AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 aprile 2018 

Adozione  del  Secondo  Position  Paper  sui   farmaci   biosimilari.
(Determina n. DG/629/2018). (18A03100) 
(GU n.104 del 7-5-2018)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto,  per  quanto  riguarda  i  poteri  del  direttore   generale
dell'Agenzia,  l'art.  10,  comma  2  del  decreto  ministeriale   20
settembre 2004, n. 245, di adozione  del  Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il funzionamento della  stessa,  a  norma  del
citato l'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269/2003; 
  Visti il decreto ministeriale 17 novembre 2016, con  cui  e'  stato
nominato direttore generale dell'Agenzia il prof. Mario  Melazzini  e
il decreto ministeriale 31 gennaio  2017  di  conferma  della  stessa
nomina  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  160,  del  decreto-legge  n.
262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia, della cui  pubblicazione
sul relativo sito istituzionale e' stato dato avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del  17
giugno 2016; 
  Dato atto della seguente definizione fornita dall'EMA di medicinale
biologico: «Un medicinale biologico e' quello che contiene una o piu'
sostanze attive derivate da una fonte biologica o ottenuti attraverso
un  processo   biologico,   e   che   necessita   di   una   rigorosa
standardizzazione  delle  fasi   di   produzione   e   di   controlli
chimico-fisici e  biologici  integrati;  alcune  di  queste  sostanze
attive possono essere gia' presenti nell'organismo umano  ad  esempio
proteine come l'insulina, l'ormone della crescita e l'eritropoietina.
I medicinali biologici sono molecole piu'  grandi  e  piu'  complesse
rispetto ai medicinali non biologici. Soltanto gli organismi  viventi
sono in grado di riprodurre tale complessita'» (EMA/837505/2011); 
  Dato atto, altresi', che tra i medicinali biologici  sono  compresi
anche i medicinali biotecnologici che derivano dai seguenti  processi
di  produzione:   tecnologie   da   DNA   ricombinante;   espressione
controllata di geni portatori di codici per  proteine  biologicamente
attive nei procarioti e negli eucarioti, comprese cellule trasformate
di mammiferi; metodi a base di ibridomi e  di  anticorpi  monoclonali
(Doc. Ref. EMEA/74562/2006 Rev1); 
  Tenuto conto, poi, che con il termine  «biosimilare»  e'  indicato,
invece,  un  medicinale  autorizzato  in  Europa  all'esito  di   una
procedura  registrativa,  simile  ad   un   prodotto   biologico   di
riferimento gia' autorizzato e per il quale sia scaduta la  copertura
brevettuale; 
  Considerato che, piu' in particolare, l'art. 10 (4) della direttiva
2001/83/CE   e   successive   modificazioni   ha   introdotto   nella
legislazione dell'Unione europea il concetto di «medicinale biologico
simile»,  successivamente  recepito  dall'ordinamento  italiano   con
l'art. 10, comma 7 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile  2006
in tema di domande semplificata di autorizzazione  all'immissione  in
commercio di farmaci generici; 
  Rilevato che il citato art. 10, comma 7 del decreto legislativo  n.
219/2006 ha stabilito che, «Quando un medicinale biologico  simile  a
un medicinale biologico di riferimento  non  soddisfa  le  condizioni
della definizione di medicinale generico a causa, in particolare,  di
differenze attinenti alle materie prime o di differenze nei  processi
di produzione del medicinale biologico e del medicinale biologico  di
riferimento, il richiedente e' tenuto a  fornire  i  risultati  delle
appropriate  prove  precliniche  o  delle  sperimentazioni   cliniche
relative  a  dette  condizioni.  I  dati  supplementari  da   fornire
soddisfano i criteri pertinenti di  cui  all'allegato  tecnico  sulla
domanda di A.I.C. e  le  relative  linee  guida.  Non  e'  necessario
fornire i risultati delle altre prove e sperimentazioni contenuti nel
dossier del medicinale di riferimento. Se i risultati presentati  non
sono ritenuti sufficienti a garantire l'equivalenza del biogenerico o
biosimilare con il medicinale biologico di riferimento e'  presentata
una domanda nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall'art. 8»; 
  Tenuto conto che la direttiva 2010/84/EU  classifica  i  medicinali
biologici  e  biosimilari  come  «priorita'»  per  le  attivita'   di
farmacovigilanza e ne impone l'inclusione in una specifica  lista  di
prodotti soggetti a monitoraggio addizionale; 
  Tenuto conto, altresi', del Documento  diffuso  da  EMA  denominato
«Questions and Answers on biosimilar medicines»  (EMA)  A/837805/2011
del  27  settembre  2012,  recante  la  seguente  definizione:   «Per
medicinale biosimilare si intende un medicinale sviluppato in modo da
risultare  simile  a  un  medicinale  biologico  che  e'  gia'  stato
autorizzato (il cosiddetto "medicinale di riferimento"). I medicinali
biosimilari, dunque, differiscono  dai  farmaci  generici  che  hanno
strutture chimiche piu' semplici e che sono considerati  identici  ai
loro medicinali di riferimento. Il principio attivo di un biosimilare
e quello del suo medicinale di riferimento sono di  fatto  la  stessa
sostanza  biologica,  tuttavia  possono  essere  presenti  differenze
minori  dovute  alla  loro  natura  complessa  e  alle  tecniche   di
produzione. Come il medicinale biologico  di  riferimento,  anche  il
biosimilare presenta un certo  grado  di  variabilita'  naturale.  Un
biosimilare viene approvato  quando  e'  stato  dimostrato  che  tale
variabilita' naturale ed eventuali differenze rispetto al  medicinale
di riferimento non influiscono sulla sicurezza o sull'efficacia»; 
  Rilevato che, successivamente  alla  pubblicazione  di  un  Concept
Paper in data 1° agosto 2012, l'Agenzia  ha  pubblicato  sul  proprio
sito web istituzionale, in data 28 maggio 2013, un Position Paper sui
Farmaci Biosimilari, onde  «fornire  agli  operatori  sanitari  e  ai
cittadini, informazioni sulla definizione e sui principali criteri di
caratterizzazione dei medicinali biologici e dei biosimilari»; 
  Rilevato che, nel corso del 2016, sono  state  svolte  dall'Agenzia
consultazioni con i portatori di  interesse,  al  fine  di  acquisire
contributi tecnico-scientifici sulla materia  in  argomento  (Concept
Paper); 
  Tenuto  conto  che,  all'esito  della  valutazione   dei   predetti
contributi, l'Agenzia ha sviluppato il  Secondo  Position  Paper  sui
farmaci biosimilari; 
  Ritenuto opportuno, anche in  un'ottica  di  maggiore  trasparenza,
adottare con il presente provvedimento il suindicato Position  Paper,
il quale, in allegato, costituisce parte integrante dello stesso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  da  intendersi   qui
integralmente richiamate e confermate: 
  1. si adotta il Secondo Position Parer AIFA sui Farmaci Biosimilari
(All. n. 1), pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  della  stessa
Agenzia,  il  quale,  in  allegato  al  presente  provvedimento,   ne
costituisce parte integrante; 
  2.  si  dispone  la  pubblicazione  dello  stesso  nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica   italiana,   nonche'   sul   sito   web
istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco. 
      Roma, 20 aprile 2018 
 
                                     Il direttore generale: Melazzini