AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Kinofta» (18A08306) 
(GU n.300 del 28-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 60)

 
 
 
      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 176 del 10 dicembre 2018 
 
    Procedura europea n. PT/H/1738/001/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KINOFTA,
nella forma e confezione alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Off Italia S.r.l. Oftalmica Farmaceutica  Italia
(Codice SIS 4598). 
    Confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da  5
ml con contagocce - A.I.C. n. 045517012 (in base 10) 1CF26N (in  base
32). 
    Forma farmaceutica: collirio, soluzione. 
    Validita' prodotto integro: 3 anni. 
    Dopo la prima apertura del flacone: usare entro ventotto giorni. 
    Composizione: 
      principio attivo: levofloxacina, 1 ml  di  collirio,  soluzione
contiene 5,12 mg di levofloxacina emiidrato equivalenti a 5,0  mg  di
levofloxacina; 
      eccipienti: benzalconio cloruro (0,05 mg in 1 ml  di  collirio,
soluzione), sodio cloruro, soluzione di idrossido di  sodio  o  acido
cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio del  lotto:  Rafarm,  Hellas
SA, Thesi Poussi Hantzi Agiou Louka, Paiania, Attiki, 19002, Grecia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Kinofta» e' indicato per il trattamento topico delle infezioni
oculari esterne di origine batterica nei pazienti di eta' superiore o
uguale  ad  un  anno  causate   da   microrganismi   sensibili   alla
levofloxacina (vedere anche i paragrafi 4.4 e 5.1 del riassunto delle
caratteristiche del prodotto); 
      «Kinofta»  e'  indicato  negli  adulti,  nei  bambini  di  eta'
compresa tra 1 e 12 anni e negli adolescenti di eta' compresa tra  12
e 18 anni. 
    Si deve prestare attenzione alle linee guida ufficiali per  l'uso
appropriato di agenti antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: A.I.C. n. 045517012 «5 mg/ml collirio,  soluzione»  1
flacone in LDPE da 5 ml con contagocce. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: A.I.C. n. 045517012 - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1
flacone in LDPE da 5 ml con contagocce. 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto
a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.