N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2018
Ordinanza del 5 marzo 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta sul ricorso proposto da Spinardi Roberto contro Ministero della difesa e altri.. Ordinamento militare - Revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 - Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e della promozione al grado di luogotenente. - Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), combinato disposto degli artt. 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, come, rispettivamente, sostituito e introdotto dalle lettere i) e m) del comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).(GU n.27 del 4-7-2018 )
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA (Sezione Unica) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 48 del 2017 R.G., proposto da Roberto Spinardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Castiello, da intendersi domiciliato agli effetti del giudizio presso la segreteria del Tribunale; Contro il Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la cui sede in Torino, corso Stati Uniti n. 45, e' domiciliato ex lege; La Presidenza del Consiglio dei ministri; Nei confronti di Luigi Nastro, Roberto Mattia, Pietro de Meo, Raffaele Esposito, Ugo Rosati, Luciano Masala, Walter Meloni, Crescenzo Addeo, Carmine Caforio e Mauro Di Giovanni; Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa prot. n. M_D GMIL REG2017 0400789 del 7 luglio 2017, recante inquadramento come maresciallo maggiore del ricorrente, della nota prot. n. M_D GMIL REG2017 0414407 del 14 luglio 2017 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, della circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 900006-3-2017 Str./A1-1 Pers. Mar. del 24 giugno 2017. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2018 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Il ricorrente e' un militare dell'Arma dei Carabinieri che presta servizio presso la stazione dei Carabinieri di Aosta. Con il ricorso all'esame egli impugna il provvedimento che lo ha reinquadrato come maresciallo maggiore in applicazione della disposizioni recate dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di' riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). In pratica al ricorrente con il provvedimento impugnato e' stato attribuito il grado di maresciallo maggiore mentre nel previgente ordinamento egli aveva il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (d'ora in poi MASUPS), cioe' il grado apicale del ruolo degli ispettori. In estrema sintesi con il ricorso il signor Spinardi contesta - come oltre sara' chiarito - la legittimita' costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo n. 95 del 2017 che hanno disciplinato, in attuazione della delega per la revisione dei ruoli delle forze di polizia conferita al Governo dall'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il riordino della carriera degli ispettori e il primo inquadramento del personale gia' appartenente a tale ruolo. Il Ministero della difesa resiste al ricorso. Esso anzitutto eccepisce l'incompetenza territoriale del T.A.R. Valle d'Aosta, sostenendo che la controversia rientrerebbe nella competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, in forza della previsione dell'art. 13. comma 4-bis, c.p.a.; nel merito l'Amministrazione sostiene che la questione di legittimita' costituzione cui e' affidato il ricorso sarebbe manifestamente infondata e pertanto chiede che il ricorso sia respinto. Con ordinanza n. 32 del 7 novembre 2017 e' stata respinta la istanza di tutela cautelare e la trattazione del ricorso e' stata fissata alla udienza pubblica del 1° febbraio 2018. Preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Amministrazione; infatti l'oggetto della impugnazione consiste in un tipico atto plurimo cioe' in un atto che contiene il nuovo inquadramento di tutti gli ex MASUPS che, come tale, e' scindibile in tanti autonomi atti di inquadramento quanti sono i sottufficiali reinquadrati; in sostanza non puo' trovare applicazione la disposizione dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. che attrae alla competenza del T.A.R. Lazio, Roma, l'impugnazione di atti normativi e generali, poiche' nel caso all'esame non si tratta di atto generale - cioe' di provvedimento che dispone unitariamente e inscindibilmente nei confronti di una generalita' di soggetti - ma di atto plurimo, cioe' di provvedimento scindibile in tanti provvedimenti quanti sono i destinatari; in tal caso trovano applicazione i criteri generali di riparto della competenza sicche', venendo in rilievo una controversia in rapporto di impiego pubblico, il criterio di riparto applicabile e' quello della sede presso cui il ricorrente presta servizio. Poiche' il signor Spinardi e' in servizio ad Aosta, dunque, la competenza territoriale spetta al T.A.R. Valle d'Aosta. Cio' premesso puo' passarsi al merito. Come gia' accennato con il ricorso viene dedotta unicamente una articolata questione di legittimita' costituzionale relativa alle norme di riordino e di primo inquadramento del personale appartenente al ruolo degli ispettori. Al fine di meglio comprendere la sostanza delle censure proposte dal ricorrente, e' opportuno premettere che nell'ordinamento precedente al decreto legislativo n. 95 del 2017 il ruolo degli ispettori dei Carabinieri comprendeva quattro gradi (cioe' quattro livelli gerarchici) e una qualifica (che non costituisce un grado gerarchico); in pratica gli ispettori erano inquadrati nei gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS); ai MASUPS poteva inoltre essere conferita la «qualifica» (che - lo si ripete - non e' un grado gerarchico) di «luogotenente». Il nuovo sistema prevede (si veda l'art. 1291, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 95 del 2017) i gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente; ai luogotenenti puo' essere attribuita la «qualifica» di «carica speciale»; in pratica si e' passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica. Sostanzialmente il grado di MASUPS e' stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente (nel sistema precedente luogotenente era infatti una «qualifica» e non un grado). L'art. 1293 del decreto legislativo n. 66 citato ha inoltre previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo capo (ai fini dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di maresciallo maggiore (ai fini dell'avanzamento al grado di luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in otto anni. L'art. 2252 decreto legislativo n. 66 - come sostituito dall'art. 30 decreto legislativo n. 95 - ha in via transitoria stabilito che: a) i MASUPS in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado; b) i marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in pratica si tratta di marescialli capo con anzianita' di grado superiore a otto anni), in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalita': b1) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016; b2) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; b3) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. A sua volta l'art. 2253-bis, pure introdotto dal decreto legislativo n. 95 prevede: a) al primo comma l'automatica attribuzione del grado di luogotenente agli ex marescialli aiutanti in possesso della ex qualifica di luogotenente alla data del 1° gennaio 2017; a questi stessi soggetti e' poi attribuita dal primo comma dell'art. 2253-ter la qualifica di «carica speciale» con decorrenza 1° ottobre 2017 in deroga al periodo minimo di permanenza, previsto «a regime» in quattro anni dall'art. 1325-bis, comma 1, lettera a); b) al comma 3, l'attribuzione del grado di luogotenente ai marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi e ai marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a otto anni, previa inclusione in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutazione secondo quanto previsto dall'art. 1295-bis, comma 4. In sostanza quindi il ricorrente denuncia in fatto che questo complesso di norme risulta ingiustamente penalizzante per gli ex Masups aventi alla data del 1° gennaio 2017 un'anzianita' nel grado inferiore a otto anni, dato che tali soggetti: a) «perdono» la qualifica apicale (da essi conseguita a suo tempo previa selezione «a scelta»); b) sono «raggiunti» nella qualifica di maresciallo maggiore dagli ex marescialli capo con oltre otto anni di anzianita' i quali si vedono ope legis riconosciuto il grado di maresciallo maggiore; c) sono discriminati rispetto agli ex pari grado aventi anzianita' di servizio pari o superiore a otto anni, dato che a questi e' attribuito il grado di luogotenente (sia pure a seguito della selezione prevista dall'art. 2253, comma 3 citato) e, alle condizioni previste, anche la qualifica di carica speciale. Inoltre il nuovo art. 1004, decreto legislativo n. 66 riserva ai luogotenenti e non piu' ai marescialli aiutanti il diritto a conseguire a domanda, al momento della cessazione dal servizio, la nomina a ufficiale di complemento dell'Arma; analogamente il nuovo testo dell'art. 1296, decreto legislativo n. 66 riserva ai luogotenenti la possibilita' di ottenere la promozione a sottotenente «per meriti eccezionali e benemerenze d'istituto» prima prevista a favore dei MASUPS. Il ricorrente in particolare denuncia: a) la violazione dell'art. 76 C. in quanto sarebbe stato violato uno dei criteri della legge di delegazione, cioe' la necessaria considerazione, nell'operare il riordino al fine «di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia», del «merito e della professionalita'»; l'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124 infatti - nel prevedere la possibilita' di modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia nel contesto del riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia - poneva tra principi e criteri direttivi «la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge»; la tesi esposta in ricorso e' che il riordino non tiene in alcun modo in conto merito e professionalita' essendo in realta' basato su automatismi legati essenzialmente all'anzianita' di servizio; b) la violazione del principio di ragionevolezza e degli articoli 3, 52 e 97 C.; anzitutto viene denunciato che la sottrazione ai MAUPS della qualifica apicale violerebbe il principio di ragionevolezza, di equita', di affidamento e di proporzionalita' che trovano la loro radice negli articoli 3, 97 e 117, comma 1, C.; ai MASUPS (ovviamente si parla di quelli con anzianita' inferiore a otto anni che per effetto del riordino conseguono la qualifica di maresciallo maggiore) in particolare e' stata sottratta la possibilita' di ottenere a domanda la nomina a ufficiale di complemento all'atto della cessazione del servizio e quella di ottenere la promozione a sottotenente per meriti eccezionali e benemerenze d'istituto (con danno oltretutto anche per l'amministrazione che si vede limitata la possibilita' di premiare con la promozione il merito e la professionalita'). Conclusivamente quindi il ricorrente denuncia l'incostituzionalita' delle seguenti disposizioni, ritenendole rilevanti per la definizione del giudizio e non manifestamente infondate: 1) articoli 687, comma 1, lett. d) e 694, comma 1, lett. d) decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificati dagli articoli 11, comma 1, lettere d) e e), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta di due disposizioni che attribuiscono ai luogotenenti il compito di segretario delle commissioni di concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti (prima attribuito a marescialli aiutanti); 2) art. 1004 decreto legislativo n. 66 come modificato dall'art. 14, comma 1, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta della disposizione che riserva ai luogotenenti la possibilita' di ottenere a domanda la nomina a ufficiale di complemento all'atto della cessazione dal servizio); 3) articoli 1291 e 1296, decreto legislativo n. 66 come modificati dall'art. 15, comma 1, lett. a), n. 1.1), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta delle disposizioni che stabiliscono la nuova articolazione del ruolo degli ispettori istituendo i gradi di maresciallo maggiore e luogotenente e che disciplinano l'avanzamento a scelta al grado di luogotenente dei marescialli maggiori); 4) art. 2253-bis, commi 1 e 3, introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. m), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta delle norme sull'inquadramento nel grado di luogotenente dei marescialli aiutanti luogotenenti e dei marescialli aiutanti con anzianita' maggiore a otto anni); va rilevato che nel ricorso c'e' verosimilmente un errore, dato che esso fa riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 2253-bis; tuttavia il riferimento al comma 2 e non al comma 1 e' il frutto di un refuso dato che il comma 1 disciplina l'attribuzione ai marescialli aiutanti luogotenenti del grado di luogotenente (su cui il ricorrente ha formulato specifiche doglianze) mentre il comma 2 si riferisce ai periti superiori scelti (cioe' a una qualifica che non interessa il presente giudizio). Cio' premesso, va anzitutto rilevato che ad avviso del Collegio nella questione cosi' formulata va distinto il problema della nuova articolazione - per cosi' dire a regime - della carriera degli ispettori dalla questione delle norme di «primo inquadramento». Per quanto concerne infatti la nuova articolazione della carriera (in pratica la soppressione da parte del nuovo art. 1291 del grado di maresciallo aiutante e la istituzione dei due gradi di maresciallo maggiore e luogotenente e la limitazione da parte degli articoli 1004 e 1296 ai luogotenenti della possibilita' di ottenere la nomina a ufficiale di complemento all'atto della cessazione dal servizio e l' avanzamento a sottotenente per meriti eccezionali, cui fanno da pendant le disposizioni degli articoli 687 e 694 sulla composizione delle commissioni di concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti) si rileva che: a) le disposizioni degli articoli 1004, 1296, 687 e 694 non rilevano nella controversia all'esame, che si riferisce a un provvedimento che attribuisce al ricorrente il grado di maresciallo maggiore, sicche' la questione di legittimita' costituzionale e' inammissibile per irrilevanza; b) nella controversia all'esame trova invece applicazione l'art. 1291 dato che il testo modificato di esso sopprime il grado di maresciallo aiutante e istituisce quello di maresciallo maggiore; tuttavia la relativa questione di costituzionalita' e', ad avviso del Collegio, manifestamente infondata dato che non e' seriamente contestabile che il legislatore possa discrezionalmente decidere una nuova articolazione di una carriera militare sopprimendo un grado e istituendone due (in pratica nella fattispecie il grado di MASUPS e' stato sostituito dai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente); tra l'altro questa circostanza non lede alcuna reale aspettativa o diritto quesito di coloro che siano gia' in servizio dato che la nuova articolazione della carriera non incide di per se' ne' positivamente ne' negativamente su diritti o aspettative del personale gia' in servizio; su tali asseriti diritti o aspettative incide infatti la normativa di carattere transitorio che disciplina l'attribuzione dei nuovi gradi al personale in servizio ed e' del resto di cio' che il ricorrente si duole (come dimostra il rilievo che se la normativa transitoria avesse previsto un diverso trattamento per i MASUPS con meno di otto anni di anzianita' - per esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di una qualche natura che li ponesse «sullo stesso piano» dei pari grado con anzianita' superiore a otto anni - questo contenzioso non sarebbe probabilmente nemmeno sorto). Occorre quindi concentrare l'esame sulle disposizioni transitorie seguenti: a) art. 2252, commi 1 e 2 (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. i), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95), cioe' le disposizioni che prevedono l'attribuzione del grado di maresciallo maggiore ai MASUPS in servizio al 1° gennaio 2107 e ai marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in ricorso non e' denunciata l'illegittimita' di queste disposizioni ma si tratta di una evidente dimenticanza dato che la prima e' la disposizione transitoria «base» relativa ai MASUPS ed e' sull'applicazione di questa disposizione che si basa provvedimento impugnato mentre in ordine alla seconda si lamenta nel ricorso che gli ex MASUPS con anzianita' inferiore a otto anni, oltre alla perdita del grado apicale, si vedono «raggiunti» dai marescialli capo con anzianita' superiore a otto anni, in precedenza inferiori di grado; b) art. 2253-bis, commi 1 e 3, cioe' le disposizioni che disciplinano l'attribuzione del grado agli ex MASUPS con qualifica di luogotenente e ai MASUPS con anzianita' di servizio maggiore di otto anni. In pratica si tratta di valutare se il combinato disposto delle norme citate - che implicano, secondo la prospettazione del ricorrente, per i MASUPS con anzianita' inferiore a otto anni una discriminazione rispetto agli ex pari grado con anzianita' superiore a otto anni e agli ex marescialli capo con anzianita' superiore a otto anni - si sottragga o meno ai rilievi di incostituzionalita' sollevati in ricorso (o meglio se tali rilievi superino la soglia della non manifesta infondatezza). Al riguardo il Collegio ritiene che non sussista alcuna reale discriminazione tra ex MASUPS e marescialli capo che beneficiano dell'avanzamento previsto dall'art. 2252, comma 2, citato; come giustamente rilevato dall'avvocatura dello Stato, l'avanzamento di questi soggetti non e' in alcun modo in grado di provocare uno «scavalcamento» a danno degli ex MASUPS con meno di otto anni di anzianita', dato che le decorrenze previste per le promozioni sono tali da collocarli in posizione successiva a quelle dei pari grado gia' promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. Parimenti non sussiste una reale discriminazione tra gli ex MASUPS con memo di otto anni di anzianita' e ex MASUPS con piu' di otto anni di anzianita', dato che la distinzione di trattamento si basa sulla diversa anzianita' e, in particolare, sul possesso da parte dei secondi dell'anzianita' occorrente nel «nuovo sistema» per poter aspirare al conseguimento del grado di luogotenente (cioe' otto anni); in realta' il disegno del legislatore delegato e' chiaro; esso nel disciplinare il passaggio dal «vecchio ordinamento» al «nuovo» ordinamento ha per cosi' dire meccanicamente operato una trasposizione nel nuovo sistema dei gradi previsti dal precedente basandosi esclusivamente sull'anzianita' di servizio e in modo tale da evitare che si verificassero «scavalcamenti»; in pratica nell'attribuzione dei nuovi gradi si e' voluto realizzare un assetto transitorio che in parte anticipasse l'applicazione delle nuove norme (che prevedono una permanenza minima nei gradi di maresciallo capo e di maresciallo maggiore di otto armi); cosi' si spiega l'attribuzione ai marescialli capo con piu' di otto anni di anzianita' del grado di maresciallo maggiore e l'attribuzione del grado di luogotenente agli ex MASUPS con piu' di otto anni di anzianita'. A questo punto, tuttavia, si pone il dubbio se la distinzione ai fini del nuovo inquadramento degli ex MASUPS esclusivamente sulla base dell'anzianita' posseduta alla data del 1° gennaio 2017, sia o meno conforme ai criteri della legge di delegazione e, in particolare, se la istituzionale preclusione agli ex MASUPS con anzianita' inferiore a otto anni dell'ottenimento del (o meglio della possibilita' di ottenere il) grado apicale di luogotenente in sede transitoria (cosi' mantenendo il grado apicale gia' raggiunto nel precedente sistema) sia coerente con il criterio direttivo che imponeva di tener conto di merito e professionalita'; il riferimento alla sola anzianita' infatti pare obliterare il merito e da' unico rilievo alla professionalita' acquisita (peraltro solo in un certo limite perche' una maggiore anzianita' di servizio fa solo presumere ma certo non garantisce una maggiore professionalita' in capo al piu' anziano). In altri termini l'automatismo legato al mero dato quantitativo dell'anzianita' posseduta a una certa data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che ad avviso del Collegio non e' manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del merito e della professionalita' avrebbe implicato per l'attribuzione agli ex MASUPS del grado di luogotenente e della qualifica di «carica speciale» un meccanismo - quale che fosse - che garantisse astrattamente a tutti - indipendentemente dall'anzianita' posseduta (alla quale comunque, per quanto si e' detto, nell'ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire rilievo, anche se non esclusivo) - la possibilita' di accedervi «tenendo conto del merito e delle professionalita'» cosi' come stabilito dall'art. 8, della legge 7 agosto 2015, n. 124. In conclusione, essendo rilevante e non manifestamente infondata, va sollevata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. i) e m), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all'art. 76 C. e all'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124. Pertanto il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale affinche' questa si pronunci sulla questione.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) interlocutoriamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe cosi' dispone: a) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente introdotti dall'art. 30, comma 1, lett. i) e m), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95), in relazione all'art. 76 C. e all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124; b) Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; c) Ordina che a cura della segreteria del Tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati: Andrea Migliozzi - Presidente; Davide Soricelli - Consigliere, Estensore; Silvia Cattaneo - Consigliere. Il Presidente: Migliozzi L'estensore: Soricelli