Ricettivita' dei servizi educativi in contesto domiciliare. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia).(GU n.49 del 29-12-2018)
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 27 giugno 2018) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA emana il seguente regolamento: (omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'art. 4-bis; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia); Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta dell'8 marzo 2018; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 aprile 2018; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 25 maggio 2018; Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare espresso nella seduta del 29 maggio 2018; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2018, n. 640; Considerato quanto segue: 1. poiche' il numero dei bambini iscritti ai servizi educativi in contesto domiciliare, al pari di quanto si verifica per le altre tipologie di servizi educativi per la prima infanzia, non corrisponde normalmente a quello dei bambini frequentanti, si prevede la possibilita' di iscrizione di un bambino in piu', oltre i sei gia' previsti, se le caratteristiche strutturali e organizzative del servizio consentono un'adeguata fruizione degli spazi da parte degli utenti; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 42 del d.p.g.r. n. 41/R/2013 1. Dopo il comma 2 dell'art. 42 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R, (Regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e' inserito il seguente: «2-bis. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, il comune puo' autorizzare l'iscrizione al servizio educativo di sette bambini, previa verifica della adeguata fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi.». Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 26 giugno 2018 ROSSI