescope  (di  seguito,  anche  solo
KM3-NET); 
    n.  e-Science  European  Infrastructure  for   Biodiversity   and
Ecosystem Research, costituito in ERIC con  decisione  di  esecuzione
della Commissione europea 2017/499/UE del 17 marzo 2017 (di  seguito,
anche solo LIFEWATCH-ERIC); 
    o. Laboratori nazionali del Gran Sasso (di  seguito,  anche  solo
LNGS); 
    p. Laboratori nazionali del Sud (di seguito, anche solo LNS); 
    q. Sardinia Radio Telescope (di seguito, anche solo SRT); 
    r. Southern Europe Thomson  Back-Scattering  Source  for  Applied
Research (di seguito, anche solo STAR). 
3. Soggetti ammissibili 
  1. I soggetti proponenti ammessi alla presentazione della  proposta
progettuale per le  infrastrutture  di  ricerca  individuate  sono  i
seguenti: 
    a. il Consiglio nazionale  delle  ricerche  per  l'infrastruttura
ACTRIS - RI; 
    b. l'Area Science Park di Trieste  per  l'infrastruttura  CERIC -
ERIC; 
    c. il Consiglio nazionale  delle  ricerche  per  l'infrastruttura
DARIAH - ERIC; 
    d. l'Istituto nazionale di fisica nucleare  per  l'infrastruttura
DHTCS (ora IPCEI-HPC-BDA); 
    e. l'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica  sperimentale
per l'infrastruttura ECCSEL - ERIC; 
    f. il Consiglio nazionale  delle  ricerche  per  l'infrastruttura
ELIXIR; 
    g. la Stazione zoologica Anton Dohrn per l'infrastruttura EMBRC; 
    h.  l'Istituto  nazionale  di  geofisica   e   vulcanologia   per
l'infrastruttura EMSO - ERIC; 
    i.  l'Istituto  nazionale  di  geofisica   e   vulcanologia   per
l'infrastruttura EPOS; 
    j. il Consiglio nazionale  delle  ricerche  per  l'infrastruttura
EuBI; 
    k. il Consiglio nazionale  delle  ricerche  per  l'infrastruttura
ICOS - ERIC; 
    l. il Consiglio nazionale  delle  ricerche  per  l'infrastruttura
E-RIHS; 
    m. l'Istituto nazionale di fisica nucleare  per  l'infrastruttura
KM3-NET; 
    n. il Consiglio nazionale  delle  ricerche  per  l'infrastruttura
LIFEWATCH - ERIC; 
    o. l'Istituto nazionale di fisica nucleare  per  l'infrastruttura
LNGS; 
    p. l'Istituto nazionale di fisica nucleare  per  l'infrastruttura
LNS; 
    q. l'Istituto nazionale di astrofisica per l'infrastruttura SRT. 
  Tali enti/istituzioni di ricerca sono  identificati  come  soggetti
proponenti in quanto destinatari di specifici finanziamenti a  valere
sul Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca (FOE); 
    r. L'Universita' della Calabria per l'infrastruttura STAR. 
  L'Universita'  della  Calabria  e'  identificata   quale   soggetto
proponente in quanto gerente l'attivita' scientifica, organizzativa e
gestionale dell'infrastruttura, ai  sensi  del  decreto  del  rettore
dell'Universita' n. 1313 del 28 ottobre 2016. 
  2. Per ciascuna infrastruttura di ricerca, il  soggetto  proponente
puo' partecipare da solo o in  compagine  con  uno  o  piu'  soggetti
co-proponenti. In quest'ultimo caso, tutti  i  soggetti  partecipanti
alla compagine dovranno stipulare un accordo ex art. 15 di  cui  alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplini la  gestione  comune  del
finanziamento pubblico, i  ruoli  e  le  responsabilita'  di  ciascun
soggetto partecipante nella realizzazione del progetto.  Resta  fermo
che la responsabilita' finanziaria nei confronti del MIUR verte  solo
in capo al soggetto proponente. Pertanto, il  proponente,  anche  ove
agisca in compagine, sara'  responsabile  dell'importo  concesso  dal
MIUR  e  sara'  chiamato  a  rispondere  dell'attuazione  dell'intero
progetto; sara' altresi' tenuto al rimborso, nei casi di cui all'art.
19 del presente avviso dell'intero ammontare  delle  risorse  erogate
dal MIUR. 
  3. In particolare l'accordo, di cui al precedente comma  2,  dovra'
indicare almeno: 
    a.  la  responsabilita'  nei  confronti  del  MIUR  del  soggetto
proponente, individuato  nell'elenco  di  cui  sopra,  in  ordine  al
coordinamento  delle  attivita'   progettuali,   all'attuazione   del
progetto ed a tutte le responsabilita' finanziarie a questo connesse; 
    b. la ripartizione delle attivita' e delle responsabilita' tra il
proponente ed il/i co-proponente/i relativamente  alla  realizzazione
del progetto; 
    c. la  ripartizione  finanziaria  e  la  descrizione  dei  flussi
finanziari tra il proponente ed il/i co-proponente/i; 
    d. le eventuali azioni di rivalsa del  proponente  nei  confronti
del/i co-proponente/i nel caso di mancato adempimento degli  obblighi
previsti nel medesimo accordo o dal presente avviso e/o disciplinare,
che comportino la revoca del  finanziamento  in  danno  del  soggetto
proponente; 
    e. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a
gestire l'infrastruttura di ricerca, garantendone  la  sostenibilita'
economico-finanziaria indipendentemente dal mercato,  anche  dopo  la
conclusione del  progetto,  per  almeno  dieci  anni  decorrenti  dal
pagamento finale al beneficiario e a non dismettere  i  singoli  beni
prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento,  senza
una preventiva autorizzazione del MIUR; 
    f. l'impegno del soggetto proponente e di  ciascun  co-proponente
ad assicurare la stabilita'  del  progetto  entro  i  limiti  di  cui
all'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
    g. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a
garantire il rispetto della soglia del 20% della eventuale  attivita'
economica svolta (ai sensi del punto 20  della  comunicazione  2014/C
198/01 della Commissione) e, al tal  fine,  l'impegno  a  tenere  una
contabilita' separata relativamente alle attivita' economiche  e  non
economiche e con le modalita' indicate al precedente art. 2, comma 6; 
    h. le modalita' ed  i  tempi  necessari  al  trasferimento  delle
risorse   erogate   dal   MIUR   dal   soggetto    proponente    al/i
co-proponente/i; 
    i. l'impegno, da parte di tutti i partecipanti alla compagine, di
osservare gli  obblighi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013,  n.  62  «Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (Pubbl. Gazzetta Ufficiale
n. 129 del 4 giugno 2013); 
    j. la delega al proponente, da parte di tutti i partecipanti alla
compagine, di sottoscrivere per loro conto, a corredo  della  domanda
di  partecipazione,  la  presa  d'atto  (allegato  C)  relativa  agli
obblighi di cui alla precedente lettera i. 
  4. L'accordo, di  cui  al  precedente  comma  2,  dovra',  inoltre,
riportare le responsabilita'  finanziarie  di  ciascun  membro  della
compagine nei  casi  di  inadempimento  relativo  alle  attivita'  di
progetto, ognuno per le quote di attivita' spettanti, fermo  restando
che il MIUR si rivarra' solo sul proponente per l'intero importo. 
  5.  Nei  casi  previsti  dai  commi  che  precedono,  il   soggetto
proponente dovra' essere autorizzato  nell'accordo  dal/i  soggetto/i
co-proponente/i a: 
    a. rappresentare la compagine nei rapporti con il MIUR; 
    b. presentare, ai  fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  e  del
mantenimento delle stesse, in nome e per conto del/i co-proponente/i,
il progetto e l'eventuale variazione dello stesso; 
    c. sottoscrivere, in nome e per conto del/i  co-proponente/i,  la
domanda, gli allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale,  il
disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal
MIUR, contenente le regole e le modalita' per  la  corretta  gestione
del rapporto concessorio; 
    d. presentare, in nome e  per  conto  del/i  co-proponente/i,  le
domande di pagamento, acquisire le erogazioni per l'intera  compagine
e disporre il trasferimento al/i co-proponente/i delle quote di  loro
spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo accordo; 
    e. presentare una  relazione  tecnica  bimestrale  sull'andamento
delle attivita' di progetto e una relazione tecnica di fine progetto. 
  6. L'accordo, di cui al comma 2, deve  essere  firmato  dai  legali
rappresentanti del soggetto proponente e  del/i  co-proponente/i,  od
anche da procuratore munito di procura speciale. 
  7. La durata temporale dell'accordo di cui al comma 2  che  precede
e' di almeno 10 anni, decorrenti dal pagamento finale al  proponente,
ai sensi dell'art. 71 del regolamento 1303/2013. 
4. Risorse utilizzate 
  1. Gli interventi di cui  al  presente  avviso  sono  finanziati  a
valere sull'Asse II - Azione  II.1  del  PON  Ricerca  e  Innovazione
2014-2020, che prevede una dotazione finanziaria complessiva di  euro
286.094.904,00. Le  risorse  sono  distribuite  secondo  la  seguente
ripartizione: 
    a) euro 34.083.920,00 sono riservati per l'Area in transizione; 
    b) euro 252.010.984,00 sono riservati per l'Area meno sviluppata; 
  2. Il Comitato  di  sorveglianza  del  PON  Ricerca  e  Innovazione
2014-2020 ha approvato  l'applicazione  dell'art.  70,  paragrafo  2,
lettera b)  del  regolamento  1303/2013.  Alla  luce  di  cio'  sara'
possibile realizzare investimenti localizzati al di  fuori  dell'Area
del programma, a patto che il vantaggio che ne consegua sia a  favore
dell'Area del programma, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) una quota non superiore al 15% del sostegno del PON a  ciascun
progetto potra' essere spesa per investimenti localizzati al di fuori
dell'Area del programma a condizione che il vantaggio  sia  a  favore
dell'Area del programma; 
    b)  per  il  combinato  disposto  degli  articoli  70  e  93  del
regolamento 1303/2013, tali risorse devono essere imputate pro  quota
per ciascuna delle due aree;  a  tal  fine,  il  soggetto  proponente
dovra'  indicare  l'imputazione  delle  risorse,  indicandola   nella
«Scheda tecnica di proposta progettuale» di cui  all'allegato  B)  al
presente avviso, in ragione  della  ricaduta  che  tali  investimenti
produrranno in ciascuna delle due distinte aree. 
  3. La dotazione di cui al precedente comma e'  integrata  con  euro
40.000.000,00 di risorse FSC provenienti dal Piano Stralcio  «Ricerca
e Innovazione» 2015 - 2017 a beneficio  di  investimenti  localizzati
nell'Area del programma, di cui fino ad un importo  massimo  di  euro
2.600.000,00 destinato ad investimenti  localizzati  fuori  dall'Area
del  programma  e  prioritariamente  per  le  finalita'  di  cui   al
successivo art. 16, comma 4. Il MIUR si riserva  di  integrare  detta
quota  per  garantire  il  finanziamento  degli  interventi  ritenuti
ammissibili. 
  4. Le risorse di cui sopra verranno  utilizzate  sulla  base  della
graduatoria e delle risorse disponibili. 
5. Massimali di investimento - Intensita' del finanziamento 
  1.  L'intensita'  del  finanziamento  copre  il  100%   dei   costi
ammissibili fino ad un importo  massimo  di  euro  20.000.000,00  per
ciascun progetto. 
  2. Il costo totale del  progetto  presentato  ed  il  finanziamento
richiesto a valere sul presente avviso non devono essere inferiori ad
euro 5.000.000,00. 
  3. Laddove il soggetto proponente intenda  presentare  un  progetto
avente un costo totale superiore all'importo di  euro  20.000.000,00,
deve indicare le fonti di finanziamento per la copertura della  parte
eccedente l'importo massimo ammissibile.  In  tale  eventualita',  ai
sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del  regolamento  1303/2013,  fermo
restando che un'operazione puo' ricevere sostegno da uno o piu' fondi
SIE oppure da uno o piu' programmi e da altri strumenti  dell'Unione,
si ribadisce che le singole voci di spesa indicate in una domanda  di
pagamento nell'ambito del PON non possono ricevere il sostegno di  un
altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito
di un altro programma e per ciascuna voce che  costituisce  la  parte
eccedente si applicano tutte  le  condizioni  previste  dal  presente
avviso e dal decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999. 
  4. Il Comitato  di  sorveglianza  del  PON  Ricerca  e  Innovazione
2014-2020 ha approvato  l'applicazione  dell'art.  70,  paragrafo  2,
lettera b) del regolamento  1303/2013,  nelle  modalita'  di  seguito
rappresentate: 
    a. possibilita' di riconoscere tra i soggetti  beneficiari  anche
soggetti localizzati al di fuori dell'Area del programma, ma comunque
ubicati nel territorio italiano, i quali potranno  quindi  realizzare
le proprie attivita' di rafforzamento infrastrutturale  al  di  fuori
delle aree meno sviluppata ed in transizione, purche'  sia  garantito
che il progetto nel suo complesso: 
      abbia ricadute positive nell'Area del programma, in termini  di
sinergie scientifiche ed investimenti funzionali al rafforzamento del
tessuto economico locale; 
      sia capace di contribuire  allo  sviluppo  tecnologico  tramite
l'accesso  ad  attrezzature,   risorse   e   competenze   scarsamente
reperibili nell'offerta di mercato locale, assicurando al contempo la
fruizione di servizi ad elevato contenuto di conoscenze non  presenti
nei territori interessanti l'Area del programma; 
    b. le spese ammissibili sostenute in aree al di  fuori  dall'Area
del programma non potranno superare il 15%  delle  spese  totali  del
progetto  di  rafforzamento  infrastrutturale,  ammissibili  al  PON,
garantendo pertanto il rispetto  del  vincolo  di  cui  all'art.  70,
paragrafo 2, lettera b), del regolamento 1303/2013; 
    c.  verra'   garantita   per   tutti   i   soggetti   beneficiari
l'applicazione delle medesime procedure di gestione e controllo. 
  5. La eventuale  quota  eccedente  il  15%  del  totale  dei  costi
ammissibili del progetto indicati fuori dall'Area del  programma  non
verra' finanziata. 
  6. La  realizzazione  della  parte  non  agevolabile  del  progetto
rientra negli obblighi del beneficiario/i ai fini del  raggiungimento
dell'obiettivo finale. 
6. Requisiti dei progetti 
  1. E' ammessa la presentazione di un  solo  progetto  per  ciascuna
infrastruttura di ricerca. 
  2. La proposta progettuale nel suo insieme dovra' rispettare  tutti
i seguenti requisiti: 
    R1: ciascun soggetto proponente dovra' garantire la coerenza  tra
l'azione   di   potenziamento   infrastrutturale   e   la    missione
dell'infrastruttura di ricerca. L'obiettivo che il  progetto  intende
perseguire dovra' risultare rispondente ad uno o piu'  ambiti  ESFRI,
alle finalita' del PON e, nello specifico del presente  avviso,  agli
obiettivi e alle priorita' PNIR; 
    R2: il  progetto  dovra'  risultare  di  notevole  impatto  sulle
traiettorie di sviluppo della SNSI; 
    R3: in accordo con le priorita' di investimento del PON (Asse II,
Linea di azione II.1), il progetto dovra'  riguardare  potenziamento,
ampliamento  e  modernizzazione  delle  infrastrutture   di   ricerca
individuate sul territorio nazionale, al fine di: 
      a. rafforzarne l'impatto e il rilievo europeo; 
      b. sostenere le comunita'  dei  ricercatori  con  competenze  e
tecnologie italiane, partecipando alla  realizzazione  della  Roadmap
ESFRI; 
      c. potenziare le caratteristiche di unicita' e/o eccellenza  in
tutto il territorio nazionale; 
    R4: il progetto dovra' descrivere il soggetto  proponente  e  gli
eventuali   soggetti   co-proponenti,   nonche'   il   loro   modello
organizzativo; 
    R5:  il  progetto  dovra'  descrivere  l'obiettivo  finale  e  la
motivazione della sua scelta; 
    R6: il progetto dovra' descrivere l'articolazione  delle  singole
attivita' proposte per obiettivi realizzativi,  che  concorrano  alla
realizzazione dell'obiettivo finale con una chiara descrizione  della
loro funzionalita' e necessita'; 
    R7: il progetto dovra' descrivere la tempistica  con  riferimento
alle relative attivita'; 
    R8:  il  progetto  dovra'  descrivere   il   ruolo   di   ciascun
partecipante in ciascuna attivita' del progetto; 
    R9: il progetto dovra' articolare il costo per ciascun  obiettivo
realizzativo e per ciascuno dei beneficiari; 
    R10:  il  progetto  dovra'  elencare  tutti  i  beni  e   servizi
strumentali oggetto della proposta progettuale e  fornire  una  stima
preliminare dei costi degli stessi; 
    R11: il progetto dovra'  presentare  un  piano  di  gestione  che
evidenzi la capacita' prospettica dell'infrastruttura di  ricerca  di
autosostenersi per il periodo indicato all'art. 2, comma 4; 
    R12: Il progetto dovra' stimare l'impatto potenziale  in  termini
di ricadute sul territorio anche in riferimento alle attivita' svolte
fuori dall'Area del programma, su  aspetti  quali  la  valorizzazione
dell'eccellenza   scientifica,   la   creazione   di   conoscenza   e
innovazione, la capacita' di contribuire allo sviluppo tecnologico  e
alla  competitivita'  delle  imprese,  la   capacita'   di   attrarre
investimenti e la capacita' di generare opportunita' di sviluppo e di
auto-sostenibilita' nel medio-lungo periodo; 
    R13: il progetto dovra' argomentare in merito al valore aggiunto,
a  livello  europeo,  dell'iniziativa  proposta  e   del   contributo
finanziario richiesto; 
    R14: il progetto dovra'  argomentare  in  merito  alla  rilevanza
scientifica  e  tecnologica  dell'iniziativa   proposta   a   livello
internazionale anche in coerenza con i requisiti ESFRI; 
    R15: il progetto dovra'  illustrare  la  strategia  prevista  per
l'eventuale attivita' economica svolta dall'infrastruttura di ricerca
potenziata,  unicamente  finalizzata  alla  copertura   delle   spese
correnti di  ricerca  in  una  misura  non  superiore  al  20%  della
capacita'   annua   complessiva   dell'infrastruttura   di    ricerca
potenziata; laddove l'infrastruttura di ricerca potenziata svolga sia
attivita' economiche sia non economiche, i due tipi di  attivita',  i
loro  costi,  finanziamenti  e  ricavi  dovranno  essere  chiaramente
separati  mediante  sistemi  di  contabilita'  separata;  laddove  le
infrastrutture  di  ricerca  potenziate   siano   distribuite,   tale
separazione deve essere a livello di sito e a livello  aggregato;  il
presente requisito deve rimanere soddisfatto per l'intero periodo  di
ammortamento (e comunque per la durata prescritta all'art.  2,  comma
4); 
    R16: il  progetto  dovra'  elencare  elementi  di  valutazione  e
verifica qualitativa e  quantitativa  dei  risultati  raggiunti  (es.
deliverables e milestones). 
7. Durata e termini di realizzazione del progetto 
  1. La durata massima di ciascuno dei progetti, indicata in sede  di
presentazione della domanda di partecipazione, non  deve  superare  i
32 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto  d'obbligo,  salvo
richiesta di proroga. 
  2. E' ammessa un'unica proroga del progetto, fermo restando che  la
durata complessiva del progetto stesso non puo' eccedere 36 mesi.  La
richiesta di proroga e' approvata  dal  MIUR  solo  se  adeguatamente
motivata dal proponente, previo nulla  osta  dell'ETS  in  itinere  e
dell'EEF in itinere. 
  3. Le spese sostenute successivamente ai termini previsti  nei  due
commi precedenti non sono considerate ammissibili. In ogni  caso  non
saranno ammissibili spese sostenute oltre i  termini  previsti  dalla
normativa di  riferimento  dei  fondi  SIE  relativi  al  periodo  di
programmazione in corso. 
8. Spese ammissibili e divieto di cumulo 
  1. Le spese ammissibili sono quelle: 
    a. effettivamente  sostenute  dal  beneficiario  nel  periodo  di
ammissibilita' della spesa, come specificato nel successivo comma  7,
relative ai beni come riportati nell'allegato B) del presente  avviso
e comprovate da  fatture  quietanzate  o  giustificate  da  documenti
contabili aventi valore probatorio equivalente; 
    b. tracciabili, ovvero verificabili  attraverso  una  corretta  e
completa tenuta della documentazione; 
    c. contabilizzate separatamente, in conformita' alle disposizioni
di legge e ai principi contabili. 
  2. Ai sensi dell'allegato I della comunicazione  della  Commissione
2014/C 198/01, le spese ammissibili corrispondono  a  spese  per  gli
investimenti in attivita' materiali ed immateriali; con riferimento a
questi ultimi si considerano ammissibili gli attivi riconducibili  ai
beni che non esauriscono la loro utilita' in un solo  periodo,  ossia
manifestano i benefici economici lungo un arco temporale pluriennale. 
  3.  In  particolare,  i  costi  ammissibili  per  il  potenziamento
dell'infrastruttura di ricerca sono: 
    a. strumentazione scientifica, apparecchiature  e  macchinari  di
ricerca e loro accessori «chiavi in mano», ovvero i componenti per la
realizzazione di una loro parte auto-consistente; 
    b. un ampliamento  (estensione)  di  strumentazione  scientifica,
apparecchiature e macchinari  esistenti  presso  l'infrastruttura  di
ricerca  all'atto  della  presentazione  della  proposta,  ovvero   i
componenti per la realizzazione di una loro parte auto-consistente; 
    c. impianti tecnici generici strettamente funzionali e  correlati
al progetto da asservire ad una apparecchiatura/macchinario o ad  una
strumentazione scientifica; 
    d.  licenze  software  e  brevetti  direttamente   correlati   al
potenziamento proposto. 
  4. Nella determinazione dei costi ritenuti  ammissibili,  si  tiene
anche conto degli  oneri  per  imballo,  installazione,  verifica  di
conformita'/certificato   di   regolare    esecuzione,    spese    di
immatricolazione, dazi, spese di sdoganamento  purche'  esplicitamene
stimati e indicati nei documenti di  spesa  del  bene  acquistato.  I
costi si intendono franco sede di destinazione. 
  5. Sono comunque esclusi dall'ammissibilita' della spesa gli  oneri
accessori, le commissioni per operazioni  finanziarie,  interessi  di
natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del  bene,
penali,  ammende,  sanzioni  pecuniarie  e  spese  per   contenziosi,
ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonche' le spese occorrenti per
le procedure di gara. 
  6. Sono  inoltre  esclusi  i  costi  di  personale  per  lavori  in
economia, l'auto-fatturazione e la fatturazione reciproca nell'ambito
della compagine. 
  7. Le spese ammissibili  decorrono  dalla  data  di  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo. Cionondimeno e' facolta' dei proponenti iniziare
le procedure di affidamento in data successiva al termine  ultimo  di
presentazione della domanda di  partecipazione,  previa  acquisizione
del CUP. L'amministrazione riconoscera' le spese solo sulla base  del
decreto  di  concessione  del  finanziamento  e  del  relativo   atto
d'obbligo e comunque all'esito positivo dei controlli di cui all'art.
17 del presente avviso. 
  8. Ai fini della rendicontazione,  i  costi  ammissibili  afferenti
alle diverse  tipologie  di  spesa  sono  da  considerarsi  al  netto
dell'IVA nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di
presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi  di
IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. 
  9. Non sono ammissibili  le  spese  relative  ad  un  bene/servizio
rispetto al quale il beneficiario/i abbia gia' fruito, per lo  stesso
bene, di una misura di sostegno finanziario  regionale,  nazionale  o
comunitario. 
  10. Le  spese  sostenute  fuori  dall'Area  del  programma  saranno
agevolabili fino ad un massimo del 15% dei costi massimi  ammissibili
del progetto di cui all'art. 5, comma 1, come gia' riportato all'art.
5, comma 4, lettera b, del presente avviso. 
  11. Laddove il progetto sia parte di un  progetto  piu'  ampio,  al
fine di accertare un eventuale cumulo del finanziamento a valere  sul
presente  avviso  con  altri  finanziamenti  pubblici,   nonche'   di
verificare che l'ammontare complessivo dei finanziamenti configuri la
fattispecie del Grande progetto cosi' come definito all'art. 100  del
regolamento n. 1303/2013, il proponente deve indicare: 
    il  costo  complessivo  del  progetto,  compresa  la  parte   non
finanziata dal PON con il presente avviso; 
    eventuali ulteriori finanziamenti pubblici,  anche  a  valere  su
risorse   dei   Programmi   operativi   regionali,   destinati   alla
realizzazione del progetto piu' ampio. 
9. Modalita'  e   termini   di   presentazione   della   domanda   di
  partecipazione 
  1. La domanda di partecipazione, conforme all'allegato A) di cui al
presente avviso, dovra' essere presentata in lingua italiana, a  pena
di esclusione e di irricevibilita', esclusivamente tramite i  servizi
dello sportello  telematico  SIRIO  (https://sirio-miur.cineca.it)  a
partire dalle ore 12,00 del 5 aprile 2018 ed entro e non oltre le ore
12,00 (CET) del 15 giugno 2018. A tal fine, il MIUR, all'apertura dei
termini  per  la  presentazione  della  domanda  di   partecipazione,
inviera' tramite PEC al legale rappresentante del soggetto proponente
un'utenza   abilitata   alla   presentazione   della    domanda    di
partecipazione per ciascuna infrastruttura di ricerca per la quale e'
stato identificato come soggetto proponente  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1, del presente avviso. Tramite  tale  utenza  sara'  possibile
eseguire tutte le attivita' relative alla compilazione e trasmissione
della domanda  di  partecipazione  e  condividere  con  altre  utenze
registrate la visualizzazione della domanda in compilazione. 
  2. Tramite lo sportello telematico di cui al comma  1  che  precede
sara' possibile: registrare eventuali ulteriori utenze, consultare le
guide  sull'utilizzo  dei  servizi,   scaricare   i   modelli   delle
dichiarazioni e degli altri allegati,  richiedere  supporto  tecnico,
nonche'  inoltrare  eventuali  richieste  di   chiarimenti   per   la
compilazione della domanda entro i termini  prescritti  all'art.  22,
comma 3, del presente avviso. 
  3. La domanda deve essere firmata digitalmente da parte del  legale
rappresentante del soggetto proponente, completa di tutti i documenti
di cui all'art.  10.  Eventuale  documentazione  integrativa  che  il
soggetto proponente intenda allegare alla presentazione della domanda
di  finanziamento  dovra'  essere  meramente  a  complemento  e   non
sostituiva di quanto direttamente  riportato  nell'allegato  B.  Tali
documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e  nelle  modalita'
di invio, alle indicazioni previste dal presente avviso. 
  4. La domanda, inoltre, deve contenere, in accordo  con  l'allegato
B, i riferimenti del  coordinatore  scientifico  di  progetto  e  del
responsabile amministrativo del progetto. 
  5. Nella domanda di partecipazione il  soggetto  proponente  dovra'
indicare tutte  le  unita'  operative  dove  verra'  implementato  il
progetto. 
  6. La domanda e' resa nella forma di  autocertificazione  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445/2000  e  con  le
responsabilita' di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo  decreto  e
dovra' contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e  per
gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003. 
  7. Le domande presentate con modalita' e tempi  diversi  da  quelli
sopra descritti saranno considerate irricevibili. 
10.  Dichiarazioni  e  documenti   a   corredo   della   domanda   di
  finanziamento 
  1. A corredo della domanda di partecipazione, da compilare  secondo
l'allegato  A),  il  proponente  dovra'  fornire,  avvalendosi  dello
sportello   telematico   SIRIO   (https://sirio-miur.cineca.it),    i
documenti di seguito indicati: 
    a. per ciascuna proposta progettuale, «Scheda tecnica di proposta
progettuale» di cui all'allegato B) al presente avviso,  compilata  e
firmata digitalmente dal legale  rappresentante  e  dal  coordinatore
scientifico di progetto; 
    b.  in  presenza  di  co-proponente/i,  per   ciascuna   proposta
progettuale, copia dell'«accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990»,
contenente le indicazioni di cui  all'art.  3  del  presente  avviso,
firmata digitalmente dal legale rappresentante del proponente e del/i
co-proponente/i; 
    c.   per   ciascuna   proposta   progettuale,   copia    conforme
all'originale dell'atto o degli atti attestanti la disponibilita' dei
locali/terreni/impianti   e    strumentazioni    interessati    dalla
realizzazione del potenziamento dell'infrastruttura di  ricerca,  ove
non gia' in uso a titolo di proprieta'. Se i titoli di disponibilita'
quali, ad esempio, comodato e affitto, prevedono una durata inferiore
ai 10 anni decorrenti dal  pagamento  finale  al  beneficiario/i,  il
proponente  e/o  il/i  co-proponente/i  dovranno  rilasciare   idonea
dichiarazione di impegno a garantire  l'efficacia  del  potenziamento
nei termini previsti dall'art. 2, comma 4, del presente avviso; 
    d. eventuali manifestazioni di interesse  da  parte  del  settore
produttivo; 
    e. eventuale lettera a firma del  direttore  generale  dell'ERIC,
che dichiari che il progetto e' funzionale alle  attivita'  dell'ERIC
corrispondente; 
    f. per ciascuna proposta progettuale, presa d'atto del Codice  di
comportamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  16
aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di  comportamento  dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165» (Pubbl. Gazzetta Ufficiale n. 129  del  4  giugno
2013),  sottoscritto  digitalmente  dal  legale  rappresentante   del
soggetto proponente,  anche  per  conto  del/i  co-proponente/i,  per
accettazione degli obblighi e dei doveri ivi contenuti (allegato C); 
    g. per ciascuna proposta progettuale, disciplinare di concessione
del finanziamento finalizzato al potenziamento  delle  infrastrutture
di ricerca sottoscritto digitalmente dal  legale  rappresentante  del
soggetto proponente,  anche  per  conto  del/i  co-proponente/i,  per
accettazione degli obblighi e dei doveri ivi contenuti (allegato D). 
  2. La documentazione di cui alle lettere a)  e  d)  del  comma  che
precede dovra' essere redatta obbligatoriamente in lingua italiana  e
in lingua inglese, riportando nelle due versioni i medesimi contenuti
di forma e di sostanza. In caso di difformita' tra le  due  versioni,
prevarra' quella in lingua italiana. 
  3. La documentazione di cui alla lettera e) del  comma  1,  laddove
presentata, dovra' essere redatta esclusivamente in lingua inglese. 
11. Ricezione della proposta progettuale 
  1.  Le  domande  di  partecipazione  all'avviso  che   risultassero
mancanti dei documenti elencati al comma 1 dell'art. 10 che  precede,
fatto  salvo  quanto  previsto  alle  lettera  d)  ed   e),   saranno
considerate irricevibili. 
  2. Fermo restando che  e'  ammessa  la  trasmissione  di  una  sola
domanda di partecipazione per  ciascuna  infrastruttura  di  ricerca,
fino alla scadenza fissata per  la  presentazione  della  domanda  e'
possibile  modificare  una  proposta  non  ancora  trasmessa.  Nessun
documento puo' essere presentato autonomamente dopo  la  trasmissione
della domanda. Nessun documento puo' essere presentato  autonomamente
dopo la data di scadenza per la presentazione della domanda. 
  3. Il MIUR non assume alcuna responsabilita' per lo  smarrimento  o
il ritardato ricevimento di  comunicazioni  dipendenti  da  errata  o
incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica  da  parte
del soggetto  proponente,  ne'  per  eventuali  disguidi  informatici
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
12. Istruttoria formale-amministrativa della proposta progettuale 
  1. Per tutte le domande  che  perverranno  entro  i  termini  sopra
indicati, e' effettuata, di norma entro 45 giorni dalla chiusura  dei
termini  per   la   presentazione   delle   proposte,   l'istruttoria
formale-amministrativa  di  ammissibilita'  della  domanda  volta   a
verificare  il  rispetto  della  modalita'  di  presentazione,  della
completezza  della  documentazione  obbligatoria  richiesta  e  della
tempistica.  Tale  istruttoria  e'  effettuata  dagli  uffici   della
Direzione  generale  per  il  coordinamento,  la  promozione   e   la
valorizzazione della ricerca del MIUR. 
  2. Il MIUR si riserva la facolta'  di  richiedere  regolarizzazioni
riguardanti la  documentazione  prodotta.  Le  carenze  di  qualsiasi
elemento formale della domanda di partecipazione,  ad  esclusione  di
quelli  incidenti  sulla  Scheda  tecnica  di  proposta  progettuale,
possono essere regolarizzate attraverso  la  procedura  del  soccorso
istruttorio. In tal caso, il MIUR assegna al soggetto  proponente  un
termine non superiore  a  10  giorni  perche'  sia  regolarizzata  la
documentazione.  In  caso  di  inutile   decorso   del   termine   di
regolarizzazione,  la  proposta  e'  esclusa   dalla   procedura   di
valutazione. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura
del soccorso istruttorio le  carenze  della  documentazione  che  non
consentono l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile
della stessa. 
  3. Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente
la fase dell'istruttoria formale amministrativa saranno  ammesse  con
riserva alla valutazione effettuata da esperti tecnico-scientifici  e
da  esperti  economico-finanziari,  nominati  dalla  Commissione   di
valutazione. 
13. Modalita' di valutazione della proposta progettuale 
  1.  La  Commissione  di  valutazione  delle  proposte   progettuali
nominata dal MIUR e' composta da 7 membri individuati  dal  CNGR  tra
soggetti, italiani e/o stranieri, con comprovata professionalita'  in
materia di infrastrutture  di  ricerca  nell'ambito  di  un  apposito
elenco ministeriale o dell'albo di esperti gestito dalla  Commissione
europea. Il CNGR indica anche chi, tra i  membri  della  Commissione,
assume le funzioni di  Presidente.  E'  facolta'  del  CNGR  indicare
membri supplenti della Commissione. 
  2. La Commissione, preso atto dei progetti ammessi con riserva alla
valutazione,  nomina  per  ciascun  progetto  un  Gruppo  istruttorio
formato da  3  esperti  tecnico  -  scientifici  (ETS)  e  1  esperto
economico  -  finanziario  (EEF)  per  espletare  la   procedura   di
valutazione di ciascun progetto. Designa altresi' uno degli  ETS  del
gruppo istruttorio  come  relatore  per  il  progetto  assegnato  nei
confronti della Commissione. 
  3.  Gli  ETS,  italiani  e/o  stranieri,  sono  individuati   dalla
Commissione e nominati dal MIUR, nell'ambito di  un  apposito  elenco
ministeriale  o  dell'albo  di  esperti  gestito  dalla   Commissione
europea, secondo criteri di competenza, trasparenza e  rotazione,  in
assenza di conflitti di interesse. 
  4. Gli ETS effettuano la propria valutazione entro il termine e con
le modalita' indicate nella  lettera  di  incarico,  sulla  base  dei
criteri di cui all'art. 14 che segue. 
  5. L'EEF e' individuato ai sensi della vigente normativa in materia
di appalti pubblici di servizi o mediante convenzioni in corso oppure
nell'ambito di un apposito elenco ministeriale o dell'albo di esperti
della Commissione europea. 
  6. La valutazione della proposta progettuale da  parte  del  gruppo
istruttorio procede in modo indipendente per ciascun ETS  sulla  base
della documentazione presentata,  secondo  un  modello  di  Relazione
individuale di valutazione (di seguito  anche  solo  RIV).  Per  ogni
criterio e' assegnato un  punteggio  entro  un  intervallo  definito,
nonche' una soglia minima. 
  7. Ciascun ETS nelle singole RIV opera altresi' la  valutazione  di
congruita' e pertinenza dei singoli beni fornendo  indicazioni  sulla
numerosita' e costo unitario ritenuti congrui e  pertinenti  ai  fini
degli obiettivi proposti. 
  8. Nelle singole RIV, inoltre, dovranno essere inseriti per ciascun
criterio  i  punteggi  e  relative  motivazioni  e  le  richieste  di
eventuali approfondimenti necessari ai fini dell'attivita' di seguito
illustrata. Il relatore, infatti, dovra' effettuare  la  verifica  in
loco prima della redazione del Rapporto  di  valutazione  provvisorio
(di  seguito,  anche  ESR  provvisorio),   riportante   un   giudizio
qualitativo  e  un  punteggio  numerico,  sul  quale  dovra'   essere
acquisito il consenso degli altri  ETS  del  gruppo  istruttorio.  Il
portale web messo a disposizione dal MIUR  fornisce  una  piattaforma
per il dialogo telematico fra gli esperti ed un tempo massimo per  il
raggiungimento del consenso. Su proposta del GI sono ammesse fino  ad
un massimo  di  3  visite  del  relatore  per  ciascun  progetto,  da
effettuare presso le  unita'  operative  indicate  nella  domanda  di
partecipazione dal soggetto proponente. 
  9. A seguito del consenso degli altri  esperti,  l'ESR  provvisorio
diviene automaticamente definitivo; in caso di mancato raggiungimento
del consenso,  spetta  collegialmente  alla  Commissione  la  stesura
dell'ESR definitivo, tenendo conto dei singoli RIV. 
  10. L'esperto economico  finanziario,  dopo  aver  acquisito  l'ESR
definitivo, si esprime sulla sostenibilita' economico  finanziaria  o
meno  della  proposta  progettuale,  accompagnata  da   un   giudizio
motivato. L'eventuale valutazione  di  non  sostenibilita'  da  parte
dell'EEF comporta la non ammissione alla graduatoria  della  proposta
progettuale. 
  11. Acquisiti tutti gli  ESR  definitivi  e  le  valutazioni  degli
esperti economico finanziari, la Commissione, per ciascun progetto  e
nel rigoroso rispetto dei punteggi  ricevuti  negli  ESR  definitivi,
completa il proprio lavoro stilando la graduatoria dei  progetti.  La
Commissione, inoltre, analizza  il  budget  di  ogni  progetto  e  le
relative indicazioni provenienti dall'ESR definitivo, determinando la
necessita'  di  ogni   singolo   bene   contenuto   nell'elenco,   la
numerosita', il costo congruo, e,  di  conseguenza,  sia  l'ammontare
complessivo   del    finanziamento,    sia    proporzionalmente    la
determinazione delle attivita'  da  realizzare  fuori  dall'Area  del
programma, per un importo massimo pari al 15% dei  costi  ammissibili
di progetto. 
  12. Con proprio decreto, nel  rispetto  della  graduatoria  stilata
dalla Commissione di valutazione, il MIUR ammette a  finanziamento  i
progetti  in  ragione  delle  risorse   disponibili   rispettivamente
assegnate  alle  regioni  in  transizione  ed   alle   regioni   meno
sviluppate. Il  MIUR  si  riserva  di  valutare  la  possibilita'  di
finanziare quanto non coperto dalle risorse del FESR con le risorse a
valere sul FSC. 
14. Criteri di valutazione della proposta progettuale 
  1. In accordo con i criteri  di  selezione  previsti  dal  PON,  la
valutazione della proposta progettuale si basa sui criteri generali e
sui  criteri  specifici  elencati  nella  tabella   che   segue.   In
particolare,  i  criteri  di  valutazione  generali   consentono   di
verificare il contributo che il progetto  fornisce  al  perseguimento
della strategia del PON, mentre i criteri  di  valutazione  specifici
consentono di valutare il contributo  che  il  progetto  fornisce  al
raggiungimento degli obiettivi propri della  Linea  di  azione  II.1,
priorita' di investimento 1a e delle finalita' del PNIR. 
  2. Ai criteri  di  seguito  numerati  da  C1  a  C9,  di  esclusiva
competenza degli ETS, corrisponde un intervallo di punteggio  massimo
per valori interi in base al livello di soddisfacimento del  criterio
stesso  ed  una  soglia  minima,  come  dettagliato   nella   tabella
successiva. 
  3. Le proposte progettuali che per ciascun criterio  raggiungeranno
il punteggio individuato come  soglia  minima,  tenuto  fermo  quanto
riportato al successivo comma  4,  saranno  inserite  in  graduatoria
dalla Commissione; le proposte progettuali  che  anche  per  un  solo
criterio non raggiungeranno  il  punteggio  individuato  come  soglia
minima non saranno inserite in graduatoria dalla Commissione. 
  4.   Il   criterio   di    sostenibilita'    C10    «Sostenibilita'
economico-finanziaria  del  progetto»  e'  di  esclusiva   competenza
dell'EEF, che vi attribuisce una  valutazione  «sostenibile»  o  «non
sostenibile». L'eventuale valutazione di non sostenibilita' da  parte
dell'EEF comporta la non ammissione alla graduatoria  della  proposta
progettuale. 
  5. In particolare, la valutazione  della  proposta  progettuale  si
basa sui criteri definiti nelle tabelle che seguono. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
15. Formazione della graduatoria 
  1. L'attivita' di valutazione  dei  progetti  si  conclude  con  la
predisposizione di una  graduatoria  delle  proposte  progettuali.  A
parita' di punteggio complessivo (somma del  punteggio  ottenuto  nei
criteri da C1 a C9), prevarra' il progetto con il  maggior  punteggio
totale per  la  valutazione  dell'impatto  del  progetto  (somma  del
punteggio ottenuto nei criteri da  C7  a  C9).  A  parita'  anche  di
questo, prevarra' il progetto con il maggior punteggio totale per  la
valutazione della qualita'  della  proposta  progettuale  (somma  del
punteggio ottenuto nei criteri da C3 a  C6).  In  caso  di  ulteriore
parita', prevale il progetto con il maggiore importo complessivo  dei
costi ammissibili a finanziamento. La  graduatoria  con  gli  importi
concessi e' pubblicata sul sito del MIUR entro, di norma, 180  giorni
dalla data di scadenza dei termini di  presentazione  della  proposta
progettuale. 
  2.  I  progetti  saranno  finanziati,  nei  limiti  delle   risorse
disponibili, prioritariamente con le risorse  del  PON.  Il  MIUR  si
riserva di finanziare la parte non coperta dal PON  con  risorse  del
FSC. 
  3.  Il  MIUR  provvede,  nei  giorni  successivi   alla   data   di
pubblicazione del  decreto  di  approvazione  della  graduatoria  sul
proprio sito, all'invio tramite  PEC  di  apposita  comunicazione  ai
soggetti proponenti contenente l'esito del procedimento relativo alla
domanda presentata. 
  4. Il MIUR, sulla base della  graduatoria,  adotta  il  conseguente
decreto  di  concessione  del  finanziamento,   che,   opportunamente
registrato presso i competenti  organi  di  controllo,  e'  trasmesso
tramite PEC al  soggetto  proponente,  il  quale  dovra'  formalmente
accettarlo  entro  15  giorni   mediante   sottoscrizione   dell'atto
d'obbligo. La mancata sottoscrizione dell'atto d'obbligo comporta  la
rinuncia al finanziamento e la conseguente revoca  del  provvedimento
di concessione. 
16. Variazioni di natura soggettiva ed oggettiva 
  1. In caso di variazioni  di  natura  oggettiva  o  soggettiva,  il
soggetto proponente e' tenuto a  darne  tempestiva  comunicazione  al
MIUR. 
  2. Le variazioni di natura soggettiva sono  consentite  solo  nelle
ipotesi di fusioni e/o incorporazioni  o  altri  fenomeni  successori
derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o  regolamentari.  In
tali  ipotesi,  la   compagine   ridefinita   dovra'   garantire   il
raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con  i
criteri di cui al punto 20 della comunicazione  2014/C  198/01  della
Commissione. 
  3.  Fermo  restando  l'invarianza  dell'importo   complessivo   del
finanziamento concesso ed il rispetto del relativo cronoprogramma  di
spesa, nella fase di attuazione del progetto, sono consentite: 
    a. variazioni di spesa fino al limite del 5% dei singoli elementi
dell'elenco beni strumentali, a condizione  che  siano  garantite  la
qualita' e  il  raggiungimento  degli  obiettivi  tecnico-scientifici
dichiarati; 
    b. variazioni di  spesa  fino  al  limite  del  20%  dei  singoli
elementi dell'elenco beni strumentali,  previo  assenso  dell'esperto
tecnico scientifico e approvazione del MIUR; 
    c.  variazioni  degli  elementi  dell'elenco   beni   strumentali
essenzialmente derivanti  (e  motivate)  dal  progresso  tecnologico,
previo assenso dell'esperto tecnico-scientifico ed  approvazione  del
MIUR. La somma dei costi relativi ai beni oggetto di richiesta  della
variazione non puo' eccedere il 20% del finanziamento concesso. 
  Qualunque eventuale variazione al cronoprogramma  di  spesa,  cosi'
come comunicato nelle relazioni bimestrali, potra' essere  sottoposta
all'attenzione dell'ETS ed e' comunque soggetta all'approvazione  del
MIUR. 
  4. Premesso che la spesa sostenuta per le attivita'  realizzate  al
di  fuori  dall'Area  del  programma,  ai  sensi  dell'art.  70   del
regolamento 1303/2013, non puo' in alcun modo eccedere il  15%  della
spesa ammessa complessiva del progetto finanziato,  tale  percentuale
dovra'  essere   ricalcolata   in   funzione   dell'effettiva   spesa
complessivamente  sostenuta.  Poiche',  tuttavia,  l'ottenimento   di
riduzioni dei prezzi di acquisto dei beni  non  puo'  avere  ricadute
negative sulla parte di attivita' realizzata al  di  fuori  dell'area
del Programma, il MIUR finanziera' con  risorse  a  valere  sul  FSC,
sulla base delle spese effettivamente sostenute, quanto eventualmente
non rimborsato dal FESR. 
17. Rendicontazione e controlli in itinere 
  1. Il soggetto proponente, entro 30 giorni dall'effettuazione della
singola spesa progettuale, produce, mediante l'utilizzo di  strumenti
e  modalita'  esclusivamente  di  tipo  telematico,  la   complessiva
documentazione relativa  alla  spesa  sostenuta  e  quietanzata.  Con
cadenza bimestrale,  secondo  le  modalita'  indicate  dal  MIUR,  il
soggetto proponente presenta la domanda di pagamento corredata da una
relazione tecnica sull'andamento del progetto e con l'indicazione  di
eventuali variazioni. Il MIUR, all'esito positivo  dei  controlli  di
cui al comma successivo, procede, entro 90 giorni dalla presentazione
della domanda di pagamento, alla erogazione di quanto dovuto. 
  2. Nel corso dello svolgimento  delle  attivita'  progettuali,  nel
rispetto delle disposizioni regolamentari ed in coerenza con le norme
nazionali ed  europee  applicabili  in  materia,  il  MIUR  svolge  i
controlli di primo livello, anche avvalendosi di esperti  individuati
ai  sensi  della  vigente  normativa,  nonche'  il  monitoraggio  del
rispetto di quanto previsto nel cronoprogramma di spesa aggiornato. 
  3. Eventuali esiti  negativi  delle  valutazioni  sopra  richiamate
determineranno  l'adozione   da   parte   del   MIUR   di   opportuni
provvedimenti. 
  4. Il  finanziamento  concesso  verra'  erogato  esclusivamente  al
soggetto  proponente  che  ripartira'  tra  gli  eventuali   soggetti
co-proponenti  le   somme   effettivamente   sostenute   e   ritenute
ammissibili entro il quinto giorno dal ricevimento del contributo  da
parte del MIUR. 
  5. Il proponente e' tenuto a produrre - entro il termine massimo di
60 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento  del
saldo finale  -  la  relazione  tecnica  finale  relativa  all'intero
progetto    realizzato,    comprovante    l'avvenuto    conseguimento
dell'obiettivo finale  previsto  dalla  Scheda  tecnica  di  proposta
progettuale cosi' come approvata. 
18. Anticipo 
  1. E' facolta' del soggetto proponente richiedere l'anticipo per un
ammontare massimo non superiore al  10%  del  contributo  totale  del
progetto; tale richiesta deve essere esplicitata nella Scheda tecnica
di proposta progettuale (allegato B) indicando data di  erogazione  e
importo.  In  accordo  con  il  cronoprogramma  approvato,  il   MIUR
provvedera' ad erogare l'anticipo ove richiesto. 
  2.  Al  raggiungimento  del  90%  della  erogazione   della   spesa
rendicontata  e  dichiarata  ammissibile,  il  MIUR  sospendera'   le
ulteriori erogazioni fino alla domanda di pagamento del saldo finale.
Qualora il beneficiario, entro l'ottavo mese dalla data di erogazione
dell'anticipo,  non  abbia  rendicontato  spesa  per   almeno   l'80%
dell'importo ricevuto a tale titolo, l'anticipo  sara'  recuperato  a
valere sulle successive rendicontazioni di spesa. 
19. Casi di riduzione, sospensione e revoca del finanziamento 
  1. Sulla base delle risultanze delle attivita' di  controllo  o  di
altre modalita' di accertamento delle irregolarita', o anche in  caso
di  inosservanza  di  uno  o  piu'  obblighi  posti  a   carico   del
beneficiario, il MIUR si riserva la facolta' di attivare procedimenti
amministrativi che determinino: 
    a) riduzione del finanziamento; 
    b) sospensione cautelativa del finanziamento; 
    c) revoca del finanziamento. 
  2. Il MIUR si riserva la facolta' di adottare il  provvedimento  di
riduzione del finanziamento qualora il beneficiario sia inadempiente,
ovvero commetta delle  irregolarita'  nello  svolgimento  dei  propri
adempimenti. In particolare, in caso di: 
    a) attivita' svolta da soggetto non autorizzato; 
    b) mancato rispetto dell'obbligo di consentire verifiche; 
    c) variazioni sostanziali non autorizzate  di  cui  all'art.  16,
comma 3, lettera b) e c); 
    d) non corretta  esecuzione  delle  procedure  di  selezione  del
contraente; 
    e) attivita' svolta  in  assenza  di  requisiti  previsti  (sede,
attrezzature, professionalita' degli operatori, ecc.); 
  3. Il MIUR si riserva la facolta' di adottare il  provvedimento  di
sospensione cautelativa del finanziamento qualora nei  confronti  del
beneficiario emergano gravi indizi di irregolarita' con riguardo alla
non completa/ritardata alimentazione del sistema  informativo  ovvero
mancato rispetto degli obblighi di pubblicita' indicati nel punto 2.2
dell'allegato XII del regolamento (UE) n.  1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013.  Il  provvedimento  di
sospensione  ha  efficacia  fino  al  completo   accertamento   della
sussistenza o meno dei predetti indizi di irregolarita'. Nell'ipotesi
in cui l'irregolarita' sia accertata, il MIUR procede alla revoca del
finanziamento, sulla base di quanto indicato al comma successivo. 
  4. Il MIUR si riserva la facolta' di adottare il  provvedimento  di
revoca parziale o totale del finanziamento concesso, sulla base delle
verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di: 
    a) mancato rispetto  dei  tempi  di  realizzazione  previsti  nel
cronoprogramma di spesa  aggiornato  fatti  salvi  i  casi  di  forza
maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti  e  non
prevedibili; 
    b) mancato rispetto della durata massima  del  progetto  prevista
dal presente avviso all'art. 7, comma  1  per  la  realizzazione  del
progetto, salvo la concessione di proroga approvata di  cui  all'art.
7, comma 2; 
    c) mancata trasmissione della rendicontazione finale di spesa nei
termini prescritti, salvo deroghe  e  in  tutti  gli  altri  casi  di
inadempienza degli obblighi assunti; 
    d) utilizzo delle attrezzature materiali ed immateriali acquisite
mediante i finanziamenti di  cui  al  presente  avviso  per  un  fine
diverso da quello oggetto del finanziamento; 
    e) mancato rispetto delle  previsioni  di  cui  all'art.  71  del
regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di stabilita' delle operazioni; 
    f) mancato rispetto da parte dei beneficiari della soglia del 20%
della eventuale attivita'  economica  svolta  dall'infrastruttura  di
ricerca, ai sensi del punto  20  della  comunicazione  2014/C  198/01
della Commissione; 
    g) mancato mantenimento dell'efficacia del potenziamento  di  cui
all'art. 2, comma 4, del presente avviso; 
    h) ogni altro  atto  o  fatto  idoneo  a  compromettere  il  sano
svolgimento del progetto. 
  5. Qualora a seguito dei controlli  saranno  accertati  errori  e/o
inadempimenti sanabili, al beneficiario sara'  richiesto  di  fornire
chiarimenti e/o integrazioni atti a sanare le criticita' riscontrate,
entro  un  termine  perentorio  indicato   dal   MIUR.   Laddove   il
beneficiario non provveda nei tempi  stabiliti,  sara'  facolta'  del
MIUR procedere alla decurtazione degli importi  oggetto  di  rilievo,
nonche' adottare provvedimenti alternativi, che, nei casi piu' gravi,
potranno comportare anche la revoca del finanziamento ed il  recupero
delle somme gia' erogate, inclusa la possibilita'  di  richiedere  il
risarcimento del danno. 
  6. Nei casi di revoca di cui ai precedenti commi 4 e 5, si provvede
ai recuperi delle somme dovute anche operando compensazioni a  valere
su altri trasferimenti/contributi del MIUR (FOE, FFO  o  progettuali)
riconosciuti al proponente. Medesima  modalita'  viene  adottata  nel
caso di recupero dell'anticipo  nell'ipotesi  di  non  sana  gestione
dello stesso. 
20. Interruzione 
  1. Nei casi di interruzione del progetto, unicamente per  cause  di
forza maggiore non imputabili al beneficiario/i, il MIUR,  a  seguito
delle  opportune  valutazioni,  eroghera'  il  contributo  spettante,
commisurato ai costi sostenuti e risultati ammissibili. 
21. Obblighi di informazione e pubblicita' 
  1. Tutti i progetti finanziati a valere sulle  risorse  di  cui  al
presente  avviso  sono  soggetti  agli  obblighi  di  informazione  e
pubblicita'. 
  2. I beneficiari degli interventi sono tenuti al rispetto di quanto
prescritto al punto 2.2 dell'allegato XII  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre
2013. 
22. Disposizioni finali 
  1. Ai sensi dell'art. 5 della legge n.  241/1990  e  ss.mm.ii.,  il
responsabile del procedimento per il presente avviso e' il  dirigente
pro-tempore dell'Ufficio VIII -  Programmazione  e  promozione  della
ricerca  in  ambito  internazionale  e  coordinamento  della  ricerca
aerospaziale - della Direzione  generale  per  il  coordinamento,  la
promozione e la valorizzazione della ricerca. 
  2. Il presente avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul sito istituzionale del MIUR. 
  3.  Le  richieste  di  informazione  e/o  chiarimenti  relativi  al
presente avviso potranno essere  inviati  esclusivamente  tramite  lo
sportello telematico SIRIO (https://sirio-miur.cineca.it)  fino  alle
ore 12,00 del 30 maggio 2018. Non saranno, pertanto, evase  richieste
che perverranno in modalita' diversa. 
  4. Il presente avviso sara' inviato alla Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio  per  il
controllo preventivo di regolarita' contabile. 
 
    Roma, 28 febbraio 2018 
 
                                     Il direttore generale: Di Felice 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo  2018,  registrazione  n.
1-527