COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 ottobre 2018 

Interventi nel settore dei  sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa
Comune di Genova - filovia di Genova - Assegnazione  risorse  residue
per la fornitura di treni della metropolitana. (CUP B30H10000010005).
(Delibera n. 46/2018). (18A08476) 
(GU n.3 del 4-1-2019)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211 e successive modificazioni,
e in particolare l'art. 5 che prevede che i programmi  di  interventi
di  trasporto  rapido  di  massa   siano   sottoposti   al   Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto
(CIPET)  per  l'approvazione  nonche'  per   l'individuazione   delle
eventuali fonti di finanziamento a  carico  dello  Stato,  e  per  la
determinazione delle quote delle disponibilita' dei contributi di cui
al successivo art. 9, mentre non prevede l'approvazione  dei  singoli
progetti da parte di questo Comitato; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  20  aprile
1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a
questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato  interministeriale
per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente  ad
assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi
della citata legge n. 211 del 1992; 
  Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, 4 dicembre 1996, n. 611,  27
febbraio 1998, n. 30, 18 giugno 1998, n. 194, 23  dicembre  1998,  n.
448, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre
2000, n. 388, con le quali, tra l'altro,  e'  stata  rifinanziata  la
citata legge n.  211  del  1992  ed  e'  stato  previsto  un  apporto
finanziario statale massimo del 60 per cento del  costo  delle  opere
per i sistemi di trasporto rapido di massa  (metropolitane,  filobus,
impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    1. la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87  del  2003  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera del 29 settembre 2004,  n.  24,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge   12   novembre   2010,   n.   187,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  che,  tra
l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  mancata
apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Vista la legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  «legge  di
stabilita' 2015», che all'art. 1, comma 228 come modificato dall'art.
1, comma 1085, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020, prevede  che  «Per  migliorare
l'offerta  di  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  nelle   aree
metropolitane, come definite dalla legge 7 aprile  2014,  n.  56,  il
fondo di cui all'art. 1, comma 88, della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, e successive modificazioni,  e'  destinato  esclusivamente  alle
reti metropolitane e alle linee  tramviarie,  compreso  il  materiale
rotabile,  in  aree  metropolitane.  Al  fondo  di  cui  al   periodo
precedente sono assegnati un contributo quindicennale  in  erogazione
diretta di 12,5  milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2016,  nonche'
ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per
l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di  euro
per l'anno 2019»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 9 giugno  2015,  n.  194,  e  successive  modificazioni,  che  ha
soppresso la Struttura tecnica  di  missione  istituita  con  decreto
dello stesso Ministro del 10 febbraio  2003,  n.  356,  e  successive
modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3  del  medesimo
decreto  alle  direzioni  generali  competenti  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  alle  quali   e'   demandata   la
responsabilita' di assicurare  la  coerenza  tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  Viste le delibere  20  novembre  1995,  n.  175,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  8  del  1996,  19  novembre  1998,  n.  138,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39  del  1999  e  29  novembre
2002, n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 2003,  con
le quali sono stati adottati provvedimenti in merito al programma  di
intervento relativo alla metropolitana di Genova; 
  Vista la delibera 3 maggio 2001, n. 76  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  182  del  2001,  adottata  da   questo   Comitato   in
applicazione  della  citata  legge  n.  211  del  1992  e  successivi
rifinanziamenti, con la quale e' stato  assegnato  un  contributo  di
16.903.634,30 euro (32.730.000.000 lire)  per  la  realizzazione  del
prolungamento della filovia esistente nel Comune di Genova; 
  Vista la delibera 26 giugno 2009, n. 28, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 2009, con la  quale,  nel  prendere  atto  delle
rimodulazioni relative all'intervento Metropolitana di Genova, tratte
«Brin - Canepari, Principe - Brignole e ulteriori  opere»;  e'  stato
assegnato il contributo di 27,557 milioni  di  euro  derivante  dalla
revoca del finanziamento, di pari importo, assegnato con la  suddetta
delibera n. 99 del 2002, all'intervento  della  Provincia  di  Savona
denominato «Linea di trasporto elettrificato Savona-Vado»; 
  Vista la nota n. 9220 del 16 marzo 2018, con la quale il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  richiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dell'argomento di
cui trattasi; 
  Considerato che in sede di riunione  preparatoria  alla  seduta  di
questo Comitato del 20 marzo  2018,  sono  state  evidenziate  alcune
criticita' relativamente alla proposta in esame, che hanno portato al
rinvio dell'argomento ad una  successiva  riunione  preparatoria  del
Comitato; 
  Vista la nota n. 2615 del 21 marzo 2018, con la quale il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato  la  documentazione
inviata, in particolare con la nota del Comune di  Genova,  prot.  n.
PG/2018/101699 di pari data, e fornito alcuni chiarimenti; 
  Vista la  nota  n.  2215  del  19  aprile  2018  con  la  quale  il
Dipartimento per la programmazione  e  coordinamento  della  politica
economica ha richiesto ulteriori informazioni  da  integrare  in  una
nuova relazione per la sottoposizione all'esame di questo Comitato in
un successivo CIPE; 
  Vista la proposta 10  ottobre  2018,  n.  33712  con  la  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto  ex  novo
l'iscrizione all'ordine del  giorno  di  questo  Comitato  dell'esame
dell'argomento «Filovia di Genova - Assegnazione risorse residue  per
la fornitura di treni della  metropolitana»,  trasmettendo  la  nuova
relazione  istruttoria  richiesta   e   proponendo   l'autorizzazione
all'utilizzo per un importo di residui pari a 7.240.535,31 euro; 
  Vista la deliberazione adottata dalla  giunta  comunale  di  Genova
nella seduta  del  23  ottobre  2018  (DGC-2018-232),  relativa  alle
«dichiarazioni richieste dal MIT ai fini della devoluzione dei  fondi
residui derivanti  dal  finanziamento  ex  legge  n.  211/92  per  il
prolungamento della linea filoviaria di Genova»; 
  Vista la nota del Comune di  Genova,  23  ottobre  2018,  prot.  n.
368155 con il quale viene trasmessa la delibera  di  giunta  comunale
summenzionata e viene segnalato che l'importo ancora da liquidare per
la fornitura di treni della  metropolitana  in  questione  ammonta  a
6.607.949,89 euro; 
  Vista la nota n. 8405,  del  24  ottobre  2018,  con  la  quale  il
Ministero,  a  seguito  di  ulteriori  verifiche,  ha  integrato   la
documentazione inviata e  individuato  l'importo  da  autorizzare  in
6.607.949,89  euro,  invece  dei  7.240.535,31  euro  precedentemente
indicati; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: 
    1. l'intervento finanziato dalla  suddetta  delibera  n.  76  del
2001, relativo alla filovia di Genova, prevedeva: 
      1.1. il  prolungamento  della  filovia  verso  ponente,  da  S.
Benigno a Sampierdarena per 3 km di linea aerea di contatto bifilare,
con la realizzazione di due sottostazioni elettriche e con l'acquisto
di dieci filoveicoli, (I lotto); 
      1.2. il prolungamento della filovia verso nord/est,  nella  Val
Bisagno, tratta Brignole-Staglieno e tratta Brignole-Corvetto per 7,8
km di linea aerea di  contatto  bifilare,  con  l'acquisto  di  dieci
filoveicoli (II lotto); 
    2. il I lotto e' stato ultimato; 
    3. il II lotto, non e' stato  realizzato  a  causa  degli  eventi
alluvionali e dell'irrisolto rischio idrogeologico  in  Val  Bisagno,
area che la filovia avrebbe dovuto servire; 
    4.  il  Comune  di  Genova  ha  provveduto  ad  acquistare  sette
filoveicoli (dei dieci previsti  per  i  due  lotti),  utilizzando  i
suddetti filoveicoli sulla sola linea del I lotto gia' in esercizio; 
    5. in relazione al II lotto, il Comune, con nota n. 101699 del 21
marzo 2018, ha fatto presente che «sono stati completati i  pagamenti
connessi ai lavori della linea filoviaria e  non  risulta  necessario
richiedere ulteriori risorse statali a copertura dei suddetti lavori;
non sussistono obblighi giuridici per il suddetto II lotto  a  valere
sulle  risorse  assegnate  alla  filovia  con  la  delibera  CIPE  n.
76/2001», tali asserzioni sono state, peraltro, ribadite  dal  Comune
con nota n. 249067 del 17 luglio 2018 che ha  anche  evidenziato  che
«il tratto di Filovia indicato come II lotto  non  e'  un  intervento
previsto a programma»; 
    6. con delibera adottata in data 23 ottobre 2018,  il  Comune  di
Genova ha deliberato che «sono stati completati i pagamenti  connessi
ai lavori della linea filoviaria e non risulta necessario  richiedere
ulteriori risorse  statali  a  copertura  dei  suddetti  lavori;  non
sussistono obblighi giuridici per il suddetto II lotto a valere sulle
risorse assegnare alla filovia con delibera CIPE  n.  76/2001,  lotto
che  risulta  definitivamente  chiuso;  che  i   sette   filoveicoli,
acquistati all'interno della fornitura dei  dieci  previsti  in  tale
lotto, risultano al servizio dell'intera linea esistente  e  del  suo
prolungamento a ponente (I lotto); non risulta  a  questo  Comune  la
necessita', a breve, di  ulteriori  acquisti  di  veicoli  filoviari;
eventuali ulteriori oneri, che risultassero nel corso della fornitura
del materiale  rotabile  per  la  metropolitana  di  Genova,  saranno
interamente a carico di questo Comune»; 
    7. le risorse finanziarie riguardanti la filovia sono,  pertanto,
le seguenti: 
    
 ==================================================================
 |             |  I Lotto  |   II Lotto  |          |             |
 +-------------+-----------+-------------+          |             |
 |             |           | Acquisto 7  |          |% prevista di|
 |   Opere     |           |  veicoli e  |  Totale  |contribuzione|
 | realizzate  |   Tutte   |rinuncia a 3 |          |  pubblica   |
 |             |           |veicoli e al |          |             |
 |             |           |completamento|          |             |
 +=============+===========+=============+==========+=============+
 |Costo        |           |             |          |             |
 |iniziale     |           |             |          |             |
 |(comprensivo | 12.495.000|  18.564.000 |31.059.000|    54,4%    |
 |di IVA)      |           |             |          |             |
 +-------------+-----------+-------------+----------+-------------+
 |di cui       |           |             |          |             |
 |finanziamento|           |             |          |             |
 |Stato legge  | 6.800.000 |  10.103.634 |16.903.634|    54,4%    |
 |n. 211/92    |           |             |          |             |
 |(mutui)      |           |             |          |             |
 +-------------+-----------+-------------+----------+-------------+
 |Spesa        |           |             |          |             |
 |sostenuta    |           |             |          |             |
 |post rinuncia| 11.154.485|  4.950.680  |16.105.165|     60%     |
 |II lotto     |           |             |          |             |
 +-------------+-----------+-------------+----------+-------------+
 |di cui       |           |             |          |             |
 |contributi   | 6.692.691 |  2.970.408  |9.663.099 |     60%     |
 |Stato erogati|           |             |          |             |
 +-------------+-----------+-------------+----------+-------------+
 |di cui       |           |             |          |             |
 |contributi   |  107.309  |  7.133.226  |7.240.535 |     60%     |
 |Stato residui|           |             |          |             |
 +-------------+-----------+-------------+----------+-------------+
    
    8. i mutui evidenziati nella tabella, avrebbero coperto il  54,4%
del costo dell'intervento comprensivo di IVA, tuttavia a  seguito  di
richiesta del Comune, che si avvaleva di un soggetto attuatore a  cui
la normativa fiscale consentiva la piena recuperabilita' dell'IVA, il
Ministero  ha  ridefinito,  per  la  parte  di  spesa  effettivamente
realizzata, la  percentuale  di  contribuzione  sul  costo  al  netto
dell'IVA nella misura del 60% ed erogato i contributi di conseguenza,
per un totale di 9.663.099 euro; 
    9. i contributi residui a seguito della rinuncia ad effettuare il
II  lotto,  rispetto  ai  16.903.634  euro  finanziati  e   derivanti
dall'intervento relativo  all'intera  filovia  di  Genova,  ammontano
quindi a 7.240.535 euro; 
    10. relativamente alla metropolitana di Genova, la  prima  tratta
da  Brin  a  Principe  e'  stata  realizzata  e  messa  in  esercizio
antecedentemente al 1992 ed i prolungamenti verso ovest,  da  Brin  a
Canepari, e verso est, Principe - De Ferrari - Brignole, ivi compreso
il tunnel di collegamento pedonale di Principe, sono stati finanziati
con la citata legge n. 211 del 1992, come pure a valere sulle risorse
della legge n. 211 sono stati finanziati i lavori di ampliamento  del
Deposito  di  Dinegro,  di  adeguamento  della  stazione  di  Brin  e
l'acquisto di sette nuovi treni; 
    11. il progetto del prolungamento verso est e'  stato  realizzato
(con l'eccezione dei lavori di ampliamento del deposito,  attualmente
in  corso  di  esecuzione,  in  variante)  e  la   metropolitana   e'
attualmente in esercizio da Brin a Brignole, cosi' come sono gia'  in
esercizio anche i sette  treni  «di  terza  generazione»,  mentre  il
progetto del prolungamento verso ovest e' stato stralciato; 
    12. il costo contrattuale  dei  suddetti  treni,  indicato  nella
relazione istruttoria come pari a 34.870.000 euro, e' comprensivo  di
150.000 euro dedicati alle attivita' di collaudo, come  chiarito  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la  nota  n.  8405
del 24 ottobre 2018; 
    13.  con  decreto  della  Direzione  generale  per  il  trasporto
pubblico locale  29  gennaio  2013,  n.  5,  e'  stata  approvata  la
Convenzione  del  21  dicembre  2012,   con   allegata   tabella   di
rimodulazione dei contributi limitata alle opere che erano ancora  da
completarsi  a  quella  data  e  sulle  quali  confluivano  tutti   i
contributi statali concessi e non ancora utilizzati, ai  sensi  della
suddetta delibera n. 28 del 2009; 
    14. in considerazione della necessita'  del  potenziamento  della
linea metropolitana, il Comune di Genova, con nota n. 373163  del  31
ottobre 2017, ha chiesto di destinare  il  contributo  residuo  della
filovia di Genova alla fornitura dei veicoli della metropolitana; 
    15. il Comune di Genova ha predisposto una  nuova  rimodulazione,
trasmessa al Ministero  proponente  il  6  marzo  2018  e  costituita
dall'allegato 13 alla relazione istruttoria, dalla  quale  si  evince
che: 
      15.1 le risorse destinate  alla  copertura  dei  veicoli  della
metropolitana sono passate da 5.897.844,07 euro a  7.045.351,76  euro
per la disponibilita' di  altre  somme,  pari  a  1.147.507,69  euro,
derivanti da: 
        15.1.1. la variazione del costo della  tratta  De  Ferrari  -
Brignole in quanto completata con una spesa  complessiva  minore  del
preventivato e pertanto con un esubero di contributo non erogato pari
a   501.206,39   euro   (pari   alla   differenza   35.209.494,43   -
34.708.288,04) che viene ricollocato sui veicoli; 
        15.1.2. la variazione ed accorpamento dei costi del  Deposito
e del Tronchino di Brin  con  riduzione  della  spesa  complessiva  e
pertanto con riduzione del contributo che passa da 21.558.643,93 euro
(17.244.492,00 + 3.540.587,77 + 773.564,16) a 21.012.629,09 euro, con
un residuo di 546.014,84 euro, nel rispetto del  limite  massimo  del
60% imposto dalla suddetta legge n. 211 del 1992; 
        15.1.3. un ulteriore residuo di contributo pari a  100.286,46
euro proveniente dall'intervento relativo al collegamento pedonale di
Principe che non risultava presente all'epoca  della  Convenzione  in
quanto in avanzato corso di esecuzione e gia'  completamente  coperto
finanziariamente; 
        15.1.4. il costo dei  veicoli  della  metropolitana,  pari  a
5.897.844,07  euro,  come  dichiarato  congruo  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti con R.D. n. 81 del 13 maggio 2014; 
      15.2. i fondi  non  piu'  erogati  sulle  suddette  opere  sono
confluiti sul contributo a disposizione per la  copertura  del  costo
dei veicoli che passa a 7.045.351,76  euro  (somma  di  100.286,46  +
501.206,39 + 546.014,84 + 5.897.844,07); 
      15.3. la disponibilita'  di  7.045.352,76  euro  risulta,  come
chiarito dalla nota del Comune di Genova n. 101699 del 21 marzo  2018
e  da  interrogazione  di  cui   all'allegato   14   alla   relazione
istruttoria, quale somma di un residuo  di  mutuo  Cassa  Depositi  e
Prestiti, pari a 601.492,85 euro (501.206,39 + 100.286,46),  e  quale
importo derivante  da  un  residuo  sul  capitolo  7403  del  MIT  di
16.784.509,56  euro,  pari  a   6.443.858,91   euro   (546.014,84   +
5.897.844,07); 
      15.4. i veicoli della metropolitana sono in servizio; 
    16. le risorse sono riepilogativamente le seguenti: 
    
=====================================================================
|    Costo    |             |            |            |   Totale    |
|contrattuale |   Importo   |            | Contributo | contributo  |
|   veicoli   | dichiarato  | Contributo |  statale   |   statale   |
|metropolitana|   congruo   |  statale   | richiesti  |    (pari    |
|(comprensivo |   dal MIT   |            | su residui |  al 47,4%   |
|    costi    |             |            |  filovia   | nel limite  |
|  collaudo)  |             |            |            |  del 60%)   |
+=============+=============+============+============+=============+
|34.870.000,00|28.830.097,56|7.045.351,76|6.607.949,89|13.653.301,65|
+-------------+-------------+------------+------------+-------------+
    
  Considerate  anche  le  particolari   condizioni   di   difficolta'
trasportistica della citta' di Genova che, a seguito del  crollo  del
viadotto autostradale Polcevera, necessita di interventi  urgenti  in
materia di circolazione e trasporti pubblici; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del  30  aprile
2012, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2012; 
  Vista  la  nota  25  ottobre  2018,  prot.  n.  5390,   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze,  posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Il contributo, di cui alla legge  n.  211  del  1992,  assegnato
all'intervento relativo al II lotto della Filovia di  Genova  per  un
importo pari a  7.240.535,31  euro  e'  revocato  e  riassegnato  per
importo pari a 6.607.949,89 euro alla metropolitana di Genova. 
  2. Ai sensi dell'art. 5, della legge n. 211 del 1992,  e'  pertanto
autorizzato l'utilizzo dell'importo  pari  a  6.607.949,89  euro  per
l'acquisto di sette veicoli di terza generazione per la metropolitana
di Genova. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad
assicurare, per  conto  di  questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti riguardanti l'intervento. 
  4. Il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la
documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
 
    Roma, 25 ottobre 2018 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il Segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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