AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Solifenacina Lesvi» (18A04361) 
(GU n.145 del 25-6-2018)

 
 
 
         Estratto determina AAM/AIC n. 63 del 4 giugno 2018 
 
    Procedura Europea n. ES/H/0502/001-002/MR. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
SOLIFENACINA LESVI nella forma e confezioni, alle condizioni e con le
specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Laboratorios Lesvi S.L. 
    Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in
Blister Pvc/Al AIC n. 046092019 (in base 10) 1CYMRM (in base 32). 
    Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in
Blister Pvc/Al - AIC n. 046092021 (in base 10) 1CYMRP (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Validita' prodotto integro: 30 mesi. 
    Composizione. 
    Principio attivo: 
      solifenacina Lesvi 5 mg:  ogni  compressa  rivestita  con  film
contiene 5 mg di solifenacina succinato, corrispondenti a 3,8  mg  di
solifenacina. 
      solifenacina Lesvi 10 mg: ogni  compressa  contiene  10  mg  di
solifenacina succinato, corrispondenti a 7,5 mg di solifenacina. 
    Eccipienti. 
    Nucleo: 
      lattosio monoidrato; 
      amido di mais; 
      ipromellosa 4-6 cP (E464); 
      silice colloidale anidra; 
      magnesio stearato; 
    Rivestimento: 
      ipromellosa 6cP (E464); 
      talco; 
      macrogol; 
      titanio diossido (E171); 
      ossido di ferro giallo (E172) (compresse da 5 mg); 
    Ossido di ferro rosso (E172) (compresse da 10 mg) 
    Rilascio lotti. 
    Laboratorios Lesvi, S.L. Avda. Barcelona,  69,  08970  Sant  Joan
Despi', Barcellona, Spagna 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Trattamento  sintomatico   dell'incontinenza   da   urgenza   e/o
aumentata frequenza e urgenza urinaria che potrebbe  presentarsi  nei
pazienti con sindrome della vescica iperattiva. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
 
                      Classe di rimborsabilita' 
 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn) 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. 
    Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve  darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e
tenere a disposizione la  traduzione  giurata  dei  testi  in  lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza  delle
disposizioni  sull'etichettatura  e  sul   foglio   illustrativo   si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC,  nei  casi  applicabili,   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto
di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale  non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. 
    Tuttavia,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla
sicurezza  per  questo  medicinale  se  il  medicinale  e'   inserito
nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco
EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.