AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Bisoprololo Teva B.V.» (18A08230) 
(GU n.300 del 28-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 60)

 
 
 
         Estratto determina n. 1953/2018 del 7 dicembre 2018 
 
    Medicinale: BISOPROLOLO TEVA B.V. 
    Titolare A.I.C.: Teva B.V. - Swensweg 5 - 2031 GA Haarlem - Paesi
Bassi. 
    Confezione:  «2,5  mg  compresse»   28   compresse   in   blister
PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 045554019 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compresse. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Composizione: ciascuna compressa di «Bisoprololo Teva  B.V.»  2,5
mg contiene: 
      principio attivo: 2,5 mg di bisoprololo fumarato; 
      eccipienti:  cellulosa  microcristallina,   silice   colloidale
anidra,  croscarmellosa  sodica,  sodio  amido  glicolato  (tipo  A),
magnesio stearato. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento dell'ipertensione essenziale; 
      trattamento dell'angina pectoris cronica stabile cronica; 
      trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica,  stabile,  con
ridotta  funzione  ventricolare  sinistra  sistolica  in  aggiunta  a
terapia con ACE inibitori  e  diuretici  ed  eventualmente  glicosidi
cardioattivi. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive
modificazioni, denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Bisoprololo  Teva  B.V.»  e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica (RR). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.