MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 31 maggio 2018 

Dichiarazione di  notevole  interesse  pubblico  del  territorio  del
Comune di Miranda. (Decreto n. 13/2018). (18A04467) 
(GU n.149 del 29-6-2018)

 
 
                            IL PRESIDENTE 
 della commissione regionale per il patrimonio culturale del Molise 
 
  Visto il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  recante
«Istituzione del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i. ; 
  Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante  «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i, in  particolare,  gli  articoli  136,
137, 138, 139, 140 e 141; 
  Visto il regolamento di organizzazione del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministero  e  dell'organismo   indipendente   di
valutazione della performance, a  norma  dell'art.  16  comma  4  del
decreto-legge  24  aprile  2014  n.  66,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno  2014,  approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto  2014
n. 171, in particolare l'art. 39; 
  Visto il decreto 31  gennaio  2018  riguardante  l'attribuzione  al
dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di segretario  regionale  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  per  il
Molise e di  direttore  del  Polo  museale  del  Molise,  debitamente
registrato da parte dei competenti organi di controllo; 
  Tenuto conto che in data 26  marzo  2015  e'  stata  costituita  la
Commissione per il patrimonio culturale del Molise; 
  Considerato  che  con  nota  n.  1381  del  20   giugno   2002   la
soprintendenza BAAP-PSAD del Molise, all'epoca  competente,  ha  dato
comunicazione, al Comune di Miranda (IS), alla Regione  Molise,  alla
Provincia  di  Isernia,  nonche'  all'allora  Ufficio  centrale  beni
ambientali e paesaggistici del MiBAC, dell'avvio del procedimento per
la dichiarazione di notevole interesse pubblico a fini  paesaggistici
di una distinta area del territorio comunale  di  Miranda  delimitata
dai fogli catastali numeri 1,  2,  3,  4,  5,  cosi'  come  descritta
nell'allegata relazione illustrativa e relativa planimetria;  
  Considerato che, il suddetto  procedimento,  cosi'  come  riportato
nell'oggetto della citata nota prot. n. 1381 del 20 giugno  2002,  e'
stato avviato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 comma  1
del decreto legislativo n. 490/1999 che  conferiva  al  Ministero  la
«...facolta' di integrare gli elenchi dei beni e delle  localita'  di
cui all'art. 139 [di interesse paesaggistico  ai  sensi  dell'art.  1
della  legge  n.   1497/1939],   su   proposta   del   soprintendente
competente»; 
  Considerato che con la medesima nota prot. n. 1381  del  20  giugno
2002, in attuazione del  procedimento  prescritto  dal  comma  2  del
menzionato art. 144, ha provveduto a trasmettere al Comune di Miranda
le comunicazioni di che trattasi affinche' fossero  affisse  all'albo
pretorio, con le relazioni tecniche e le planimetrie, per un  periodo
di tre mesi, cosi' come prescritto  dal  comma  5  art.  140  decreto
legislativo n. 490/1999 allora vigente;  
  Considerato che tale affissione e'  puntualmente  avvenuta  dal  24
luglio  2002  fino  al  22  ottobre  2002,  cosi'   come   comunicato
formalmente dal Comune di Miranda con  nota  prot.  n.  2530  del  24
luglio 2002, ed in osservanza al comma 6 del sopracitato art. 140, ne
e' stata data notizia su un quotidiano  a  diffusione  nazionale  (La
Repubblica del 17 agosto 2002)  e  su  due  quotidiani  a  diffusione
locale (Quotidiano del Molise del 13 agosto 2002, Nuovo  oggi  Molise
del 20 agosto 2002);  
  Considerato  che,  ritenuta  tale   proposta   quale   integrazione
«...degli elenchi dei beni e delle localita' indicati  all'art.  139»
del decreto legislativo n. 490/1999, il territorio  comunale  di  cui
alla nota prot. n. 1381 del  20  giugno  2002,  e'  stato  da  allora
sottoposto a tutela paesaggistica, cosi'  come  confermato  dall'art.
157 comma 1 del vigente decreto legislativo  n.  42/2004  codice  dei
beni culturali;  
  Considerato che con delibera consiliare n. 37 del 30 dicembre 2004,
il Consiglio comunale di Miranda, considerato che «...le proposte  di
vincolo dovevano essere accolte dal Ministero...entro il  termine  di
210 giorni  per  la  conclusione  del  procedimento»,  e  che  «...il
procedimento non si  e'  concluso  con  l'emissione  del  decreto  di
vincolo da parte del Ministero...entro il termine previsto per legge»
ha deliberato, a maggioranza e con il voto contrario dei  consiglieri
comunali di  minoranza,  «di  prendere  atto  della  decadenza  delle
proposte  di  vincolo...formulata  dalla  Soprintendenza...»  e,  per
l'effetto, «...di stabilire di non trasmettere piu', a partire  dalla
data    della    presente    deliberazione,    i    progetti     alla
Soprintendenza...[e]...di disporre che il  responsabile  dell'ufficio
tecnico comunale, rilasci tutti  i  titoli  abilitativi  a  costruire
senza il parere della Soprintendenza»; 
  Visto che,  a  seguito  del  ricorso  al  Tribunale  amministrativo
regionale Molise da parte  della  ditta  E.R.A.  Energia  rinnovabile
ambientale S.r.l.  e  del  Comune  di  Miranda,  la  validita'  della
proposta n. 1381/2002 e' stata confermata con sentenza n. 92  del  26
febbraio 2016; 
  Considerato  inoltre  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale
Molise, con sentenza n. 92/2016, ha avuto  modo  di  rilevare  quanto
segue: «...i Comuni non hanno competenza in  materia  di  imposizione
dei vincoli paesaggistici sicche' la delibera adottata deve ritenersi
affetta da radicale nullita' per difetto assoluto di attribuzione,  e
come tale priva di alcuna  attitudine  ad  accertare  la  persistente
efficacia di proposte di vincolo adottate dalla competente  autorita'
di tutela......Ne discende che il MIBAC  non  aveva  alcun  onere  di
impugnare tempestivamente tale delibera in quanto inidonea a limitare
in alcun modo i poteri di tutela paesaggistica conferiti dalla  legge
al Ministero...»; 
  Considerato che la ditta E.R.A. ha promosso l'appello al  Consiglio
di Stato avverso la sentenza n. 92/2016 del Tribunale  amministrativo
regionale Molise, e che il  Consiglio  di  Stato,  con  Ordinanza  n.
2838/2017, punto 4 delle motivazioni,  con  riguardo  alla  specifica
questione della validita'  della  delibera  consiliare  n.  37  sopra
citata ha stabilito quanto segue: «...Non rilevano,  per  giungere  a
conclusioni diverse...l'interpretazione negativa circa la persistenza
delle proposte di vincolo (e  delle  conseguenti  misure  di  tutela)
fornita dal Consiglio comunale di Miranda - ancorche'  nei  confronti
della medesima non sia insorta la Soprintendenza -  stante  l'assenza
di competenza del Comune in materia;...»; 
  Rilevato  inoltre  che  il  Consiglio  di  Stato  con  la  suddetta
ordinanza ha demandato la questione della validita'  delle  «proposte
non decretate» all'Adunanza plenaria;  
  Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del 22 dicembre 2017
che pronunciatasi sulla questione ha  stabilito,  con  riguardo  alla
fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 151  del  richiamato  decreto
legislativo n. 42/2004 codice dei beni culturali e del paesaggio, che
«...le proposte  di  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico
anteriori  al   Codice   conservino   efficacia,   mentre   l'effetto
preliminare di vincolo che ad essa si ricollega  cessi...decorsi  180
giorni dalla pubblicazione della  sentenza.»,  e  che  tale  termine,
nello specifico scade il 22 giugno 2018; 
  Visto il verbale del Comitato  tecnico-scientifico  del  14  maggio
2018 che ha ribadito la necessita' di  perfezionare  la  proposta  in
questione per le seguenti motivazioni: 
    «(...).  La  questione  illustrata  concerne  la   sentenza   del
Consiglio di  Stato  -  Adunanza  plenaria  -  n.  13  del  2017...La
Direzione generale  ABAP...nell'evidenziare  come  il  pronunciamento
riguardi  esclusivamente  le  fattispecie  ricadenti  nel   comma   2
dell'art. 157 del codice, ...ha promosso una ricognizione presso  gli
uffici periferici dei casi pendenti; ...sulla base  delle  casistiche
emerse, ha precisato, sentito l'ufficio  legislativo,  che  tutte  le
proposte discendenti dal disposto di cui agli articoli 2 della  legge
n. 1497/1939, 82 comma 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 616/1977, 140 e 144 del decreto legislativo n.  490/1999,  purche'
ovviamente si sia adempiuto a suo tempo agli obblighi di  pubblicita'
previste dalla  norma,  anche  qualora  in  esse  non  figuri  alcuna
locuzione di richiamo alla compilazione e/o alla  integrazione  degli
elenchi  di  cui  ai  predetti  articoli  di  legge,  debbano  essere
considerate quali compilazione/integrazione degli elenchi medesimi  e
ricadano pertanto nei casi fatti salvi dal comma 1 dell'art. 157  del
codice (e dei quali del resto la stessa pronuncia  del  Consiglio  di
Stato ha espressamente ribadito la definitivita'  degli  effetti),  e
non dunque nella fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo,
oggetto della pronuncia medesima. 
    La  stessa  Direzione,  sempre  sentito   l'UL,   nel   ravvisare
l'opportunita' di provvedere comunque al perfezionamento nei  termini
stabiliti dalla sentenza delle due proposte  relative  al  Comune  di
Miranda, in relazione alle quali e' scaturito il  pronunciamento  del
Consiglio  di  Stato  in  questione  -  non  solo  per  mera  cautela
tuzioristica, ma anche in  un'ottica  tesa  ad  assicurare  in  tempi
rapidi un quadro di  massima  chiarezza  possibile  all'utenza  e  il
disinnesco del contenzioso (non riscontrabile per casi  analoghi  nel
territorio di altre regioni), le ha sottoposte al Comitato. 
    In tal senso, e  con  particolare  riferimento  ai  provvedimenti
interessanti il Comune di Miranda, vista la documentazione  pervenuta
e  piu'  specificamente  oggetto  di  discussione  del  punto   primo
dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, si ritiene di  confermare
le proposte di vincolo formulate ai sensi del Titolo II  del  decreto
legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 dall'allora Soprintendenza per
i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio  storico,
artistico e demoetnoantropologico del Molise e, pertanto,  si  invita
il competente ufficio Mibact a perfezionare tali procedure.(...).»;  
  Considerata la  puntuale  descrizione  del  territorio  di  Miranda
riportata nella relazione tecnica allegata alla proposta  di  vincolo
di cui alla nota 1381 del 20 giugno 2002:  
 
                              «Miranda 
                 Settore settentrionale - Relazione 
 
    Con la presente si propone l'estensione del vincolo ai sensi  del
decreto-legge n. 490/99, al settore  settentrionale  del  territorio,
gia' tutelato in buona parte dalla legge n. 431/1985  e  dalla  legge
1497/1939. E' gia' stata proposta la tutela  ai  sensi  dello  stesso
decreto  ad  una  vasta  area  a  sud,   che   presenta   le   stesse
caratteristiche del settore a nord.  Si  completa  cosi',  in  questa
fase, lo studio relativo a  tutto  il  territorio,  finalizzato  alla
salvaguardia del paesaggio e di un centro storico di antiche  origini
e di insolita peculiarita' sorto  su  un  casuale  sperone  roccioso,
obelisco secolare e perno centripeto di  tutto  il  territorio;  come
tale si riassumono di seguito alcune notizie storiche  relative  alla
nascita e allo sviluppo del borgo, si analizza il sistema urbano  del
sito e, si descrive la  morfologia  dello  stesso  prima  di  passare
all'analisi del territorio a nord di esso. 
 
Cenni storici 
 
    Origine:  altomedioevo  (eta'  longobarda):  in  origine  Miranda
dovette appartenere alla  contea  di  Isernia  per  passare  in  eta'
normanno-sveva a quella di Molise. 
    1295 Con privilegio di Carlo II d'Angio'  datato  13  ottobre  il
feudo di Miranda fu assegnato per una quota a Giovanni  de  Giusta  e
per l'altra al noto giurista Andrea d'Isernia seniore. 
    1297 Andrea d'Isernia unifica sotto di se per  permuta,  l'intero
feudo. 
    1316 Morto Andrea gli succede nel feudo il figlio Tommaso che  ne
risulta reggente in un atto del 1325. 
    1445 Alfonso I concede il feudo di Miranda a Nicola Di Somma. 
    1455 Giovanni figlio di Nicola Di Somma ne risulta feudatario  da
un documento del 1455. 
    1493-1525 Troiano successe al padre Giovanni nel feudo, il  padre
Giovanni lo detiene sino al 1525, trasmettendolo  per  eredita'  alla
nipote Silvia. 
    1528 Silvia Di Somma  viene  privata  dal  feudo  per  "fellonia"
(fonte Masciotta). 
    1542 Ritornata al Demanio Miranda  e'  aggiudicata  all'asta  per
9000 ducati a Nicolo' Di Somma, parente della defenestrata Silvia. 
    1561 Vincenzo Di Somma ne risulta feudatario. 
    1585 E' edificata una fontana urbana con sopra scolpito lo stemma
riproducente due torri accostate. L'opera e' da attribuire all'allora
feudatario Giambattista Di Somma, alla cui morte  Miranda  passo'  al
nipote Crispano Pietrantonio. 
    1640 Marcello  Pietrantonio,  fratello  di  Crispano  ne  risulta
titolare, e lo trasmette alla figlia andata sposa ad un Caracciolo. 
    1701 E' feudatario di Miranda Giulio  Cesare  Caracciolo,  figlio
della Crispano. Gli succede il figlio Francesco che ne fu  privato  e
mandato esule dall'ultimo vicere' spagnolo per  riprenderne  possesso
con l'avvento del vicere' Asburgico. Gli succede la figlia  Marianna,
moglie di Francesco Caracciolo. 
    1786 Alla morte di  Marianna,  la  figlia  Gaetana  subentra  nel
feudo, lo possiede sino all'eversione 1806. 
    1807  Miranda  e'  assegnata  al   Distretto   e   Governo   (poi
circondario) di Isernia. 
    Bibliografia G.B. Masciotta: "Il Molise dalle origini  ai  nostri
giorni" Vol. III Cava dei Tirreni - 1952 - pagg. 351-356.  
 
Analisi delle vicende storico-urbanistiche 
 
    Il primo insediamento urbano del centro storico di Miranda  nasce
intorno al castello i cui ruderi dominano  ancora  l'attuale  sistema
urbano; il castello  sorge  dapprima  isolato  come  nucleo  iniziale
dell'abitato,  con  un  autonomo   recinto   murato   sul   perimetro
sud-orientale in corrispondenza del versante meno acclive. Lungo tale
versante comincia ad insediarsi il primo borgo che rimonta la collina
con  la  tipologia  medioevale  detta  "ad   avvolgimento   parziale"
"aprentesi"  verso   settentrione   nell'attuale   via   Portella   e
coincidendo con l'andamento di primo pomerio. Tale  strada  funge  da
direttrice della nuova crescita urbana ed esaurita la fabbricazione a
ridosso di essa, presumibilmente in eta' aragonese  la  chiesa  madre
sorta a valle di quello che dovette essere il secondo giro  di  mura,
diventa un secondo polo dello sviluppo urbano con  l'insediamento  di
nuove residenze e botteghe artigianali.  Via  Municipio,  che  ancora
oggi fa da direttrice all'insediamento, viene ad essere  il  Decumano
Massimo del sistema urbano. Via Portella e vico Lungo costituiscono i
decumani superiori, via Porta Nuova, quello  inferiore.  Via  Assunta
nasce come nuovo pomerio a chiusura del borgo ad oriente. Il giro  di
mura e' ancora oggi perfettamente conservato soprattutto  nel  tratto
porticato che va dalla cappella di S. Domenico alla Porta Nuova ed e'
ancora  leggibile  in  alcuni  tratti  sovrastanti  via  Assunta.  Al
parallelismo degli assi longitudinali non corrisponde  un'altrettanta
coerenza metrica in quelli  trasversali,  che  hanno  determinato  lo
strutturarsi  dell'abitato  in  insulae   di   diversa   ampiezza   e
consistenza edilizia: il tessuto risulta essere variamente articolato
e recupera i valori ambientali dello spontaneismo edilizio di matrice
medioevale con quel carattere di ordine urbano  della  pianificazione
tardo-rinascimentale. Sono sorti poi i  primi  aggregati  extramurali
alle  pendici  delie  colline  circostanti  (via  Coste  e   via   S.
Sebastiano) a  carattere  lineare,  snodatisi  lungo  i  sentieri  di
penetrazione fondovalliva. Con l'apertura  di  corso  Umberto  I,  il
tratto urbano della provinciale per Carovilli, si  delinea  un  nuovo
ordine urbanistico e il  nuovo  centro  dei  traffici  relazionali  e
sociali. 
 
Emergenze architettoniche 
 
      Chiesa Madre. E' dedicata all'Assunta edificata  nel  1493  sui
ruderi di una fabbrica religiosa  preesistente,  a  tre  navate,  con
torre campanaria a cinque ordini  e  cuspide  a  cipolla.  Ha  subito
numerosi restauri e ristrutturazioni che comunque non hanno  alterato
la  spazialita'  interna  (impreziosita  dal  gioco  di  stucchi   di
ispirazione vanvitelliana),  ne'  la  monumentalita'  della  facciata
impreziosita dai tre portali di ispirazione rinascimentale. 
      Castello. E' di particolare interesse archeologico Monumentale,
attualmente allo stato di rudere. 
      Chiesa di S. Lucia, (sec. XIX - XX);  pianta  longitudinale  ad
aula. 
      Chiesa di S. Antonio (sec. XIX - XX); pianta  longitudinale  ad
aula. 
      Chiesa di S. Rocco, (sec. XX); pianta ad aula. 
      Chiesa di S. Domenico,  (sec.  XVIII-XIX-XX)  pianta  ad  aula.
Passaggi di ronda rivestono eccezionale interesse storico-urbanistico
e tipologico-architettonico oltre che ambientale. Aperti e porticati,
viaggiano a ridosso di via dell'Assunta,  conservando  la  condizione
insediativa tardo-medioevale. 
    Non mancano esempi  architettonici  rilevanti  risalenti  al  XIX
secolo con spazi porticati sorretti  da  esili  colonne,  loggiati  e
raffinati motivi decorativi. 
    Sono    anche    numerosi    gli     edifici     di     interesse
tipologico-ambientale sia per le interessanti  modalita'  aggregative
dei corpi di fabbrica dettate  dalle  peculiarita'  morfologiche  del
sito, sia per il corredo decorativo che  contrassegna  i  portali,  i
mensoloni sagomati, le cornici ed  i  sistemi  di  scale  esterne  in
pietra lavorata. Il  capoluogo  che  occupa  la  parte  centrale  del
territorio, si erge su uno sperone calcareo caratterizzato  ad  ovest
da una parete verticale che strapiomba sulla  vallecola  sottostante.
L'importanza dell'abitato di Miranda, dal  punto  di  vista  storico,
artistico ed ambientale, veniva segnalata gia' nel 1979 dal  geografo
Eugenio Turri in "Semiologia del paesaggio italiano - ed.  Longanesi:
in  una  foto  compariva  il  piccolo  centro  arroccato  sulla  rupe
calcarea, immerso nel verde delle  colline  e  montagne  circostanti.
Costituisce un raro esempio di indiscusso valore geologico storico ed
ambientale: un agglomerato compatto, ad avvolgimento parziale, che si
estende sui terrazzamenti naturali di un imponente sperone  roccioso,
degradante verso nord fino a  formare  una  vallecola  delineata  dal
colle La Fratta (m. 951 s.l.m.) ad ovest e dal colle La  Guardia  (Le
Coste) ad est.  L'abitato,  inizialmente  arroccato  sul  costone  ha
direzionato la sua espansione verso tale vallecola, a nord, in quanto
il caratteristico  aspetto  geomorfologico  suggeriva  spontaneamente
tale naturale  direzione.  Dall'alto  della  strada  che  conduce  in
localita' S. Lucia, e'  possibile  osservare  tale  assetto:  e'  ben
definibile  il  primo  nucleo  storico  sorto  attorno  al  Castello,
circondato a sua volta da altre aggregazioni organicamente  assiepate
nel tempo attorno ad esso, secondo uno sviluppo naturale e culturale,
nello stesso tempo volontario e spontaneo,  ordinato  e  caotico.  La
recente espansione che a questo denso e frammentato organismo si  sta
aggregando nella valle che si apre verso nord, mostra un  insieme  di
manufatti distribuiti intorno alle vie  di  collegamento  in  maniera
puntiforme,  con  esempi  di  emergenze  «fuori  scala».  Tale  area,
prosecuzione del fulcro  territoriale  storicamente  consolidato,  va
considerata come un tutto unico con esso in relazione alle sue  parti
piu' antiche, alla  rupe,  al  colle  La  Fratta  e  alle  Coste,  al
territorio circostante  come  un  tutto  organico,  per  il  recupero
dell'abitare. Va colto cio' che un centro  storico  e  una  periferia
insieme possono offrire considerando quest'ultima  come  elemento  di
raccordo e di mediazione fra il centro  storico  stesso  e  il  verde
della campagna e dei monti circostanti, correlati fra loro.  Miranda,
dunque,  borgo,  di  incontestata  singolarita'  ed   irriproducibile
organismo abbarbicato alla roccia,  sui  suoi  strapiombi,  denso  di
compatte piccole proliferazioni pulsanti, quasi generate dalla roccia
stessa e dai venti, edificate invece dall'uomo sull'aspra  superficie
dello sperone calcareo, che si erge maestosa nel cuore del territorio
comunale, sull'unica forte dissonanza rocciosa fra la continuita' dei
manti erbosi che si elevano verso le cime piu' elevate,  alternandosi
ad  estese  macchie  arboree,  a  paesaggi   geometrici,   a   filari
sapientemente  progettati  dall'uomo.  Miranda  quindi   dal   latino
«MIROR», ammirare, con i suoi scorci panoramici, le  sue  prospettive
dinamiche  che  si  aprono  in  tutte  le   direzioni   incuneandosi,
piegandosi, lanciandosi in visioni immediate  o  da  conquistare  nel
tempo,   impone   particolare   attenzione   negli   interventi    di
trasformazione del territorio, trasformazioni  che  vanno  effettuate
sempre in risposta a contesti. Non esiste piu' una marcata differenza
fra «organico» ed «ecologico».  L'ecologia  si  sta  affermando  come
«scienza del  relazionale  e  come  pratica  creativa  del  paesaggio
abitato"  (Lucien  Kroll  -  Tutto  e'  paesaggio  -  Universali   di
Architettura). 
    Gli   interventi   dell'uomo,   elementi   dell'ambiente,    sono
"insediamenti" su scale diverse, dalle case e fattorie ai villaggi  e
citta'; i percorsi sono sentieri, sono strade che congiungono  questi
insediamenti.  Tutti  insieme  trasformano  il  preesistente  in   un
"paesaggio   culturale"   dove   l'insediamento   ed   il   paesaggio
intrattengono un rapporto di "figura-sfondo". In caso di  alterazione
del suddetto rapporto, l'insediamento viene a perdere di identita'  e
cosi' pure il paesaggio in quanto estensione di esso.  Secondo  Paolo
Portoghesi lo spazio e' un  "sistema  di  luoghi".  E',  fondamentale
quindi cogliere  lo  spirito  dei  luoghi  con  cui  l'uomo  dovrebbe
rapportarsi per acquisire la  possibilita'  di  abitare.  Nell'antico
Egitto la campagna era coltivata in  rapporto  alle  inondazioni  del
Nilo e la  struttura  del  paesaggio  agricolo  era  utilizzata  come
modello per  la  disposizione  degli  edifici  pubblici.  Inoltre  il
carattere di un luogo e' in parte anche funzione temporale: muta  con
le stagioni, secondo il giorno e  la  notte,  secondo  la  situazione
metereologica, tutti fattori che determinano  soprattutto  condizioni
diverse di luci e di  colori,  elementi  fondamentali  da  tenere  in
considerazione nella progettazione per il rispetto dell'ambiente.  La
strada provinciale Carovilli-lsernia,  che  attraversa  l'abitato  di
Miranda, in senso nord-est, taglia il territorio in  due  settori  di
cui quello orientale racchiude in se' i  due  sistemi  montuosi  piu'
alti  del  territorio:  il  monte  Cimorre  e  il  monte  Pietrereie.
Quest'ultimo (m. 1321 s.l.m.) occupa tutto il settore  nord-orientale
e si collega, secondo una dorsale orientata in  direzione  nord-ovest
sud-est all'appennino abruzzese. Trattasi di un  settore  montuoso  a
costituzione  prevalentemente  calcarea,  caratterizzato   da   forme
rigide, interrotte da valli piu' o meno estese di  origine  tettonica
con forme relativamente dolci e modellate e affioramenti di litologie
terrigene piu' dense ed erodibili. 
    Il paesaggio e' molto vario: dal picco del  monte  Pietrereie  si
susseguono valli, pianori, pendii scoscesi in un assetto  morfologico
variabile fino alla strada provinciale che viaggia ad una quota media
di  m.  900  s.l.m.  Ad  ovest  di  questa,  i   versanti   degradano
ulteriormente verso la localita' Mottillo (m. 642 s.l.m.) e verso  il
Vallone dei  tre  confini  (m.  563  s.l.m.).  Poco  piu'  a  sud  in
corrispondenza del torrente Rava si raggiunge la quota m. 586  s.l.m.
Un dislivello quindi di m. 758, che si articola in un susseguirsi  di
pendii  erbosi,  macchie  arboree,  estesi  boschi,  pianori,   rocce
affioranti, detriti rocciosi, campi coltivati, vigne, uliveti, querce
isolate  in   prossimita'   degli   insediamenti;   paesaggio   molto
differenziato in rapporto alle quote ed all'esposizione.  Il  sistema
idrografico e' costituito  da  due  modesti  sistemi  torrentizi  che
solcano il territorio nel settore  nord-ovest:  il  Vallone  dei  tre
confini ed il torrente Rava. Le loro portate sono poco  significative
in quanto i terreni, molto  permeabili,  favoriscono  l'infiltrazione
delle acque invece che il loro ruscellamento. Provenendo  dal  centro
storico di Miranda lungo  la  strada  provinciale  per  Carovilli  si
attraversa la zona destinata all'espansione (foto 1)  individuata  ad
ovest dal colle La Fratta (foto 2-3-4) e dall'omonimo bosco,  ad  est
dal versante Le Coste (La Guardia) (foto 5). Tale  pendio,  prospetta
sull'abitato con aree di rimboschimento insieme  ad  ampie  superfici
erbose ondulate che raggiungono a valle  le  prime  abitazioni  e  si
confrontano e si contrappongono alla densita' arborea  del  bosco  La
Fratta (m. 951). 
    La vallecola (foto 6), elemento mediatore fra i due  sistemi,  si
apre, con origine dal massiccio  sperone-insediamento,  si  dilata  e
sconfina verso nord, guidando lo sguardo  verso  il  complesso  delle
Mainarde; E' evidente il ruolo che la vallecola assume come  elemento
di raccordo fra la rupe,  l'insediamento,  la  campagna,  l'infinito.
Tale progressione ritmica, di cui si  ha  esperienza  percorrendo  la
strada provinciale (foto 11), invita a  spostarsi,  a  proseguire  il
viaggio, ad indagare fra i  molteplici  aspetti  del  paesaggio  che,
appaiono  anche  a  ridosso  della  strada,  evidenziando   le   loro
formazioni anche a valle di essa. Man mano gli alberi si infittiscono
fino a formare boschi veri e propri.  Al  limite  settentrionale  del
comune, si risale nei pressi di Fonte della Noce (foto 7),  verso  la
localita' S. Andrino (foto 8) ad una quota media di m. 1100 s.l.m. Il
monte Pietrereie (foto 9) mostra in questa localita' la cima, nel suo
versante settentrionale, in tutta  la  sua  maestosita'  e  imponenza
densamente coperto da un fitto bosco. Questo  settore,  insieme  alla
localita' Mottillo  (foto  10)  ed  al  bosco  la  Fratta,  risultano
nell'ambito di questo settore settentrionale gia' tutelato  ai  sensi
delle leggi n. 431/1985 e n. 1497/1939 cosi' pure altre  estese  aree
relative a tutta la restante area a sud: il versante meridionale  del
monte Pietrereie, il colle La Guardia (Le Coste), costa  Franciosa  e
costa Grande, bosco Selvone, colle Castellano ed altre zone  boscose.
La presenza di tali numerose ed estese  zone  e  della  rupe  con  il
centro storico conduce alla  necessita'  di  pianificare  in  maniera
globale  l'intero  territorio  considerato  come  un  tutto  olistico
poiche' "un luogo e' un fenomeno totale  qualitativo,  che  non  puo'
essere ridotto a  nessuna  delle  sue  singole  caratteristiche"  (C.
Norberg Schulz-Genius Loci - Paesaggio ambiente architettura - Electa
1979).»; 
  Considerate le valutazioni della soprintendenza competente riferite
allo stato attuale dei luoghi,  dalla  geomorfologia  variegata,  che
presentano  caratteristiche   di   interesse   scenico-percettivo   e
storico-culturale  inalterate  e  meritevoli  pertanto  di  specifica
tutela prevista per le  bellezze  naturali  e  paesaggistiche,  dalle
quali risulta che, malgrado siano rilevabili in taluni casi forme  di
antropizzazione  prodotte  soprattutto  negli  ultimi  cinquant'anni,
principalmente  nelle  zone  dove  sono  state  realizzate  strutture
produttive artigianali, e siano dunque presenti  alcuni  insediamenti
potenzialmente   capaci   di   alterare   i   caratteri   storici   e
naturalistici,  tali  elementi  intrusivi  non  hanno  modificato  in
maniera sostanziale e  irreversibile  la  qualita'  del  paesaggio  e
risultano comunque integrabili nel contesto  complessivo  dell'intero
territorio in cui ricadono. Valutato, dunque, che  tutto  cio'  rende
urgente la messa in atto di opportune disposizioni, misure e  criteri
di  gestione  volti  ad  orientare  e  rendere  compatibile  con   le
preesistenze  l'attivita'  di  trasformazione,  al  fine  di   meglio
tutelare l'insieme, anche nella prospettiva  di  operare  recuperi  e
riqualificazioni di aree degradate e  perseguire  il  ripristino  dei
valori paesaggistici nel rispetto  dei  contenuti  della  Convenzione
Europea del paesaggio, recepita con legge n. 14 del 9  gennaio  2006,
attraverso forme di tutela attiva, che tengano conto  delle  esigenze
economico-sociali delle comunita' locali; 
  Tenuto conto che nella riunione del 24 maggio 2018  la  Commissione
regionale  per  il  patrimonio  culturale,  convocata  con  nota  del
segretario regionale, ha esaminato la documentazione  suddetta  dalla
quale si  evincono  descrizioni  congrue  e  puntuali  relative  alle
valenze storico-culturali e naturalistiche,  tali  da  supportare  il
riconoscimento  di   notevole   interesse   pubblico   per   l'ambito
paesaggistico in argomento; 
  Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile  in
ogni caso confermare la  sottoposizione  a  tutela  paesaggistica  ai
sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.  42  e
sue  successive  modificazioni  e   integrazioni,   dell'area   sopra
descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da
interventi  che   potrebbero   comprometterne   irreparabilmente   le
pregevoli caratteristiche  paesaggistiche  e  il  valore  identitario
rispetto al contesto territoriale di appartenenza; 
  Ritenuto pertanto, in via  tuzioristica  e  per  chiarezza  d'atti,
entro il termine di 180 giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
citata  sentenza  n.  13  dell'Adunanza  plenaria,  di  adottare   la
dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area sopraindicata
secondo la  procedura  di  cui  all'art.  141  del  suddetto  decreto
legislativo, per le motivazioni e per tutto quanto sopra riportato; 
  Considerato che il vincolo comporta  in  particolare  l'obbligo  da
parte del proprietario, possessore o  detentore  a  qualsiasi  titolo
dell'immobile ricadente nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela
di presentare alla  Regione  o  all'Ente  dalla  stessa  delegato  la
richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli  146  e  147  del
predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento  che
modifichi  lo  stato  dei  luoghi,  secondo  la  procedura   prevista
rispettivamente  dalle  citate  disposizioni,  per  l'area   di   cui
trattasi; 
  Considerato che il  MiBACT  e  la  Regione  Molise  hanno  da  poco
sottoscritto il protocollo d'intesa  in  data  25  gennaio  2018  per
l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai  sensi  dell'art.
135 comma 1, in attuazione delle disposizioni di  cui  agli  articoli
135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonche' il disciplinare
di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello
stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del  territorio  in
funzione degli specifici ambiti paesaggistici; 
 
                              Decreta: 
 
  Il territorio del Comune di  Miranda,  nei  limiti  sopradescritti,
coincidenti con i limiti dei fogli catastali  nn.  1,  2,  3,  4,  5,
indicati nelle allegate cartografie depositate  presso  i  competenti
uffici comunali, che  costituiscono  parte  integrante  del  presente
decreto, e'  dichiarato  di  notevole  interesse  pubblico  ai  sensi
dell'art. 136 del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e
successive modificazioni e integrazioni, ed e' quindi  sottoposto  ai
vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del  medesimo
decreto legislativo. 
  Le osservazioni, invece, sollevate del Comune di Miranda, circa  le
modalita' di uso del territorio, verranno prese in  considerazione  e
regolate dal nuovo Piano paesaggistico in corso di redazione.  
  La Soprintendenza archeologia belle arti  e  paesaggio  del  Molise
provvedera' a  che  copia  della  Gazzetta  Ufficiale  contenente  il
presente decreto venga affissa ai sensi e per gli  effetti  dell'art.
140, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del  22  gennaio  2004,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  e   dell'art.   12   del
regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'Albo pretorio  del  Comune  di
Miranda e che copia della Gazzetta  Ufficiale  stessa,  con  relative
cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto
Comune. 
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti   al   Tribunale   amministrativo   regionale
competente per territorio o, a  scelta  dell'interessato,  avanti  al
Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalita' di
cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034  cosi  come  modificata  dalla
legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero e' ammesso ricorso  straordinario
al Capo dello Stato,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e
centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione  del  presente
atto. 
 
    Campobasso, 31 maggio 2018 
 
                                                Il presidente della   
                                               commissione regionale  
                                              Il segretario regionale 
                                                    Campagnolo        
 
                             ---------- 
 
Avvertenza: 
 
    Il testo integrale del decreto, compresivo di tutti gli  allegati
e della plaimetria, e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale
del MiBACT per il  Molise  all'indirizzo  www.molise.beniculturali.it
nella sezione Amministrazione Trasparente.