MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018 

Dichiarazione di notevole  interesse  pubblico  dell'area  denominata
«Pineta di Rosolina Mare», sita nel Comune di Rosolina. (18A05618) 
(GU n.200 del 29-8-2018)

 
                      LA COMMISSIONE REGIONALE 
               per il patrimonio culturale del Veneto 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
per i beni culturali ed il paesaggio, ai  sensi  dell'art.  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136,  137,
138, 139, 140 e 141; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014,  n.  171  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4 del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto  ministeriale  23  gennaio  2016,  n.  44  recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  237,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse  pubblico,
ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della  legge  29  giugno  1939,  n.
1497, dell'area sita nel  comune  di  Rosolina  (Rovigo),  denominata
«Pineta di Rosolina Mare», assunta dalla Commissione provinciale  per
la protezione delle bellezze naturali e panoramiche  della  Provincia
di Rovigo con verbale di  seduta  del  14  aprile  1973,  ed  affissa
all'albo pretorio del Comune di Rosolina (Rovigo) in data  18  maggio
1973, per i 90 giorni successivi; 
  Viste le varie osservazioni presentate, ai sensi dell'3 della legge
1497/1939, rispettivamente:  1)  dal  Comune  di  Rosolina  Mare  con
delibera del 18 agosto 1973; 2) con opposizione in carta  legale  del
10 agosto 1973, a firma di Alessando Mazzon, segretario del P.S.I. di
Rosolina; 3) con nota prot. 909 del 14 agosto 1973 della C.I.S.L.,  a
firma del segretario Paolo Furlan; 4) con opposizione in carta legale
del 6 agosto 1973, a  firma  dei  sigg.  Ugo  Vianelli,  Giangaleazzo
Vianelli, Vittoria Vianelli, Amalia Duse; 5) con opposizione in carta
legale  del  6  agosto  1973,  a  firma  dei  sigg.   Ugo   Vianelli,
Giangaleazzo  Vianelli,  Vittoria  Vianelli,  Amalia  Duse;  6)   con
opposizione in carta legale del 1° agosto 1973,  a  firma  dei  sigg.
Emilio Agostini, Roberto Guarnieri, Orlando Marangon,  Enzo  Boscolo;
7) con opposizione in carta legale del 30 luglio  1973,  a  firma  di
numerosi proprietari; 8) con  opposizione  in  carta  legale  del  28
luglio 1973, a firma dell'ing. Ugo Vianelli della s.a.s. Carpania  di
Fossone di Rosolina; 9)  con  opposizione  in  carta  legale  dell'11
agosto 1973, a firma di Ildebrando Mazzonetto; 10) con opposizione in
carta legale del 13 agosto 1973, a firma di vari proprietari; 
  Viste le controdeduzioni dell'allora  Soprintendenza  ai  Monumenti
del Veneto in Venezia di cui alla nota prot. 392 del 28 gennaio 1974,
in merito alle dieci osservazioni presentate, che  escludono  effetti
favorevoli a revocare  la  proposta  di  vincolo,  in  quanto  «[...]
Generalmente tutti si preoccupano che  il  vincolo  di  cui  trattasi
comporti un arresto allo sviluppo socio-economico  ed  insistono  che
esistendo un Piano regolatore generale, sia piu' che sufficiente alla
salvaguardia del paesaggio avendo gia' preso in considerazione  tutti
quei valori ambientali e tradizionali della localita'. E' noto che lo
spirito della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' ben diverso da quello
di un P.R.G.; quindi si ritiene maggiormente opportuno che la zona in
discussione  sia   tutelata   e   disciplinata   da   uno   strumento
specificatamente piu' idoneo,  e  che  ne  valorizzi,  effettivamente
nell'interesse pubblico, il territorio stesso. Per quanto riguarda il
ricorso  contraddistinto  del  n.  9),  la   scrivente,   dopo   aver
controllato il verbale della Commissione provinciale,  ha  constatato
la piena legittimita'  del  contenuto,  sia  nella  forma  che  nella
sostanza. L'argomentazione di cui al punto c), dagli  atti  ufficiali
in possesso di questa Soprintendenza risulta: a) che  il  verbale  14
aprile 1973 della Commissione provinciale e' stato pubblicato  presso
l'albo del Comune interessato dal giorno 18 maggio al 17 agosto 1973;
b) che il Comune di Rosolina, con sua nota 3204 del 23  agosto  1973,
ha dato conferma di tale pubblicazione, restituendo alla scrivente il
verbale  stesso  corredato  dagli  effettivi  estremi   di   avvenuta
pubblicazione. Pertanto, il tempo utile per  ricorrere  contro  detta
proposta di vincolo era limitata alla  data  del  17  novembre  1973;
precisamente entro i successivi tre mesi dall'avvenuta  pubblicazione
del citato verbale, e non quella citata dal ricorrente  erroneamente,
cioe' il 24 novembre 1973. Al punto c) e' inesatto asserire  che  nel
verbale non esista una motivazione sulle caratteristiche  della  zona
proposta a vincolo; viceversa, fra l'altro, si  sottolinea  trattarsi
«di  una  formazione  unica  e  singolare   di   notevole   interesse
paesaggistico naturalistico ed ambientale». Continuando su  tutta  la
lunga dissertazione lamentata dai ricorrenti circa le  aree  concesse
da parte del demanio  pubblico  marittimo  di  Rosolina  a  scopo  di
realizzare un «razionale e graduale piano urbanistico per lo sviluppo
turistico-balneare»  la  scrivente  ritiene  sempre  piu'  necessario
l'esistenza di un provvedimento disciplinare sui rapporti edilizi che
vengono  ad  inserirsi  nel  tranquillo  comprensorio  in  questione.
Sostanzialmente i ricorrenti temono un ostacolo  sulla  realizzazione
del piano urbanistico, fatto questo  che,  sottoposto  all'attenzione
della competente Soprintendenza potra' evolversi con  adeguatezza  in
base alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Relativamente al
ricorso contrassegnato dal n. 10, contenendo argomenti  dello  stesso
tenore di quelli suddetti, riportarsi alle  controdeduzioni  espresse
nei riguardi delle opposizioni contraddistinti  dal  n.  1  al  n.  8
compreso»; 
  Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione
di notevole interesse pubblico  in  argomento,  come  da  verbale  di
seduta in data 3 aprile 2012 del Comitato tecnico  per  il  paesaggio
del Veneto per l'elaborazione del Piano  paesaggistico  regionale  di
cui al Protocollo d'intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione e'
prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in  funzione
dei vari ambiti paesaggistici; 
  Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in
adunanza plenaria; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  di  tale   proposta   e'   stata
continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come  comunicato
dalla Soprintendenza  archeologia  belle  arti  e  paesaggio  per  le
province di Verona, Rovigo e Vicenza con  nota  prot.  17692  del  13
luglio 2018, che la zona del Delta del Po  nei  Comuni  di  Rosolina,
Donada, Contarina, Porto Tolle e Taglio di Po  risulta  vincolata  ai
sensi del decreto ministeriale 1° agosto 1985, e che permangono nella
medesima  i  valori  paesaggistici  riconosciuti   dalla   suindicata
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
  Vista la nota prot. 17074 del  9  luglio  2018,  con  la  quale  la
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province  di
Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere  informativa  al
Comune di Rosolina (Rovigo) del fatto che il Ministero sta procedendo
al perfezionamento del suindicato provvedimento di  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico; 
  Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio  2018,  con  la  quale  la
Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno  procedere  al
perfezionamento di altre proposte di propria competenza; 
  Considerato l'obbligo,  da  parte  dei  proprietari,  possessori  o
detentori a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  ed  aree  ricompresi
nell'ambito paesaggistico di cui sia  stato  dichiarato  il  notevole
interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili  ed  aree,
ne' di introdurvi modificazioni che  rechino  pregiudizio  ai  valori
paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla  Regione  o
all'ente da essa delegato  la  richiesta  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  riguardo
agli interventi modificativi dello stato  dei  luoghi  che  intendano
intraprendere, salvo i casi di  esonero  da  detto  obbligo  previsti
dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31; 
  Considerato  che  l'area  oggetto  del  presente  provvedimento  di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, e' cosi' delimitata nel
citato verbale  di  seduta  del  14  aprile  1973  della  Commissione
provinciale per la protezione delle bellezze naturali  e  panoramiche
della Provincia di Rovigo: 
    a ovest, dal confine di ponente di tutti i mappali siti nei fogli
10, 3, 1, partendo dal Canale di Caleri fino alla localita'  Fossone,
ivi compresa, e precisamente: 
      foglio 10 m. n. 23, 22, 111, 101, 96, 84, 93, 82, 92,  80,  90,
91, 75, 77, 98, comunque il margine  ovest  della  costruenda  strada
collegante Porto Caleri a Fossone; 
      foglio n. 3, mappali numeri 8, 28, 5, 2, 1; 
      foglio n. 1, mappali numeri 20, 18, 13, 32 (localita' Fossone); 
    a nord, dal mappale 32 del foglio n. 1, seguendo la  riva  destra
del fiume Adige ad incontrare  il  mare  (confine  nord  dei  mappali
numeri 4, 28, 43, 25 in parte, 29); 
    a est, dall'arenile del mare Adriatico terminante a Punta Caleri,
fino a dove inizia il confine ovest sopradetto; 
  Considerato che detta area, delimitata come nell'unita  planimetria
catastale, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1,
punti 3 e 4 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,  per  i  seguenti
motivi indicati nel verbale  della  Commissione  provinciale  per  la
protezione delle bellezze naturali e panoramiche della  Provincia  di
Rovigo, nella seduta del 14 aprile 1973: 
  «Il suddetto comprensorio, delimitato come sopra,  costituisce  una
attraente zona di singolare  bellezza,  godibile  da  piu'  punti  di
vista, poiche' trattasi  di  una  formazione  unica  e  singolare  di
notevole interesse paesaggistico,  naturalistico  e  ambientale;  fra
l'altro, anche la presenza di piante isolate di pino italico che, con
la loro chioma espansa ad ombrello, conferiscono al litorale polesano
un accentuato e peculiare aspetto ambientale, perche' compreso fra il
mare aperto e le lagune interne»; 
  Vista la deliberazione della Commissione regionale  per  la  tutela
del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, comma  2,
lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171
del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio  2018,  come
rilevabile dal pertinente verbale di seduta; 
  Ritenuto, pertanto,  che  l'area  denominata  «Pineta  di  Rosolina
Mare», sita nel  Comune  di  Rosolina  (Rovigo),  come  dall'allegata
planimetria catastale, presenta notevole interesse pubblico ai  sensi
e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del  citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
 
                              Dichiara: 
 
che l'area denominata Pineta di Rosolina Mare,  sita  nel  Comune  di
Rosolina (Rovigo), di cui alla proposta di dichiarazione in premessa,
come  individuata  dall'allegata  planimetria   catastale,   presenta
notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136,
comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42 e rimane quindi sottoposta  a  tutte  le  disposizioni  di  tutela
contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
del Veneto. 
  La planimetria catastale e il verbale della Commissione provinciale
per  la  protezione  delle  bellezze  naturali  e  panoramiche  della
Provincia  di  Rovigo,  di  cui  all'allegato  elenco,  fanno   parte
integrante del presente provvedimento. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  la  Soprintendenza  archeologia
belle arti e paesaggio per le province di Verona,  Rovigo  e  Vicenza
provvedera' alla trasmissione al  Comune  di  Rosolina  (Rovigo)  del
numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione,
unitamente   alla   relativa   planimetria   catastale,    ai    fini
dell'adempimento,  da  parte  del  Comune  interessato,   di   quanto
prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma
del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro  60
e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. 
 
    Venezia, 23 luglio 2018 
 
                                                 Il Presidente della  
                                                Commissione regionale 
                                                      Azzollini       
 
                             ---------- 
 
    Avvertenza: Il testo integrale del decreto, comprensivo di  tutti
gli allegati, e' pubblicato sul sito del Segretariato  regionale  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  per  il  Veneto
all'indirizzo     www.veneto.beniculturali.it,     nelle      sezioni
Amministrazione   trasparente   e   piano   paesaggistico   >    Aree
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