AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Ritonavir Accord» (18A04926) 
(GU n.170 del 24-7-2018)

 
 
      Estratto determina AAM/PPA n. 633/2018 del 2 luglio 2018 
 
    Autorizzazione delle variazioni: 
    C.I.z) - C.I.2.a) - C.I.z IAin) - Modifica  del  Riassunto  delle
Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo a seguito di un
commitment effettuato durante una Repeat Use; modifica del  Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo  e  delle
Etichette, per essere in linea  con  il  medicinale  di  riferimento;
modifica   del   RCP   e   del   FI,   a   seguito    di    procedura
EMA/PRAC/59227/2018, relativamente  al  medicinale  RITONAVIR  ACCORD
nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio. 
    Gli  stampati  corretti   ed   approvati   sono   allegati   alla
determinazione di cui al presente estratto. 
    Procedure:   NL/H/3149/001/II/001   -   NL/H/3149/001/1B/003    -
NL/H/3149/001/IA/004. 
    Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determina che i lotti prodotti nel periodo di  cui  all'art.
1, comma 2 della  determina  a  firma  del  Direttore  generale  AIFA
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del  14  aprile
2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del  medicinale  indicata  in
etichetta.  I  farmacisti  sono  tenuti  a   consegnare   il   foglio
illustrativo aggiornato agli  utenti,  a  decorrere  dal  termine  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  della  presente  determina.  Il  Titolare
A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.