N. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2017

Ordinanza del 17 novembre 2017 del G.I.P. del Tribunale di Cuneo  nel
procedimento penale a carico di M. M.. 
 
Reati  e  pene  -   Reati   ambientali   -   Estinzione   dei   reati
  contravvenzionali - Adempimento tardivo della  prescrizione  o  con
  modalita' diverse da quelle indicate  dall'organo  di  vigilanza  -
  Oblazione ai sensi dell'art.  162-bis  cod.  pen.  -  Misura  della
  riduzione della somma da versare. 
- Decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
  ambientale), art. 318-septies, comma 3. 
(GU n.17 del 26-4-2018 )
 
                         TRIBUNALE DI CUNEO 
           Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari 
 
    Il giudice dott. Alberto Boetti, 
    Letti gli atti del procedimento n. 3311/16 R.G. N.R., 681/17 R.G.
G.I.P., 182/17 R. Dec. Pen; 
    Esaminata l'opposizione dell'imputato avverso il  decreto  penale
di condanna; 
    Ha pronunciato la seguente Ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale. 
    Nel procedimento penale contro M. M., imputato del reato previsto
dall'art. 256, quarto comma (in relazione all'art. 256, primo comma ,
lett. a), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  perche',  nella
sua qualita' di amministratore delegato della societa' , superava  il
termine di 360 giorni, tempo previsto per la  messa  in  riserva  del
rifiuto speciale non pericoloso costituito da 55.000  metri  cubi  di
rifiuti misti da costruzione e  demolizione  (CER  170904),  indicato
nella comunicazione presentata  per  il  rinnovo  dell'iscrizione  al
registro delle  imprese  che  effettuano  attivita'  di  recupero  di
rifiuti in regime di procedura semplificata, n. 139, nonche' previsto
dall'art. 6, decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (norme tecniche per
il recupero dei rifiuti non pericolosi). 
    In Cuneo, in epoca compresa tra l'11 febbraio 2015  e  26  maggio
2016. 
 
          Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
 
    1. Il G.I.P. presso il  Tribunale  di  Cuneo,  dott.ssa  Emanuela
Dufour, in data 3 agosto 2017, emetteva decreto penale  di  condanna,
notificato in data 24  agosto  2017  all'imputato,  condannandolo  al
pagamento della somma di € 1.500,00 di ammenda. 
    Con atto di opposizione al decreto penale, il sig. M. M.  tramite
il proprio difensore di fiducia, formulava istanza  di  oblazione  ex
artt. 162-bis c.p. e 318-septies, comma  3,  decreto  legislativo  n.
152/06,  chiedendo  -  in  analogia,  quanto   alla   seconda   delle
disposizioni normative  richiamate,  a  quanto  previsto  in  materia
antinfortunistica dall'art.  24,  comma  3,  decreto  legislativo  n.
758/94 - di essere ammesso a pagare una  somma  pari  al  quarto  del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione per cui egli e'
imputato. 
    Poiche' tale domanda difficilmente avrebbe  trovato  accoglimento
sulla scorta di argomentazioni di carattere meramente interpretativo,
a cio' costituendo ostacolo la lettera dell'art.  318-septies,  comma
3, decreto legislativo n. 152/06, l'opponente chiedeva al Giudice  di
sollevare  questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.
318-septies, comma 3, decreto legislativo n. 152/06,  per  violazione
degli artt. 3 e 27 Cost. 
    L'imputato  lamenta,  in  particolare,  l'irragionevolezza  della
differenza di trattamento riservata a chi commette contravvenzioni in
materia  ambientale  e  antinfortunistica,  nell'ipotesi  in  cui  il
contravventore adempia tardivamente o con modalita' diverse  rispetto
a  quanto  indicato  nella  prescrizione  impartita  dall'organo   di
vigilanza che ha accertato l'illecito. 
    In particolare, osserva che ex art. 318-septies, comma 3, decreto
legislativo n. 152/06,  in  ipotesi  di  contravvenzioni  in  materia
ambientale, l'adempimento «imperfetto» (cioe' tardivo o difforme  per
modalita') alla prescrizione dell'organo di  vigilanza,  valutato  ai
fini  dell'applicazione  dell'art.  162-bis   c.p.,   determina   una
riduzione della somma da versare nella misura della meta' del massimo
dell'ammenda edittale stabilita per la contravvenzione commessa. 
    Invece, l'art. 24, comma  3,  legge  n.  758/94,  in  ipotesi  di
contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro,  prevede
che   l'adempimento   «imperfetto»,   sempre   valutato    ai    fini
dell'applicazione dell'art. 162-bis  c.p.,  determini  una  riduzione
della somma  da  versare  nella  misura  di  un  quarto  del  massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. 
    Tale diversita' di trattamento non parrebbe  essere  sorretta  da
alcun tipo di giustificazione logica, ponendosi pertanto in contrasto
con gli artt. 3 e 27 Cost. 
    Il GIP, a fronte del chiaro dato normativo,  ammetteva  M.  M.  a
pagare l'oblazione in misura pari alla  meta'  dell'ammenda  prevista
per la contravvenzione, dandogli un termine di giorni 15. 
    M. non rispettava detto termine e, con istanza depositata  il  17
novembre 2017, si dichiarava disposto a versare un  importo  pari  al
quarto  del  massimo  dell'ammenda,  richiamando  la   questione   di
legittimita' costituzionale sollevata nell'opposizione. 
    2. Innanzitutto, occorre prendere in considerazione la  rilevanza
della questione di legittimita'  costituzionale  prospettata  per  la
definizione del giudizio sul procedimento indicato in epigrafe. 
    2.1.  A  questo  proposito,  nell'odierno  procedimento   penale,
vengono in considerazioni le seguenti norme,  contenute  nella  parte
VI-bis del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), in
tema di «disciplina sanzionatoria  degli  illeciti  amministrativi  e
penali in materia ambientale»: 
      art. 318-bis (Ambito di applicazione): 1. Le disposizioni della
presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia
ambientale previste dal presente  decreto  che  non  hanno  cagionato
danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali,
urbanistiche o paesaggistiche protette; 
      art. 318-ter (Prescrizioni): 1.  Allo  scopo  di  eliminare  la
contravvenzione  accertata,  l'organo  di  vigilanza,  nell'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55  del  codice
di procedura penale, ovvero  la  polizia  giudiziaria  impartisce  al
contravventore  un'apposita  prescrizione   asseverata   tecnicamente
dall'ente specializzato competente nella materia  trattata,  fissando
per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di  tempo
tecnicamente necessario.  [...]/  3.  Con  la  prescrizione  l'organo
accertatore  puo'  imporre  specifiche  misure  atte  a  far  cessare
situazioni  di  pericolo  ovvero   la   prosecuzione   di   attivita'
potenzialmente pericolose. [...]; 
      art. 318-quater (Verifica dell'adempimento): 1. Entro  sessanta
giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi
dell'art. 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione  e'
stata eliminata secondo le modalita' e  nel  termine  indicati  dalla
prescrizione. / 2. Quando risulta l'adempimento  della  prescrizione,
l'organo accertatore ammette  il  contravventore  a  pagare  in  sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una  somma  pari  a  un
quarto del massimo  dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione
commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine  fissato
nella  prescrizione,  l'organo  accertatore  comunica   al   pubblico
ministero  l'adempimento  della  prescrizione   nonche'   l'eventuale
pagamento della predetta somma. [...]; 
      art. 318-septies (Estinzione del reato): 1. La  contravvenzione
si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione  impartita
dall'organo di vigilanza  nel  termine  ivi  fissato  e  provvede  al
pagamento previsto dall'art. 318-quater, comma 2. /  2.  Il  pubblico
ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione  e'  estinta
ai sensi del comma 1. / 3. L'adempimento  in  un  tempo  superiore  a
quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a
norma dell'art. 318-quater,  comma  1,  ovvero  l'eliminazione  delle
conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con  modalita'
diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati  ai
fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice  penale.  In  tal
caso,  la  somma  da  versare  e'  ridotta  alla  meta'  del  massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. 
    2.2.  Il   decreto   penale   di   condanna   opposto   si   basa
sull'annotazione del 12 giugno 2017 (in atti)  con  la  quale  l'ARPA
Piemonte - Dipartimento territoriale di Cuneo  ha  ritenuto  che  «il
contravventore abbia ottemperato ai disposti prescrittivi ma non  nei
tempi previsti dal verbale di prescrizione tecnica asseverata». 
    Dunque,  l'organo  di   vigilanza,   che   aveva   impartito   le
prescrizioni del caso, ha certificato che la mancata  estinzione  del
reato ex art. 318-septies, comma 1, decreto legislativo n. 152/06  e'
derivata esclusivamente dal tardivo adempimento alle stesse ad  opera
dell'odierno imputato. 
    La fattispecie concreta ricade, dunque, senza dubbio  e  a  pieno
titolo, nell'ambito di applicazione dell'art.  318-septies,  comma  3
decreto legislativo n. 152/06, la  cui  revisione  costituzionale  in
termini armonici con  i  principi  di  eguaglianza  e  ragionevolezza
consentirebbe all'odierno imputato di essere  ammesso  a  pagare,  ai
sensi dell'art. 162-bis c.p., l'importo di €  3.250,00  (pari  ad  un
quarto del massimo dell'ammenda prevista per  la  contravvenzione  di
cui all'art. 256, comma 4, decreto legislativo n. 152/06) in luogo di
€ 6.500,00 (pari alla  meta'  del  massimo  della  medesima  sanzione
edittale). 
    L'imputato ha chiesto esplicitamente al GIP di ridurre  l'importo
dell'oblazione, ritenendo incostituzionale la norma che gli impone il
pagamento della meta'. 
    A questo punto, la decisione del sottoscritto sulla questione  di
legittimita' appare un passaggio obbligato e preliminare a  qualsiasi
sbocco del procedimento. 
    3. Occorre, in secondo luogo,  dare  conto  della  non  manifesta
infondatezza   della   prospettata    questione    di    legittimita'
costituzionale. 
    3.1. Ad avviso di chi scrive,  la  previsione  normativa  di  cui
all'art. 318-septies, comma 3, decreto legislativo n. 152/06  risulta
irragionevolmente diatonica rispetto al diretto  antecedente  storico
della stessa. 
    Invero,  la  disciplina  delle  prescrizioni  amministrative   in
materia antinfortunistica di cui al decreto  legislativo  n.  758/94,
riprodotta (anche letteralmente)  da  quella  introdotta  in  materia
ambientale dalla legge n. 68/15, si chiude con l'art. 24. 
    L'art.  24,  al  terzo   comma,   prevede   che   all'adempimento
«imperfetto»  alle  prescrizioni  impartite  ex   art.   21   decreto
legislativo n. 758/94, consegua, ai fini dell'applicazione  dell'art.
162-bis del  codice  penale,  la  riduzione  al  quarto  del  massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. 
    3.2. La disparita' di trattamento tra soggetti che, dopo  essersi
resi  rispettivamente  responsabili  di  contravvenzioni  in  materia
ambientale   ovvero   in   materia    antinfortunistica,    adempiano
tardivamente alle  prescrizioni  all'uopo  impartite  dai  competenti
organi di vigilanza, risulta palese. 
    La non manifesta infondatezza della dedotta questione,  tuttavia,
presuppone altresi' che tale disparita' non  risulti  in  alcun  modo
giustificabile. 
    Occorre, in altre parole, chiedersi se  esistano  valide  ragioni
per sanzionare piu' severamente l'adempimento tardivo a  prescrizioni
impartite  in  materia  ambientale  rispetto  a  quello  relativo   a
prescrizioni formulate in materia antinfortunistica. 
    3.3.  Se  si   mettono   in   comparazione   i   beni   giuridici
rispettivamente tutelati dai due sistemi normativi in esame, non puo'
che rilevarsi che tanto la  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori
quanto la preservazione dell'ambiente naturale sono beni di  primaria
rilevanza costituzionale. 
    Ne   deriva   che   il   trattamento   deteriore   riservato   al
contravventore «tardivamente adempiente» in  materia  ambientale  non
puo'  trovare  giustificazione  nella  minore  importanza  del   bene
giuridico tutelato dalla normativa antinfortunistica. 
    3.4. Anche la tecnica normativa alla quale ha  fatto  ricorso  la
legge n. 68/15 per introdurre nel decreto legislativo  n.  152/06  la
Parte VI-bis non offre  alcuno  spunto  per  individuare  l'ipotetica
ratio della censurata disparita' di trattamento. 
    Analizzando i due testi di legge (artt. 19-25 decreto legislativo
n. 758/94, da un lato, e parte VI-bis decreto legislativo n.  152/06,
dall'altro) e' agevole rilevare che  il  procedimento  relativo  alle
prescrizioni amministrative, suscettibili di determinare l'estinzione
delle  contravvenzioni  ambientali,  e'  stato  disciplinato   (anche
lessicalmente) con modalita' identiche a quanto previsto  in  materia
antinfortunistica. 
    In altre parole, il legislatore del 2015 non ha fatto  altro  che
«copiare» letteralmente le disposizioni di cui agli artt.  20  e  ss.
decreto legislativo n. 758/94 all'interno degli artt. 318-ter  e  ss.
decreto legislativo n. 152/06. 
    La censurata difformita' del dettato di cui all'art. 318-septies,
comma 3, decreto legislativo n. 152/06 rispetto  alle  previsioni  di
cui all'omologo art. 24,  comma  3,  decreto  legislativo  n.  758/94
rappresenta l'unica,  inspiegabile  (ed  impiegata,  stante  il  piu'
assoluto silenzio in proposito serbato anche nei  lavori  preparatori
della legge n. 68/15) differenza tra le due discipline in esame. 
    3.5. La segnalata disparita' di trattamento  appare  ancora  piu'
evidente ove si consideri che in materia di sicurezza ed  igiene  del
lavoro tutte le contravvenzioni (anche quelle che in concreto possono
aver determinato un infortunio sul lavoro con conseguente danno  alla
persona)   sono   obbligatoriamente   soggette   all'istituto   della
prescrizione e, in caso di ottemperanza,  tempestiva  o  tardiva,  si
risolvono nel pagamento di una sanzione pari ad un quarto del massimo
edittale. 
    In materia ambientale,  l'art.  318-bis  decreto  legislativo  n.
152/06 prevede invece  che  l'istituto  della  prescrizione  ex  art.
318-ter si applichi solo alle «ipotesi contravvenzionali  in  materia
ambientale [...] che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed
attuale  di   danno   alle   risorse   ambientali,   urbanistiche   o
paesaggistiche protette». 
    In altri termini: in situazioni e materie assolutamente  analoghe
il Legislatore tratta illogicamente in modo deteriore  le  violazioni
ambientali che pur non determinano alcun danno o  pericolo  di  danno
concreto e attuale rispetto alle violazioni  antinfortunistiche,  che
possono invece aver determinato un danno anche grave o addirittura la
morte dell'infortunato. 
    Risulta assolutamente irragionevole la previsione del legislatore
che in materia ambientale, senza danno o pericolo di danno, impone al
contravventore  di  pagare,  in  caso  di  adempimento  tardivo  alle
prescrizioni, una sanzione doppia (la meta' in luogo di un quarto del
massimo edittale) rispetto a quanto  accade  per  le  contravvenzioni
antinfortunistiche che pur possono aver determinato danno o  pericolo
di danno alla persona. 
    3.6. Anche sul piano sistematico, infine, non e'  dato  rinvenire
possibili argomenti a sostegno della compatibilita' della  denunciata
disparita' di trattamento con i supremi  principi  di  eguaglianza  e
ragionevolezza. 
    Cosi' come formulata, invero, la  disposizione  di  cui  all'art.
318-septies,   comma   3,   decreto   legislativo   n.   152/06    e'
sostanzialmente inutile. 
    Com'e'  noto,  «l'eliminazione  delle   conseguenze   dannose   o
pericolose della contravvenzione  con  modalita'  diverse  da  quelle
indicate dall'organo di vigilanza» ovvero  realizzata  attraverso  un
tardivo  ma  sostanzialmente  perfetto  adempimento   alle   relative
prescrizioni (cosi' l'art. 318-septies comma 3 decreto legislativo n.
152/06) rappresenta, gia' in termini generali, una conditio sine  qua
non per l'accesso all'oblazione c.d. discrezionale, dal  momento  che
essa «non e' ammessa quando [...] permangono  conseguenze  dannose  o
pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore»  (cosi'
l'art. 162-bis, comma, 3 c.p.). 
    E gia' in termini generali, dall'ammissione all'oblazione ex art.
162-bis c.p., resa possibile proprio dall'avvenuta «regolarizzazione»
della situazione antigiuridica  addebitata  all'imputato,  deriva  la
possibilita' di «pagare [...] una somma corrispondente alla meta' del
massimo dell'ammenda stabilita dalla  legge  per  la  contravvenzione
commessa». 
    In tale  prospettiva,  la  censurata  disposizione  normativa  e'
palesemente irrazionale e priva di alcuna  ragion  d'essere,  il  che
appare fortemente sintomatico del fatto che le reali  intenzioni  del
Legislatore non siano state fedelmente riprodotte nel testo di  legge
per mero errore. 
    Prova ne sia, del resto, che  persino  l'Ufficio  del  massimario
della Suprema Corte, all'indomani dell'entrata in vigore della  legge
n. 68/15, sottolineando proprio l'identita' tra le novita' introdotte
nel decreto legislativo n. 152/06 e la piu' datata normativa  di  cui
al decreto legislativo n. 758/94,  aveva  «dato  per  scontato»,  con
manifesta  incoerenza  rispetto  al  dato   testuale,   che   «l'art.
318-septies [...] configura, infine, l'ipotesi di adempimento tardivo
o con modalita' diverse della  prescrizione,  facendone  derivare  la
possibile  applicazione  di  un'oblazione   ridotta   rispetto   alle
previsioni di cui all'art. 162-bis del codice penale» (cfr. Relazione
III/04/2015    del     29     maggio     2015,     disponibile     in
www.cortedicassazione.it). 
    Quasi si fosse trattato di un refuso da  parte  del  Legislatore,
come d'altronde il riferimento ad una sanzione  «ridotta»  lascerebbe
chiaramente intendere. 
    3.7. La ratio delle disposizioni ex art. 318-septies del  decreto
legislativo n. 152/06 ed ex art. 24, decreto  legislativo  n.  754/94
risulta essere quella di incentivare, in caso di  contravvenzioni  in
materia ambientale e  antinfortunistica,  l'adempimento  -  anche  se
tardivo o diverso per modalita' - delle prescrizioni  dell'organo  di
vigilanza, in modo da eliminare le conseguenze dannose  e  pericolose
del reato. 
    Tale   obiettivo,   tuttavia,   viene    perseguito,    per    le
contravvenzioni in materia ambientale,  in  una  maniera  che  appare
inefficace,  in  quanto  nulla  aggiunge  rispetto  alla   disciplina
generale dell'oblazione stabilita dall'art. 162-bis c.p. 
    Ben diversa la  situazione  per  le  contravvenzioni  in  materia
antinfortunistica, rispetto  alle  quali  la  possibilita'  di  poter
estinguere  il  reato  commesso   adempiendo,   seppur   in   maniera
«imperfetta», alle prescrizioni dell'organo di  vigilanza  e  pagando
una somma pari ad un quarto (e non alla meta') dell'ammenda  prevista
per quella contravvenzione, costituisce  un  incentivo  di  non  poco
conto a dare attuazione alle suddette prescrizioni. 
    Il fatto che la tutela dell'ambiente e della salute  e  sicurezza
dei lavoratori siano entrambi valori di rango costituzionale, porta a
ritenere, anche sotto questo profilo, ingiustificata  una  diversita'
di  trattamento  che  potrebbe   condurre   coloro   che   commettono
contravvenzioni in materia ambientale a non «ravvedersi»  altrettanto
sollecitamente  rispetto  a  coloro  che  le  commettono  in  materia
antinfortunistica. 
    4. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, disp. prel  al  c.c.  «se  una
controversia non puo' essere decisa con una precisa disposizione,  si
ha riguardo  alle  disposizioni  che  regolano  casi  simili  materie
analoghe [...]». 
    Dunque, pur trattandosi di analogia in bonam partem, non  risulta
che possa  estendersi,  mediante  un'interpretazione  adeguatrice  ai
principi costituzionali, il dettato dell'art. 24,  comma  3,  decreto
legislativo n. 758/94, ad un'ipotesi espressamente  disciplinata  con
una precisa disposizione contenuta in una  fonte  normativa  di  pari
rango. 
    5. Ai sensi degli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n.  1,  e
23, legge 11 marzo 1953, n. 87, pertanto, pare inevitabile  sollevare
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 318-septies, comma
3, decreto legislativo n. 152/06 in relazione all'art. 3 Cost., nella
parte  in   cui   prevede,   del   tutto   ingiustificatamente,   che
l'adempimento tardivo o difforme, per modalita',  rispetto  a  quanto
indicato  nella  prescrizione  impartita  dall'organo  di  vigilanza,
valutato ai fini dell'ammissibilita' della domanda di oblazione  c.d.
discrezionale, determini una riduzione della somma da versare ex art.
162-bis c.p,  nella  misura  della  meta'  del  massimo  dell'ammenda
edittale prevista per il reato in contestazione anziche' nella misura
del quarto del medesimo ammontare, come invece disposto dall'art. 24,
comma 3, decreto legislativo n. 758/94 in  materia  di  tutela  della
salute e della sicurezza sul lavoro. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 318-septies, comma  3,  decreto
legislativo n. 152/06, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte  in
cui prevede  che  l'adempimento  tardivo,  ma  che  comunque  risulta
avvenuto in un tempo congruo a norma dell'art. 318-quater,  comma  1,
decreto  legislativo   n.   152/06,   ovvero   l'eliminazione   delle
conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con  modalita'
diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, valutati ai fini
dell'applicazione dell'art. 162-bis del  codice  penale,  determinino
una riduzione della somma da versare nella  misura  della  meta'  del
massimo dell'ammenda edittale prevista per il reato in  contestazione
anziche' nella misura del quarto del medesimo ammontare, come  invece
disposto dall'art. 24  comma  3  decreto  legislativo  n.  758/94  in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 
    Sospende  il  presente   procedimento   ed   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in Roma. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata all'imputato, al difensore, al pubblico ministero in sede,
nonche' al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
      Cuneo, 17 novembre 2017 
 
                         Il giudice: Boetti