N. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 gennaio 2018

Ordinanza del 5 gennaio 2018 del Tribunale  di  Venezia  sul  ricorso
proposto da Cellini Pier Michele contro Presidenza del Consiglio  dei
ministri, Ministero dell'interno e Ministero affari esteri. 
 
Elezioni  -  Elettorato  attivo  -   Cittadini   italiani   residenti
  all'estero - Esercizio del voto  per  corrispondenza  -  Disciplina
  delle modalita' di voto. 
- Legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio  del  diritto
  di voto dei cittadini  italiani  residenti  all'estero),  artt.  1,
  comma 2; 2; 4-bis; 12 e 14. 
(GU n.3 del 17-1-2018 )
 
                        TRIBUNALE DI VENEZIA 
                        Sezione Terza Civile 
 
    Il Giudice, sciogliendo la riserva  assunta  all'udienza  del  13
ottobre 2017, premessa l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di
incompetenza del Giudice monocratico sollevata dai resistenti, atteso
che la disciplina delle modalita' di voto  degli  italiani  residenti
all'estero, non puo' essere ritenuta afferente allo status proprio di
elettore e considerato che di tale status i ricorrenti  si  affermano
pienamente titolari, ne' ritengono che esso sia di per se' (in quanto
status, appunto) violato dalle disposizioni contenute nella normativa
in questione, la quale, invece, viene  ritenuta  pregiudizievole  del
suo effettivo esercizio del  diritto  conforme  a  Costituzione.  Non
trattandosi, quindi, di azione avente ad oggetto l'accertamento della
esistenza o inesistenza delle prerogative discendenti dallo status di
elettore, essa  rimane  sottratta  al  raggio  applicativo  dell'art.
50-bis, n. 1, c.p.c.; 
    Ritenuta  peraltro  la  carenza  di  legittimazione  attiva   del
ricorrente  Antonio  Guadagnini,  cittadino  italiano  residente   in
Italia, al quale non si puo'  pertanto  riferire  la  disciplina  sub
iudice - quantomeno nell'unica prospettiva de iure  condito  cui  sia
chiamato a misurarsi ogni procedimento giurisdizionale; 
    Ritenuta la legittimazione  attiva  dell'altro  ricorrente,  Pier
Michele Cellini, in quanto cittadino iscritto nei collegi  elettorale
degli italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E.; 
    Preso atto che egli chiede, «nel merito: 
        - dichiarare che tramite il c.d. «voto per corrispondenza» il
diritto di voto dell'odierno ricorrente Dott.  Pier  Michele  Cellini
non puo' essere stato esercitato (nel passato) e non  potra'  nemmeno
essere esercitato (anche nell'immediato  futuro)  in  modo  libero  e
diretto, con pieno e completo rispetto delle garanzie di segretezza e
personalita' del voto, e comunque  secondo  i  caratteri  previsti  e
garantiti dalla Costituzione e dal Protocollo 1 C.E.D.U.; 
        -  conseguentemente,  ripristinare   il   diritto   di   voto
dell'odierno ricorrente dott. Cellini secondo modalita' conformi alla
legalita' costituzionale. 
    A tal fine, in via cautelare: 
        nel contraddittorio delle parti, previa rimessione alla Corte
costituzionale delle  sottoindicate  questioni  di  costituzionalita'
della vigente disciplina di voto degli  italiani  all'estero,  voglia
disporre sino alla pronuncia della Corte Costituzionale la temporanea
sospensione  in  parte  qua  degli  atti  viziati  dalla   denunciata
illegittimita', cioe' dei suddetti provvedimenti ministeriali  con  i
quali  e'  stato  dato  l'avvio  al  complesso   procedimento   delle
operazioni referendarie [indette per  il  4  dicembre  2016,  scil.];
ovvero  voglia  riservare  l'adozione  dei  richiesti   provvedimenti
cautelari successivamente all'esito del giudizio di Costituzionalita'
previamente promosso». 
    In ogni caso, in via  incidentale  il  ricorrente  eccepisce  «in
relazione agli articoli 1, comma II, 3, 48, comma II, III e IV, della
Costituzione   della   Repubblica   italiana,    la    illegittimita'
costituzionale degli articoli 127 della legge 27  dicembre  2001,  n.
459 («Norme  per  l'esercizio  del  diritto  di  voto  dei  cittadini
italiani residenti all'estero») pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 4 del 5 gennaio 2002 e  dei  seguenti  provvedimenti  normativi  e
amministrativi a partire dal Regolamento attuativo della stessa legge
normato dal decreto del Presidente  della  Repubblica  del  2  aprile
2003, n. 104 («Regolamento di  attuazione  della  legge  27  dicembre
2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di  voto
dei cittadini italiani residenti all'estero») per  le  parti  in  cui
prevedono  quale  strumento  per  l'espressione  della  volonta'  del
cittadino italiano residente all'estero quello  del  c.d.  «voto  per
corrispondenza»; 
    Ritenuta,   sotto   il   profilo   dell'interesse    ad    agire,
l'ammissibilita' di  un  giudizio  funzionale  alla  declaratoria  di
incostituzionalita'  delle  norme  che   regolano   l'esercizio   del
personale diritto inviolabile, condividendosi l'orientamento espresso
dalla  giurisprudenza  -  anche  costituzionale  -  in  merito   alla
sussistenza di un permanente interesse ad agire in materia elettorale
in capo ad ogni cittadino elettore, che deduca anche  solo  sotto  il
profilo di dubbio o incertezza oggettiva circa  l'esatta  portata  di
diritti ed obblighi scaturenti da  un  rapporto  giuridico  di  fonte
legale,  una  situazione  di  potenziale  ingiusto  pregiudizio   non
evitabile se non attraverso il richiesto accertamento  giudiziale  (a
ben vedere, in via principale) della concreta  volonta'  della  legge
(cfr. Corte costituzionale  n.  1/2014  e  da  ultimo  Cassazione  n.
8878/2014 e n. 12060/2013). 
    In  particolare,  come  rileva  la  recente   giurisprudenza   di
legittimita' «in tal modo ci si allontana dall'archetipo delle azioni
di  mero  accertamento  per  avvicinarsi  a   quello   delle   azioni
costitutive  o  di  accertamentocostitutive.  Se  cosi'   e',   senza
affermare la natura in re ipsa dell'interesse ad  agire  in  siffatte
tipologie di azioni (pure predicata da parte della dottrina), sarebbe
ben difficile sostenere che l'accertamento richiesto abbia ad oggetto
una questione astratta o meramente ipotetica o che si  risolva  nella
mera richiesta di un parere legale al giudice» (C. Cassazione Sez.  I
Civ., ordinanza 12060/2013). 
    Nella stessa occasione la Corte di  Cassazione  ha  ritenuto,  in
un'ipotesi del tutto analoga alla presente, che  sia  «nell'interesse
dei cittadini proporre un'azione di accertamento della  pienezza  del
proprio  diritto  di  voto,  quale  'diritto  politico  di  rilevanza
primaria' » e che tale  iniziativa  giurisdizionale  non  possa  «che
essere promossa dinanzi al giudice ordinario,  giudice  naturale  dei
diritti  fondamentali,  non  interferendo  in  nessun  modo  con   la
giurisdizione riservata alle Camere,  tramite  le  rispettive  Giunte
parlamentari (art. 66 Cost.), in tema di operazioni  elettorali»  (C.
Cassazione Sez. I Civ., ordinanza n. 12060/2013). 
    Cio'  posto,  deve  ritenersi  che  l'espressione  del   voto   -
attraverso la quale si esercita la sovranita' popolare (art. 1, comma
2, Cost.)  costituisca  il  presupposto  di  un  diritto  inviolabile
(articoli 2, 48, 56 e 58 Cost., art. 3 prot. 1 CEDU)  e  «permanente»
dei cittadini e quindi anche del ricorrente,  il  quale  puo'  essere
chiamato ad esercitarlo in qualunque momento e deve poterlo  fare  in
modo conforme a Costituzione. 
    Lo stato di incertezza al riguardo e' sufficiente per ritenere la
sussistenza di un  concreto  interesse  ad  agire  in  capo  al  Sig.
Cellini, rispetto al presente giudizio. 
    Tanto  premesso,  ritiene  questo  Giudice   che   i   dubbi   di
legittimita' costituzionale delle norme che introducono il  voto  per
corrispondenza da parte degli  italiani  residenti  all'estero  siano
meritevoli  di  approfondimento,   in   quanto   non   manifestamente
infondati. 
    Nello  specifico,  l'atto  sindacabile   per   violazione   della
Costituzione  e'  rappresentato  dalle  norme  che  disciplinano   le
modalita'  di  voto  da  parte  dei  cittadini   italiani   residenti
all'estero, articoli 1, 2° comma, 2, 4-bis, 12 e 14, legge n. 459 del
27 dicembre 2001 («Norme per l'esercizio  del  diritto  di  voto  dei
cittadini italiani residenti all'estero»), pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 4 del  5  gennaio  2002  e  dei  seguenti  provvedimenti
normativi e amministrativi a partire dal Regolamento attuativo  della
stessa legge normato dal decreto del Presidente della Repubblica  del
2 aprile 2003, n. 104 («Regolamento  di  attuazione  della  legge  27
dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto
di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»). 
    Il parametro di costituzionalita' e' iscritto tra  le  coordinate
tracciate, per  un  verso,  dall'art.  48,  I  e  II  comma  Cost.  e
segnatamente dai principi di personalita', segretezza e liberta',  in
cui (insieme all'uguaglianza - non immediatamente incisa dal voto per
corrispondenza) si  sostanzia  il  diritto  al  suffragio  universale
consacrato ibidem, e - per altro verso - dalla Grundnorm in  tema  di
sovranita' popolare posta dall'art. 1 Cost. 
    In ragione di quanto precede, nel caso specifico sono ravvisabili
sia la rilevanza, ovvero la concreta influenza della norma  impugnata
nel giudizio principale, che la non manifesta infondatezza, ovvero il
ragionevole dubbio  sull'incostituzionalita'  dagli  articoli  1,  2°
comma, 2, 4-bis, 12 e 14, legge 459 del 27 dicembre 200  legge  459/,
cit. 
    In  particolare,  il  voto  per  corrispondenza  solleva  robuste
perplessita'  in  ordine  alla   sua   legittimita'   costituzionale,
soprattutto avendo riguardo al principio  di  segretezza:  l'art.  12
legge 459/2001 (e decreto del Presidente della Repubblica 104/2003 di
attuazione), prevede  infatti  che  i  cittadini  italiani  residenti
all'estero,  dopo  avere  votato  ubiquiter,  utilizzando  la  scheda
elettorale  inviata  loro  dall'ufficio  consolare  a   mezzo   posta
raccomandata  «o  con  altro  mezzo  di  analoga  affidabilita'»,  la
spediscano - parimenti per posta, ma senza  necessario  ricorso  alla
«raccomandata o altro mezzo di analoga affidabilita'» -  agli  uffici
consolari competenti per l'invio con valigia diplomatica  all'Ufficio
centrale per la circoscrizione Estero. 
    Tali modalita' non assicurano la segretezza, la personalita' e la
liberta' del voto, sia nella fase della sua manifestazione, la  quale
non avviene in luogo presidiato, di talche' non vi  puo'  essere  una
garanzia assoluta che l'elettore sia da solo e che dunque il voto sia
realmente «personale» e «libero»; sia - successivamente - con la  sua
«comunicazione» alle sedi consolari, specie ove la  segretezza  della
corrispondenza non sia adeguatamente garantita dal  servizio  postale
locale. 
    Risulta  in  tal  modo  evidente,   alla   stregua   dell'attuale
disciplina recata dagli articoli 1, 2° comma,  2,  4-bis,  12  e  14,
legge 459/2001, il vulnus ai principi di cui agli articoli 1 e 48  I,
II e III comma Cost. 
    In particolare, nel regolamentare  l'esercizio  della  sovranita'
popolare di cui al proprio art. 1,  la  Carta  Fondamentale  prevede,
all'art. 48 comma 1, come unici requisiti per il diritto di  voto  la
cittadinanza italiana e la maggiore eta'. 
    Il terzo comma di tale disposizione riserva alla legge  ordinaria
l'individuazione di requisiti e modalita' per l'esercizio del diritto
di  voto  dei  cittadini  residenti   all'estero   onde   assicurarne
l'effettivita' (1) . 
    La portata innovativa di tale norma e' indissolubilmente  avvinta
alle modalita' del voto. 
    Per quanto riguarda queste ultime, le  possibili  scelte  per  il
Legislatore si riducono nella pratica a: 
        a)  voto  sul  territorio  dello  Stato  (magari   aumentando
agevolazioni di cui gia' godevano gli elettori); 
        b) voto espresso presso le sedi diplomatiche; 
        c) voto telematico; 
        d) voto per corrispondenza. 
    Le  prime  due  opzioni,  anche  se  in   misura   diversa,   non
garantiscono un'alta partecipazione. 
    Al contrario, il voto via internet  e,  ancor  piu',  quello  per
corrispondenza rendono piu' agevole la partecipazione  ma  presentano
una serie di profili, in  parte  comuni  e  in  parte  distinti,  che
impongono una seria e profonda riflessione. 
    In particolare, il voto  per  corrispondenza,  verso  cui  si  e'
orientato il Legislatore, presenta tali e tante ombre da far  persino
dubitare che possa definirsi «voto»,  almeno  nell'accezione  in  cui
tale termine e' usato dalla Costituzione: l'art. 48, comma  2,  Cost.
infatti  individua  quattro   caratteri   indefettibili   del   voto:
personalita', uguaglianza, liberta' e segretezza. 
    Personalita',   liberta'   e   segretezza   che   non    appaiono
sufficientemente garantite dal voto per corrispondenza,  sia  perche'
il soggetto puo' mostrare volontariamente a terzi la  scheda  votata,
sia perche' puo' esservi costretto; sia - con riferimento all'ipotesi
della Slovenia dove risiede il ricorrente Cellini Pier  Michele,  con
riferimento alla successiva fase di invio del plico con la  scheda  -
in mancanza di uno specifico accordo ex art. 19 legge 459, cit. 
    Ne risulterebbe inevitabilmente lesa anche la liberta' del  voto,
poiche' solo  la  segretezza  puo'  preservare  il  voto  stesso  dai
condizionamenti  legati  all'ambito  sociale  e  familiare   in   cui
l'elettore vive. 
    Su questa stretta correlazione tra liberta' e segretezza e  sulla
loro indefettibilita' si basa la prima argomentazione dei ricorrenti. 
    Il voto per corrispondenza  da  parte  degli  italiani  residenti
all'estero e' gia' stato scrutinato dal Giudice delle Leggi, il quale
nella sua ordinanza n.  195  del  2003  per  la  prima  volta  si  e'
pronunciato - sia pure nell'ambito di un conflitto tra poteri - sulla
legge 459/01, contenente «Norme per l'esercizio del diritto  di  voto
dei cittadini italiani residenti all'estero». 
    In tale occasione, la Corte costituzionale si e' dovuta  limitare
(2)  a rilevare  che  l'ipotizzata  incostituzionalita'  avrebbe  «la
conseguenza di rendere assai piu' difficile  l'espressione  del  voto
degli italiani residenti stabilmente all'estero» omettendo  qualsiasi
considerazione  sulla  segretezza  e  sulla  liberta'  del   voto   e
valorizzando   in   quella   sede   il   valore    della    «maggiore
partecipazione». 
    Essa peraltro ha ritenuto «che la denunzia, in  tutti  gli  altri
rilievi  sollevati  nel   ricorso,   concerne   presunte   lacune   o
inadeguatezze  della  disciplina  contenuta   nella   legge   e   nei
regolamenti impugnati e che tali  omissioni  non  possono  costituire
oggetto  sindacabile  nella  presente  sede,  trattandosi  di  scelte
lasciate  alla  discrezionalita'  del  legislatore,  specie  ove   si
consideri la necessaria  attuazione  di  nuove  norme  costituzionali
relative allo svolgimento di procedimenti elettorali  nel  territorio
di Stati esteri». 
    Il dictum della Corte costituzionale e'  evidentemente  rilevante
ai nostri fini, ma - proprio per  le  caratteristiche  strutturali  e
funzionali del giudizio che lo ha originato - non porta a considerare
definitivamente risolto il difficile  bilanciamento  tra  l'obiettivo
della massima estensione  del  suffragio  e  la  realizzazione  delle
modalita' che ne garantiscano esse stesse l'effettivita'. 
    A ben vedere, infatti,  tali  modalita'  non  costituiscono  mero
«accidente», ma «sostanza», che informa di  se'  l'universalita'  del
suffragio, ed  assicura  la  sovranita'  popolare,  irrimediabilmente
destituite di  significato  in  presenza  di  un  voto  dotato  delle
predette, coessenziali caratteristiche. 
    In altri termini, se e' vero che le strumentazioni offerte  dalle
nuove tecnologie risultano meglio atte ad attuare quel «principio  di
massima agevolazione del voto», di cui sembra recare traccia pure  la
Costituzione italiana, vuoi nel conformare l'esercizio del voto  alla
stregua di un «dovere civico» (ex art. 48, 2°  comma,  Cost.),  vuoi,
soprattutto, col riconoscere il suffragio universale (ex art. 48,  1°
comma, Cost.), si' da portare gli  stessi  costituenti  ad  auspicare
che,  nel  futuro,  fossero  messi  in  campo  «Tutti  i   mezzi   di
facilitazione [...], perche' la universalita' del  suffragio  [fosse]
non soltanto dichiarata formalmente ma  [...]  concretamente  attuata
nei limiti estremi delle possibilita'» (3) ; non e' tuttavia men vero
che quegli strumenti costituiscono anche il limite  fisico  entro  il
quale si puo' realizzare - e rimane confinato - il  principio  ultimo
dell'universalita'. 
    Dunque se l'universalita' del voto si  affida  (anche)  alla  sua
liberta', personalita' e segretezza, non si puo' che  concludere  che
anche il voto degli italiani residenti all'estero debba corrispondere
a tali requisiti, in quanto  dotato  del  medesimo  «peso»  in  forza
dell'ulteriore principio dell'uguaglianza ex art. 48, II comma Cost. 
    La maggior severita' della nostra Carta costituzionale,  rispetto
ad altre, pure coeve, Costituzioni (4)  ,  nell'esigere  il  rispetto
della segretezza e della personalita' del voto, potrebbe rendere piu'
difficile l'applicazione di «nuove forme» di suffragio, al  punto  da
condurre a mettere in dubbio  la  stessa  portata  generalizzata  del
predetto principio. 
    In altri termini, nell'ambito dello  stesso  art.  48  Cost.,  il
pendolo   assiologico   oscilla   tra   (uguaglianza),    segretezza,
personalita' e liberta' - apparentemente  sacrificati  nel  caso  del
voto a distanza (per corrispondenza, ma anche  elettronico)  rispetto
al voto in loco - da  una  parte  e,  dall'altra,  universalita':  il
Legislatore ha  optato  per  la  massima  estensione  del  suffragio,
arrivando a riconoscerlo in concreto anche ai cittadini che risiedono
all'estero, ma non pare possa farlo sacrificando  -  inevitabilmente,
ove non si eserciti  il  voto  in  luoghi  presidiati  e  pubblici  -
liberta', personalita' e  segretezza,  pena  la  vanificazione  dello
stesso principio perseguito. 
    Se dunque, nell'attuale panorama  delle  possibili  modalita'  di
voto a distanza, i profili procedurali  e  la  stessa  strumentazione
materiale posti a presidio della personalita' e segretezza del  voto,
nonche', in ultima analisi, della liberta' stessa  di  suffragio,  si
rivelano ancora baluardi irrinunciabili a salvaguardia  della  nostra
democrazia elettorale, deve ritenersi che la verifica di legittimita'
costituzionale degli articoli 1, 2° comma, 2, 4-bis, 12 e  14,  legge
459 del 27 dicembre 2001 che disciplinano il voto per  corrispondenza
dei cittadini italiani residenti all'estero per contrasto con  l'art.
1 e l'art. 48 I, II e III comma Cost. ed in particolare laddove  tale
ultima disposizione qualifica il voto come  «personale ...  libero  e
segreto», sia non solo ammissibile,  per  la  funzione  del  presente
giudizio sopra ricostruita,  ma  anche  rilevante,  fondando  il  suo
accoglimento la tutela richiesta dal ricorrente Cellini Pier Michele. 
    Sussiste  inoltre   nella   specie   il   necessario   nesso   di
pregiudizialita'  delle  questioni  di  legittimita'   costituzionale
proposte rispetto al giudizio principale, posto che quest'ultimo deve
essere definito con una sentenza che accerti la portata  del  diritto
azionato e lo ripristini nella pienezza della sua  espansione,  anche
se per il tramite della sentenza della Corte costituzionale. 
    Quindi, nel presente ricorso il petitum del  giudizio  principale
e' separato e distinto rispetto a  quello  oggetto  del  giudizio  di
legittimita' costituzionale. 
    Nell'ipotesi  di  normativa  che  crea   in   maniera   immediata
restrizioni dei poteri o doveri in capo  a  determinati  soggetti,  i
quali, pertanto, si trovano per  cio'  stesso  gia'  pregiudicati  da
esse, come nel caso in esame della disciplina del voto degli italiani
all'estero, l'azione di accertamento rappresenterebbe l'unica  strada
percorribile per la tutela giurisdizionale di diritti fondamentali di
cui, altrimenti, non sarebbe possibile una tutela efficace e diretta. 
    Ritenuto dunque che sul ricorso proposto da Pier Michele  Cellini
il  presente  giudizio  vada   sospeso,   rimettendosi   alla   Corte
costituzionale la valutazione della legittimita' costituzionale - sub
articoli 1 e 48, I, II e III comma  Cost.  -  degli  articoli  1,  2°
comma, 2, 4-bis, 12  e  14,  legge  459  del  27  dicembre  2001  che
disciplinano  il  voto  per  corrispondenza  dei  cittadini  italiani
residenti all'estero; 

(1) Il tema della partecipazione  politica  dei  cittadini  residenti
    all'estero e' reso quantitativamente molto rilevante,  oltre  che
    dal massiccio flusso emigratorio che ha caratterizzato il  nostro
    Paese, anche dalle leggi sulla cittadinanza (cfr. in part.  legge
    91/1992), le quali  hanno  adottato  come  criterio  predominante
    quello dello jus sanguinis per cui e' cittadino il figlio  di  un
    genitore italiano e che consentono di conservare la  cittadinanza
    italiana anche a coloro che sono cittadini di un altro Stato. 

(2) Chiarendo che «l'asserito contrasto con il primo comma  dell'art.
    48 Cost. della scelta del legislatore di introdurre il  voto  per
    corrispondenza  non  appare  censurabile  nel  presente  tipo  di
    conflitto,  a  causa  della  relativamente  limitata   serie   di
    interessi che  sono  tutelabili  da  parte  dei  comitati  per  i
    referendum di cui all'art. 75 Cost., in-teressi che, come  questa
    Corte ha piu' volte affermato,  sono  rivolti  all'esclusione  di
    tecniche  elusive  della  richiesta  referendaria  da  parte  del
    legislatore (a cominciare dalle sentenze n. 68 e n. 69 del 1978 e
    n. 30 e n. 31 del 1980), nonche' alla  garanzia  di  corrette  ed
    adeguate modalita' di  svolgimento  della  campagna  referendaria
    (fra le molte, da ultimo si vedano le sentenze n. 502  del  2000,
    n. 49 del 1998, n. 15 del 1997, n. 161 del 1995)». 

(3) Cfr.   la   Relazione   della   Commissione   ministeriale    per
    l'elaborazione della legge elettorale  politica  per  l'Assemblea
    costituente, del 27 ottobre 1945, 61 e 62,  si  afferma  che  «le
    norme  che  regolano  l'esercizio  del  voto  sono  dirette  alla
    maggiore semplificazione, anche per favorire le manifestazioni di
    volonta' degli analfabeti», ritenendo a tal fine «sufficiente  un
    segno che indichi il voto di lista o di preferenza, su scheda  di
    Stato, appositamente predisposta». 

(4) Si pensi, ad  es.,  all'ordinamento  francese,  dove  la  mancata
    costituzionalizzazione del principio di personalita' del voto  ha
    consentito di introdurre, senza peraltro mancare di  una  qualche
    forzatura del principio di segretezza del suffragio (ex  art.  3,
    3° comma Cost.), il voto per procura. Cosi', l'art. L 71 del Code
    electoral  autorizza  gli  «electeurs  qui  etablissent  que  des
    obligations dûment constatees les placent  dans  l'impossibilite'
    d'être presents  dans  leur  commune  d'inscription  le  jour  du
    scrutin» e,  dal  1993,  «les  electeurs  qui  ont  quitte'  leur
    residence habituelle pour prendre des vacances» a  designare  per
    la tornata di voto, un «mandatario elettorale», che, appunto,  fa
    le loro veci, il giorno del voto. Il nostro Legislatore ha invece
    attuato il principio «di agevolazione del voto con la legge n. 22
    del 2006, che ha  previsto  la  possibilita'  per  gli  «elettori
    affetti da gravi infermita', tali da  impedirne  l'allontanamento
    dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni  di
    dipendenza   continuativa    e    vitale    da    apparecchiature
    elettromedicali» (c.d. «disabili intrasportabili dipendenti»), di
    «votare dal proprio domicilio» (ex art. 1, comma  1).  Disciplina
    che, peraltro, ha trovato un successivo  «completamento»  con  la
    legge 7 maggio 2009, n. 46, che ha esteso (ex art.  1,  comma  1)
    l'ammissione al voto domiciliare anche nei casi in cui,  pur  non
    dipendendo    in    modo    continuativo    da    apparecchiature
    elettromedicali, gli  elettori  risultino  comunque  «affetti  da
    gravissime infermita', tali che l'allontanamento  dall'abitazione
    in   cui   dimorano   risulti   impossibile»   (c.d.    «disabili
    intrasportabili  indipendenti»).  Tali  ipotesi  sono  andate  ad
    aggiungersi alla possibilita' riconosciuta da tempo  ai  soggetti
    portatori di handicap fisici di esprimere il voto  con  l'ausilio
    (c.d.  «voto  assistito»,  dell'»accompagnatore  elettorale»  (ex
    articoli 51-55, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
    361 del 1957). Da ultimo, l'art. 21 della stessa  legge  459/2001
    stabilisce che «Il primo comma dell'art. 55 del testo unico delle
    leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.
    361, e' sostituito dal seguente: «Gli elettori non possono  farsi
    rappresentare ne', qualora votino in Italia, inviare il voto  per
    iscritto». La norma volendo sigillare il sistema,  rivela  invece
    definitivamente la contraddizione con esso posta dalle norme  sul
    voto per corrispondenza. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dispone  la  separazione  della  domanda  proposta   da   Antonio
Guadagnini, con formazione - a cura della Cancelleria -  di  autonomo
fascicolo, con inserimento di copia del presente provvedimento; 
    Dichiara inammissibile la domanda proposta da Antonio Guadagnini; 
    Condanna quest'ultimo alla refusione, in favore dei  convenuti  -
in solido tra loro - delle spese di lite che liquida in  €  4.617,25,
di cui € 1.215,00 per la fase di studio della controversia, €  775,00
per la fase  introduttiva  del  giudizio,  €  2.025,00  per  la  fase
decisionale,  €  602,25  per  spese  generali  ex  art.   2   decreto
ministeriale 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; 
    Dichiara sospeso il giudizio nel procedimento  tra  Cellini  Pier
Michele e i convenuti e per l'effetto rimette  gli  atti  alla  Corte
costituzionale per la valutazione della legittimita'  degli  articoli
1, 2° comma, 2, 4-bis, 12 e 14, legge 459 del 27  dicembre  2001  che
disciplinano  il  voto  per  corrispondenza  dei  cittadini  italiani
residenti all'estero; 
    Manda alla Cancelleria gli adempimenti di competenza. 
        Venezia, 23 dicembre 2017 
 
                         Il Giudice: Barison