N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 2018

Ordinanza del 9 aprile  2018  del  Tribunale  di  Busto  Arsizio  nel
procedimento penale a carico di M. R.. 
 
Reati e pene - Acquisto di cose di sospetta provenienza - Trattamento
  sanzionatorio - Mancata previsione di un massimo edittale ovvero di
  un'ammenda non superiore a 516 euro. 
- Codice penale, art. 712. 
(GU n.42 del 24-10-2018 )
 
                     TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 
 
 
                Ordinanza di sospensione del processo 
         e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale 
 
    Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, 
    letti gli atti del procedimento penale a carico  di  M.  R.  nato
a... il..., citato giudizio con decreto del PM in data 18 aprile 2016
per rispondere del reato di cui all'art. 712 codice penale, per  aver
incautamente acquistato un telefono cellulare Iphone 6 proveniente da
reato di furto; 
    rilevato che all'udienza del 5 marzo  2018,  prima  dell'apertura
del  dibattimento,  l'imputato  ha  chiesto,  a  mezzo  del   proprio
difensore quale procuratore speciale, di  accedere  all'oblazione  ex
art. 162-bis codice penale, documentando di aver risarcito la persona
offesa con la somma di 150 euro a mezzo di assegno circolare; 
    ritenuto che ricorrano tutti  i  presupposti  per  accogliere  la
domanda di oblazione posto che non permangono conseguenze  dannose  o
pericolose del reato, avendo l'imputato risarcito il danno; il  fatto
non e' di particolare gravita'; la somma  corrispondente  alla  meta'
del massimo dell'ammenda per prassi consolidata non viene  depositata
unitamente all'istanza ma dopo la sua delibazione  e  quantificazione
da parte del giudice; 
    rilevato che con memoria depositata in  data  5  aprile  2018  il
difensore ha chiesto di quantificare la somma versare  in  250  euro,
pari  alla  meta'  dell'ammenda  comminabile  in  concreto,  e   che,
all'odierna udienza, il difensore ha insistito in tale richiesta, con
parere favorevole del PM; 
    considerato che la somma da versare ai  sensi  dell'art.  162-bis
codice penale e' pari alla meta' del massimo  dell'ammenda  stabilita
della legge per la  contravvenzione  commessa  e  che,  nel  caso  di
specie, esso va individuato  nella  meta'  di  10000  euro,  pari  al
massimo dell'ammenda irrogabile, come previsto  dall'art.  26  codice
penale, tenuto conto che l'art. 712  codice  penale  non  prevede  il
massimo ma solo il minimo; 
    ritenuto che il  giudice  non  possa  fissare  una  somma  a  sua
discrezione in relazione al disvalore concreto del fatto  contestato,
in quanto tale interpretazione non e' consentita dal chiaro  disposto
dall'art. 162-bis codice penale, che ancora la somma  da  versare  al
massimo edittale; 
    ritenuto  che  il  trattamento  sanzionatorio  previsto  per   la
contravvenzione   di   cui   all'art.   712   codice    penale    sia
incostituzionale, nella parte in cui consente di  infliggere  fino  a
10000 euro di ammenda, per contrasto con gli articoli 3  e  27  della
Costituzione; 
    in  particolare,  la  questione  di  incostituzionalita'  che  si
prospetta e' rilevante nel presente giudizio  perche'  la  difesa  ha
chiesto di poter oblare la contravvenzione mediante versamento di una
somma inferiore a quella di  legge  ed  adeguata  rispetto  al  fatto
commesso, quantificabile in 250 euro, e, pertanto, col versamento  di
tale somma egli beneficerebbe della causa estintiva del reato di  cui
all'art. 162-bis codice penale; 
    in secondo luogo, la questione di incostituzionalita' non  appare
manifestamente infondata in relazione agli  articoli  3  e  27  della
Costituzione   poiche'   tale   trattamento   sanzionatorio    appare
ingiustificatamente gravoso se raffrontato a quello previsto,  da  un
lato, dalla piu' grave fattispecie di cui all'art. 648 codice  penale
(che e' un delitto e presuppone il dolo  in  mento  alla  provenienza
delittuosa della res), punita nell'ipotesi base con la multa  fino  a
10329 euro e nell'ipotesi attenuata fino a 516 euro,  e,  dall'altro,
dalle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie  di
reati, tra le quali e' contemplata quella di cui all'art. 712  codice
penale, (sezione III del Capo I del titolo I delle contravvenzioni) -
fatta esclusione per quelle concernenti la  prevenzione  dei  delitti
contro la vita e l'incolumita' individuale (attinenti alle armi),  il
cui disvalore appare certamente  diverso  e  piu'  grave  rispetto  a
quelle, cui appartiene la norma oggetto di  censura,  concernenti  la
prevenzione dei delitti contro il patrimonio - la cui pena pecuniaria
non e' mai fissata nel massimo in misura superiore a 516 euro; 
    rilevato, in particolare, che sia l'art. 648 c. 2  codice  penale
sia l'art. 709 codice penale (omessa denuncia di cose provenienti  da
delitto) prevedono nel massimo la pena pecuniaria di 516 euro, e  che
non si vedono ragioni per cui fattispecie  analoghe  (ed  anche  piu'
gravi), nel precetto, a quella di  cui  all'art.  712  codice  penale
siano trattate, nella sanzione, in maniera cosi' diversa  rispetto  a
quella da ultimo citata; 
    ritenuto che cio' sia in contrasto non solo con  l'art.  3  della
Costituzione ma altresi'  con  l'art.  27  c.  3  della  stessa,  che
sancisce che le pene  devono  tendere  alla  rieducazione,  finalita'
incompatibile  con  un   rigore   sanzionatorio   ingiustificato   ed
incoerente. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/53; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per  contrasto
con  gli  articoli  3  e  27  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 712 codice penale  nella  parte
in cui non e' previsto il massimo edittale  ovvero  non  e'  prevista
l'ammenda non superiore a 516 euro: 
      Sospende il processo e ordina la trasmissione degli  atti  alla
Corte costituzionale; 
      Dispone che l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle
parti, sia notificata al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. 
        Busto Arsizio, 9 aprile 2018 
 
                        Il Giudice: Frattini